Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2007 (vai al sommario) |
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |
DELIBERAZIONE 29 dicembre 2006 |
Modalita' e termini di versamento della contribuzione dovuta, ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per l'esercizio 2007. (Deliberazione n. 15713). |
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LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e le successive modificazioni e integrazioni, in cui e' previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza; Viste le proprie delibere n. 15.711 e n. 15.712 del 29 dicembre 2006 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente, dei soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2007 e della misura della contribuzione dovuta per il medesimo esercizio; Atteso che la citata delibera n. 15.712 del 29 dicembre 2006 demanda a distinto provvedimento la definizione delle modalita' e dei termini di versamento della contribuzione predetta; Ritenuto, conseguentemente, di provvedere alla definizione delle modalita' e dei termini di versamento della contribuzione dovuta, per l'esercizio 2007, ai sensi della citata delibera n. 15.712 del 29 dicembre 2006; Delibera:
Art. 1. Modalita' e termini di versamento della contribuzione
1. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti indicati nell'art. 1, lettere a), b), c), d), e), f) [esclusi gli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 58/98], g), h), p), q) [esclusi i soggetti esteri emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali], r) e s) [esclusi gli offerenti esteri], della delibera n. 15.711 del 29 dicembre 2006 deve essere effettuato entro il 15 aprile 2007. Ai fini del versamento deve essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo precompilato (MAV) che verra' spedito, entro il 15 marzo 2007, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione. 2. Se non in possesso dell'apposito modulo precompilato (MAV) ed esclusivamente nei 10 giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo, i soggetti indicati nel comma 1 possono effettuare il versamento presso qualunque sportello della Banca di Roma sul territorio nazionale, comunicando per iscritto allo sportello prescelto i seguenti dati identificativi del soggetto tenuto alla contribuzione: a) il nome e cognome (persone fisiche) o la denominazione sociale (persone giuridiche); b) il codice fiscale. 3. Nei 20 giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo i soggetti indicati nel comma 1 possono altresi' acquisire il MAV tramite rete Internet. A tal fine le necessarie istruzioni per ottenerne la stampa in locale saranno rese note, entro il 15 marzo 2007, attraverso il notiziario settimanale - Consob Informa e sul sito istituzionale della Consob (www.consob.it). Copia delle istruzioni verra' trasmessa alle Associazioni di categoria interessate. 4. I soggetti indicati nell'art. 1, lettera h), della delibera n. 15.711 del 29 dicembre 2006 possono, nei 20 giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo, effettuare il pagamento anche con carta di credito tramite rete internet. A tal fine le necessarie istruzioni saranno rese note, entro il 15 marzo 2007, attraverso il notiziario settimanale - Consob Informa e sul sito istituzionale della Consob (www.consob.it). 5. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti indicati nell'art. 1, lettere i), l), m), n) ed o), della delibera n. 15.711 del 29 dicembre 2006 deve essere effettuato entro il 28 febbraio 2007. 6. Il versamento di cui al comma 5 deve essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 1117033 intestato a «Consob/Gestione contribuzioni, via G. B. Martini, 3 - 00198 Roma», presso Banca di Roma/Agenzia n. 107, Largo Benedetto Marcello, 198, 00198 Roma - Cod. 03002 - Cab. 03251 (le coordinate bancarie complete sono le seguenti: IT 67 N 03002 03251 000001117033). 7. All'atto del pagamento devono essere indicati la denominazione del soggetto tenuto al versamento, il codice fiscale, il codice della causale del versamento e la descrizione della causale del versamento. Detti elementi devono essere riportati sul modulo di bonifico bancario come segue: a) la denominazione ed il codice fiscale, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni anagrafiche relative al soggetto tenuto al versamento; b) il codice e la descrizione della causale del versamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione di informazioni per il destinatario. 8. Il codice e la descrizione delle causali di versamento, da utilizzare ai fini di quanto stabilito nel comma precedente, sono riportati nella tabella allegata alla presente delibera della quale costituisce parte integrante. 9. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti indicati nell'art. 1, lettera t), della delibera n. 15.711 del 29 dicembre 2006 deve essere effettuato, con le modalita' stabilite nei precedenti commi da 6 a 8, entro: a) il 28 febbraio 2007, qualora il bilancio chiuso nel 2006 sia stato approvato non piu' tardi del trentesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; b) il trentesimo giorno dalla data di approvazione del bilancio chiuso nel 2006, negli altri casi. 10. Nel termine di versamento di cui alle lettere a) e b) del comma 9, copia della documentazione attestante il versamento stesso, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il pagamento contenente gli elementi indicati al comma 7 e gli estremi del versamento effettuato (conto corrente utilizzato, importo, data ordine e data valuta), corredata di apposita tabella esplicativa del computo del contributo, e' trasmessa alla Consob. La tabella deve essere predisposta in conformita' allo schema definito con comunicazione Consob n. 99009588 del 12 febbraio 1999. 11. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti indicati nell'art. 1, lettere f) [limitatamente agli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 58/98], q) [limitatamente ai soggetti esteri emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali] ed s) [limitatamente agli offerenti esteri], della delibera n. 15.711 del 29 dicembre 2006 deve essere effettuato, entro il 15 aprile 2007, mediante bonifico bancario da disporre a seguito di apposito avviso di pagamento che sara' spedito, entro il 15 marzo 2007, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione. 12. L'avviso di pagamento di cui al precedente comma conterra', tra l'altro, il «codice utente» con il quale il soggetto e' identificato dalla Consob, il codice della causale del versamento e la descrizione della causale del versamento. Detti elementi, unitamente alla denominazione del soggetto, devono essere riportati sul modulo di bonifico bancario come segue: a) la denominazione, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni anagrafiche relative al soggetto tenuto al versamento; b) il «codice utente» ed il codice e la descrizione della causale del versamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni per il destinatario. Il bonifico bancario deve essere effettuato sul conto corrente n. 1123637 intestato a «Consob/Gestione contributi di vigilanza, via G. B. Martini 3 - 00198 Roma», presso Banca di Roma/Agenzia n. 107, Largo Benedetto Marcello, 198, 00198, Roma (Italia) - Cod. 03002 - Cab. 03251 Codice Swift BROMITR1107 (le coordinate bancarie complete sono le seguenti: IT 49 O 03002 03251 000001123637). |
| Art. 2. Riscossione coattiva e interessi di mora
1. Le modalita' di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative. Il mancato pagamento del contributo entro il termine stabilito comportera' l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale. |
| Art. 3. Disposizioni finali
1. Il presente provvedimento sara' pubblicato, oltre che nel bollettino della Consob, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 29 dicembre 2006 Il presidente: Cardia |
| Allegato
----> Vedere Allegato da pag. 46 a pag. 48 <---- |
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