Gazzetta n. 28 del 3 febbraio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 22 gennaio 2007
Sospensione parziale del decreto 6 agosto 2004 nella parte relativa alla nomina del commissario liquidatore della societa' cooperativa «Consorzio regionale cooperative di abitazione - Coop. Casa Lazio - soc. coop. a r.l. », in Roma.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive ora dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti in particolare gli articoli 7 e 21-quater della citata legge n. 241/90;
Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2004 con il quale sono stati nominati commissari liquidatori del Consorzio regionale cooperative di abitazione - Coop. Casa Lazio - soc. coop. a.r.l., posto in liquidazione coatta amministrativa con il medesimo provvedimento, l'avv. prof. Oberdan Scozzafava, l'Avv. Romolo Reboa e il dott. Alessandro Zavaglia;
Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico n. P/0012502 dell'8 maggio 2006 con la quale e' stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'attivita' sociale al fine di ultimare l'edificazione degli alloggi della citata cooperativa, nonche' la nota dello stesso Ministero n. 37061 del 29 novembre 2006 con la quale l'esercizio provvisorio in parola e' stato prorogato;
Visto il decreto del giudice per l'udienza preliminare datato 25 maggio 2006, trasmesso al Ministero dello sviluppo economico con nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 14 novembre 2006, con il quale l'avv. Romolo Reboa e' stato rinviato a giudizio per il reato di cui agli articoli 81 c.p., 110 c.p. e 615-ter, n. 1 e ult. com., c.p., in relazione al procedimento giudiziario n. 12009/05. N - pm 205;
Considerato che il reato di cui all'art. 615-ter c.p. e' riferito all'accesso abusivo ad un sistema informatico di interesse pubblico perpetrato, nel caso di specie, presso il Centro elaborazione dati di Laziomatica S.p.a.;
Considerato che Laziomatica S.p.a. e' di proprieta' pubblica essendo partecipata quasi integralmente dalla Regione Lazio;
Tenuto conto che l'accesso al predetto sistema informatico, come affermato in seno al citato decreto del giudice per l'udienza preliminare, avrebbe riguardato l'introduzione nel sistema informatico dell'anagrafe del comune di Roma («data base popolazione»), al fine di acquisire dal medesimo sistema i dati personali relativi a numerosi soggetti residenti nel territorio del Comune de quo;
Preso atto dell'affermazione del GUP contenuta nel decreto di rinvio a giudizio datato 25 maggio 2006 secondo cui l'avv. Romolo Reboa, nella sua qualita' di imputato, pur nella consapevolezza della antigiuridicita' della condotta perpetrata, avrebbe richiesto ad altro soggetto, avente mansioni di operatore del sistema, l'esecuzione di apposite verifiche anagrafiche riguardanti le generalita' dei sottoscrittori delle schede di presentazione dei candidati alle elezioni del Presidente e del Consiglio della regione Lazio del 2005 per una lista;
Considerato che l'accesso al menzionato sistema informatico per finalita' difformi da quelle istituzionali, ha determinato un duplice pregiudizio, arrecato, da un lato, nei confronti dei soggetti privati coinvolti dalle abusive verifiche anagrafiche, peraltro effettuate in spregio della normativa a tutela della privacy, e, nel contempo, a soggetti istituzionali pubblici, quali la regione Lazio ed il comune di Roma, in ragione dell'avvenuto accesso abusivo al sistema informatico dell'anagrafe del comune di Roma, finalizzato all'alterazione della presentazione dei candidati alle elezioni del Presidente e del consiglio della regione Lazio, con rischio di danno inferto anche al libero manifestarsi della volonta' politica degli elettori;
Considerata l'evidente plurioffensivita' della condotta criminosa ascritta, per effetto del piu' volte richiamato decreto di rinvio a giudizio adottato in data 25 maggio 2006, all'avv. Romolo Reboa la quale si appalesa, altresi', lesiva dei diritti della regione Lazio, del comune di Roma, dei soggetti privati oggetto della verifica anagrafica, nonche', in via piu' generale, dell'elettorato attivo residente nel territorio regionale del Lazio, in quanto passibile di inquinare il corretto svolgimento delle citate elezioni regionali del 2005;
Preso atto che l'avv. Romolo Reboa, giusto il citato decreto ministeriale datato 6 agosto 2004, tra gli altri, e' stato nominato commissario liquidatore del Consorzio regionale cooperative di abitazione - Coop. Casa Lazio - soc. coop. a.r.l., acquisendo, pertanto, in ragione dell'incarico conferito, la qualifica di pubblico ufficiale, ex art. 199 legge fallimentare;
Tenuto conto che l'accesso abusivo ad un sistema informatico di interesse pubblico, gestito da societa' pubblica, per il quale sia stato disposto il rinvio a giudizio nei confronti di un pubblico ufficiale non puo' non indebolire il rapporto fiduciario che deve costantemente sussistere tra l'amministrazione conferente un incarico ed il soggetto designato all'espletamento di una pubblica funzione;
Considerato, pertanto, che nella fattispecie ricorrono le ragioni di pubblico interesse per l'adozione di misure in sede cautelare, volte a scongiurare il pericolo che si determini un pregiudizio gravissimo nei confronti del buon andamento, della trasparenza e dell'imparzialita' dell'operato della pubblica amministrazione considerata nel suo complesso, tenuto anche conto della sensibile risonanza della vicenda giudiziaria in questione, nonche' della circostanza di fatto che il procedimento giudiziario de quo si estende nel medesimo territorio in cui incide l'attivita' della citata procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Considerato che l'attivita' della stessa procedura non e' meramente liquidatoria, ma e' anche commerciale, attesa l'autorizzazione all'esercizio provvisorio d'impresa, concesso per un periodo di mesi sei ed ulteriormente prorogato, per effetto dei provvedimenti sopra richiamati, sino alla data del 7 maggio 2007;
Tenuto conto che nella fattispecie in esame sussistono evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse supportanti l'adozione di un provvedimento cautelare volto, fra l'altro, anche alla tutela degli interessi sottesi alla stessa procedura liquidatoria, nonche' dell'affidamento riposto dai terzi nell'ambito delle relazioni commerciali nascenti per effetto dei rapporti con la medesima procedura liquidatoria;
Considerato che nella complessiva vicenda relativa al Consorzio regionale cooperative di abitazione Coop. Casa Lazio, in cui confluivano in qualita' di capo gruppo quarantacinque societa' cooperative edilizie di abitazione con programmi edificatori tutti radicati nel territorio della regione Lazio ed interessanti circa duemila soci delle cooperative stesse, sono direttamente coinvolti gli interessi dei soggetti istituzionali locali, deputati alla cura degli interessi generali dei cittadini appartenenti allo stesso territorio, identificati nel comune di Roma e nella regione Lazio, avendo il primo provveduto a dare in concessione aree fabbricabili alle citate cooperative ed avendo la seconda provveduto a concedere finanziamenti pubblici alle medesime cooperative per l'edificazione delle aree in questione;
Ritenuto sussistente, pertanto, un nesso diretto ed immediato tra l'operato dell'avv. Romolo Reboa, quale commissario liquidatore del citato Consorzio Coop. Casa Lazio e la regione Lazio ed il comune di Roma, in quanto soggetti istituzionali coinvolti nelle vicende del gruppo di cooperative in questione;
Tenuto conto, in particolare, che, al fine di seguire i vari aspetti inerenti le vicende del gruppo di cooperative di cui trattasi, presso la sede del Ministero dello sviluppo economico si sono verificate occasioni di confronto coinvolgenti la competenza istituzionale dello stesso Dicastero ospitante, della regione Lazio nonche' del comune di Roma, nel corso delle quali e' ora richiesto l'intervento attivo dei commissari liquidatori del Consorzio Coop. Casa Lazio unitamente al contributo di tutti gli altri soggetti interessati alla soluzione della medesima vicenda;
Considerato che attorno allo stesso tavolo di lavoro, nel proseguimento dell'iter delle riunioni, verrebbero riuniti i rappresentanti della regione Lazio e del comune di Roma unitamente all'avv. Romolo Reboa e che tale circostanza e' da ritenersi certamente inopportuna, stante la sussistenza del citato procedimento penale a carico dello stesso avv. Romolo Reboa;
Preso atto che la fattispecie odiernamente esaminata integra le gravi ragioni richieste dall'art. 21-quater, secondo comma della legge n. 241/90;
Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra richiamate, adottare nei confronti dell'avv. Romolo Reboa il provvedimento di sospensione dell'esecuzione del citato decreto ministeriale datato 6 agosto 2004, limitatamente alla nomina dello stesso quale commissario liquidatore del consorzio regionale;
Considerato che ricorrono altresi', le ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di velocita' del procedimento di cui all'art. 7, comma 1 della legge n. 241/90, stante l'urgenza di sospendere dalla carica un pubblico ufficiale rinviato a giudizio per fattispecie lesiva degli interessi della pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.
1. Per le motivazioni illustrate in premessa, l'esecuzione del decreto ministeriale 6 agosto 2004, nella parte relativa alla nomina dell'avv. Romolo Reboa quale commissario liquidatore del consorzio regionale cooperative di abitazione - Coop. Casa Lazio - soc. coop. a.r.l., e' sospesa sino alla definizione del procedimento giudiziario che lo riguarda con sentenza che accerti in modo inequivoco l'estraneita' dello stesso ai reati contestati in seno al provvedimento di rinvio a giudizio.
2. In sostituzione dell'avv. Romolo Reboa e' nominato commissario liquidatore della stessa societa' cooperativa e per la durata della sospensione di cui al comma 1 l'avv. Giorgio Cherubini, nato a Roma il 30 giugno 1960, domiciliato in Roma, largo Angelo Fochetti, 28.
3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 gennaio 2007
Il Ministro: Bersani
 
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