Gazzetta n. 27 del 2 febbraio 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 novembre 2006, n. 312
Regolamento concernente il trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante norme sul riordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e, in particolare, gli articoli 18 e seguenti che dettano i principi e le regole applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari effettuati da soggetti pubblici;
Visti gli articoli 20, 21 e 22 del Codice, ai sensi dei quali, nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento e' consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del Codice, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformita' al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del Codice;
Considerato che possono spiegare effetti significativi per l'interessato le operazioni volte, in particolare, a definire in forma completamente automatizzata profili o personalita' degli interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche dati gestite da diversi titolari oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonche' la comunicazione a terzi e la diffusione;
Ritenuto necessario indicare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni, quelle effettuate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che possono spiegare effetti per l'interessato ed, in particolare, le operazioni di comunicazione a terzi e diffusione;
Ritenuto, altresi', di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che la Presidenza del Consiglio dei Ministri deve necessariamente svolgere per perseguire le finalita' di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);
Considerato che, per quanto concerne i trattamenti previsti dal presente regolamento, e' stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilita' dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalita' da perseguire, all'indispensabilita' delle predette operazioni per il perseguimento delle finalita' di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonche' all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;
Visto il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005;
Vista l'autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie generale n. 2, del 3 gennaio 2006;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, espressosi con parere del 17 maggio 2006, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del Codice;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2006;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri per perseguire le finalita' di rilevante interesse pubblico espressamente individuate da apposita previsione di legge.



Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura della disposizione di legge alla quale e' operato
il rinvio e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale».
- Si riporta il testo degli articoli 18, 19, 20, 21, 22
e 154, comma 1, lettera g) del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196:
«Art. 18 (Principi applicabili a tutti i trattamenti
effettuati da soggetti pubblici). - 1. Le disposizioni del
presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi
gli enti pubblici economici.
2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di
soggetti pubblici e' consentito soltanto per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i
presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche
in relazione alla diversa natura dei dati, nonche' dalla
legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli
esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari
pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il
consenso dell'interessato.
5. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 25 in
tema di comunicazione e diffusione.».
«Art. 19 (Principi applicabili al trattamento di dati
diversi da quelli sensibili e giudiziari). - 1. Il
trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante
dati diversi da quelli sensibili e giudiziari e'
consentito, fermo restando quanto previsto dall'art. 18,
comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di
regolamento che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad
altri soggetti pubblici e' ammessa quando e' prevista da
una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale
norma la comunicazione e' ammessa quando e' comunque
necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e
puo' essere iniziata se e' decorso il termine di cui
all'art. 39, comma 2, e non e' stata adottata la diversa
determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a
privati o a enti pubblici economici e la diffusione da
parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente
quando sono previste da una norma di legge o di
regolamento.».
«Art. 20 (Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili). - 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte
di soggetti pubblici e' consentito solo se autorizzato da
espressa disposizione di legge nella quale sono specificati
i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni
eseguibili e le finalita' di rilevante interesse pubblico
perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica
la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi
di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il
trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi di
dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura
dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione
alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel
rispetto dei principi di cui all'art. 22, con atto di
natura regolamentare adottato in conformita' al parere
espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1,
lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non e' previsto espressamente da
una disposizione di legge i soggetti pubblici possono
richiedere al Garante l'individuazione delle attivita', tra
quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che
perseguono finalita' di rilevante interesse pubblico e per
le quali e' conseguentemente autorizzato, ai sensi
dell'art. 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili.
Il trattamento e' consentito solo se il soggetto pubblico
provvede altresi' a identificare e rendere pubblici i tipi
di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni
di cui ai commi 2 e 3 e' aggiornata e integrata
periodicamente.».
«Art. 21 (Principi applicabili al trattamento dei dati
giudiziari). - 1. Il trattamento di dati giudiziari da
parte di soggetti pubblici e' consentito solo se
autorizzato da espressa disposizione di legge o
provvedimento del Garante che specifichino le finalita' di
rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di
dati trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si
applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.».
«Art. 22 (Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili) - 1. I soggetti pubblici conformano il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo
modalita' volte a prevenire violazioni dei diritti, delle
liberta' fondamentali e della dignita' dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa di cui all'art. 13 i
soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa
che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale e'
effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati
sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere
attivita' istituzionali che non possono essere adempiute,
caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di
dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di
regola, presso l'interessato.
5. In applicazione dell'art. 11, comma 1,
lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano
periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati
sensibili e giudiziari, nonche' la loro pertinenza,
completezza, non eccedenza e indispensabilita' rispetto
alle finalita' perseguite nei singoli casi, anche con
riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria
iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e
giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai
compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano
specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I
dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono
essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione,
a norma di legge, dell'atto o del documento che li
contiene. Specifica attenzione e' prestata per la verifica
dell'indispensabilita' dei dati sensibili e giudiziari
riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono
direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di
strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di
cifratura o mediante l'utilizzazione di codici
identificativi o di altre soluzioni che, considerato il
numero e la natura dei dati trattati, li rendono
temporaneamente inintelligibili anche a chi e' autorizzato
ad accedervi e permettono di identificare gli interessati
solo in caso di necessita'.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati
personali trattati per finalita' che non richiedono il loro
utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalita' di
cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi,
registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti
elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non
possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari
indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici
sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di
trattamento indispensabili per il perseguimento delle
finalita' per le quali il trattamento e' consentito, anche
quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di
vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere
trattati nell'ambito di test psicoattitudinali volti a
definire il profilo o la personalita' dell'interessato. Le
operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari,
nonche' i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai
sensi dell'art. 14, sono effettuati solo previa annotazione
scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui
al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di
diversi titolari, nonche' la diffusione dei dati sensibili
e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa
disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano
principi applicabili, in conformita' ai rispettivi
ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza
della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato
della Repubblica e dalla Corte costituzionale.».
«Art. 154 (Compiti). - 1. Oltre a quanto previsto da
specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi
dell'Ufficio e in conformita' al presente codice, ha il
compito di:
a) - f) (omissis);
g) esprimere pareri nei casi previsti.
Nota all'art. 1:
- Per il riferimento agli articoli 20, comma 2 e 21,
comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si
vedano le note alle premesse.



 
Art. 2
Individuazione dei tipi di dati e operazioni eseguibili

1. In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali, gli allegati che formano parte integrante del presente regolamento, contraddistinti dai numeri da 1 a 14, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui e' consentito il relativo trattamento, nonche' le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed individuate nel Codice medesimo.
2. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilita' rispetto alle finalita' perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.
3. I dati trattati in violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali sono inutilizzabili.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 30 novembre 2006
Il Presidente: Prodi Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 132



Nota all'art. 2:
- Per il riferimento agli articoli 20, comma 2 e 21,
comma 2 del decreto legislativo 30 novembre 2003, n. 196,
si vedano le note alle premesse.



 
ALLEGATO 1

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Costituzione e gestione del rapporto di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato del personale impiegato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE

Articolo 68 e 112, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
FONTE NORMATIVA

Codice civile; Codice di procedura penale e codice di procedura civile; Regio Decreto 12 ottobre 1933, n. 1364 (Approvazione del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti); Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti); Regio Decreto 9 luglio1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile); Regio Decreto 21 aprile 1942, n. 444 (Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato); Regio Decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura); legge 27 settembre 1962, n. 1114 (Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso Enti od organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri); legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento); legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali); legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri); legge I l febbraio 1980, n. 26 (Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero); legge 27 aprile 1982 n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali); legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati); legge 13 agosto 1984, n. 476 (Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Universita); legge 8 agosto 1985, n. 440 (Istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessita); legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare); legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta); legge 23 dicembre 2000, n. 388 articolo 50 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001); decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della L. 23 ottobre 1992, n. 421); decreto legislativo 19 settembre 1994, 626 (Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE, della direttiva 2001/45/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro); decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro); decreto legislativo 25 marzo1997 n. 67 e convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione); decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53); decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'ONICE, dal CEEP e dal CES); decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato); decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri); decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato)decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi); decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato); decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonche' per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie); Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di comparto.
TIPI DI DATI TRATTATI

- convinzioni: religiose, filosofiche, d'altro genere
- convinzioni: politiche, sindacali
- stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso, anamnesi familiare
- vita sessuale (solo in caso di rettifica di attribuzione di sesso)
- dati di carattere giudiziario
OPERAZIONI ESEGUITE

TRATTAMENTO ORDINARIO DEI DATI, IN PARTICOLARE:

- Raccolta presso gli interessati e/o presso terzi.
- Elaborazione in forma cartacea e/o con modalita' informatizzate.
PARTICOLARI FORME DI TRATTAMENTO

- Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalita':
a) enti preposti alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) enti assistenziali, previdenziali ed assicurativi e autorita' di P.S. a fini assistenziali e previdenziali, anche per la rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro;
c) strutture sanitarie competenti per le visite fiscali;
d) enti di appartenenza e di destinazione dei lavoratori comandati/in mobilita' per la gestione della procedura di comando/mobilita';
e) organizzazioni sindacali ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali relative ai dipendenti che hanno rilasciato la delega;
f) organi preposti all'accertamento o riconoscimento di cause di servizio e dell'equo indennizzo;
g) uffici e servizi competenti per il collocamento obbligatorio;
h) organi competenti in materia di tributi e imposte dirette nel caso in cui l'ufficio svolga funzioni di centro di assistenza fiscale.
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento concerne tutti i dati relativi all'instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
In particolare, i dati oggetto di trattamento presso le competenti strutture, uffici e servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono quelli inerenti allo stato di salute (riconoscimento cause di servizio o assenza per malattia, rimborso per spese mediche), nonche' quelli relativi alle convinzioni religiose che possono rendersi necessari per la concessione di permessi per quelle festivita' la cui fruizione e' connessa all'appartenenza a determinate confessioni religiose. I dati che concernono convinzioni filosofiche e di altro genere possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettori di coscienza (dati di archivio) o come volontari del servizio civile. I dati sindacali e politici sono acquisiti nel caso di versamento di quota a favore di organizzazioni sindacali, ovvero nell'ipotesi di nomina a carica elettiva. I dati sensibili o giudiziari in quanto necessari alla definizione delle controversie, ovvero, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro in presenza di condanne penali e di conseguente sospensione dal servizio, o ancora per ottemperare a richieste patrimoniali del giudice contabile (es. procedure per fermi amministrativi o per bloccare l'erogazione di somme previdenziali). Le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso.
E', altresi', effettuato l'accertamento d'ufficio di stati, qualita' e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
ALLEGATO 2

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Gestione delle nomine degli organi di vertice e collegiali degli enti pubblici nazionali, dei Commissari straordinari, dei comitati e delle commissioni governative, dei rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri presso enti e istituzioni, di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri.
FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE

Articolo 65, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
FONTE NORMATIVA

legge 30 dicembre 1986, n. 936 (Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro); legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri); legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, articolo 1, commi 3 e 6 (Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'articolo 7, della 1.3 aprile 1997, n. 94); decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59); decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
TIPI DI DATI TRATTATI

- origine etnica
- convinzioni: religiose, filosofiche, d'altro genere
- convinzioni: sindacali
- dati di carattere giudiziario
OPERAZIONI ESEGUITE

TRATTAMENTO ORDINARIO DEI DATI, IN PARTICOLARE

- Raccolta: presso gli interessati e/o presso terzi.
- Elaborazione: in forma cartacea e/o con modalita' informatizzate.
PARTICOLARI FORME DI TRATTAMENTO

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalita':
- organi di controllo, al fine della verifica della presenza dei requisiti richiesti dalla legge in capo ai soggetti interessati alle procedure di nomina.
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento consiste nella raccolta dei dati sensibili contenuti nei curricula dei soggetti interessati alla nomina, indispensabili allo svolgimento dell'attivita' di verifica da parte dell'ufficio competente nonche' dei competenti organi di controllo circa i requisiti, anche di moralita', richiesti dalla legge e dalla normativa di settore, ai fini della nomina degli organi di vertice di enti pubblici, dei Commissari di Governo, dei competenti di comitati, commissioni, enti o istituzioni, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il flusso informativo consiste nella comunicazione agli organi di controllo dei seguenti dati: a) dati di carattere giudiziario indispensabili allo svolgimento dell'attivita' di verifica da parte dei competenti organi di controllo circa i requisiti di moralita' richiesti dalla legge e dalla normativa di settore, ai fini dell'assunzione dell'incarico; b) dati relativi all'origine etnica, ove previsto da specifica normativa al fine di assicurare la rappresentanza di soggetti appartenenti a particolari gruppi di popolazione; c) dati relativi alle convinzioni sindacali, per le designazioni di competenza delle organizzazioni sindacali; d) dati relativi alle convinzioni religiose, per le nomine di rappresentanti di comunita' religiose in specifiche commissioni e comitati.
ALLEGATO 3
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni compresi contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici in favore di associazioni, fondazioni, enti e imprese; applicazione della disciplina in materia di conferimento di onorificenze e ricompense, nonche' concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d'onore e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.
FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE

Articoli 68 e 69 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
FONTE NORMATIVA

Regio Decreto 7 giugno 1943, n. 651 (Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano); Regio Decreto 7 giugno 1943, n. 652 (Regolamento per la Consulta Araldica del Regno); legge 3 marzo 1951, n. 178 (Istituzione dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana" e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze); legge 5 agosto 1981, n. 416, articolo 26 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria); legge 20 maggio 1985, n. 222, articolo 47 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi); legge 25 febbraio 1987, n. 67, articolo 28, comma 5 (Rinnovo della L. 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria); legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 19 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri); legge 7 agosto 1990, n. 250, (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa); legge 25 febbraio 1992, n. 215, articoli 10, comma 6, 12, commi 1 e 2, 13 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile); legge 30 luglio 1998, n. 281 (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti); legge 23 novembre 1998, n. 407, articolo 4 ( Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata); legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 82, comma 1, e articolo 153 (legge finanziaria 2001); legge 7 marzo 2001, n. 62, articoli 3, comma 2, 4, 5, 6 e 7 (Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416); legge 15 aprile 2003, n.86 (Istituzione dell'assegno "Giulio Onesti" in favore degli sportivi italiani che versino in condizione di grave disagio economico); legge 3 maggio 2004, n. 112, articolo 7, comma 13 (Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione); decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246); decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 (Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva); Decreto legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale); decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 (Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47); decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1990, n. 78 (Regolamento di attuazione dell'art. 28, comma 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, concernente contributi straordinari all'editoria speciale periodica per non vedenti); decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 modificato ed integrato dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, concernente criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale); decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303 articolo 2, comma 2, punto e) (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59); decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 318 (Regolamento recante disciplina per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita', nonche' degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo).
TIPI DI DATI TRATTATI

- convinzioni: religiose, filosofiche, d'altro genere
- convinzioni: politiche, sindacali
- stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso, anamnesi familiare
- dati di carattere giudiziario
OPERAZIONI ESEGUITE

TRATTAMENTO ORDINARIO DEI DATI, IN PARTICOLARE:

- Raccolta: presso gli interessati e/o presso terzi.
- Elaborazione: in forma cartacea e/o con modalita' informatizzate.
PARTICOLARI FORME DI TRATTAMENTO

Comunicazione ai seguenti osggetti per le seguenti finalita':
- a) soggetti richiedenti, per quanto concerne l'erogazione delle provvidenze, dei contributi e per le agevolazioni di credito relativi al settore editoria;
- b) Ministero dell'Economia e della Finanze, per quanto concerne la ripartizione dei fondi per l'otto per mille, per l'effettuazione dei controlli relativi ai mandati di pagamento;
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento dei dati avviene su iniziativa degli interessati che fanno richiesta di concessione dei benefici, onorificenze e riconoscimenti previsti dagli articoli 68 e 69 del Codice. Essi sono raccolti e trattati presso i competenti uffici, al fine di verificare la sussistenza o meno dei requisiti, anche di moralita', richiesti dalla legge per la concessione dei benefici stessi.
In particolare, sono trattati:
- dati relativi allo stato di salute, per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo, della criminalita' organizzata e del dovere; - dati inerenti le convinzioni religiose, filosofiche e d'altro genere, e dati di carattere giudiziario, dei soggetti che richiedono contributi a valere sul fondo per la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, devoluta alla diretta gestione statale;
- dati inerenti le convinzioni politiche e sindacali, per l'accesso alle provvidenze per l'editoria da parte di giornali ed imprese radiofoniche organi di forze e partiti politici.
- dati giudiziari, per l'erogazione di contributi per la stampa quotidiana e periodica, per pubblicazioni edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero, per giornali quotidiani teletrasmessi, per l'editoria speciale periodica per non vedenti, per le attivita' editoriali delle associazioni dei consumatori e degli utenti e per le emittenti radiofoniche e televisive;
- dati giudiziari, per l'accesso alle agevolazioni di credito per il settore editoriale;
- dati relativi allo stato di salute, per l'erogazione di contributi pubblici all'editoria speciale periodica per non vedenti, in quanto si viene a conoscenza dell'elenco abbonati non vedenti;
- dati giudiziari, per l'attribuzione dell'assegno vitalizio in favore degli sportivi italiani che versino in condizioni di grave disagio economico (Legge "Onesti");
- dati giudiziari, per la concessione delle onorificenze.
- dati giudiziari, per la concessione di agevolazioni a favore di imprese, o loro consorzi, associazioni, enti, societa' di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, centri di formazione e ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al settanta per cento a donne, ai sensi della l.n.215 del 1992 e del d.lgs. n.198 del 2006.
ALLEGATO 4
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Cura delle funzioni istituzionali di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di rapporti tra Governo e Confessioni religiose; accertamento dei requisiti di onorabilita' e di professionalita' per le nomine di rappresentanti nelle commissioni, con competenze in materia ecclesiastica e di liberta' religiosa.
FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE

Articolo 69, e articolo 72, decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
FONTE NORMATIVA

Legge 23 agosto 1988, n.400, articolo 19 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri); decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, articolo 2, comma 2, punto e), e articolo 24 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59).
TIPI DI DATI TRATTATI

- convinzioni: religiose
- dati di carattere giudiziario
OPERAZIONI ESEGUITE

TRATTAMENTO ORDINARIO DEI DATI, IN PARTICOLARE

- Raccolta: presso gli interessati
- Elaborazione: in forma cartacea e/o informatizzate.
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento concerne i dati religiosi e giudiziari necessari alla funzione di supporto al Presidente del Consiglio in materia di rapporti tra Governo e Confessioni religiose, al coordinamento e al raccordo organizzativo delle commissioni istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con competenze in materia ecclesiastica e di liberta' religiosa.
ALLEGATO 5
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Verifica della legittimita', del buon andamento, dell'imparzialita' dell'attivita' amministrativa, nonche' della rispondenza di detta attivita' a requisiti di razionalita', economicita', efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti, attivita' di accertamento, nei limiti delle finalita' istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni di cittadini.
FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE

art. 67, decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
FONTE NORMATIVA

Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile); legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo I, commi 62 e 128 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica); legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione); decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59); decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); decreto legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile); decreto legge 4 novembre 2002, n. 245 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 (Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamita' naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, nonche' ulteriori disposizioni in materia di protezione civile); decreto legge 31 maggio 2005, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 (Disposizioni urgenti in materia di protezione civile); decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attivita' di protezione civile); decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 2004, n. 258 (regolamento concernente le funzioni dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione).
TIPI DI DATI TRATTATI

- origine razziale e etnica
- convinzioni: religiose, filosofiche, d'altro genere
- convinzioni: politiche, sindacali
- stato di salute
- vita sessuale
- dati di carattere giudiziario
OPERAZIONI ESEGUITE

TRATTAMENTO ORDINARIO DEI DATI, IN PARTICOLARE

- Raccolta: presso gli interessati e/o presso terzi
- Elaborazione: in forma cartacea e/o con modalita' informatizzate.
PARTICOLARI FORME DI TRATTAMENTO

- Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalita':
a) singole amministrazioni pubbliche, ove indispensabile per il riscontro di quanto lamentato dall'interessato e per le finalita' indicate dal medesimo;
b) amministrazioni interessate o coinvolte nelle questioni di controllo;
c) amministrazione che ha richiesto il parere ex articolo 22 del decreto legislativo 165 del 2001;
d) soggetti privati autori degli esposti o delle segnalazioni (singoli o organizzazioni sindacali o organizzazioni di categoria) limitatamente ai dati indispensabili a fornire riscontro all'esposto o alla segnalazione.
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento e' connesso:
a) allo svolgimento di una attivita' ispettiva e di vigilanza sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni, l'ottimale utilizzazione delle risorse umane, la conformita' dell'azione amministrativa ai principi di imparzialita' e buon andamento e osservanza delle disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei carichi di lavoro.
Lo svolgimento dei compiti connessi all'attivita' ispettiva e di vigilanza puo' comportare il trattamento di dati sensibili o giudiziari nell'ambito della documentazione oggetto di controllo e accertamento. Pertanto, il trattamento e' limitato ai soli dati indispensabili alla definizione della questione segnalata. I dati pervengono tramite esposti e segnalazioni provenienti da amministrazioni, pubblici dipendenti e privati cittadini e su richiesta nell'ambito dell'attivita' ispettiva dell'Ispettorato. In particolare, nell'ambito dell'attivita' di controllo possono essere trattati, oltre a dati giudiziari, dati idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale.
b) allo svolgimento dell'attivita' del Comitato di Garanti di cui all'articolo 22, del decreto legislativo 165 del 2001.
Lo svolgimento di tale attivita' comporta trattamento di dati sensibili o giudiziari riguardanti i dirigenti dello Stato con particolare riguardo: - all'acquisizione di dati contenuti presso l'ufficio competente della Presidenza che gestisce la posizione del dirigente esaminata dal Comitato, nonche' presso l'ufficio che riceve e raccoglie dati contenuti negli esposti e segnalazioni provenienti da amministrazioni e cittadini per svolgere compiti ispettivi e di vigilanza; - alla raccolta dei dati, eventualmente contenuti nei curricula, indispensabili per le questioni sottoposte all'esame del Comitato di Garanti.
c) allo svolgimento di attivita' e compiti di protezione civile, con particolare riguardo: - all'acquisizione di dati giudiziari, al fine di verificare i requisiti richiesti per le associazioni di volontariato di protezione civile coinvolte nell'attivita' di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi calamitosi; - all'acquisizione di dati attinenti allo stato di salute dei soggetti interessati, nell'espletamento delle attivita' di prevenzione e soccorso in relazione a eventi calamitosi;
d) allo svolgimento dell'attivita' dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione.
ALLEGATO 6
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Gestione degli interventi in ambito sociale, di pari opportunita' e tutela dei soggetti vittime della discriminazione.
FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE

Articolo 73, decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
FONTE NORMATIVA

Legge 1 marzo 2002, n. 39, articolo 29 (legge comunitaria); legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone) ; decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 articolo 5 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59); decreto legislativo 9 luglio 2003, n.215, articolo 18 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica); decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).
TIPI DI DATI TRATTATI

- origine razziale etnica
- convinzioni: religiose, filosofiche, d'altro genere
- convinzioni: sindacali, limitatamente alla composizione dei comitati di pari opportunita' previsti dai CCNL.
- dati di carattere giudiziario
OPERAZIONI ESEGUITE

TRATTAMENTO ORDINARIO DEI DATI, IN PARTICOLARE

- Raccolta: presso gli interessati e/o presso terzi
- Elaborazione: in forma cartacea e/o con modalita' informatizzate.
PARTICOLARI FORME DI TRATTAMENTO

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalita':
- Procure della Repubblica, per eventuale apertura fascicolo.
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento e' connesso:
- allo svolgimento di un'attivita' istruttoria degli uffici competenti sulla base di segnalazioni volta a valutare la fondatezza della condotta che si lamenta discriminatoria e a garantire una efficace ed effettiva tutela delle vittime delle discriminazioni;
- alla gestione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' nell'ambito della lotta alle discriminazioni e della promozione della parita' di trattamento, ai sensi dell'art.6, d.lgs. n.215 del 2003;
- alla realizzazione di co-finanziamenti di progetti di protezione sociale ai sensi dell'articolo 18 del Testo Unico sull'immigrazione;
- all'attivita' di censimento dei "Comitati per le pari opportunita'", previsti dai CC.N.L dei diversi comparti di contrattazione delle amministrazioni pubbliche.
I dati sensibili oggetto di trattamento sono, pertanto, i seguenti:
- dati che rivelano l'origine razziale o l'etnia del soggetto vittima potenziale della discriminazione sulla base della segnalazione dell'interessato;
- dati di carattere giudiziario, in relazione all'accertamento dei requisiti che devono possedere i legali rappresentanti per l'iscrizione al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' nell'ambito della lotta alle discriminazioni e della promozione della parita' di trattamento;
- dati da cui sono desumibili le convinzioni religiose o filosofiche o di altro genere del soggetto proponente o attuatore (persona giuridica o associazione) del programma di protezione sociale per la concessione del co-finanziamento ai sensi delle norme in materia di immigrazione;
- dati idonei a rivelare l'adesione sindacale dei componenti di designazione sindacale dei "Comitati per le pari opportunita'".
ALLEGATO 7
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Gestione delle procedure di mobilita' e cura delle relazioni sindacali del personale appartenente alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali collocato in disponibilita'.
FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE

Articolo 112, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
FONTE NORMATIVA

Legge 20 maggio 1970, n. 300, articolo 22 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento); decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 34, comma 2, e 34 bis (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
TIPI DI DATI TRATTATI

- convinzioni: sindacali
- stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso, anamnesi familiare
- dati di carattere giudiziario
OPERAZIONI ESEGUITE

TRATTAMENTO ORDINARIO DEI DATI, TN PARTICOLARE

- Raccolta: presso gli interessati e/o presso terzi
- Elaborazione: in forma cartacea e/o con modalita' informatizzate.
PARTICOLARI FORME DI TRATTAMENTO

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalita':
- amministrazioni pubbliche interessate o assegnatarie dei dipendenti pubblici iscritti nell'elenco del personale in disponibilita'.
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento concerne i dati relativi allo stato di salute, i dati di carattere giudiziario dei dipendenti pubblici che hanno incidenza sul rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni e l'appartenenza ad organizzazioni sindacali per i dipendenti da iscrivere nell'elenco del personale in disponibilita' e per i rappresentanti nell'ambito delle relazioni sindacali curate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche' le informazioni contenute nei curricula indispensabili allo svolgimento di verifica da parte dell'amministrazione circa i requisiti richiesti dalla legge e dalla normativa di settore.
ALLEGATO 8

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Organizzazione e gestione della chiamata e dell'impiego degli obiettori di coscienza, gestione dei volontari del servizio civile nazionale, quale forma d'impiego che non comporta la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato del personale impiegato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fino alla conclusione delle procedure gia' avviate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al momento della entrata in vigore del decreto legge n. 181 del 2006.
FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE

Articolo 70, comma 2; articolo 112, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
FONTE NORMATIVA

Legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza); legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale); legge 23 agosto 2004, n. 226 (Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore).
TIPI DI DATI TRATTATI

- convinzioni: religiose, filosofiche, d'altro genere
- stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso, anamnesi familiare
- dati di carattere giudiziario
OPERAZIONI ESEGUITE

TRATTAMENTO ORDINARIO DEI DATI, IN PARTICOLARE

- Raccolta: presso gli interessati e/o presso terzi
- Elaborazione: in forma cartacea e/o con modalita' informatizzate.
PARTICOLARI FORME DI TRATTAMENTO

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalita':
a) Ministero della Difesa, per la definizione della posizione coscrizionale e rilascio del foglio di congedo, fino all'entrata in vigore delle nuova disciplina in materia di servizio di leva;
b) Procura della Repubblica in relazione ai procedimenti giudiziari da instaurarsi o instaurati ai sensi dell'art.14 della Legge n.230/98;
c) INAIL e P. S. in ordine a infortuni sul lavoro ed eventuali patologie;
d) Ispettorato del lavoro per i congedi per maternita'; alla societa' assicuratrice per le denunce di infortuni (decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77, art.9, comma 3).
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento e' connesso, da un lato, alla organizzazione e alla gestione delle chiamate e dell'impiego degli obiettori di coscienza, per cui si rende necessario acquisire i medesimi dati indispensabili alla gestione del personale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla definizione della posizione coscrizionale degli stessi o al fine di provvedere in ordine alle istanze di ammissione al servizio civile o di revoca dello status di obiettore di coscienza; dall'altro, alla gestione dei volontari del servizio civile nazionale, per cui si rende necessario acquisire i dati relativi allo stato di salute.
I dati relativi alle convinzioni filosofiche o d'altro genere riguardano altresi' gli organismi, anche nell'ambito dell'accertamento dei requisiti richiesti dalla legge, che intendano avvalersi degli obiettori di coscienza.
ALLEGATO 9
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale, e presso le Corti sopranazionali ; attivita' rivolta alla tutela degli interessi dell'amministrazione in sede amministrativa, di giurisdizione ordinaria o amministrativa e di giurisdizione amministrativa speciale, nonche' in sede stragiudiziale; costituzione di parte civile in procedimenti penali; risarcimento danni; procedure esecutive; accertamento della responsabilita' personale e disciplinare; erogazione degli indennizzi per violazione del termine ragionevole del processo.
FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE

Articolo 71, comma 1 lett. a) e b) e articolo 112 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
FONTE NORMATIVA

Codice Civile; Codice Penale; Codice di Procedura Civile; Regio Decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato); Regio Decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato); Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato); Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 (Approvazione del regolamento per la esecuzione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato); Regio Decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti); legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento); legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali); legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati); legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa); legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile); legge 9 gennaio 2006, n. 12 (Disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo); decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ( Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato); decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi); CCNL di comparto.
TIPI DI DATI TRATTATI

- origine razziale e etnica
- convinzioni: religiose, filosofiche, d'altro genere
- convinzioni: politiche, sindacali
- stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso, anamnesi familiare
- vita sessuale
- dati di carattere giudiziario
OPERAZIONI ESEGUITE

TRATTAMENTO ORDINARIO DEI DATI, IN PARTICOLARE

- Raccolta: presso gli interessati e/o presso terzi
- Elaborazione: in forma cartacea e/o con modalita' informatizzate.
PARTICOLARI FORME DI TRATTAMENTO

- Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalita':
a) Autorita' giudiziarie;
b) Avvocatura dello Stato, per le finalita' di patrocinio dell'Amministrazione; ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del Regio Decreto n. 1611 del 1933;
c) Consiglio di Stato, per l'acquisizione del parere, e Presidenza della Repubblica, nell'ambito dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato;
d) Collegio di conciliazione di cui all'articolo 66 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per le controversi individuali del personale civile;
e) Compagnie assicuratrici per il recupero delle somme erogate a vuoto a favore del dipendente danneggiato;
f) Avvocati e consulenti della controparte;
g) amministrazione che ha richiesto il parere ex articolo 22 del decreto legislativo 165 del 2001;
h) i soggetti privati autori degli esposti o delle segnalazioni (singoli o organizzazioni sindacali o organizzazioni di categoria) limitatamente ai dati indispensabili a fornire riscontro all'esposto o alla segnalazione.
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento e' connesso alla gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale, anche in materia di personale, per cui si rende indispensabile acquisire i dati sensibili o giudiziari necessari alla definizione delle controversie, ovvero all'accertamento della responsabilita' disciplinare civile e contabile del personale.
ALLEGATO 10
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Gestione dei dati relativi ai distacchi, aspettative e permessi per funzioni pubbliche elettive fruiti dai dipendenti pubblici.
FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE

Articolo 112, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
FONTE NORMATIVA

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 50 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
TIPI DI DATI TRATTATI

TRATTAMENTO ORDINARIO DEI DATI, IN PARTICOLARE

- convinzioni sindacali
OPERAZIONI ESEGUITE

- Raccolta: presso gli interessati e/o presso terzi.
- Elaborazione: in forma cartacea e/o informatizzata.
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento e' connesso alla gestione dei dati relativi ai distacchi e permessi sindacali retribuiti, aspettative e permessi sindacali non retribuiti, e delle aspettative e permessi per funzioni pubbliche.

In particolare, i dati sono raccolti presso l'Ufficio competente mediante l'acquisizione informatica dei dati medesimi da parte delle amministrazioni pubbliche presso le quali i dipendenti prestano servizio.
Il flusso informativo consiste nella raccolta dei dati sindacali e nella elaborazione del dato numerico, ai fini della predisposizione dell'Allegato alla Relazione annuale al Parlamento sullo stato della Pubblica Amministrazione.
SCHEDA 11
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Attivita' di accertamento, nei limiti delle finalita' istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad atti di controllo o di sindacato ispettivo.
FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE

art. 67, comma 1, lett. b), decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
FONTE NORMATIVA

Articoli da 92 a 96 della Costituzione; Regolamenti parlamentari.
TIPI DI DATI TRATTATI

- origine razziale e etnica
- convinzioni: religiose, filosofiche, d'altro genere
- convinzioni: politiche, sindacali
- stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso, anamnesi familiare
- vita sessuale
- dati di carattere giudiziario
OPERAZIONI ESEGUITE

TRATTAMENTO ORDINARIO DEI DATI, TN PARTICOLARE

- Raccolta: presso gli interessati e/o presso terzi
- Elaborazione: in forma cartacea e/o informatizzata.
PARTICOLARI FORME DI TRATTAMENTO

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalita':
- Organo che ha formulato l'atto di controllo di sindacato ispettivo, limitatamente ai dati indispensabili.
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO
Il trattamento dei dati e' connesso all'esame e all'istruttoria dell'attivita' di controllo e di indirizzo politico (mozioni, ordini del giorno e risoluzioni formulate da deputati e senatori) e di sindacato ispettivo (interrogazioni e interpellanze presentate a Camera e Senato) secondo le modalita' stabilite dai rispettivi regolamenti parlamentari.
Lo svolgimento dell'esame e dell'istruttoria dell'attivita' di controllo e di sindacato ispettivo puo' comportare il trattamento di dati sensibili o giudiziari riguardanti le persone oggetto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, interrogazioni o interpellanze.
Il flusso informativo consiste nella raccolta ed elaborazione dei dati ai fini della definizione delle risposte, agli organi richiedenti.
ALLEGATO 12
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Redazione di verbali e resoconti dell'attivita' di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari.
FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE

articolo 65 decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
FONTE NORMATIVA

Regolamenti parlamentari; legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri); decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59).
TIPI DI DATI TRATTATI

- origine razziale ed etnica
- convinzioni: religiose, filosofiche
- convinzioni: politiche, sindacali, d'altro genere
- stato di salute
- dati di carattere giudiziario
OPERAZIONI ESEGUITE

TRATTAMENTO ORDINARIO DEI DATI, IN PARTICOLARE

Raccolta: presso gli interessati e/o presso terzi
- Elaborazione: in forma cartacea e/o con modalita' informatizzate.
PARTICOLARI FORME DI TRATTAMENTO

- Diffusione, limitatamente ai dati indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicita' dell'attivita' istituzionale delle Commissioni e degli altri organi collegiali o assembleari, fermo restando comunque il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento di dati sensibili o giudiziari avviene nel corso dello svolgimento dell'attivita' di verbalizzazione dei lavori delle assemblee, delle commissioni e degli altri organi istituiti presso la Presidenza del consiglio dei Ministri.
In particolare, il trattamento di dati relativi alle origini razziali o etniche puo' avvenire nell'ambito della documentazione e verbalizzazione di attivita' di organi o commissioni la cui composizione tenga conto della rappresentanza di minoranze razziali o etniche.
Il flusso consiste nella raccolta ed elaborazione dei dati, e nella eventuale diffusione dei dati indispensabile ad assicurare la pubblicita' dell'attivita' istituzionale delle Commissioni e degli altri organi collegiali o assembleari.
ALLEGATO 13
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Attivita' istruttoria di autorizzazione e di vigilanza sugli enti autorizzati a svolgere procedure di adozione internazionale di minori nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione de l'Afa del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale; attivita' di autorizzazione all'ingresso e alla residenza dei minori stranieri adottati da cittadini italiani e attivita' autorizzatoria preliminare all'adozione; attivita' connesse all'attuazione della Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993.
FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE

Articolo 73, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
FONTE NORMATIVA

Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993; legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori); legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993); legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonche' al titolo VIII del libro primo del codice civile); decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 492 (Regolamento recante norme per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, a norma dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476).
TIPI DI DATI TRATTATI

- origine razziale ed etnica
- convinzioni: religiose, filosofiche, d'altro genere
- stato di salute
- vita sessuale
- dati di carattere giudiziario
OPERAZIONI ESEGUITE

TRATTAMENTO ORDINARIO DEI DATI, IN PARTICOLARE:

- Raccolta presso gli interessati e/o presso terzi.
- Elaborazione in forma cartacea.
PARTICOLARI FORME DI TRATTAMENTO

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalita':
- enti autorizzati;
- ambasciate italiane all'estero e rappresentanze diplomatiche estere in Italia;
- tribunali per i minorenni;
- organi di Polizia giudiziaria, guardia di finanza, questure, per lo svolgimento di attivita' di vigilanza sulle ONLUS autorizzate allo svolgimento di procedure di adozione internazionale;
- amministrazioni centrali italiane e straniere;
- cittadini italiani e stranieri interessati alle procedure di adozione internazionale di minori limitatamente ai dati indispensabili allo svolgimento delle procedure di adozione;
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento dei dati e' operato dalla "Commissione per le adozioni internazionali" - istituita presso la presidenza del Consiglio dei Ministri a seguito dell'entrata in vigore della Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 - ed e' finalizzato allo svolgimento degli atti necessari alla definizione delle procedure di adozione internazionale di minori.
In particolare, l'attivita' della Commissione comporta il trattamento dei seguenti dati:
a) nell'ambito dell'attivita' istruttoria di autorizzazione e vigilanza relativa agli Enti autorizzati, in attuazione del DPR I dicembre 1999, n. 492, dati giudiziari (art. 39, comma 1, lett. c), legge n. 183 del 1984) relativi al rappresentante legale e agli organi direttivi degli enti medesimi;
b) nell'ambito dell'attivita' istruttoria riguardante le procedure adottive, dati giudiziari, dati relativi allo stato di salute, convinzioni religiose e dati relativi alla vita sessuale (nel caso di sterilita' e impossibilita' di procreazione) dei coniugi che intendono adottare il minore.
c) nell'ambito dell'attivita' istruttoria riguardante le coppie che hanno gia' adottato, dati relativi allo stato di salute del minore, al fine della presentazione alle Autorita' straniere delle relazioni post-adottive riguardanti l'inserimento socio-ambientale del minore, da inoltrare alla scadenza e per il periodo previsto dalla normativa dello Stato di origine, per il tramite dell'Ente autorizzato o della Commissione.
ALLEGATO 14
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Vigilanza sull'attuazione del principio della piena conoscibilita' e trasparenza dell'attivita' della pubblica amministrazione, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo.
FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE

art. 67, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
FONTE NORMATIVA

Legge 8 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) come modificata ed integrata dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15 e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge del 14 Maggio 2005, n. 80; legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa); legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati); decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39 (Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la liberta' di accesso alle informazioni in materia di ambiente); decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); regolamento 30 maggio 2001, n. 1049/2001 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione); direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003/98 relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico; decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi); decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2005, n. 303 (Regolamento per l'individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 2 e 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241, modificata dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15).
TIPI DI DATI TRATTATI

- origine razziale ed etnica
- convinzioni: religiose, filosofiche, d'altro genere
- vita sessule
- convinzioni: politiche, sindacali
- stato di salute
- dati di carattere giudiziario
OPERAZIONI ESEGUITE

TRATTAMENTO ORDINARIO DEI DATI, IN PARTICOLARE:

- Raccolta presso gli interessati e/o presso terzi.
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento di dati sensibili e giudiziari e' svolto dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita, nel 1991, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito dell'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fini dello svolgimento dell'attivita' istituzionale, con riguardo alla vigilanza e alla tutela del cittadino in merito all'attuazione del principio della piena conoscibilita' e trasparenza dell'attivita' della pubblica amministrazione.
In particolare, l'attivita' puo' comportare il trattamento di dati sensibili o giudiziari che siano contenuti nella documentazione oggetto di esame da parte della Commissione medesima. Pertanto, il trattamento e' limitato ai soli dati indispensabili alla definizione della questione segnalata.
I dati sono raccolti direttamente presso gli interessati, sia nell'ipotesi in cui si tratti di segnalazioni, esposti, istanze rivolte alla Commissione, che nel caso in cui gli stessi interessati ricorrano in via amministrativa alla Commissione medesima - secondo le procedure indicate dalla legge n. 241 del 1990 come modificata dalla legge n. 15 del 2005 - avverso le determinazioni (diniego, espresso o tacito, o differimento dell'accesso) concernenti il diritto di accesso adottate dalle amministrazioni statali o dai soggetti ad esse equiparati operanti in ambito ultraregionale.
 
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