Gazzetta n. 26 del 1 febbraio 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 25 gennaio 2007 |
Autorizzazione al confezionamento e alla vendita in astuccio delle monete d'argento da Euro 10 dedicate a Leonardo da Vinci per la «Serie europea Personaggi Storici». |
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IL DIRETTORE GENERALE del Tesoro Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001; Visto il decreto 27 gennaio 2006, n. 10153, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2006, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da Euro 10 dedicate a Leonardo da Vinci per la «Serie europea Personaggi Storici»; Visto il decreto ministeriale 5 luglio 2006, n. 70530, concernente il contingente, il corso legale e le modalita' di cessione delle suddette monete ed, in particolare, l'art. 2 che stabilisce il contingente in n. 25.000 monete di cui 15.000 destinate al mercato estero e l'art. 4 che prevede la vendita di queste ultime in capsule e non confezionate; Vista la nota n. 64942 del 22 dicembre 2006 con la quale l'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., nel comunicare che le monete cedute all'estero ammontavano a n. 12.675 e che non si erano ricevuti altri ordinativi, mentre per le monete in confezione, che sono state tutte vendute, continuano a pervenire richieste, chiede l'autorizzazione al confezionamento in astuccio di una parte delle monete riservate al mercato estero; Considerata l'opportunita' di soddisfare le richieste dei collezionisti; Decreta: Art. 1. Si autorizza il confezionamento e la vendita in astuccio delle monete d'argento da Euro 10 dedicate a Leonardo da Vinci per la «Serie europea Personaggi Storici», che saranno richieste entro i termini stabiliti all'art. 3 del citato decreto ministeriale 5 luglio 2006, prelevando tale quantitativo dal contingente di monete riservato al mercato estero. |
| Art. 2. La vendita delle monete, di cui all'art. 1, e' regolata dal gia' citato art. 3 del decreto ministeriale 5 luglio 2006. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 gennaio 2007 Il direttore generale del Tesoro: Grilli |
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