Gazzetta n. 26 del 1 febbraio 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 15 gennaio 2007 |
Non iscrizione della sostanza attiva dimetenamid nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della decisione della Commissione 2006/1009/CE del 22 dicembre 2006. |
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IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 8, paragrafo 2; Visti i regolamenti della commissione 451/2000/CE e 703/2001/CE che stabiliscono le modalita' dettagliate per l'attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE; Vista la decisione della commissione 2006/1009/CE del 22 dicembre 2006 relativa alla non iscrizione della sostanza attiva fosalone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Visto che nel corso della valutazione effettuata su tale sostanza attiva dall'Autorita' europea per la sicurezza alimentare, sono emerse preoccupazioni relative al destino ambientale; Considerato che dalle conclusioni di detta valutazione e' emerso che dette preoccupazioni rimanevano irrisolte e che, pertanto i prodotti fitosanitari contenenti dimetenamid, nelle condizioni d'impiego proposte, non soddisfano in generale le condizioni previste all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE; Considerato che in attuazione della decisione della commissione 2006/1009/CE, gli Stati membri non possono piu' concedere o rinnovare le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva a decorrere dalla data di adozione della citata decisione, ne' usufruire delle deroghe previste dall'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE; Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva autorizzata in Italia; Considerato che, per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dimetenamid, deve essere concesso un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla data di revoca dei suddetti prodotti fitosanitari; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio; Decreta: Art. 1. 1. La sostanza attiva dimetenamid non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991. |
| Art. 2. 1. Non possono essere concesse nuove autorizzazioni o rinnovate le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dimetenamid, in conformita' alle disposizioni dell'art. 2, lettera b), della decisione 2006/966/CE della Commissione a partire dal 28 dicembre 2006. 2. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti dimetenamid, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 23 giugno 2007. |
| Art. 3. 1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dimetenamid revocati ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente decreto e' consentita fino al 22 giugno 2008. 2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte. Il presente decreto dirigenziale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 gennaio 2007 Il direttore generale: Borrello |
| Allegato 1
----> Vedere Allegato a pag. 25 della G.U. <---- |
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