Gazzetta n. 25 del 31 gennaio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.12331-XV.J(3861) del 15 gennaio 2007, i manufatti esplosivi denominati: «Martarello 1S-75/W» (massa netta g 111), «Martarello 1S-75/T» (massa netta g 155), «Martarello 1S-125/T» (massa netta g 570), «Martarello 1S-125/F» (massa netta g 542), «Martarello 1S-125/FR» (massa netta g 712), «Martarello 1S-125/W» (massa netta g 348), «Martarello 1S-5/W» (massa netta g 40), «Martarello 1S-5/FR» (massa netta g 82), «Martarello 1S-5F» (massa netta g 60), sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito di artifici pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Arqua' Polesine (Rovigo), via Lago n. 330, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella 4ª categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11357-XV.J(3859) del 15 gennaio 2007, i manufatti esplosivi denominati: «Martarello 1SV-3/BCC» (massa netta g 35), «Martarello 1SV-3/CCB» (massa netta g 35), «Martarello 1SV-3/CCG» (massa netta g 35), «Martarello 1SV-3/CCR» (massa netta g 35), sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito di artifici pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Arqua' Polesine (Rovigo), via Lago n. 330, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11355-XV.J(3828) del 15 gennaio 2007, i manufatti esplosivi denominati: «Martarello 1CV-4/BCC» (massa netta g 57), «Martarello 1CV-4/NOYC» (massa netta g 57), «Martarello 1CV-4/NYGC» (massa netta g 57), «Martarello 1CV-4/NRBC» (massa netta g 57), «Martarello 1CV-4/NGRC» (massa netta g 57), «Martarello 1CV-4/SRC» (massa netta g 57), sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito di artifici pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Arqua' Polesine (Rovigo), via Lago n. 330, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11112-XV.J(3826) del 15 gennaio 2007, i manufatti esplosivi denominati: «Martarello 1CV-5/NOYX» (massa netta g 99), «Martarello 1CV-5/NYGX» (massa netta g 99), «Martarello 1CV-5/NRBX» (massa netta g 99), «Martarello 1CV-5/NGRX» (massa netta g 99), sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito di artifici pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Arqua' Polesine (Rovigo), via Lago n. 330, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'ari. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11475-XV.J(3822) del 15 gennaio 2007, manufatti esplosivi denominati: «Martarello 1S-5/NO» (massa netta g 100), «Martarello 1S-5/NB» (massa netta g 100), «Martarello 1S-5/NY» (massa netta g 100), «Martarello 1S-5/NL» (massa netta g 100), «Martarello 1S-5/NR» (massa netta g 100), «Martarello 1S-5/NV» (massa netta g 100), «Martarello 1S-5/C» (massa netta g 100), sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito di artifici pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Arqua' Polesine (Rovigo), via Lago n. 330, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11504-XVJ(3875) del 15 gennaio 2007, i manufatti esplosivi denominati:
Martarello 1S-4/L (massa netta g 47);
Martarello 1S-4/O (massa netta g 47);
Martarello 1S-4/B (massa netta g 47);
Martarello 1S-4/Y (massa netta g 47);
Martarello 1S-4/R (massa netta g 47);
Martarello 1S-4/G (massa netta g 47);
Martarello 1S-4/V (massa netta g 47), sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito artifici pirotecnici di IV e V categoria in Arqua' Polesine (Rovigo) - loc. Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11113-XV.J(3854) del 15 gennaio 2007, i manufatti esplosivi denominati:
Martarello 1CV-5/NOYC (massa netta g 99);
Martarello 1CV-5/NYGC (massa netta g 99);
Martarello 1CV-5/NRBC (massa netta g 99);
Martarello 1CV-5/NGRC (massa netta g 99), sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito artifici pirotecnici di IV e V categoria in Arqua' Polesine (Rovigo) - loc. Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11349-XV.J(3855) del 15 gennaio 2007, i manufatti esplosivi denominati:
Martarello 1SV-4/RCK (massa netta g 62);
Martarello 1SV-4/NGCK (massa netta g 62);
Martarello 1SV-4/NRCK (massa netta g 62);
Martarello 1SV-4/NYCK (massa netta g 62);
Martarello 1SV-4/LCK (massa netta g 62);
Martarello 1SV-4/OCK (massa netta g 62), sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito artifici pirotecnici di IV e V categoria in Arqua' Polesine (Rovigo) - loc. Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.18242-XV.J(4162) del 15 gennaio 2007, il manufatto esplosivo denominato «Nap Colpo Sonoro calibro 68,5 mm» (massa netta g 288) e' riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Torremaggiore (Foggia), contrada Pagliara Vecchia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.18241-XV.J(4161) del 15 gennaio 2007, il manufatto esplosivo denominato «Nap Colpo Sonoro calibro 122,5 mm» (massa netta g 1196) e' riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Torremaggiore (Foggia), contrada Pagliara Vecchia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.18060-XV.J(4160) del 15 gennaio 2007, il manufatto esplosivo denominato «Nap 002» (massa netta g 5) e' riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Torremaggiore (Foggia), contrada Pagliara Vecchia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo «B» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.18059-XV.J(4159) del 15 gennaio 2007, il manufatto esplosivo denominato «Nap 001» (massa netta g/m 9) e' riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Torremaggiore (Foggia), contrada Pagliara Vecchia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo «B» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.18244-XV.J(4164) del 15 gennaio 2007, il manufatto esplosivo denominato «Nap Stella Bianca calibro 60 mm» (massa netta g 231) e' riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Torremaggiore (Foggia), contrada Pagliara Vecchia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11346-XV.J(3873) del 15 gennaio 2007, i manufatti esplosivi denominati:
Martarello 1S-4/NO (massa netta g 47);
Martarello 1S-4/NB (massa netta g 47);
Martarello 1S-4/NY (massa netta g 47);
Martarello 1S-4/NL (massa netta g 47);
Martarello 1S-4/NR (massa netta g 47);
Martarello 1S-4/NG (massa netta g 47);
Martarello 1S-4/NV (massa netta g 47);
Martarello 1S-4/C (massa netta g 47);
Martarello 1S-4/S (massa netta g 47); sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito artifici pirotecnici di IV e V categoria in Arqua' Polesine (Rovigo) - loc. Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.12332-XV.J(3874) del 15 gennaio 2007, i manufatti esplosivi denominati:
Martarello 1SC-5/OC (massa netta g 77);
Martarello 1SC-5/BC (massa netta g 77);
Martarello 1SC-5/CC (massa netta g 77);
Martarello 1SC-5/YC (massa netta g 77);
Martarello 1SC-5/LC (massa netta g 77);
Martarello 1SC-5/RC (massa netta g 77);
Martarello 1SC-5/GC (massa netta g 77); sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito artifici pirotecnici di IV e V categoria in Arqua' Polesine (Rovigo) - loc. Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11028-XV.J(3862) del 15 gennaio 2007, i manufatti esplosivi denominati:
Martarello 1CV-4/NOYX (massa netta g 57);
Martarello 1CV-4/NYGX (massa netta g 57);
Martarello 1CV- 4/NRBX (massa netta g 57);
Martarello 1CV-4/NGRX (massa netta g 57); sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito di artifici pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Arqua' Polesine (Rovigo) - via Lago, 330 - ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11356-XV.J(3871) del 15 gennaio 2007, i manufatti esplosivi denominati:
Martarello 1SV-4/BCC (massa netta g 62);
Martarello 1SV-4/CCB (massa netta g 62);
Martarello 1SV-4/CCG (massa netta g 62);
Martarello 1SV-4/CCR (massa netta g 62); sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito di artifici pirotecnici di IV e V categoria, in Arqua' Polesine (Rovigo) - loc. Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11345-XV.J(3821) del 15 gennaio 2007, i manufatti esplosivi denominati:
Martarello 1SV-3/CB (massa netta g 35);
Martarello 1SV-3/GC (massa netta g 35);
Martarello 1SV-3/YNR (massa netta g 35);
Martarello 1SV-3/RB (massa netta g 35);
Martarello 1SV-3/RNG (massa netta g 35);
Martarello 1SV-3/RS (massa netta g 35);
Martarello 1SV-3/SR (massa netta g 35); sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito di artifici pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Arqua' Polesine (Rovigo) - via Lago, 330 - ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11343-XV.J(3870) del 15 gennaio 2007, i manufatti esplosivi denominati:
Martarello 1S-5/GC (massa netta g 100);
Martarello 1S-5/RC (massa netta g 100);
Martarello 1S-5/LC (massa netta g 100);
Martarello 1S-5/YC (massa netta g 100);
Martarello 1S-5/CC (massa netta g 100);
Martarello 1S-5/BC (massa netta g 100);
Martarello 1S-5/OC (massa netta g 100); sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito di artifici pirotecnici di IV e V categoria, sito in Arqua' Polesine (Rovigo) - loc. Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
 
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