Gazzetta n. 25 del 31 gennaio 2007 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 26 gennaio 2007, n. 6
Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;
Vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
Visto il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;
Visti gli articoli 1, 2 e 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante delega al Governo per l'attuazione delle citate direttive;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 giugno 2006;
Acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 27 luglio 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'interno, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Termini di efficacia

1. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nei commi 1-bis 1-ter, le parole: "1° febbraio 2007", ovunque
ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "1° agosto 2007"; b) nel comma 1-bis, la lettera b) e' soppressa.
2. All'articolo 257, comma-2-bis, le parole: "1° febbraio 2007" sono sostituite dalle seguenti: 1° agosto 2007".
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 1-octies del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite alle fattispecie di cui all'articolo 253, commi 1-bis e 1-ter, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, continuano ad applicarsi per il periodo transitorio compreso fino alla data del 31 luglio 2007.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 sono pubblicate
in G.U.C.E. n. L 134 del 30 aprile 2004.
- Il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del
28 ottobre 2004, e' pubblicato in G.U.C.E. n. L 326 del 29
ottobre 2004.
- Il testo degli articoli 1, 2 e 25 della legge 18
aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee. Legge comunitaria 2004 - Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, S.O.), e'
il seguente:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti
organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi
termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione della direttiva 2003/10/CE, della direttiva
2003/20/CE, della direttiva 2003/35/CE, della direttiva
2003/42/CE, della direttiva 2003/59/CE, della direttiva
2003/85/CE, della direttiva 2003/87/CE, della direttiva
2003/99/CE, della direttiva 2003/122/Euratom, della
direttiva 2004/8/CE, della direttiva 2004/12/CE, della
direttiva 2004/17/CE, della direttiva 2004/18/CE, della
direttiva 2004/22/CE, della direttiva 2004/25/CE, della
direttiva 2004/35/CE, della direttiva 2004/38/CE, della
direttiva 2004/39/CE, della direttiva 2004/67/CE e della
direttiva 2004/101/CE sono corredati della relazione
tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di
essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni competenti per i profili
finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis.
5-bis. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per
l'attuazione delle direttive 2004/39/CE, relativa ai
mercati degli strumenti finanziari, e 2004/25/CE,
concernente le offerte pubbliche di acquisto, il Governo,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui
all'art. 2 e con la procedura prevista dal presente
articolo, puo' emanare disposizioni integrative e
correttive al fine di tenere conto delle eventuali
disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione
europea secondo la procedura di cui, rispettivamente,
all'art. 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE, e
all'art. 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE.
6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del
termine stabilito per l'attuazione della normativa
comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
data di entrata in vigore della normativa di attuazione
adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi
fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A
tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle
disposizioni in essi contenute.
7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti
ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine
previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
competenza istituzionale prevalente per la materia a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche
comunitarie ogni quattro mesi informa altresi' la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica per il parere definitivo che deve essere
espresso entro venti giorni.".
"Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della
delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al
capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive
da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono
informati ai seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le
materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti,
ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La
sanzione amministrativa del pagamento di una somma non
inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro e'
prevista per le infrazioni che ledano o espongano a
pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.
Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le
sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro
entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o
alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. In
ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle
eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le
violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti le norme occorrenti per
dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile fare fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50
milioni di euro;
e) all'attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia' attuate con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che,
nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la
disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle
direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali
modificazioni comunque intervenute fino al momento
dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza e le
competenze delle regioni e degli altri enti territoriali,
le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi
decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e
l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara
individuazione dei soggetti responsabili;
h) i decreti legislativi assicurano che sia garantita
una effettiva parita' di trattamento dei cittadini italiani
rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione
europea, facendo in modo di assicurare il massimo livello
di armonizzazione possibile tra le legislazioni interne dei
vari Stati membri ed evitando l'insorgere di situazioni
discriminatorie a danno dei cittadini italiani nel momento
in cui gli stessi sono tenuti a rispettare, con particolare
riferimento ai requisiti richiesti per l'esercizio di
attivita' commerciali e professionali, una disciplina piu'
restrittiva di quella applicata ai cittadini degli altri
Stati membri.".
"Art. 25 (Delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di
appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli
enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali,
e della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi). -
1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di
cui all'art. 1, uno o piu' decreti legislativi volti a
definire un quadro normativo finalizzato al recepimento
della direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di
appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli
enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali,
e della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) compilazione di un unico testo normativo recante
le disposizioni legislative in materia di procedure di
appalto disciplinate dalle due direttive coordinando anche
le altre disposizioni in vigore nel rispetto dei principi
del trattato istitutivo dell'Unione europea;
b) semplificazione delle procedure di affidamento che
non costituiscono diretta applicazione delle normative
comunitarie, finalizzata a favorire il contenimento dei
tempi e la massima flessibilita' degli strumenti giuridici;
c) conferimento all'Autorita' per la vigilanza sui
lavori pubblici, in attuazione della normativa comunitaria,
dei compiti di vigilanza nei settori oggetto della presente
disciplina; l'Autorita', caratterizzata da indipendenza
funzionale e autonomia organizzativa, si data, nei modi
previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di
organizzazione e di analisi dell'impatto della normazione
per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare,
di atti amministrativi generali, di programmazione o
pianificazione. I compiti di cui alla presente lettera sono
svolti nell'ambito delle competenze istituzionali
dell'Autorita', che vi provvede con le strutture umane e
strumentali disponibili sulla base delle disposizioni
normative vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato;
d) adeguare la normativa alla sentenza della Corte di
giustizia delle Comunita' europee del 7 ottobre 2004 nella
causa C-247/02.
2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono
emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
che si pronunzia entro trenta giorni; decorso tale termine
i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza di
detto parere.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere
emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto
delle procedure di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4.
4. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di
cui al comma 1, al settore postale si applica la disciplina
di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e
successive modificazioni". Il decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
2 maggio 2006, n. 100, S.O.
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
- pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n.
202), e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' e enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
Note all'art. 1:
- Si riportano gli articoli 253 e 257 del citato
decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificati dal
presente decreto:
"Art. 253 (Norme transitorie). - 1. Fermo quanto
stabilito ai commi 1-bis e 1-ter, le disposizioni di cui al
presente codice si applicano alle procedure e ai contratti
i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano
pubblicati successivamente alla data della sua entrata in
vigore, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione
di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui,
alla data di entrata in vigore del presente codice, non
siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le
offerte.
"1-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, nei settori ordinari e speciali, le seguenti
disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o
avvisi siano pubblicati successivamente al 1° agosto 2007:
a) art. 33, commi 1 e 2, nonche' comma 3, secondo
periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza;
b) (soppressa);
c) art. 58;
d) art. 59, limitatamente ai settori ordinari.".
"1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi
importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli
articoli 3, comma 7, 53 commi, 2 e 3, e 56 si applicano
alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente
al 1° agosto 2007. Le disposizioni dell'art. 57 si
applicano alle procedure per le quali l'invito a presentare
l'offerta sia inviato successivamente al 1° agosto 2007".
dal comma 2 al comma 14 (Omissis).
15. In relazione all'art. 90, ai fini della
partecipazione alla gara per gli affidamenti ivi previsti,
le societa' costituite dopo la data di entrata in vigore
della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di tre
anni dalla loro costituzione, possono documentare il
possesso dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con
riferimento ai requisiti dei soci delle societa', qualora
costituite nella forma di societa' di persone o di societa'
cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti
dipendenti della societa' con rapporto a tempo
indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni
di collaborazione coordinata e continuativa, qualora
costituite nella forma di societa' di capitali.
dal comma 16 al comma 20 (Omissis).
21. In relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA
dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del
codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sentita l'autorita', emanato ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabiliti i criteri, le modalita' e le procedure per la
verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle
fatture utilizzati ai fini del rilascio delle attestazioni
SOA. La verifica e' conclusa entro un anno dall'entrata in
vigore del predetto decreto.
dal comma 22 al comma 26 (Omissis).
27. In relazione alla disciplina recata dalla parte II,
titolo III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture
strategiche e insediamenti produttivi):
a) non trovano applicazione i seguenti articoli del
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 554 del 1999:
a.1) art. 9 - Pubblicita' degli atti della
conferenza di servizi;
a.2) titolo III, capo II - La progettazione;
a.3) titolo IV, capo IV - Affidamento dei servizi
di importo inferiore al controvalore in euro di 200.000
DSP; e capo V - Affidamento dei servizi di importo pari o
superiore al controvalore in euro di 200.000 DSP;
b) per le concessioni gia' affidate, ovvero rinnovate
e prorogate ai sensi della legislazione vigente alla data
del 10 settembre 2002, i concessionari sono tenuti ad
appaltare a terzi una percentuale minima del quaranta per
cento dei lavori;
c) le disposizioni dell'art. 174 (concessione
relativa a infrastrutture strategiche) si applicano anche
alle concessioni relative a infrastrutture gia' affidate
alla data del 10 settembre 2002;
d) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002,
sia gia' stato redatto il progetto definitivo, sia stata
gia' affidata la realizzazione dello stesso, o sia comunque
ritenuto dal soggetto aggiudicatore piu' opportuno ai fini
della celere realizzazione dell'opera, puo procedersi
all'attestazione di compatibilita' ambientale e alla
localizzazione dell'opera sulla base del progetto
definitivo. Nel caso in cui, alla data del 10 settembre
2002, sia stato gia' redatto il progetto esecutivo o sia
stata gia' affidata la realizzazione dello stesso, per
l'affidamento a contraente generale il soggetto
aggiudicatore puo' porre a base di gara il progetto
esecutivo. In tale caso il contraente generale assume
l'obbligo di verificare il progetto esecutivo posto in gara
e di farlo proprio, fermo restando quanto disposto dal
comma 5 dell'art. 176;
e) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002,
il progetto delle infrastrutture sia gia' oggetto, in tutto
o in parte, di procedura autorizzativa, approvativa o di
valutazione di impatto ambientale sulla base di vigenti
norme statali o regionali, i soggetti aggiudicatori possono
richiedere l'interruzione della medesima procedura optando
per l'avvio unitario delle procedure disciplinate dalla
parte II, titolo III, capo IV, ovvero proseguire e
concludere la procedura in corso. Ai fini del compimento
delle procedure di cui alla parte II, titolo III, capo IV,
possono essere utilizzate quali atti istruttori le
risultanze delle procedure anche di conferenza di servizi
gia' compiute ovvero in corso. Si osservano, in quanto
applicabili, i commi 6 e 7 dell'art. 185;
f) in sede di prima applicazione del decreto
legislativo n. 190 del 2002 i soggetti aggiudicatori
adottano, in alternativa alla concessione, l'affidamento a
contraente generale per la realizzazione dei progetti di
importo superiore a duecentocinquanta milioni di euro, che
presentino, inoltre, uno dei seguenti requisiti:
interconnessione con altri sistemi di collegamento europei;
complessita' dell'intervento tale da richiedere un'unica
logica realizzativa e gestionale, nonche' estrema
complessita' tecnico-organizzativa. L'individuazione dei
predetti progetti e' effettuata dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Ferma restando
l'applicazione delle semplificazioni procedurali di cui al
presente capo, i progetti che non abbiano le
caratteristiche sopra indicate sono realizzati con appalto
di progettazione esecutiva ed esecuzione, in uno o piu'
lotti ovvero con appalto di sola esecuzione ove sia stato
predisposto il progetto esecutivo. E' comunque consentito
l'affidamento in concessione;
g) per la realizzazione delle infrastrutture di loro
competenza, i soggetti aggiudicatori, ivi compresi i
commissari straordinari di Governo, anche in liquidazione,
nominati in virtu' di disposizioni diverse da quelle di cui
alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono stipulare, con
riferimento alle concessioni in corso alla data del
10 settembre 2002 e nel rispetto degli elementi essenziali
dei relativi atti convenzionali, atti di loro adeguamento
alle previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e
della parte II, titolo III, capo IV;
h) per i procedimenti relativi agli insediamenti
produttivi e alle infrastrutture strategiche per
l'approvvigionamento energetico di cui all'art. 179, in
corso alla data del 10 settembre 2002, e' data facolta' al
richiedente di optare per l'applicazione della normativa
stabilita nella parte II, titolo III, capo IV, ferma
restando l'efficacia degli atti compiuti relativamente agli
stessi procedimenti;
i) le disposizioni di cui agli articoli 164, 167,
168, 169, 171, 172, si applicano a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005,
n. 189. Le norme di cui all'allegato tecnico contenuto
nell'allegato XXI al presente codice, si applicano ai
progetti delle infrastrutture, la cui redazione sia stata
bandita o, in caso di procedura negoziata, affidata ovvero,
per i progetti redatti direttamente, oggetto di
deliberazione dell'organo competente dopo la data di
entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005,
n. 189. Per i progetti in corso e per quelli banditi prima
della data di entrata in vigore del citato decreto n. 189
del 2005, i soggetti aggiudicatori hanno facolta' di
adeguare il progetto alle norme tecniche allegate, con
eventuale variazione del relativo corrispettivo;
l) la disposizione di cui all'art. 165, comma 3,
relativa al limite del 5 per cento, si applica ai progetti
la cui istruttoria e' avviata dopo la data di entrata in
vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005. Le
disposizioni di cui ai commi 13 e 14 dell'art. 176 si
applicano alle procedure di gara e ai rapporti contrattuali
in corso alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 189 del 2005; le disposizioni dei commi 15,
16 e 17 del medesimo art. 176, si applicano ai lavori
banditi dopo la data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 189 del 2005, ma e' facolta' del soggetto
aggiudicatore prevedere la applicazione delle disposizioni
medesime ai lavori gia' banditi ovvero, per quelli gia'
aggiudicati, convenire con il contraente generale la
applicazione delle stesse ai relativi contratti;
m) in relazione all'art. 180, comma 1, fino
all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5, i
soggetti aggiudicatori indicano negli atti di gara le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che trovano
applicazione in materia di esecuzione, contabilita' e
collaudo;
n) in relazione all'art. 188, fino all'entrata in
vigore del regolamento, continua ad applicarsi l'art. 17
del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34, e ai fini dell'art. 188, comma 2, si tiene
conto della qualificazione rilasciata da non oltre cinque
anni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 34 del 2000;
o) in relazione all'art. 189, comma 1, lettera b),
fino all'entrata in vigore del regolamento si applica
l'art. 18 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 34 del 2000;
p) ai fini dell'applicazione dei commi 5 e 6
dell'art. 194, sono fatti salvi, relativamente alle opere
stesse, gli atti e i provvedimenti gia' formati o assunti,
e i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 che i soggetti
aggiudicatori, previo parere dei commissari straordinari
ove nominati, ritengano eventualmente piu' opportuno, ai
fini della celere realizzazione dell'opera proseguire e
concludere in luogo dell'avviare un nuovo procedimento ai
sensi della parte II, titolo III, capo IV.
dal comma 28 al comma 35 (Omissis)".
"Art. 257. (Entrata in vigore). - 1. Il presente codice
entra in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Hanno efficacia a decorrere da un anno successivo
all'entrata in vigore del presente codice:
a) le disposizioni in tema di obblighi di
comunicazione nei confronti dell'Autorita' e
dell'Osservatorio, che riguardano servizi e forniture;
b) l'art. 240 in relazione all'accordo bonario per i
servizi e le forniture.
2-bis. Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 6,
hanno efficacia a decorrere dal 1° agosto 2007.
3. L'art. 123 si applica a far data dalla formazione
dell'elenco annuale per l'anno 2007; per gli elenchi
relativi all'anno 2006 e le relative gare, continua ad
applicarsi l'art. 23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni".
- Il testo dell'art. 1-octies del decreto-legge 12
maggio 2006, n. 173 (Proroga di termini per l'emanazione di
atti di natura regolamentare e legislativa - pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 2006, n. 110), e' il
seguente:
"Art. 1-octies. Modifiche al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163. - 1. Al codice del contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'art. 177, comma 4, la lettera f) e' abrogata;
b) all'art. 253, il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
"1. Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis e 1 -ter,
le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle
procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si
indice una gara siano pubblicati successivamente alla data
della sua entrata in vigore, nonche', in caso di contratti
senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai
contratti in cui, alla data di entrata in vigore del
presente codice non siano ancora stati inviati gli inviti a
presentare le offerte";
c) all'art. 253, dopo il comma 1 sono inseriti i
seguenti:
"1-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture nei settori ordinari e speciali, le seguenti
disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o
avvisi siano pubblicati successivamente al 1° febbraio
2007:
a) art. 33, commi 1 e 2, nonche' comma 3, secondo
periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza;
b) art. 49, comma 10;
c) art. 58;
d) art. 59, limitatamente ai settori ordinari.
1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di
qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni
degli articoli 3, comma 7, 53, commi 2 e 3 e 56 si
applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati
successivamente al 1° febbraio 2007. Le disposizioni
dell'art. 57 si applicano alle procedure per le quali
l'invito a presentare l'offerta sia inviato successivamente
al 1° febbraio 2007";
d) all'art. 257, dopo il comma 2 e' inserito il
seguente:
"2-bis. Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 6,
hanno efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2007".
2. Le procedure di cui al comma 1, lettera c), del
presente articolo i cui bandi o avvisi siano stati
pubblicati tra il 1° luglio 2006 e la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi
o avvisi, quelle i cui inviti a presentare le offerte siano
stati inviati nello stesso termine, restano disciplinate
dalle disposizioni alle stesse applicabili alla data di
pubblicazione dei relativi bandi o avvisi ovvero a quella
di invio degli inviti. A tal fine, le disposizioni di cui
all'art. 256, comma 1, del citato codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite alle
fattispecie di cui al comma 1, lettera c), del presente
articolo, continuano ad applicarsi per il periodo
transitorio compreso tra la data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e il 31 gennaio
2007".".
La legge 12 luglio 2006, n. 228 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n.
173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di
natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di
deleghe legislative e in materia di istruzione) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2006, n. 160.
- Il testo del comma 1 dell'art. 256 del citato decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente:
"Art. 256. (Disposizioni abrogate). - 1. A decorrere
dall'entrata in vigore del presente codice, sono o restano
abrogati:
gli articoli 326, 329, 340, 341, 345, della legge 20
marzo 1865, n. 2248, allegato F;
l'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e
l'art. 24 del regolamento approvato con regio decreto
20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni e
integrazioni;
la legge 8 agosto 1977, n. 584;
l'art. 5, commi 4 e 5, e l'art. 32 della legge
3 gennaio 1978, n. 1;
gli articoli 12 e 17 della legge 10 dicembre 1981, n.
741;
l'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
la legge 17 febbraio 1987, n. 80, tranne l'art. 4;
gli articoli 12 e 13 della legge 29 dicembre 1990, n.
428;
gli articoli 17, commi 1 e 2, 18, 19, commi 3 e 4, 20
della legge 19 marzo 1990, n. 55;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
10 gennaio 1991, n. 55;
il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;
l'art. 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
l'art. 11 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;
l'art. 3, comma 1-ter, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502;
l'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
la legge 11 febbraio 1994, n. 109; e' fatto salvo
l'art. 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, come
modificato dalla citata legge n. 109 del 1994;
l'art. 11, della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 573;
il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito
con la legge 2 giugno 1995, n. 216;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
l'art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
5 agosto 1997, n. 517;
l'art. 11 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;
la legge 18 novembre 1998, n. 415;
il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio
1999, n. 22;
il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525;
gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, comma 6, 10, 16, comma 3,
55, 57, 59, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87,
comma 2, 88, comma 1, 89, comma 3, 91, comma 4, 92,
commi 1, 2 e 5, 93, 94, 95 commi 5, 6 e 7, 115, 118, 119,
120, 121, 122, 142, comma 1, 143, comma 3, 144, commi 1 e
2, 149, 150, 151 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
l'art. 6, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n.
205;
la legge 7 novembre 2000, n. 327;
l'art. 24, della legge 24 novembre 2000, n. 340;
il decreto 2 dicembre 2000, n. 398: tranne l'art. 10,
commi 1, 2, 4, 5, 6, e tranne la tariffa allegata;
gli articoli 2 e 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;
l'art. 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n.
166;
il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30;
l'art. 5, commi da 1 a 13, e commi 16-sexies e
16-septies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
gli articoli 2-ter, 2-quater, 2-quinquies del
decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito nella legge
25 giugno 2005, n. 109;
l'art. 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62;
l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005,
n. 90, convertito nella legge 26 luglio 2005, n. 152;
l'art. 14-vicies-ter, comma 1, lettera c) del
decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella
legge 17 agosto 2005, n. 168, limitatamente alle parole "i
criteri per l'aggiudicazione delle gare secondo l'offerta
economicamente piu' vantaggiosa e";
il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189,
recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo n.
190 del 2002;
il decreto ministeriale 25 ottobre 2005, recante
"Finanza di progetto - disciplina delle procedure in corso
i cui avvisi indicativi, pubblicati prima della data del
31 gennaio 2005, non contengano l'indicazione espressa del
diritto di prelazione a favore del promotore";
l'art. 1, commi 70, 71 e 207 della legge 23 dicembre
2005, n. 266".



 
Art. 2
Disposizioni correttive

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, comma 3, le parole: "genio militare" sono
sostituite dalle seguenti: "Ministero della difesa"; b) all'articolo 10, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in
possesso di professionalita' adeguate, le amministrazioni
aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i
propri dipendenti in servizio."; c) all'articolo 40, comma 4:
1) alla lettera c) le parole: "comma 3, lettera c)" sono
sostituite dalle seguenti: "comma 3, lettera b)";
2) dopo la lettera f) e' inserita la seguente: "f-bis) le
modalita' per assicurare, nel quadro delle rispettive competenze,
l'azione coordinata in materia di vigilanza sull'attivita' degli
organismi di attestazione avvalendosi delle strutture e delle
risorse gia' a disposizione per tale finalita' e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica;"; d) all'articolo 49, nel comma 10 le parole: da "e l'impresa
ausiliaria" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "e
l'impresa ausiliaria puo' assumere il ruolo di subappaltatore nei
limiti dei requisiti prestati"; e) all'articolo 66, comma 7, e aggiunto, infine, il seguente periodo:
"La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana viene effettuata entro il sesto giorno feriale successivo
a quello del ricevimento della documentazione da parte
dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello
Stato."; f) all'articolo 122, comma 5:
1) nel primo periodo le parole: "I bandi" sono sostituite dalle
seguenti: "Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi";
2) nel secondo periodo la parola: "ovvero" e' sostituita dalla
seguente: "e";
3) nel terzo periodo dopo le parole: "I bandi" sono inserite le
seguenti: "e gli avvisi di cui al comma 3"; 4) nel quarto periodo, sono aggiunte alla fine le seguenti parole:
"nonche' comma 7, terzo periodo."; g) all'articolo 124, comma 5, aggiungere alla fine le seguenti
parole: "nonche' comma 7, terzo periodo."; h) all'articolo 165, il comma 10 e' sostituito dal seguente: "10.
Prima dell'approvazione del progetto preliminare, si segue la
procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nei
casi previsti dagli articoli 95 e 96, salvo quanto disposto
dall'articolo 38 dell'allegato tecnico XXI."; i) all'articolo 189, comma 3, settimo periodo, le parole:
"aggiudicata ai sensi della legge quadro e delle altre leggi
regionali vigenti" sono sostituite dalle seguenti: "aggiudicate
con procedura di gara"; l) all'articolo 196 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: "del Genio militare" sono sostituite
dalle seguenti: "del Ministero della difesa";
2) al comma 4, dopo le parole: "In deroga all'art. 10," sono
inserite le seguenti: "limitatamente agli appalti pubblici di
lavori,";
3) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il
responsabile del procedimento per la fase di affidamento puo'
essere un dipendente specializzato in materie giuridico-
amministrative."; m) all'articolo 216, dopo il comma 1 e' aggiunto, in fine, il
seguente: "1-bis. Il concessionario che non sia uno degli enti
aggiudicatori che esercitano una o piu' attivita' di cui agli
articoli da 208 a 213, scelto senza il ricorso ad una procedura di
gara aperta o ristretta, e' tenuto ad applicare le stesse
disposizioni alle quali sono assoggettati i predetti enti.";



Note all'art. 2:
Si riporta il testo degli articoli 5, 10, 40, 49, 66,
122, 124, 165, 189, 196 e 216 del citato d.lgs. n. 163 del
2006, come modificati dal presente decreto:
"Art. 5 (Regolamento e capitolati) (art. 3, legge n.
109/1994; art. 6, co. 9, legge n. 537/1993). - 1. Lo Stato
detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa
del presente codice in relazione ai contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti
statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'art. 4,
comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra
amministrazione o soggetto equiparato.
2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive
o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'art.
4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva,
siano applicabili anche alle regioni e province autonome.
3. Fatto salvo il disposto dell'art. 196 quanto al
regolamento per i contratti del Ministero della difesa, il
regolamento di cui al comma 1 e' adottato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai
sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
Commi dal 4 al 9 (Omissis)".
"Art. 10 (Responsabile delle procedure di affidamento e
di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture) (articoli 4, 5, 6, legge n. 241/1990 art. 6,
comma 12, legge n. 537/1993; art. 7, legge n. 109/1994 art.
7, D.P.R. n. 554/1999). - 1. Per ogni singolo intervento da
realizzarsi mediante un contratto pubblico, le
amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del
procedimento, unico per le fasi della progettazione,
dell'affidamento, dell'esecuzione.
2. Il responsabile del procedimento svolge tutti i
compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal
presente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia,
e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti,
che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o
soggetti.
3. In particolare, il responsabile del procedimento,
oltre ai compiti specificamente previsti da altre
disposizioni del presente codice:
a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al
fine della predisposizione del programma triennale dei
lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali,
nonche' al fine della predisposizione di ogni altro atto di
programmazione di contratti pubblici di servizi e di
forniture, e della predisposizione dell'avviso di
preinformazione;
b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli
interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di
qualita' e di prezzo determinati in coerenza alla copertura
finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
c) cura il corretto e razionale svolgimento delle
procedure;
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti,
ritardi nell'attuazione degli interventi;
e) accerta la libera disponibilita' di aree e
immobili necessari;
f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati
e le informazioni relativi alle principali fasi di
svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per
l'attivita' di coordinamento, indirizzo e controllo di sua
competenza;
g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la
conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle
norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione
integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
h) propone l'indizione, o, ove competente, indice la
conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di
intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi,
licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati.
4. Il regolamento individua gli eventuali altri compiti
del responsabile del procedimento, coordinando con essi i
compiti del direttore dell'esecuzione del contratto e del
direttore dei lavori, nonche' dei coordinatori in materia
di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante
l'esecuzione, previsti dal decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494 e dalle altre norme vigenti.
5. Il responsabile del procedimento deve possedere
titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai
compiti per cui e' nominato. Per i lavori e i servizi
attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere un
tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere
un dipendente di ruolo. In caso di accertata carenza di
dipendenti di ruolo in possesso di professionalita'
adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il
responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in
servizio.
Dal comma 6 al comma 9 (omissis)".
"Art. 40 (Qualificazione per eseguire lavori pubblici)
(articoli 47-49, direttiva 2004/18; articoli 8 e 9, legge
n. 109/1994) - 1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo
di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare
la loro attivita' ai principi della qualita', della
professionalita' e della correttezza. Allo stesso fine i
prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualita'
aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a
certificazione, ai sensi della normativa vigente.
2. Con il regolamento previsto dall'art. 5, viene
disciplinato il sistema di qualificazione, unico per tutti
gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di
importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto
alle tipologie e all'importo dei lavori stessi.
3. Il sistema di qualificazione e' attuato da organismi
di diritto privato di attestazione, appositamente
autorizzati dall'Autorita', sentita un'apposita commissione
consultiva istituita presso l'Autorita' medesima. Alle
spese di finanziamento della commissione consultiva si
provvede a carico del bilancio dell'Autorita', nei limiti
delle risorse disponibili. L'attivita' di attestazione e'
esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di
giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse
commerciale o finanziario che possa determinare
comportamenti non imparziali o discriminatori. Agli
organismi di attestazione e' demandato il compito di
attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:
a) certificazione di sistema di qualita' conforme
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla
vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
b) requisiti di ordine generale nonche'
tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle
disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. Tra
i requisiti tecnico - organizzativi rientrano i certificati
rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da
parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di
attestazione acquisiscono detti certificati unicamente
dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle
stazioni appaltanti.
"4. Il regolamento definisce in particolare:
a) il numero e le modalita' di nomina dei componenti
la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve
essere composta da rappresentanti delle amministrazioni
interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali
firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di
settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori
interessati;
b) le modalita' e i criteri di autorizzazione e di
eventuale revoca nei confronti degli organismi di
attestazione, nonche' i requisiti soggettivi,
organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti
organismi devono possedere;
c) le modalita' di attestazione dell'esistenza nei
soggetti qualificati della certificazione de sistema di
qualita', di cui al comma 3, lettera a), e dei requisiti di
cui al comma 3, lettera b), nonche' le modalita' per
l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti
relativamente ai dati di bilancio;
d) i requisiti di ordine generale in conformita'
all'art. 38, e i requisiti tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari di cui al comma 3, lettera b), con le
relative misure in rapporto all'entita' e alla tipologia
dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche
quelli relativi alla regolarita' contributiva e
contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili.
Tra i requisiti di capacita' tecnica e professionale il
regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di
gestione ambientale;
e) i criteri per la determinazione delle tariffe
applicabili all'attivita' di qualificazione;
f) le modalita' di verifica della qualificazione; la
durata dell'efficacia della qualificazione e' di cinque
anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei
requisiti di ordine generale nonche' dei requisiti di
capacita' strutturale da indicare nel regolamento; la
verifica di mantenimento sara' tariffata proporzionalmente
alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai tre
quinti della stessa;
f-bis) le modalita' per assicurare, nel quadro delle
rispettive competenze, l'azione coordinata in materia di
vigilanza sull'attivita' degli organismi di attestazione
avvalendosi delle strutture e delle risorse gia' a
disposizione per tale finalita' e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica;
g) la previsione di sanzioni pecuniarie e
interdittive, fino alla revoca dell'autorizzazione, per le
irregolarita', le illegittimita' e le illegalita' commesse
dalle SOA nel rilascio delle attestazioni, secondo un
criterio di proporzionalita' e nel rispetto del principio
del contraddittorio;
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei
soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al
comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso
l'Autorita', che ne assicura la pubblicita' per il tramite
dell'Osservatorio.".
Commi da 5 a 9 (Omissis)".
"Art. 49 (Avvalimento) (articoli 47 e 48, direttiva
2004/18; art. 54, direttiva 2004/17).
Dal comma 1 al comma 9 (Omissis).
10. Il contratto e' in ogni caso eseguito dall'impresa
che partecipa alla gara, alla quale e' rilasciato il
certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria puo'
assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei
requisiti prestati.
Comma 11 (Omissis)".
"Art. 66 (Modalita' di pubblicazione degli avvisi e dei
bandi) (articoli 36 e 37, direttiva 2004/18; art. 44
direttiva 2004/17; articoli 8, d.lgs. n. 157/1995; art. 11,
d.lgs. n. 158/1995; art. 80, comma 2, D.P.R. n. 554/1999).
- Dal comma 1 al comma 6 (Omissis).
7. Gli avvisi e i bandi sono altresi' pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
speciale - relativa ai contratti pubblici, sul "profilo di
committente" della stazione appaltante, e, non oltre due
giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero
delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito
informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli
avvisi e i bandi sono altresi' pubblicati, dopo dodici
giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo
cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure
urgenti di cui all'art. 70, comma 11, per estratto su
almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale
e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove
si eseguono i contratti. La pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana viene effettuata entro
il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento
della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni
dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
15. Le stazioni appaltanti possono prevedere forme
aggiuntive di pubblicita' diverse da quelle di cui al
presente articolo, e possono altresi' pubblicare in
conformita' ai commi che precedono avvisi o bandi
concernenti appalti pubblici non soggetti agli obblighi di
pubblicazione previsti dal presente articolo. Tuttavia gli
effetti giuridiciche il presente codice o le norme
processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione al
fine della decorrenza di termini, derivano solo dalle forme
di pubblicita' obbligatoria e dalle relative date in cui la
pubblicita' obbligatoria ha luogo.".
"Art. 122 (Disciplina specifica per i contratti di
lavori pubblici sotto soglia) (art. 29, legge n. 109/1994;
articoli 79, 80, 81, D.P.R. n. 554/1999).
Commi da 1 a 4 (Omissis).
5. Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi relativi a
contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila
euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie speciale - relativa ai
contratti pubblici, sul "profilo di committente" della
stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi
dopo, sul sito informatico del Ministero delle
infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso
l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i
bandi sono altresi' pubblicati, non oltre cinque giorni
lavorativi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno
uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su
almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel
luogo ove si eseguono i lavori. I bandi e gli avvisi di cui
al comma 3 relativi a contratti di importo inferiore a
cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del
Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione
appaltante; gli effetti giuridici connessi alla
pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo
pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto
dall'art. 66, comma 15 nonche' comma 7, terzo periodo.".
commi da 6 a 9 (Omissis).
"Art. 124. (Appalti di servizi e forniture sotto
soglia). - (decreto del Presidente della Repubblica n.
573/1994).
Dal comma 1 al comma 4 (Omissis).
5. I bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie speciale - contratti
pubblici, sui siti informatici di cui all'art. 66, comma 7,
con le modalita' ivi previste, e nell'albo della stazione
appaltante. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicita'
decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Si
applica, comunque, quanto previsto dall'art. 66, comma 15
nonche' comma 7, terzo periodo.
dal comma 6 al comma 8 (Omissis)".
"Art. 165. (Progetto preliminare. Procedura di
valutazione di impatto ambientale e localizzazione). (art.
3, decreto legislativo n. 190/2002; art. 2, decreto
legislativo n. 189/2005). - 1. I soggetti aggiudicatori
trasmettono al Ministero, entro il termine di sei mesi
dall'approvazione del programma, il progetto preliminare
delle infrastrutture di competenza. Ove sia necessario
l'espletamento di procedure di gara, il termine e' elevato
a nove mesi. Le risorse finanziarie occorrenti per la
redazione del progetto preliminare ed eventualmente non
gia' disponibili, sono assegnate dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, su richiesta del soggetto
aggiudicatore, a valere sulla quota dei fondi destinata
alle attivita' progettuali, nei limiti delle risorse
disponibili, anche a rimborso di somme gia' anticipate
dalle regioni ai sensi dell'art. 163, comma 1.
2. Ove il soggetto aggiudicatore intenda sollecitare,
per la redazione del progetto preliminare, la proposta di
un promotore, ne da' immediata comunicazione al Ministero,
ai fini della pubblicazione dell'avviso di cui all'art.
175, comma 1.
3. Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre
a quanto previsto nell'allegato tecnico di cui all'allegato
XXI deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato
cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali
fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia;
deve inoltre indicare ed evidenziare anche le
caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i
limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi
compreso il limite di spesa per le eventuali opere e misure
compensative dell'impatto territoriale e sociale comunque
non superiori al cinque per cento dell'intero costo
dell'opera e deve includere le infrastrutture e opere
connesse, necessarie alla realizzazione; dalla percentuale
predetta sono esclusi gli oneri di mitigazione di impatto
ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA.
Ove, ai sensi delle disposizioni nazionali o regionali
vigenti, l'opera sia soggetta a valutazione di impatto
ambientale, il progetto preliminare e' corredato anche da
studio di impatto ambientale e reso pubblico secondo le
procedure previste dalla legge nazionale o regionale
applicabile. Ai fini dell'approvazione del progetto
preliminare non e' richiesta la comunicazione agli
interessati alle attivita' espropriative, di cui all'art.
11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327 ovvero altra comunicazione diversa da quella
effettuata per l'eventuale procedura di VIA, ai sensi del
presente articolo; ove non sia prevista la procedura di
VIA, il progetto preliminare e' comunque depositato presso
il competente ufficio della regione interessata, ai fini
della consultazione da parte del pubblico, e del deposito
si da' avviso sul sito internet della regione e del
soggetto aggiudicatore.
4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto
preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero
delle attivita' produttive e al Ministero per i beni e le
attivita' culturali, nonche' alle regioni o province
autonome competenti per il territorio. Il medesimo progetto
e' altresi' rimesso agli enti gestori delle interferenze ai
fini di cui all'art. 166. Le amministrazioni interessate
rimettono le proprie valutazioni al Ministero entro novanta
giorni dalla ricezione del progetto preliminare; le
valutazioni delle amministrazioni competenti in materia
ambientale sono rese nel rispetto delle previsioni della
sezione II del presente capo. Nei successivi sessanta
giorni il Ministero, acquisito, nei casi previsti, il
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di
altra commissione consultiva competente, formula la propria
proposta al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta
giorni. Ove non sia pervenuto nel termine prescritto una o
piu' delle valutazioni o pareri di cui sopra, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti invita i soggetti
medesimi a rendere la valutazione o parere entro i
successivi trenta giorni; in mancanza di riscontro il
Ministro formula la propria proposta al CIPE, con eventuali
prescrizioni.
5. Il progetto preliminare non e' sottoposto a
conferenza di servizi. Il progetto preliminare, istruito
secondo le previsioni del presente articolo, e' approvato
dal CIPE. Il CIPE decide a maggioranza, con il consenso, ai
fini della intesa sulla localizzazione, dei presidenti
delle regioni e province autonome interessate, che si
pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio si
realizza l'opera. La pronuncia deve intervenire nei termini
di cui al comma che precede, anche nel caso in cui i comuni
interessati non si siano tempestivamente espressi.
6. In caso di motivato dissenso delle regioni o
province autonome interessate si procede come segue:
a) per le infrastrutture di carattere interregionale
o internazionale, il progetto preliminare e' sottoposto
alla valutazione del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, alla cui attivita' istruttoria partecipano i
rappresentanti della regione o provincia autonoma
interessata. A tale fine il progetto e' rimesso a cura del
Ministero al Consiglio superiore dei lavori pubblici che,
nei quarantacinque giorni dalla ricezione, valuta i motivi
del dissenso e l'eventuale proposta alternativa che, nel
rispetto delle funzionalita' dell'opera, la regione o
provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto
del dissenso. Il parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici e' rimesso dal Ministro al CIPE, che assume le
proprie motivate definitive determinazioni entro i
successivi trenta giorni. Ove anche in questa sede permanga
il dissenso della regione o provincia autonoma, alla
approvazione del progetto preliminare si provvede entro
sessanta giorni con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, e, per le infrastrutture di competenza di
altri Ministeri, di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive o altro Ministro competente per
materia, sentita la commissione parlamentare per le
questioni regionali;
b) per le altre infrastrutture e insediamenti
produttivi, in caso di dissenso delle regioni o province
autonome interessate, si provvede, entro i successivi sei
mesi e a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa
tra il Ministero e la regione o provincia autonoma
interessata, ad una nuova valutazione del progetto
preliminare e della eventuale proposta alternativa che, nel
rispetto delle funzionalita' dell'opera, la regione o
provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto
del dissenso. Ove permanga il dissenso sul progetto
preliminare, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti propone al CIPE, d'intesa con la regione o
provincia autonoma interessata, la sospensione della
infrastruttura o insediamento produttivo, in attesa di
nuova valutazione in sede di aggiornamento del programma,
ovvero l'avvio della procedura prevista in caso di dissenso
sulle infrastrutture o insediamenti produttivi di carattere
interregionale o internazionale.
7. L'approvazione determina, ove necessario ai sensi
delle vigenti norme, l'accertamento della compatibilita'
ambientale dell'opera e perfeziona, ad ogni fine
urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato - regione sulla sua
localizzazione, comportando l'automatica variazione degli
strumenti urbanistici vigenti e adottati; gli immobili su
cui e' localizzata l'opera sono assoggettati al vincolo
preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327 il vincolo si intende apposto anche in mancanza di
espressa menzione; gli enti locali provvedono alle
occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate e
delle relative eventuali fasce di rispetto e non possono
rilasciare, in assenza dell'attestazione di compatibilita'
tecnica da parte del soggetto aggiudicatore, permessi di
costruire, ne' altri titoli abilitativi nell'ambito del
corridoio individuato con l'approvazione del progetto ai
fini urbanistici e delle aree comunque impegnate dal
progetto stesso. A tale scopo, l'approvazione del progetto
preliminare e' resa pubblica mediante pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della regione (o nella Gazzetta
Ufficiale) ed e' comunicata agli enti locali interessati a
cura del soggetto aggiudicatore. Ai fini ambientali, si
applica l'art. 183, comma 6.
8. Per tutte le infrastrutture, l'autorizzazione di cui
all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327, puo' essere estesa al compimento di
ricerche archeologiche, bonifica di ordigni bellici,
bonifica dei siti inquinati e puo' essere rilasciata dalla
autorita' espropriante ovvero dal concessionario delegato
alle attivita' espropriative, ai soggetti o alle societa'
incaricate della predetta attivita' anche prima della
redazione del progetto preliminare. Le ricerche
archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle
competenti soprintendenze, che curano la tempestiva
programmazione delle ricerche e il rispetto della medesima,
allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.
9. Ove, ai fini della progettazione delle
infrastrutture, sia necessaria l'escavazione di cunicoli
esplorativi, l'autorizzazione alle attivita' relative, ivi
inclusa l'installazione dei cantieri e l'individuazione dei
siti di deposito, e' rilasciata dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente
della regione o provincia autonoma interessata, ed ha gli
effetti dell'art. 166, comma 5. In caso di mancata intesa
nei trenta giorni dalla richiesta l'autorizzazione e'
rimessa al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta
giorni, con le modalita' di cui ai commi 5 e 6. I risultati
dell'attivita' esplorativa, significativi a livello
ambientale, sono altresi' comunicati al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della
procedura di valutazione di impatto ambientale.
10. Prima dell'approvazione del progetto preliminare,
si segue la procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico nei casi previsti dagli articoli 95 e 96,
salvo quanto disposto dall'art. 38 dell'allegato XXI".
"Art. 189 (Requisiti di ordine speciale). - (art.
20-quinquies, decreto legislativo n. 190/2002 aggiunto
dall'art. 1, decreto legislativo n. 9/2005).
"3. La adeguata idoneita' tecnica e organizzativa e'
dimostrata dall'esecuzione con qualsiasi mezzo di un lavoro
non inferiore al quaranta per cento dell'importo della
classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori
di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per
cento della classifica richiesta, ovvero, in alternativa,
di tre lavori di importo complessivo non inferiore al
sessantacinque per cento della classifica richiesta. I
lavori valutati sono quelli eseguiti regolarmente e con
buon esito e ultimati nel quinquennio precedente la
richiesta di qualificazione, ovvero la parte di essi
eseguita nello stesso quinquennio. Per i lavori iniziati
prima del quinquennio o in corso alla data della richiesta,
si presume un andamento lineare. L'importo dei lavori e'
costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso
d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e
dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente
insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle
riconosciute a titolo risarcitorio. Per la valutazione e
rivalutazione dei lavori eseguiti e per i lavori eseguiti
all'estero si applicano le disposizioni dettate dal
regolamento. Per lavori eseguiti con qualsiasi mezzo si
intendono, in conformita' all'art. 3, comma 7 quelli aventi
ad oggetto la realizzazione di un'opera rispondente ai
bisogni del committente, con piena liberta' di
organizzazione del processo realizzativo, ivi compresa la
facolta' di affidare a terzi anche la totalita' dei lavori
stessi, nonche' di eseguire gli stessi, direttamente o
attraverso societa' controllate. Possono essere altresi'
valutati i lavori oggetto di una concessione di costruzione
e gestione aggiudicate con procedura di gara. I certificati
dei lavori indicano l'importo, il periodo e il luogo di
esecuzione e precisano se questi siano stati effettuati a
regola d'arte e con buon esito. Detti certificati
riguardano l'importo globale dei lavori oggetto del
contratto, ivi compresi quelli affidati a terzi o
realizzati da imprese controllate o interamente possedute,
e recano l'indicazione dei responsabili di progetto o di
cantiere; i certificati sono redatti in conformita' al
modello di cui all'allegato XXII".
commi 4 e 5 (omissis)".
"Art. 196. (Disciplina speciale per gli appalti nel
settore della difesa). (articoli 7 e 10, direttiva 2004/18;
articoli 3, comma 7-bis; 7, comma 2; 14, comma 11; 17,
comma 5; 24, comma 6, legge n. 109/1994; art. 5, comma
1-ter, decreto-legge n. 79/1997, conv. nella legge n.
140/1997; decreto del Presidente della Repubblica n.
170/2005). - 1. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente codice, con decreto del Presidente
della Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
della difesa, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, e il Consiglio di Stato che si pronuncia entro
quarantacinque giorni dalla richiesta, e' adottato apposito
regolamento in armonia con il presente codice, per la
disciplina delle attivita' del Ministero della difesa, in
relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture connessi
alle esigenze della difesa militare, e per la disciplina
attuativa dell'art. 17. Si applica il comma 5 dell'art. 5.
Il regolamento disciplina altresi' gli interventi da
eseguire in Italia e all'estero per effetto di accordi
internazionali, multilaterali o bilaterali.
commi 2 e 3 (omissis).
"4. In deroga all'art. 10, limitatamente agli appalti
pubblici di lavori, l'amministrazione della difesa, in
considerazione della struttura gerarchica dei propri organi
tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento
puo' nominare un responsabile del procedimento per ogni
singola fase di svolgimento del processo attuativo:
progettazione, affidamento ed esecuzione. Il responsabile
unico del procedimento, ovvero i responsabili di ogni
singola fase, sono tecnici individuati nell'ambito del
Ministero della difesa. Il responsabile del procedimento
per la fase di affidamento puo' essere un dipendente
specializzato in materia giuridico-amministrative.".
commi da 5 a 8 (omissis)".
Art. 216. (Concessioni di lavori e di servizi). (art.
18, direttiva 2004/17) - 1. Salva l'applicazione dell'art.
30 in tema di concessione di servizi, la presente parte non
si applica alle concessioni di lavori e di servizi
rilasciate da enti aggiudicatori che esercitano una o piu'
attivita' di cui agli articoli da 208 a 213, quando la
concessione ha per oggetto l'esercizio di dette attivita'.
1-bis. Il concessionario che non sia uno degli enti
aggiudicatori che esercitano una o piu' attivita' di cui
agli articoli da 208 a 213, scelto senza il ricorso ad una
procedura di gara aperta o ristretta, e' tenuto ad
applicare le stesse disposizioni alle quali sono
assoggettati i predetti enti.".



 
Art. 3
Disposizioni di coordinamento

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti correzioni ed integrazioni: a) all'articolo 3, comma 35, le parole: "e del decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 42" sono soppresse; b) all'articolo 9, comma 2, le parole: "e del decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 42 (istituzione del sistema pubblico di
connettivita' e della rete internazionale della pubblica
amministrazione, a norma dell'art. 10, della legge 29 luglio 2003,
n. 229)" sono soppresse; c) all'articolo 26, comma 1, le parole: "requisiti soggettivi" sono
sostituite dalle seguenti: "requisiti di qualificazione"; d) all'articolo 37 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 10, la parola: "associazione" e' sostituita dalla
seguente: "raggruppamento";
2) al comma 11, nel secondo periodo la parola: "disciplinate" e'
sostituita dalla seguente: "disciplinati"; e) all'articolo 54, comma 4, la parola: "affidare" e' sostituita
dalla seguente: "aggiudicare"; f) all'articolo 65, comma 1, dopo le parole: "inviano un avviso" sono
inserite le seguenti: "secondo le modalita' di pubblicazione di
cui all'articolo 66"; g) all'articolo 66, comma 15, primo periodo, sostituire le parole:
"forme aggiuntive pubblicita'" sono sostituite dalle seguenti:
"forme aggiuntive di pubblicita'"; h) all'articolo 73, comma 4, la parola: "offerte" e' sostituita dalla
seguente: "domande"; i) all'articolo 7, comma 5, secondo periodo, le parole: "e del
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 (istituzione del
sistema pubblico di connettivita' e della rete internazionale
della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 10, della
legge 29 luglio 2003, n. 229)" sono soppresse; l) all'articolo 87, comma 4, le parole: "per i quali non sia ammesso
ribasso d'asta" sono soppresse; m) all'articolo 89, comma 2, le parole: "26, comma 2" sono sostituite
dalle seguenti: "26, comma 3"; n) all'articolo 92, comma 6, dopo le parole: "criteri previsti nel
regolamento" sono inserite le seguenti: "di cui al comma 5"; o) all'articolo 164, comma 1, il secondo periodo e' soppresso; p) all'articolo 164, comma 4, terzo periodo, la parola: "integrato"
e' sostituita dalle seguenti: "di progettazione ed esecuzione" e
la parola: "unico" e' soppressa; q) all'articolo 175, comma 5, le parole: "e' regolata dall'articolo
176" sono sostituite dalle seguenti: "e' regolata dall'articolo
177"; r) all'articolo 207, comma 1, lettera b) le parole: "dall'autorita'
competente di uno Stato membro" sono sostituite dalle seguenti:
"dall'autorita' competente"; s) all'articolo 222, comma 2, le parole: "dell'articolo 40" sono
sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 221"; t) all'articolo 252, comma 8, le parole: "il decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 42 e" sono soppresse; u) all'articolo 253 comma 15, le parole: ";per le societa' costituite
fino a tre anni prima della data di entrata in vigore della citata
legge 18 novembre 1998, n. 415, detta facolta' e' esercitabile per
un periodo massimo di tre anni da tale data" sono soppresse; v) all'articolo 253, comma 21, le parole: "di intesa con l'Autorita"
sono sostituite dalle seguenti: "sentita l'Autorita"; z) all'articolo 253, comma 27, lettera f), terzo periodo, dopo la
parola: "appalto" e' soppressa la parola: "integrato"; aa) all'articolo 28, comma 1, dell'Allegato XXI, le parole: "articolo
143, comma 11," sono sostituite dalle seguenti: "articolo 33,
comma 3,"; bb) la denominazione: "Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti", ovunque presente, e' sostituita dalla seguente:
"Ministero delle infrastrutture" e, conseguentemente, la
denominazione: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti",
ovunque presente, e' sostituita dalla seguente: "Ministro delle
infrastrutture".



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 9, 26, 37, 54,
65, 73, 77, 87, 89, 92, 164, 175, 207, 222, 252, e 28?,
comma 1, dell'all. XXI del citato d.lgs. n. 163 del 2006,
come modificato dal presente decreto:
"Art. 3 (Definizioni).
Commi da 1 a 34 (omissis).
35. Il "profilo di committente" e' il sito informatico
di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti
e le informazioni previsti dal presente codice, nonche'
dall'allegato X, punto 2. Per i soggetti pubblici tenuti
all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
il profilo di committente e' istituito nel rispetto delle
previsioni di tali atti legislativi e successive
modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed
esecuzione.
Commi da 36 a 51 (omissis)".
"Art. 9 (Sportello dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture). (art. 27, direttiva 2004/18;
art. 39, direttiva 2004/17). - Comma 1 (omissis).
2. Le informazioni possono essere fornite anche per via
telematica in conformita' alle norme vigenti che
disciplinano l'uso delle tecnologie informatiche da parte
delle amministrazioni aggiudicatrici. Per i soggetti
pubblici tenuti all'osservanza del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale),
il funzionamento telematico dello sportello e' disciplinato
nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e
successive modificazioni, e delle relative norme di
attuazione ed esecuzione.
Commi da 3 a 6 (omissis)".
"Art. 26 (Contratti di sponsorizzazione). (art. 2, co.
6, L. n. 109/1994; art. 4, L. n. 449/1997; art. 119, D.Lgs.
n 267/2000; art. 2, D.Lgs. n. 30/2004) - "1. Ai contratti
di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili,
di cui siano parte un'amministrazione aggiudicatrice o
altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia
un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente
aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui
all'allegato I, nonche' gli interventi di restauro e
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di
beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i
servizi di cui all'allegato II, ovvero le forniture
disciplinate dal presente codice, quando i lavori, i
servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e
a spese dello sponsor, si applicano i principi del Trattato
per la scelta dello sponsor nonche' le disposizioni in
materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e
degli esecutori del contratto".
Comma 2 (omissis)".
"Art. 37 (Raggrppamenti temporanei e consorzi ordinari
di concorrenti). (art. 13, L. n. 109/1994; art. 11 D.Lgs.
n. 157/1995; art. 10, D.Lgs. n. 358/1995; art. 23, D.Lgs.
n. 158/1995; art. 19, commi 3 e 4, L. n. 55/1990). - Commi
da 1 a 9 (omissis).
10. L'inosservanza dei divieti di cui al precedente
comma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la
nullita' del contratto, nonche' l'esclusione dei
concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario
di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di
affidamento relative al medesimo appalto.
11. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della
concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori
prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessita' tecnica, quali strutture, impianti e opere
speciali, e qualora una o piu' di tali opere superi
altresi' in valore il 15 per cento dell'importo totale dei
lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e
sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In
tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare
le predette componenti sono tenuti a costituire ai sensi
del presente articolo, raggruppamenti temporanei di tipo
verticale, disciplinati dal regolamento che definisce
altresi' l'elenco delle opere di cui al presente comma. Per
le medesime speciali categorie di lavori, che siano
indicate nel bando di gara, il subappalto, ove consentito,
non puo' essere artificiosamente suddiviso in piu'
contratti.
Commi da 12 a 19 (omissis)".
"Art. 54 (Procedure per l'individuazione degli
offerenti. (art. 28, direttiva 2004/18) - Commi da 1 a 3
(omissis).
"4. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente
previste, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i
contratti pubblici mediante una procedura negoziata, con o
senza pubblicazione del bando di gara".
"Art. 65 (Avviso sui risultati della procedura di
affidamento). (art. 35, par. 4, e art. 36, par. 1,
direttiva 2004/18; art. 20, L. n. 55/1990; art. 5, co. 3,
D.Lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 3, D.Lgs. n. 157/1995; art.
80, co. 11, D.P.R. n. 554/1999). - 1. Le stazioni
appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o
concluso un accordo quadro inviano un avviso, secondo le
modalita' di pubblicazione di cui all'art. 66, conforme
all'allegato IX A, punto 5, relativo ai risultati della
procedura di aggiudicazione, entro quarantotto giorni
dall'aggiudicazione del contratto o dalla conclusione
dell'accordo quadro.
Commi da 2 a 6 (omissis)".
"Art. 73 (Forma e contenuto delle domande di
partecipazione). - Commi da 1 a 3 (omissis).
4. La prescrizione dell'utilizzo di moduli predisposti
dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle
domande non puo' essere imposta a pena di esclusione.
Comma 5 (omissis)".
"Art. 77 (Regole applicabili alle comunicazioni). (art.
42, direttiva 2004/18; art. 48, direttiva 2004/17;
articoli 6, co. 6; 7, commi 7, 10, 11, D.Lgs. n. 358/1992;
articoli 9, co. 5-bis; 10, commi 10, 11, 11-bis, D.Lgs. n.
157/1995 art. 18, co. 5, D.Lgs. n. 158/1995; articoli 79,
co. 1; 81, co. 3, D.P.R. n. 554/1999). - Commi da 1 a 4
(omissis).
5. Quando le stazioni appaltanti chiedano o
acconsentano alle comunicazioni per via elettronica, gli
strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica,
nonche' le relative caratteristiche tecniche, devono essere
di carattere non discriminatorio, comunemente disponibili
al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia
dell'informazione e della comunicazione generalmente in
uso. Le stazioni appaltanti che siano soggetti tenuti
all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
(codice dell'amministrazione digitale), operano nel
rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e
successive modificazioni, e delle relative norme di
attuazione ed esecuzione. In particolare, gli scambi di
comunicazioni tra amministrazioni aggiudicatrici e
operatori economici deve avvenire tramite posta elettronica
certificata, ai sensi dell'art. 48, del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbralo 2005, n. 68 e del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Commi da 6 a 7 (omissis)".
"Art. 87 (Criteri di verifica delle offerte
anormalmente basse). - (art. 55, direttiva 2004/18; art.
57, direttiva 2004/17; art. 21, co. 1-bis, L. n. 109/1994;
art. 19, D.Lgs. n. 358 1992; art. 25, D.Lgs. n. 157/1995;
art. 25, D.Lgs. n. 158/1995; art. unico, L. n. 327/2000). -
Commi da 1 a 3 (omissis).
4. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli
oneri di sicurezza in conformita' all'art. 131, nonche' al
piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 12,
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa
stima dei costi conforme all'art. 7, decreto del Presidente
della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222. Nella valutazione
dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi
relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente
indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto
all'entita' e alle caratteristiche dei servizi o delle
forniture.
Commi 4-bis e 5 (omissis)".
"Art. 89 (Strumenti di rilevazione della congruita' dei
prezzi). (art. 6, commi 5 - 8, L. n. 537/1993; art. 13,
decreto del Presidente della Repubblica n. 573/1994). -
Commi 1 (omissis).
"2. Salvo quanto previsto dall'art. 26, comma 3, legge
23 dicembre 1999, n. 488, a fini di orientamento le
stazioni appaltanti prendono in considerazione i costi
standardizzati determinati dall'Osservatorio ai sensi
dell'art. 7, gli elenchi prezzi del Genio civile, nonche'
listini e prezziari di beni, lavori, servizi, normalmente
in uso nel luogo di esecuzione del contratto, eventuali
rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di
conoscenza".
Commi 3 e 4 (omissis)".
"Art. 92 (Corrispettivi e incentivi per la
progettazione). (articoli 17 e 18, L. n. 109/1994; art. 1,
co. 207, L. n. 266/2005). - Commi da 1 a 5 (omissis).
6. Il trenta per cento della tariffa professionale
relativa alla redazione di un atto di pianificazione
comunque denominato e' ripartito, con le modalita' e i
criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i
dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo
abbiano redatto.
Comma 7 (omissis)".
"Art. 164 (Progettazione). (art. 2-bis, D.Lgs. n.
190/2002, introdotto dal D.Lgs. n. 189/2005). - 1. Ai
progetti delle infrastrutture si applicano le norme di cui
all'allegato tecnico riportato nell'allegato XXI.
Commi 2 e 3 (omissis).
4. Il progetto preliminare o definitivo deve essere
accompagnato da linee guida per la stima degli oneri per la
sicurezza dei cantieri, non soggetti a ribasso, che
rientrano nell'importo a base della gara, nonche' della
conseguente stima degli oneri medesimi. Il soggetto
aggiudicatore puo' affidare al contraente generale, con
previsione del bando di gara o del contratto, i compiti del
responsabile dei lavori. Nell'affidamento mediante appalto
di progettazione ed esecuzione, la nomina del responsabile
dei lavori spetta alla stazione appaltante.
Commi da 5 a 7 (omissis)".
"Art. 175 (Promotore). (art. 8, D.Lgs. n. 190/2002). -
1 - 4 (omissis).
5. La gara di cui all'art. 155 e' bandita entro un mese
dalla delibera di approvazione del progetto preliminare da
parte del CIPE ed e' regolata dall'art. 177.".
"Art. 207 (Enti aggiudicatori). (articoli 2 e 8
direttiva n. 2004/17; articoli 1 e 2, D.Lgs. n. 158/1995).-
1. La presente parte si applica, nei limiti espressamente
previsti, a soggetti:
a) che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese
pubbliche che svolgono una delle attivita' di cui agli
articoli da 208 a 213 del presente codice;
b) che non essendo amministrazioni aggiudicatrici o
imprese pubbliche annoverano tra le loro attivita' una o
piu' attivita' tra quelle di cui agli articoli da 208 a 213
e operano in virtu' di diritti speciali o esclusivi
concessi loro dall'autorita' competente.
2. (omissis)".
"Art. 222 (Accordi quadro nei settori speciali). (art.
14, direttiva 2004/17; art. 16, D.Lgs. n. 158/1995). - 1.
Gli enti aggiudicatori possono considerare un accordo
quadro come un appalto e aggiudicarlo ai sensi della
presente parte.
"2. Gli enti aggiudicatori possono affidare con
procedura negoziata non preceduta da indizione di gara, ai
sensi dell'art. 221, comma 1, lettera i) gli appalti basati
su un accordo quadro solo se hanno aggiudicato detto
accordo quadro in conformita' alla presente parte".
3. (omissis)".
"Art. 252 (Norme di coordinamento e di copertura
finanziaria). - 1 - 7 (omissis).
8. Tutte le attivita' e le strutture da realizzarsi, ai
sensi del presente codice, in modalita' informatica
rispettano il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e
successive modificazioni.".
All. XXI
"Art. 28 (Verifica attraverso strutture tecniche
dell'amministrazione). - 1. La stazione appaltante provvede
all'attivita' di verifica della progettazione attraverso
strutture e personale tecnico della propria
amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di
altre amministrazioni di cui puo' avvalersi ai sensi
dell'art. 33, comma 3 del codice.
- Per l'art. 66 del citato d.lgs. n. 163 del 2006 si
vedano le note all'art. 2.
- Per l'art. 253 si vedano le note all'art. 1.



 
Art. 4
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 gennaio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Di Pietro, Ministro delle
infrastrutture
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Amato, Ministro dell'interno
Bersani, Ministro dello sviluppo
economico
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del
mare Visto, il Guardasigilli: Mastella
 
Art. 5 (1)
(( Entrata in vigore ))

(( 1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ))
 
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