Gazzetta n. 25 del 31 gennaio 2007 (vai al sommario) |
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DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2007, n. 4 |
Proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie internazionali. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista la legge 4 agosto 2006, n. 247, recante disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali; Visto il decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, recante disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite; Visto l'articolo 1, comma 1241, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire e finanziare la prosecuzione degli interventi e delle attivita' in Afghanistan, Sudan, Libano e Iraq, incrementando quelli volti al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare la partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1 Interventi di cooperazione allo sviluppo
1. Per la realizzazione di interventi di cooperazione in Afghanistan, Sudan e Libano, destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, e' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 30.000.000 per l'Afghanistan, euro 30.000.000 per il Libano ed euro 5.500.000 per il Sudan, ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella tabella C - Ministero degli affari esteri - della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Detti interventi sono finalizzati alla realizzazione di iniziative destinate, tra l'altro, al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce piu' deboli della popolazione. 2. Per le finalita' e nei limiti temporali previsti dal comma 1, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato. 3. Per le finalita' e nei limiti temporali previsti dal comma 1, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonche' a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalita', in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 9, 56 e 57, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 4. Per quanto non diversamente previsto, alle attivita' e agli interventi di cui al comma 1 si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 4, commi 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2003, n. 219.((1)) 5. E' autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro 10.000.000 per il contributo italiano all'Unione Africana per la istituzione di una forza internazionale di pace in Somalia. 6. E' autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro 127.800 per l'organizzazione della Conferenza di Roma sulla giustizia in Afghanistan. 7. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, e' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa complessiva di euro 9.172.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, disposti nei casi di necessita' e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali per la pace di cui al presente decreto, entro il limite di euro 1.000.000 in Libano, euro 7.100.000 in Afghanistan, euro 1.000.000 in Kosovo, euro 72.000 in Bosnia-Erzegovina. 8. Per contribuire alle operazioni di bonifica del territorio libanese, e' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 300.000 per la cessione a titolo gratuito alle Forze armate libanesi di rilevatori di ordigni esplosivi. --------------- AGGIORNAMENTO (1) Si riporta in nota il testo del presente articolo, comma 4, a seguito della modifica introdotta dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 01/02/2007, n. 26: 4. Per quanto non diversamente previsto, alle attivita' e agli interventi di cui al comma 1 si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 4, commi 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge ((1°)) agosto 2003, n. 219. La suddetta modifica entra in vigore il 01/02/2007. |
| Art. 2 Missione umanitaria, di stabilizzazione e ricostruzione in Iraq
1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 30.000.000 per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 2006, n. 247. 2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuati nella Risoluzione delle Nazioni Unite n. 1637 dell'8 novembre 2005, le attivita' operative della missione sono finalizzate alla realizzazione o prosecuzione di interventi nei settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e di iniziative concordate con il Governo iracheno e destinate, tra l'altro: a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce piu' deboli della popolazione; b) al sostegno istituzionale e tecnico; c) alla formazione nei settori della pubblica amministrazione, delle infrastrutture, della informatizzazione, della gestione dei servizi pubblici; d) al sostegno dello sviluppo socio-economico; e) al sostegno dei mezzi di comunicazione. 3. Al capo della Rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad e' affidata la direzione in loco della missione di cui ai commi 1 e 2. 4. Per le finalita' e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato. 5. Per le finalita' e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonche' a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalita', in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 9, 56 e 57, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Gli incarichi e i contratti di cui al presente comma sono affidati a enti od organismi e stipulati con persone di nazionalita' irachena, ovvero di nazionalita' italiana o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistono le professionalita' richieste. 6. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui al comma 1 si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2003, n. 219. ((6)) 7. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 165 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003, si applicano altresi' le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni. 8. Lo stanziamento di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e' incrementato, per l'anno 2007, della somma di euro 200.000. 9. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 208.426 per l'invio in missione di personale non diplomatico presso l'Ambasciata d'Italia a Baghdad. Il relativo trattamento economico e' determinato secondo i criteri di cui all'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. 10. E' autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro 2.800.000 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati all'assistenza e al reinserimento nella vita civile del personale militare in esubero in Bosnia-Erzegovina e Serbia e al rafforzamento della gestione autonoma della sicurezza in Iraq. 11. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 232.600 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli uffici dei rappresentanti speciali UE. Ai predetti funzionari e' corrisposta un'indennita', detratta quella eventualmente concessa dall'Organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso contingenti italiani in missioni internazionali, l'indennita' non puo' comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente. 12. Per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESD, e' autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro 972.733. 13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 10.389.747 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attivita' di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene. 14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 236.335 per lo svolgimento in Italia del corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX, di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 4 agosto 2006, n. 247. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la misura delle indennita' orarie e dei rimborsi forfettari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennita' giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la misura delle spese per i sussidi didattici. --------------- AGGIORNAMENTO (1) Si riporta in nota il testo del presente articolo, comma 6, a seguito della modifica introdotta dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 01/02/2007, n. 26: 6. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui al comma 1 si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge ((1°)) agosto 2003, n. 219. La suddetta modifica entra in vigore il 01/02/2007. |
| Art. 3 Missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia
1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 386.680.214 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270. 2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 310.084.996 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 4 agosto 2006, n. 247. 3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 8.174.817 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 247 del 2006. 4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 143.851.524 per la proroga della partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta, alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 2, comma 5, della legge n. 247 del 2006, di seguito elencate: a) Multinational Specialized Unit (MSU), in Kosovo; b) Joint Enterprise, nell'area balcanica; c) Albania 2, in Albania. 5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 30 giugno 2007, la spesa di euro 30.568.458 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 2, comma 6, della legge n. 247 del 2006, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU). 6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 1.497.799 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 2, comma 9, della legge n. 247 del 2006. 7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 1.401.110 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 2, comma 10, della legge n. 247 del 2006. 8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 656.091 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nella regione del Darfur in Sudan, gia' denominata AMIS II, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge n. 247 del 2006. 9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 411.842 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di polizia dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL Kinshasa, di cui all'articolo 2, comma 12, della legge n. 247 del 2006. 10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 271.531 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 2, comma 14, della legge n. 247 del 2006. 11. Per la prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, e' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 3.099.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. Per le finalita' di cui al presente comma il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia. 12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 192.060 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 2, comma 15, della legge n. 247 del 2006. 13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 2.470.905 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione ISAF, di cui all'articolo 2, comma 16, della legge n. 247 del 2006. 14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 1.211.704 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 2, comma 17, della legge n. 247 del 2006. 15. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 7.859.063 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 247 del 2006. 16. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 1.166.587 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata EUPM, di cui all'articolo 2, comma 19, della legge n. 247 del 2006. 17. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 62.658 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 2, comma 21, della legge n. 247 del 2006. 18. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 200.000 per lo svolgimento di corsi di introduzione alla lingua e alla cultura araba a favore del personale impiegato in missioni internazionali per la pace. |
| Art. 4 Disposizioni in materia di personale
1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto e' corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennita' e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali: a) misura del 98 per cento al personale militare che partecipa alle missioni UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, MSU, Joint Enterprise, Albania 2 e ALTHEA, nei Balcani, TIPH 2 ed EUBAM Rafah, in Medio Oriente, nonche' al personale del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato che partecipa alla missione UNMIK in Kosovo; b) misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale militare che partecipa alla missione ISAF in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti, nonche' al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul; c) misura intera al personale della Polizia di Stato che partecipa alla missione EUPOL COPPS, in Palestina; d) misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale militare che partecipa alle missioni AMIS II ed EUPOL Kinshasa in Africa, UNFICYP, a Cipro, al personale militare impiegato nell'ambito del Military Liason Office della missione Joint Enterprise, al personale dell'Arma dei carabinieri che partecipa alla missione EUPM, in Bosnia-Erzegovina; e) misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale militare impiegato in Iraq, in Bahrain e nella cellula nazionale interforze operante a Tampa, se non usufruiscono, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti. 2. All'indennita' di cui al comma 1 non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 3. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. 4. Per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, in sostituzione dell'indennita' di impiego operativo ovvero dell'indennita' pensionabile percepita, e' corrisposta, se piu' favorevole, l'indennita' di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185% dell'indennita' di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, se militari in servizio permanente, e a euro 70, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 5. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unita', i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni. 6. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, nell'anno 2007 possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalita' di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento. 7. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. 8. Il personale militare impiegato dall'ONU, nell'ambito della missione UNIFIL, con contratto individuale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennita' di missione di cui al comma 1, con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennita' e rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennita' di missione di cui al comma 1, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio. |
| Art. 5. Disposizioni in materia penale 1. Al personale militare che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6. 2. I reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi e alle missioni stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. 3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, dal cittadino che partecipa agli interventi e alle missioni medesimi, la competenza e' attribuita al Tribunale di Roma. |
| Art. 6. Disposizioni in materia contabile 1. Alle missioni internazionali delle Forze armate di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. 2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 451 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002 sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento, di equipaggiamenti individuali e di materiali informatici e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 7. 3. Per consentire la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a corrispondere ai Ministeri interessati che ne fanno domanda anticipazioni pari al previsto importo dei contratti stessi. |
| Art. 7 Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, pari complessivamente a 1.030 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede: a) quanto a 1.000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) quanto a 20 milioni di euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296; c) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' revisionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.((1)) 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. --------------- AGGIORNAMENTO (1) Si riporta in nota il testo del presente articolo, comma 1, lettera c), a seguito della modifica introdotta dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 01/02/2007, n. 26: c) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' ((previsionale)) di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. La suddetta modifica entra in vigore il 01/02/2007. |
| Art. 8. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 gennaio 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri D'Alema, Ministro degli affari esteri Parisi, Ministro della difesa Amato, Ministro dell'interno Mastella, Ministro della giustizia Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella |
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