Gazzetta n. 25 del 31 gennaio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 dicembre 2006, n. 310
Regolamento di attuazione dell'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, in materia di obbligazioni bancarie garantite.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130;
Visto in particolare, l'articolo 7-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130, introdotto dall'articolo 2, comma 4-ter del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante disposizioni in materia di obbligazioni bancarie garantite;
Visto il comma 5 dell'art. 7-bis, secondo il quale il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, adotta disposizioni di attuazione aventi ad oggetto, in particolare, il rapporto massimo tra le obbligazioni oggetto di garanzia e le attivita' cedute, la tipologia di tali attivita' e di quelle, dagli equivalenti profili di rischio, utilizzabili per la loro successiva integrazione, nonche' le caratteristiche della garanzia concessa dalla societa' cessionaria;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Vista la Direttiva n. 2006/48/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attivita' degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione);
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 1999 recante determinazione dei requisiti patrimoniali relativi agli intermediari che svolgono attivita' di rilascio di garanzie;
Considerate le caratteristiche dell'attivita' svolta dalla societa' cessionaria;
Sentita la Banca d'Italia;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2006.
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 dicembre 2006.
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «obbligazioni bancarie garantite», i titoli emessi nell'ambito di operazioni disciplinate dall'art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130;
b) «crediti ipotecari residenziali», i crediti garantiti da ipoteca su immobili destinati ad uso di abitazione, a condizione che l'immobile costituito in garanzia sia situato in uno Stato ammesso;
c) «crediti ipotecari commerciali», i crediti garantiti da ipoteca su immobili destinati ad attivita' commerciale o d'ufficio, a condizione che l'immobile costituito in garanzia sia situato in uno Stato ammesso;
d) «societa' cessionaria», la societa' cessionaria di cui all'art. 7-bis, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130;
e) «Stati ammessi», gli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo e la Confederazione Elvetica;
f) «patrimonio separato», il patrimonio della societa' cessionaria costituito dai crediti, dai titoli e dalle somme corrisposte dai relativi debitori ovvero dalle controparti dei contratti derivati ed accessori, nell'ambito di un'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite;
g) «disciplina prudenziale - metodo standardizzato», le norme che regolano il metodo standardizzato di determinazione dei requisiti patrimoniali delle banche a fronte del rischio di credito, di cui alla Direttiva 2006/48/CE;
h) «garanzia valida ai fini della mitigazione del rischio di credito», la garanzia che consente di ridurre il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito di una o piu' esposizioni secondo quanto previsto dalla direttiva 2006/48/CE.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo unico dell'art. 7-bis della legge e' il
seguente:
«Art. 7-bis (Obbligazioni bancarie garantite). - 1. Le
disposizioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, all'art. 4 e
all'art. 6, comma 2, si applicano, salvo quanto specificato
ai commi 2 e 3 del presente articolo, alle operazioni
aventi ad oggetto le cessioni di crediti fondiari e
ipotecari, di crediti nei confronti delle pubbliche
amministrazioni o garantiti dalle medesime, anche
individuabili in blocco, nonche' di titoli emessi
nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad
oggetto crediti della medesima natura, effettuate da banche
in favore di societa' il cui oggetto esclusivo sia
l'acquisto di tali crediti e titoli, mediante l'assunzione
di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche
cedenti, e la prestazione di garanzia per le obbligazioni
emesse dalle stesse banche ovvero da altre.
2. I crediti ed i titoli acquistati dalla societa' di
cui al comma 1 e le somme corrisposte dai relativi debitori
sono destinati al soddisfacimento dei diritti, anche ai
sensi dell'art. 1180 del codice civile, dei portatori delle
obbligazioni di cui al comma 1 e delle controparti dei
contratti derivati con finalita' di copertura dei rischi
insiti nei crediti e nei titoli ceduti e degli altri
contratti accessori, nonche' al pagamento degli altri costi
dell'operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso
dei finanziamenti di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, e
4, comma 2, si applicano a beneficio dei soggetti di cui al
comma 2 del presente articolo. A tali fini, per portatori
di titoli devono intendersi i portatori delle obbligazioni
di cui al comma 1.
4. Alle cessioni di cui al comma 1 non si applicano gli
articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di
cui all'art. 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi
dalla banca cedente, e' dato avviso mediante pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale nonche' comunicazione mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle
pubbliche amministrazioni debitrici. Ai finanziamenti
concessi alle societa' di cui al comma 1 e alla garanzia
prestata dalle medesime societa' si applica l'art. 67,
quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentita la Banca d'Italia, adotta disposizioni di
attuazione del presente articolo aventi ad oggetto, in
particolare, il rapporto massimo tra le obbligazioni
oggetto di garanzia e le attivita' cedute, la tipologia di
tali attivita' e di quelle, dagli equivalenti profili di
rischio, utilizzabili per la loro successiva integrazione,
nonche' le caratteristiche della garanzia di cui al
comma 1.
6. Ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, sono emanate disposizioni di attuazione del
presente articolo. Tali disposizioni disciplinano anche i
requisiti delle banche emittenti, i criteri che le banche
cedenti adottano per la valutazione dei crediti e dei
titoli ceduti e le relative modalita' di integrazione,
nonche' i controlli che le banche effettuano per il
rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo,
anche per il tramite di societa' di revisione allo scopo
incaricate.
7. Ogni imposta e tassa e' dovuta considerando le
operazioni di cui al comma 1 come non effettuate e i
crediti e i titoli che hanno formato oggetto di cessione
come iscritti nel bilancio della banca cedente, se per le
cessioni e' pagato un corrispettivo pari all'ultimo valore
di iscrizione in bilancio dei crediti e dei titoli, e il
finanziamento di cui al comma 1 e' concesso o garantito
dalla medesima banca cedente.».
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 7-bis della citata legge n.
130/1999 si veda nota alle premesse.
- Per l'oggetto della Direttiva 2006/48/CE si leggano
le premesse.



 
Art. 2.
Attivita' cedibili
1. Nell'ambito delle operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite possono essere cedute le seguenti categorie di attivita' e gli eventuali contratti accessori con finalita' di copertura dei rischi finanziari insiti nelle medesime attivita':
a) crediti ipotecari residenziali, ove l'importo dei crediti in essere sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sullo stesso immobile, non ecceda l'80% del valore dell'immobile;
b) crediti ipotecari commerciali, ove l'importo dei crediti in essere sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sullo stesso immobile, non ecceda il 60% del valore dell'immobile;
c) crediti erogati agli enti di seguito indicati o garantiti dagli stessi con garanzia valida ai fini della mitigazione del rischio di credito e titoli emessi o garantiti nei medesimi termini:
1. le amministrazioni pubbliche di Stati ammessi, ivi inclusi i Ministeri, gli enti pubblici territoriali, gli enti e gli altri organismi pubblici, nazionali o locali, ai quali si applichi un coefficiente di ponderazione del rischio non superiore al 20 per cento ai sensi della Disciplina prudenziale - metodo standardizzato;
2. le amministrazioni, pubbliche di paesi diversi dagli Stati ammessi ai quali si applichi una ponderazione pari allo zero per cento ai sensi della Disciplina prudenziale-metodo standardizzato, gli enti pubblici territoriali e gli altri organismi pubblici non economici nazionali o locali di paesi diversi dagli Stati ammessi ai quali si applichi una ponderazione non superiore al 20 per cento ai sensi della Disciplina prudenziale - metodo standardizzato. Tali crediti e titoli possono essere ceduti nei limiti del 10 per cento del valore nominale delle attivita' presenti nel patrimonio separato;
d) titoli da cartolarizzazione che soddisfino i seguenti requisiti:
1. i relativi crediti cartolarizzati siano costituiti, in misura non inferiore al 95 per cento, da crediti e da titoli di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo;
2. siano soggetti ad una ponderazione del rischio non superiore al 20% ai sensi della Disciplina prudenziale - metodo standardizzato.
2. Per i crediti di cui alle lettere a) e b), devono essere decorsi i termini per la revocatoria della costituzione dell'ipoteca, ai sensi dell'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e delle analoghe disposizioni contenute nelle leggi di altri Stati ammessi.
3. La successiva integrazione delle attivita' rientranti nel patrimonio separato, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 3, e' effettuata con le modalita' stabilite dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7-bis, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, mediante:
1. la cessione di ulteriori attivita' rientranti nelle categorie di cui al comma 1;
2. la costituzione di depositi presso banche aventi sede legale in uno Stato ammesso o in Stati ai quali si applichi la ponderazione dello zero per cento ai sensi della Disciplina prudenziale-metodo standardizzato;
3. la cessione di titoli emessi dalle medesime banche con scadenza residua non superiore ad un anno.
4. La successiva integrazione delle attivita' rientranti nel patrimonio separato, mediante le attivita' di cui ai numeri 2 e 3 del comma 3, puo' avvenire nei limiti del 15% del valore nominale delle attivita' facenti parte nel patrimonio separato.



Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 67 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 («Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa») e' il seguente:
«Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie).
- Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non
conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno
anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le
prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito
sorpassano di oltre un quarto cio' che a lui e' stato dato
o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed
esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi
normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla
dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie
costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di
fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o
volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresi' revocati, se il curatore prova che
l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore,
i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a
titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di
prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente
creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento.
Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati
nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente
bancario, purche' non abbiano ridotto in maniera
consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito
nei confronti della banca;
c) le vendite a giusto prezzo d'immobili ad uso
abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale
dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo
grado;
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su
beni del debitore purche' posti in essere in esecuzione di
un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento
della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il
riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui
ragionevolezza sia attestata ai sensi dell'art. 2501-bis,
quarto comma, del codice civile;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in
essere in esecuzione del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata, nonche' dell'accordo
omologato ai sensi dell'art. 182-bis;
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di
lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori,
anche non subordinati, del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili
eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di
servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali
di amministrazione controllata e di concordato preventivo.
Le disposizioni di questo art. non si applicano
all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su
pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni
delle leggi speciali.».



 
Art. 3. Rapporto massimo tra obbligazioni bancarie garantite e attivita'
cedute
1. Fatto salvo il rispetto dei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7-bis, comma 6 della legge 30 aprile 1999, n. 130, la banca cedente e la banca emittente devono assicurare in via continuativa, per l'intera durata dell'operazione, che:
1. il valore nominale complessivo delle attivita' facenti parte del patrimonio separato sia almeno pari al valore nominale delle obbligazioni bancarie garantite in essere;
2. il valore attuale netto delle attivita' facenti parte del patrimonio separato, al netto di tutti i costi dell'operazione gravanti sulla societa' cessionaria, inclusi i costi attesi e gli oneri degli eventuali contratti derivati di copertura dei rischi finanziari stipulati in relazione all'operazione, sia almeno pari al valore attuale netto delle obbligazioni bancarie garantite in essere;
3. gli interessi e gli altri proventi generati dalle attivita' facenti parte del patrimonio separato, al netto dei costi della societa' cessionaria, siano sufficienti a coprire gli interessi ed i costi dovuti dalla banca emittente sulle obbligazioni bancarie garantite in essere, tenuto conto degli eventuali contratti derivati di copertura dei rischi finanziari stipulati in relazione all'operazione.
 
Art. 4.
Caratteristiche della garanzia
1. La garanzia prestata dalla societa' cessionaria nei confronti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite, nei limiti del patrimonio separato, e' irrevocabile, a prima richiesta, incondizionata ed autonoma rispetto alle obbligazioni assunte dalla banca emittente. A tale garanzia non si applicano le disposizioni degli articoli 1939 (Validita' della fideiussione), 1941, comma 1 (Limiti della fideiussione), 1944, comma 2 (Escussione preventiva), 1945 (Eccezioni opponibili dal fideiussore), 1955 (Liberazione del fideiussore per fatto del creditore), 1956 (Liberazione del fideiussore per obbligazione futura) e 1957 (Scadenza dell'obbligazione principale) del codice civile.
2. In caso di inadempimento da parte della banca emittente nei confronti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite, la societa' cessionaria provvede all'adempimento nei termini ed alle condizioni originariamente convenuti, nei limiti del patrimonio separato. Gli effetti in capo alla banca emittente della decadenza dal beneficio del termine di cui all'art. 1186 del codice civile, anche derivanti da eventi contrattualmente previsti, non si estendono in capo alla societa' cessionaria in relazione alla garanzia rilasciata dalla medesima.
3. In caso di liquidazione coatta amministrativa della banca emittente, la societa' cessionaria provvede in via esclusiva, nei limiti del patrimonio separato, all'adempimento delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli nei termini ed alle condizioni originariamente convenuti. La societa' cessionaria esercita in via esclusiva i diritti dei portatori dei titoli nei confronti della banca in liquidazione secondo la disciplina applicabile a quest'ultima. Le somme rivenienti dall'esercizio di tali diritti sono comprese nel patrimonio separato. Nei limiti dei poteri attribuiti dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, la Banca d'Italia vigila sulla corretta applicazione di quanto previsto dal presente comma.
4. In caso di sospensione dei pagamenti ai sensi dell'art. 74 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, la societa' cessionaria provvede, nei limiti del patrimonio separato, all'adempimento delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli limitatamente ai crediti scaduti ed esigibili nel corso del periodo di sospensione. Per le somme pagate la societa' cessionaria esercita il regresso nei confronti della banca.



Note all'art. 4:
- Il testo degli articoli 1939, 1941, 1944, 1945, 1955,
1956 e 1957 del codice civile e' il seguente:
«Art. 1939 (Validita' della fideiussione). - La
fideiussione non e' valida se non e' valida l'obbligazione
principale, salvo che sia prestata per un'obbligazione
assunta da un incapace.».
«Art. 1941 (Limiti della fideiussione). - La
fideiussione non puo' eccedere cio' che e' dovuto dal
debitore, ne' puo' essere prestata a condizioni piu'
onerose.
Puo' prestarsi per una parte soltanto del debito o a
condizioni meno onerose. La fideiussione eccedente il
debito o contratta a condizioni piu' onerose e' valida nei
limiti dell'obbligazione principale.».
«Art. 1944 (Obbligazioni del fideiussore). - Il
fideiussore e' obbligato in solido col debitore principale
al pagamento del debito.
Le parti pero' possono convenire che il fideiussore non
sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore
principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto
dal creditore e intenda valersi del beneficio
dell'escussione, deve indicare i beni del debitore
principale da sottoporre ad esecuzione.».
«Art. 1945 (Eccezioni opponibili dal fideiussore). - Il
fideiussore puo' opporre contro il creditore tutte le
eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella
derivante dall'incapacita'.».
«Art. 1955 (Liberazione del fideiussore per fatto del
creditore). - La fideiussione si estingue quando, per fatto
del creditore, non puo' avere effetto la surrogazione del
fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei
privilegi del creditore.».
«Art. 1956 (Liberazione del fideiussore per
obbligazione futura). - Il fideiussore per un'obbligazione
futura e' liberato se il creditore, senza speciale
autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo,
pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo
erano divenute tali da rendere notevolmente piu' difficile
il soddisfacimento del credito.».
«Art. 1957 (Scadenza dell'obbligazione principale). -
Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza
dell'obbligazione principale, purche' il creditore entro
sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e
le abbia con diligenza continuate.
La disposizione si applica anche al caso in cui il
fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione
allo stesso termine dell'obbligazione principale.
In questo caso pero' l'istanza contro il debitore deve
essere proposta entro due mesi.
L'istanza proposta contro il debitore interrompe la
prescrizione anche nei confronti del fideiussore.».
Si riporta il testo dell'art. 1186 c.c.:
«Art. 1186 (Decadenza dal termine). - Quantunque il
termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore
puo' esigere immediatamente la prestazione se il debitore
e' divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio,
le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che
aveva promesso.».
- Per l'oggetto del decreto legislativo n. 385/1993 si
vedano le premesse.
- Il testo dell'art. 74 del citato decreto legislativo
n. 385/1993 e' il seguente:
«Art. 74 (Sospensione dei pagamenti). - 1. Qualora
ricorrano circostanze eccezionali i commissari, al fine di
tutelare gli interessi dei creditori, possono sospendere il
pagamento delle passivita' di qualsiasi genere da parte
della banca ovvero la restituzione degli strumenti
finanziari ai clienti relativi ai servizi previsti dal
decreto legislativo di recepimento della direttiva
93/22/CEE. Il provvedimento e' assunto sentito il comitato
di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca
d'Italia, che puo' emanare disposizioni per l'attuazione
dello stesso. La sospensione ha luogo per un periodo non
superiore ad un mese, prorogabile eventualmente, con le
stesse formalita', per altri due mesi.
2. Durante il periodo della sospensione non possono
essere intrapresi o proseguiti atti di esecuzione forzata o
atti cautelari sui beni della banca e sugli strumenti
finanziari dei clienti. Durante lo stesso periodo non
possono essere iscritte ipoteche sugli immobili o
acquistati altri diritti di prelazione sui mobili della
banca se non in forza di provvedimenti giudiziali esecutivi
anteriori all'inizio del periodo di sospensione.
3. La sospensione non costituisce stato d'insolvenza.».



 
Art. 5.
Esclusione
1. Nei confronti della societa' cessionaria non si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 1999, recante determinazione dei requisiti patrimoniali degli intermediari che svolgono attivita' di rilascio di garanzie.
 
Art. 6.
Disposizioni transitorie
1. Fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione della Direttiva 2006/48/CE, le attivita' cedibili di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) c) e d) sono individuate come segue:
a) crediti ipotecari residenziali soggetti ad una ponderazione del 50% secondo le norme sui requisiti patrimoniali delle banche emanate in attuazione della Direttiva 2000/12/CE;
b) crediti ipotecari commerciali, ove l'importo del credito in essere sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sullo stesso immobile, non ecceda il 60 per cento del valore dell'immobile;
c) crediti erogati agli enti di seguito indicati o garantiti dagli stessi e titoli emessi o garantiti nei medesimi termini: le amministrazioni pubbliche di Stati ammessi, ivi inclusi i Ministeri, gli enti pubblici territoriali, gli enti e gli altri organismi pubblici, nazionali o locali, ai quali si applichi una ponderazione non superiore al 20% secondo le norme sui requisiti patrimoniali delle banche emanate in attuazione della Direttiva 2000/12/CE;
d) titoli da cartolarizzazione che soddisfino i seguenti requisiti:
1. il rimborso non e' subordinato ad altri titoli emessi nell'ambito della medesima operazione;
2. i relativi crediti cartolarizzati sono costituiti, in misura non inferiore al 95%, da crediti e da titoli di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 14 dicembre 2006
Il Ministro: Padoa-Schioppa Visto, il Guardasigilli Mastella Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2007 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 48



Note all'art. 6:
- La Direttiva n. 2000/12/CE del 20 marzo 2000 reca:
«Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'accesso all'attivita' degli enti creditizi ed al suo
esercizio».



 
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