Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2007 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2006, n. 309 |
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle comunicazioni. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; Ravvisata l'esigenza di riorganizzare gli uffici che svolgono compiti di collaborazione per l'espletamento delle attivita' indicate nell'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 84; Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; Ritenuta, pertanto, la necessita' di modificare il citato decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2006; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 4 settembre 2006; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3640/2006, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 novembre 2006; Sentite le competenti Commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006; Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni, dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente: «f-bis) Segreteria tecnica.».
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258 (Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro delle comunicazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2001, n. 153. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - L'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente: «4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.». - La legge 15 marzo 1997, n. 59, (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203. - L'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, e successive modificazioni ed integrazioni, e' il seguente: «Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita). - 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.». - Per il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258 si veda nota al titolo. - Il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 84 (Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle comunicazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2004, n. 76. - Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217 (Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134, e' stato convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001, n. 181. - Il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2004, n. 5. - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2004, n. 167. - Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2006, n. 164. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, come modificato dal presente decreto e' il seguente: «Art. 2 (Uffici di diretta collaborazione). - 1. Gli uffici di diretta collaborazione sono i seguenti: a) Ufficio di Gabinetto; b) Ufficio legislativo; c) Servizio del controllo interno; d) Ufficio stampa; e) Segreteria del Ministro; f) Segreterie dei Sottosegretari di Stato; f-bis) Segreteria tecnica. 2. Gli uffici di diretta collaborazione hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 3. La segreteria del Ministro e l'Ufficio stampa operano alle dirette dipendenze del Ministro. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari.».
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| Art. 2. 1. All'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni, la parola: «novantadue» e' sostituita dalla seguente: «novantasei».
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 258 del 2001, come modificato dal presente decreto e' il seguente: «Art. 9 (Segreteria del Sottosegretario di Stato). - 1. La segreteria del Sottosegretario di Stato ha esclusive competenze di supporto all'organo politico e di raccordo tra questo e l'Amministrazione. 2. La segreteria e' costituita dal Capo della segreteria e da un numero di unita' non superiore a otto non ricomprese nel contingente complessivo di novantasei unita' di cui all'art. 8, comma 1, scelte fra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo o altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. 3. Il Capo della segreteria ed una delle altre unita' possono essere scelti dai Sottosegretari anche fra estranei alle pubbliche amministrazioni.».
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| Art. 3. 1. Dopo l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente: «Art. 7-bis. Segreteria tecnica 1. La Segreteria tecnica assicura al Ministro il supporto conoscitivo specialistico nel campo delle comunicazioni per la elaborazione, la impostazione e la verifica degli effetti di politiche generali e di settore. La Segreteria tecnica e' composta, nell'ambito delle unita' del contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, da esperti altamente qualificati nel settore delle comunicazioni. 2. La Segreteria tecnica e' diretta e coordinata dal Capo della Segreteria tecnica individuato dal Ministro con proprio provvedimento e scelto tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali attinenti ai settori di competenza del Ministero.».
Nota all'art. 3: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, si veda nota al titolo.
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| Art. 4. 1. All'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni, dopo le parole: «controllo interno» sono inserite le seguenti: «e del Capo della Segreteria tecnica».
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 258 del 2001, come modificato dal presente decreto e' il seguente: «Art. 8 (Personale degli uffici di diretta collaborazione). - 1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad esclusione di quello di cui all'art. 5, comma 7, e' stabilito complessivamente in novantasei unita'. Nei limiti di tale contingente il Ministro, con proprio provvedimento individua i dipendenti da assegnare agli uffici di diretta collaborazione scegliendoli prioritariamente tra i dipendenti del Ministero, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, nonche' collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti o consulenti per particolari professionalita' o specializzazioni non fronteggiabili con il ricorso al personale in servizio desumibili da specifici attestati culturali e professionali, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 il cui numero non puo' superare il 20% del contingente sopraindicato; la durata massima di tali incarichi e' limitata alla permanenza in carica del responsabile politico titolare del potere di nomina, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata per il venir meno del rapporto fiduciario. 2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1, e' individuato presso gli uffici di diretta collaborazione, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di funzione di livello dirigenziale non superiore a dieci, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Gli incarichi di cui al presente comma concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 3. Le posizioni dei responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria particolare del Ministro, dal Segretario particolare del Ministro, dal Capo dell'ufficio stampa, dall'organo di direzione del servizio di controllo interno e del Capo della Segreteria tecnica sono da intendersi aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. 4. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, e' posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.».
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| Art. 5. 1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni, alla lettera b), dopo le parole: «Vice Capo di Gabinetto», sono inserite le seguenti: «, per il Capo della Segreteria tecnica». 2. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'onere derivante dal trattamento economico spettante al Capo della Segreteria tecnica e' compensato sopprimendo contestualmente alla nomina una delle tre posizioni di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 32-quater, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. |
| Art. 6. 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2006 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Gentiloni Silveri, Ministro delle comunicazioni Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 49 |
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