IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21; Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 2006, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, nonche' in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque superficiali della regione Campania; Viste le precedenti ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare il contesto emergenziale in atto nel territorio della regione Campania; Visto in particolare l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3481 del 19 dicembre 2005 che consente al Commissario delegato di autorizzare l'uso degli impianti anche in misura superiore alle potenzialita' di progetto assicurando comunque adeguate condizioni di tutela igienico-sanitaria ed ambientale; Considerato che la prosecuzione dell'uso degli impianti indicati nell'art. 1 della citata ordinanza n. 3481 del 2005 deve essere garantita al fine di assicurarne l'attuale efficienza fino all'affidamento ai nuovi aggiudicatari del servizio di smaltimento rifiuti nella regione Campania; Ritenuto che la prosecuzione dell'uso degli impianti predetti consente di ridurre i volumi e le quantita' di rifiuti da avviare alle successive fasi di smaltimento e di diminuire l'impatto sull'ambiente in seguito al trattamento biologico aerobico della frazione organica; Ravvisata, pertanto, la necessita' di provvedere con immediatezza a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario ed urgente, essenziali per il superamento del contesto emergenziale in materia di rifiuti in atto nel territorio della regione Campania; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Al fine di assicurare la prosecuzione dell'attivita' di selezione, prevalentemente mediante tritovagliatura, di rifiuti urbani nel rispetto delle condizioni di tutela igienico-sanitaria ed ambientale, compatibilmente con il contesto emergenziale in atto sul territorio campano, le autorizzazioni gia' previste dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3481 del 29 dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni, che in quanto tali ricomprendono necessariamente anche gli aspetti relativi alla normativa antincendio, comportano che il Commissario delegato individui, avvalendosi dei Vigili del fuoco e dei competenti organi tecnici, i valori limite del carico di rifiuti che gli impianti possono sopportare in condizione di sicurezza in relazione ai sistemi di Gestione della sicurezza (GSG) come integrati dai piani di emergenza straordinari, da adottarsi dal gestore per far fronte alle esigenze attuali di continuita' dell'esercizio degli stessi impianti. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 gennaio 2007 Il Presidente: Prodi |