Gazzetta n. 22 del 27 gennaio 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 9 gennaio 2007 |
Riconoscimento, al sig. Schneider Christopher Axel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di chimico. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1989, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 265, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 115/1992 in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di chimico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Schneider Christopher Axel, nato il 20 gennaio 1962 a Maulbronn (Germania), cittadino tedesco, diretta ad ottenere, a sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo accademico-professionale di «Diplom-Chemiker» conseguito in Germania presso l'«Universitat Hannover» in data 1° dicembre 1986, ai fini dell'iscrizione all'albo dei chimici - sezione A e l'esercizio in Italia della omonima professione; Preso atto che da informazioni assunte dal Consolato generale d'Italia ad Hannover risulta che, in base all'ordinamento locale il predetto titolo e' condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di chimico in Germania; Viste le conformi determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 26 ottobre 2006; Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale dei chimici nella seduta sopra indicata; Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di chimico - sez. A in Italia, per cui non appare necessario applicare le misure compensative; Decreta: Al sig. Schneider Christopher Axel, nato il 20 gennaio 1962 a Maulbronn (Germania), cittadino tedesco, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei chimici - sezione A e l'esercizio della omonima professione in Italia. Roma, 9 gennaio 2007 Il direttore generale: Papa |
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