Gazzetta n. 21 del 26 gennaio 2007 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 2006 |
Costituzione e modalita' di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»; Viste, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3-ter e 3-quater, della predetta legge 9 novembre 2001, n. 401, concernenti il Comitato operativo della protezione civile, che rinviano ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato stesso; Visti i decreti del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile in data 2 marzo 2002 e in data 28 marzo 2002, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2002 e nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2002, concernenti la costituzione del Comitato operativo della protezione civile; Visto, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto del Ministro dell'interno in data 2 marzo 2002, che prevede che il Comitato operativo duri in carica tre anni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2002 concernente la nomina del componenti del Comitato operativo; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 marzo 2003, 21 novembre 2003, 16 gennaio 2004, 2 dicembre 2004, 21 luglio 2005, 12 settembre 2005 e 28 novembre 2005 concernenti modifiche ed integrazioni al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2002 concernente la nomina dei componenti del Comitato operativo; Visti la legge 28 dicembre 2001, n. 448, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) ed in particolare l'art. 18, concernente il riordino degli organismi collegiali, e il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale» ed in particolare l'art. 29, concernente il contenimento della spesa per commissioni, comitati ed altri organismi, e ritenuto che il Comitato operativo rivesta il richiesto carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabile per la realizzazione degli obiettivi istituzionali; Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla costituzione del Comitato operativo e alla disciplina delle relative modalita' organizzative e di funzionamento; Decreta: Art. 1. Costituzione 1. E' costituito il Comitato operativo della protezione civile, di seguito denominato Comitato, che opera presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della direzione unitaria e del coordinamento delle attivita' di emergenza. |
| Art. 2. Composizione 1. Il Comitato e' presieduto dal capo del Dipartimento della protezione civile ed e' composto: a) da tre rappresentanti del Dipartimento della protezione civile; b) dal capo del dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno; c) da un rappresentante delle Forze armate; d) da un rappresentante per ciascuna delle Forze di polizia; e) da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato; f) da un rappresentante della Croce rossa italiana; g) da un rappresentante delle strutture del Servizio sanitario nazionale; h) da un rappresentante delle organizzazioni nazionali di volontariato; i) da un rappresentante del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico; l) da un rappresentante dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici; m) da un rappresentante dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia; n) da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche; o) da un rappresentante dell'ENEA; p) da due rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni-citta' ed autonomie locali. 2. Per ciascuno dei componenti effettivi viene designato un componente supplente. 3. In caso di impedimento o di assenza del capo del Dipartimento, il Comitato e' presieduto dal capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno. 4. Alla nomina dei componenti del Comitato si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 5. Alle riunioni possono essere invitate autorita' regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche emergenze nonche' rappresentanti delegati di altri enti o amministrazioni, societa' di servizi, aziende. |
| Art. 3. Funzionamento 1. Il Comitato di riunisce di norma presso il Dipartimento della protezione civile ed opera con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti. Nei casi di urgenza o emergenza il Comitato puo' operare anche con la presenza dei soli componenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), h) e p). 2. Salvo i casi di urgenza o emergenza, le convocazioni del Comitato sono disposte dal Presidente con preavviso di almeno tre giorni e con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno; negli stessi termini e' resa disponibile la relativa documentazione. Nei casi di urgenza o emergenza la convocazione puo' essere effettuata anche via fax o telefonicamente. 3. Il Comitato dura in carica tre anni. 4. Il servizio di segreteria, relazioni con il pubblico e organi collegiali del Dipartimento della protezione civile assicura i compiti di segreteria per il funzionamento del Comitato. 5. Eventuali oneri di missione dei componenti per le riunioni del Comitato sono a totale carico delle amministrazioni di appartenenza. |
| Art. 4. Abrogazioni 1. I decreti del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile in data 2 marzo 2002 e in data 28 marzo 2002, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2002 e nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2002, sono abrogati. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 21 novembre 2006 Il Presidente: Prodi |
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