Gazzetta n. 19 del 24 gennaio 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 2 novembre 2006 |
Individuazione delle associazioni e degli enti affidatari di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca, nonche' determinazione dei criteri di riparto delle entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visto l'art. 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale; Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189 relativa alle «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche' di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate»; Visti in particolare gli articoli 3, 7 ed 8 della predetta legge 20 luglio 2004, n. 189; Decreta: Art. 1. Riconoscimento 1. Le associazioni o enti che intendono essere individuati ai fini di affidamento di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca a norma del codice penale, devono inoltrare domanda al Ministero della salute - Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario. 2. La domanda di cui al comma 1, da inviare per raccomandata, deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) atto costitutivo; b) statuto; c) sede legale; d) codice fiscale; e) iscrizione alla Camera di commercio, se prevista; f) elenco delle strutture operative territoriali, dichiarate idonee dalla azienda sanitaria locale competente per territorio; g) numero associati; h) relazione sulle attivita' gia' svolte; i) riconoscimenti gia' ottenuti da amministrazioni pubbliche o private. 3. Il Ministro della salute sulla base dello statuto, delle attivita' gia' svolte, delle strutture operative territoriali e dei riconoscimenti gia' ottenuti dalle amministrazioni pubbliche o private, individua le associazioni e gli enti ai quali si possono conferire i compiti di cui al comma 1 del presente articolo e rilascia con proprio decreto il riconoscimento valido per tutto il territorio nazionale. 4. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono sottoposti annualmente alla verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 2, lettera f) da effettuarsi ad opera delle medesime autorita' competenti. |
| Art. 2. Destinazione delle sanzioni pecuniarie 1. Il Ministro della salute ripartisce, alle associazioni o agli enti riconosciuti in conformita' al presente decreto, le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie stabilite dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 le quali, a tale scopo, sono riassegnate a detto Ministero. 2. La ripartizione di cui al comma 1 e' effettuata, entro il 25 novembre di ogni anno, sulla base delle entrate disponibili e sara' corrisposta in rapporto proporzionale alle spese sostenute da ciascuna associazione o da ciascun ente per le attivita' svolte nell'anno considerato, tenuto conto della specie e del numero degli animali affidati. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Roma, 2 novembre 2006
Il Ministro della salute Turco Il Ministro dell'interno Amato
Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 306 |
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