Gazzetta n. 18 del 23 gennaio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 15 gennaio 2007
Approvazione dei requisiti degli organismi formatori, del programma e delle modalita' di svolgimento dei corsi di formazione, rivolti ai rivenditori e agli installatori di bombole GPL, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.

IL CAPO DIPARTIMENTO
dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 5 aprile 2006 - supplemento ordinario n. 83;
Visto il decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, recante «Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonche' all'esercizio dell'attivita' di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'art. 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2006, ed in particolare l'art. 11 che demanda al Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, il compito di definire i programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi per addetti alla installazione ed utilizzo delle bombole, nonche' i requisiti degli organismi abilitati all'effettuazione degli stessi;
Vista la norma UNI 7131 «Impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione - progettazione, installazione, esercizio e manutenzione» (edizione gennaio 1999) pubblicata, in allegato al decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 4 dicembre 2000, nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 2001, e relative norme correlate;
Considerata la necessita' di prevedere una formazione adeguata e uniforme, sul territorio nazionale, agli addetti alla vendita, installazione ed utilizzo delle bombole sugli aspetti connessi alla sicurezza antincendio;
Decreta:
Art. 1.
Soggetti formatori
1. A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, sono soggetti formatori, abilitati ad effettuare corsi sulla sicurezza antincendio nelle attivita' di installazione ed utilizzo delle bombole:
a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b) i privati, gli enti o le societa' qualificate, di seguito denominati «organismi», che siano stati preventivamente autorizzati dal Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1, lettera b), viene rilasciata previo accertamento della professionalita' ed esperienza nel settore del GPL degli organismi richiedenti, del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, nonche' della conformita' dei programmi proposti rispetto ai contenuti di cui all'allegato 1 al presente decreto. Detta autorizzazione costituisce titolo abilitativo all'esercizio dell'attivita' formativa, nonche' alla organizzazione e gestione di corsi rivolti ai rivenditori ed agli installatori delle bombole, sempre che le lezioni vengano svolte dal corpo docente indicato dai richiedenti nell'istanza di cui all'art. 3.
 
Art. 2.
Requisiti per l'autorizzazione
1. Fermo quanto disposto dall'art. 1, comma 2, ai fini dell'autorizzazione gli organismi richiedenti devono disporre di un corpo docente formato da almeno tre unita' che siano in possesso, alla data di presentazione della domanda, di uno dei seguenti requisiti:
a) laurea ad indirizzo tecnico o diploma di scuola media superiore a indirizzo tecnico, unitamente ad una comprovata esperienza almeno biennale nel settore del GPL, maturata attraverso lo svolgimento di prestazioni tecniche presso enti, societa' o studi professionali;
b) laurea ad indirizzo tecnico o diploma di scuola media superiore a indirizzo tecnico, unitamente all'attestazione di proficua frequenza del corso di addestramento per addetti alla direzione dei depositi di GPL ai sensi del punto 13.1.4, lettera b), dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 13 ottobre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 142 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 12 novembre 1994.
 
Art. 3.
Istanza di autorizzazione
1. L'istanza tesa al rilascio dell'autorizzazione, indirizzata al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, viene presentata per il tramite della Direzione regionale dei vigili del fuoco competente per territorio, da individuarsi in ragione del luogo in cui ha sede l'organismo richiedente.
2. Detta istanza dovra' contenere:
dati identificativi del richiedente;
documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi di legge, relativa ai soggetti che compongono il corpo docente o svolgono le funzioni di direttore del corso;
il programma del corso.
3. La Direzione regionale dei vigili del fuoco, accertata la completezza e la regolarita' dell'istanza, la trasmette entro trenta giorni, corredata di parere sintetico, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, che si esprime nel termine di sessanta giorni.
 
Art. 4.
Modalita' di svolgimento del corso
1. Per garantire serieta' e profitto nello svolgimento del corso ciascuna classe deve essere composta da un numero non superiore a venti frequentanti.
2. Il direttore del corso ha cura di tenere e aggiornare il registro delle presenze, verificando la regolare presenza al numero complessivo di ore previsto, e ha il compito di evitare che si verifichino scostamenti dal programma didattico approvato.
3. Ai partecipanti deve essere fornito materiale didattico esaustivo dei temi trattati durante la fase d'aula e, comunque, idoneo a consentire un'adeguata preparazione sugli argomenti che sono sottoposti ai candidati nella prova finale.
4. L'intervento formativo ha durata minima di otto ore, compresi i tempi della verifica finale.
5. La commissione esaminatrice deve essere composta da almeno tre membri in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, di cui uno con funzioni di segretario.
6. Al fine di consentire gli eventuali controlli, l'organismo autorizzato allo svolgimento del corso deve conservare agli atti la documentazione da cui si evincano, per ogni corso effettuato, i nominativi dei candidati che hanno partecipato al corso, con i relativi fogli firma dei discenti e dei docenti, nonche' i verbali delle prove d'esame firmati dall'esaminando e dalla commissione esaminatrice.
 
Art. 5.
Percorso formativo e prova finale
1. L'organismo autorizzato allo svolgimento del corso deve garantire che il programma formativo includa i contenuti minimi di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il corso si conclude con una verifica teorico-pratica che prevede la compilazione di un questionario a risposta multipla di almeno venti domande e lo svolgimento delle due esercitazioni previste dal programma formativo di cui al comma 1.
3. La prova finale si intende superata in caso di risposta esatta ad almeno quattordici quesiti, e sempre che il candidato abbia riportato una valutazione soddisfacente nelle due prove pratiche.
4. I candidati che superano la prova finale ricevono l'attestato di idoneita' e sono inseriti in un apposito elenco che l'organismo autorizzato allo svolgimento dei corsi ha cura di tenere e aggiornare, anche per consentire eventuali controlli da parte dell'amministrazione competente.
 
Art. 6.
Disposizione finali
1. Restano validi gli attestati di idoneita' rilasciati dagli organismi abilitati ai sensi di quanto stabilito dalla previgente regolamentazione in materia. Entro la data di entrata in vigore del presente decreto detti organismi provvedono ad adeguarsi alle disposizioni contenute negli articoli precedenti.
 
Art. 7.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 gennaio 2007
Il capo Dipartimento: D'Ascenzo
 
Allegato 1 PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AI RIVENDITORI E AGLI
INSTALLATORI DI BOMBOLE DI GPL

1. Nozioni fondamentali sulle caratteristiche del GPL e sulla combustione:
- composizione;
- odore caratteristico;
- tensione di vapore;
- potere calorifico;
- liquefazione ed evaporazione;
- peso specifico e densita';
- infiammabilita';
- azione chimica;
- precauzioni;
- combustione;
- ventilazione, aerazione dei locali a scarico dei fumi.
2. Apparecchiature e materiali:
- cenni alla normativa tecnica di riferimento;
- bombole;
- rubinetti e valvole;
- regolatori di pressione;
- materiali vari.
3. Installazione di bombola singola:
- generalita';
- installazione all'aperto;
- alloggiamento bombola singola;
- installazione di bombole singole all'interno di un locale;
- collegamento di una bombola all'apparecchio utilizzatore;
- allacciamento di una bombola dotata di rubinetto;
- allacciamento di una bombola dotata di valvola automatica;
- allacciamento di attrezzature diverse.
Esercitazione pratica di installazione
4. Altre tipologie di installazione:
- sostituzione di bombola vuota con altra piena;
- installazione di bombole tra loro collegate: centraline.
5. Verifiche e controlli:
- controllo del bruciatore e regolazione della fiamma;
- taratura del regolatore di pressione;
- inconvenienti nel funzionamento dei bruciatori e relative cause.
6. Istruzioni per l'utente e situazioni di emergenza:
- informazioni sul corretto utilizzo delle bombole e dei relativi accessori;
- comportamento in caso di perdita di gas;
- comportamento in caso di incendio.
7. Nozioni sulla etichettatura delle bombole:
- generalita'.
8. Mezzi di estinzione dell'incendio:
- elementi teorici sui mezzi di estinzione dell'incendio e sul relativo utilizzo;
- presa visione e illustrazione dei mezzi di estinzione piu' diffusi.
Esercitazione pratica sull'utilizzo degli estintori.
Verifica di fine corso.
 
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