Gazzetta n. 18 del 23 gennaio 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 4 gennaio 2007 |
Riconoscimento, al sig. Giffuni Salazar Pedro Fernando, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Giffuni Salazar Pedro Fernando, nato il 19 ottobre 1968 a Bogota' (Colombia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/92, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero Mecanico» conseguito in Colombia e rilasciato in data 1° agosto 1997 dalla «Universidad Nacional de Colombia» di Santafe' di Bogota' (Colombia) ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sez. A settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione di «ingegnere»; Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al «Consejo Profesional Nacional de Ingenierias Electrica, Mecanica y Profesiones Afines» di Bogota' (Colombia) dal 12 settembre 2002, iscrizione confermata con risoluzione n. 61 del 16 settembre 1997 e convalidata dalla risoluzione del «Consejo Profesional Nacional de Ingenierias Electrica, Mecanica y Profesiones Afmes» di Bogota' (Colombia) del 1997; Preso atto che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Magister en Administracion» presso l'Universidad Nacional de Colombia» in data 13 aprile 2000; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 settembre 2006; Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria espresso nella seduta sopra indicata; Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere, settore industriale e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Decreta: Art. 1. Al sig. Giffuni Salazar Pedro Fernando, nato il 19 ottobre 1968 a Bogota' (Colombia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A, settore industriale e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale sulle seguenti materie: 1) impianti elettrici, 2) ordinamento e deontologia professionale (solo orale). |
| Art. 3. Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 4 gennaio 2007 Il direttore generale: Papa |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2. c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, ed altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore «industriale». |
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