Gazzetta n. 18 del 23 gennaio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
DECRETO 10 novembre 2006
Riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, relative all'anno 2006. Legge 9 dicembre 1998, n. 431.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
Visto l'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che destina i contributi di cui al comma 1, lettere b) e c), al finanziamento di un programma costruttivo di alloggi per lavoratori;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo che, all'art. 11, istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture) il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazioni;
Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1999, con il quale sono stati fissati, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'acceso alle abitazioni in locazione nonche' i criteri per la determinazione degli stessi;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) che attribuisce al citato Fondo per l'anno 2006 la dotazione di euro 310.660.000,00;
Visto, il comma 5 dell'art. 11 della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, come sostituito dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, che stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dal 2005 la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo e' effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome;
Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2005, prot. n. 1998/C2, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2005, registro n. 9, foglio n. 142, con il quale in attuazione dell'art. 11 della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, come sostituito dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, sono stati fissati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni del 14 luglio 2005, i criteri per la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2005 prot. n. 2543/C3, registrato alla Corte dei conti Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, in data 24 gennaio 2006, registro n. 1, foglio n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 3 febbraio 2006, n. 28, con il quale e' stato effettuato il riparto delle risorse assegnate al Fondo nazionale relativamente all'annualita' 2005;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2006, n. 233, con il quale, tra l'altro, e' stato istituito il Ministero delle infrastrutture;
Vista l'intesa espressa, sulla proposta di ripartizione effettuata dal Ministro delle infrastrutture dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 19 ottobre 2006;
Decreta:
1. La disponibilita' del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, pari per l'annualita' 2006 ad euro 310.660.000,00 e' ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo l'allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto.
2. Le regioni e le province autonome ripartiscono le quote di propria spettanza a norma del comma 7 del predetto art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 come integrato dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21.
3. I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso dei predetti requisiti.
4. Ai fini dei successivi riparti, le comunicazioni delle regioni e province autonome al Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane abitative, concernenti l'entita' dei fondi aggiuntivi iscritti nei bilanci regionali per l'annualita' cui si riferisce il riparto e di quelli degli enti locali riferiti all'anno precedente iscritti in bilancio, gia' indicati al comma 6 del decreto ministeriale 14 settembre 2005, dovranno pervenire al Ministero entro e non oltre il 30 marzo di ciascun anno. Le comunicazioni pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione ai fini dei riparti di che trattasi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 novembre 2006
Il Ministro: Di Pietro

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 26
 
----> vedere tabella a pag. 31 della G.U. <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone