Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2007 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 16 gennaio 2007
Nomina dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari. (Provvedimento n. 2498).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle assicurazioni private ed in particolare l'art. 331 concernente la procedura ed i criteri per la nomina dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;
Visto il regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al titolo XVIII, capo VIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ed in particolare l'art. 5 recante norme in materia di composizione del Collegio di garanzia;
Sentite, ai sensi dell'art. 331, comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, ai fini della nomina dei due componenti esperti in materia assicurativa;
Ritenuta, ai sensi dell'art. 331, comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la sussistenza, in capo ai membri designati, dei requisiti di legge;
Vista la delibera assunta nella riunione del Consiglio del 15 gennaio 2007, con la quale sono state approvate le nomine dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;
Dispone:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 331 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono nominati componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari:
avv. Luciano Infelisi, Presidente;
avv. Michele Greco, esperto in materia assicurativa;
dott. Arrigo Nobile, esperto in materia assicurativa.
 
Art. 2.
Il mandato dei componenti ha durata quadriennale ed e' rinnovabile per una sola volta.
 
Art. 3.
Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'ISVAP, e' reso disponibile sul sito internet dell'Autorita' ed e' efficace a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 16 gennaio 2007
Il presidente: Giannini
 
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