Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 27 dicembre 2006 |
Recepimento della nuova disciplina sul capitale delle banche. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB); Viste le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relative all'accesso all'attivita' degli enti creditizi e al suo esercizio e all'adeguatezza patrimoniale degli enti creditizi e delle imprese di investimento, da recepire nell'ordinamento nazionale entro il 31 dicembre 2006; Visto il decreto-legge adottato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 dicembre 2006, il quale, tra l'altro, apporta modificazioni e integrazioni al TUB per il recepimento delle predette direttive; Viste, in particolare, le seguenti disposizioni del TUB: gli articoli 53, comma 1, lettere a), b), d) e d-bis), e 67, comma 1, lettere a), b), d) ed e), i quali dispongono che la Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, emana nei confronti delle banche e dei gruppi bancari disposizioni aventi a oggetto, tra l'altro, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie; gli articoli 53, comma 2, e 67, comma 2, i quali stabiliscono che le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della stessa Banca d'Italia; gli articoli 53, comma 2-bis, e 67, comma 2-bis, i quali stabiliscono che le disposizioni della Banca d'Italia aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale delle banche e dei gruppi bancari possono prevedere la possibilita' di utilizzare: a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti esterni, disciplinando i requisiti di tali soggetti e le relative modalita' di accertamento da parte della Banca d'Italia; b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per le banche e i gruppi sottoposti alla vigilanza consolidata di un'autorita' di un altro Stato comunitario, la decisione e' di competenza della medesima autorita' qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia; l'art. 59, comma 1, lettera b), in base al quale la Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, individua le caratteristiche delle partecipazioni assunte da «societa' finanziarie» per la definizione della nozione di queste ultime nell'ambito della disciplina del gruppo bancario; l'art. 60, comma 1, lettera b), in base al quale compongono il gruppo bancario la societa' finanziaria capogruppo e le societa' bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle societa' da essa controllate vi sia almeno una banca e abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformita' delle deliberazioni del CICR, quelle bancarie e finanziarie; l'art. 107, comma 2, il quale prevede che la Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi a oggetto, tra l'altro, l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie; l'art. 107, comma 2-bis, il quale stabilisce che le disposizioni della Banca d'Italia ai sensi del comma 2 dello stesso articolo prevedono che gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale possono utilizzare: a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti esterni previsti dall'art. 53, comma 2-bis, lettera a), del TUB; b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione del requisito patrimoniale, previa autorizzazione della Banca d'Italia; Visto il decreto d'urgenza del Ministro del Tesoro - Presidente del CICR 7 dicembre 1991, n. 436154, recante «Criteri per la valutazione della rilevanza determinante, tra i soggetti controllati dalla capogruppo, di quelli esercenti attivita' bancaria, finanziaria e strumentale»; Visto il decreto del Ministro del Tesoro - Presidente del CICR 22 giugno 1993, n. 242630, in materia di «Despecializzazione degli enti creditizi. Operativita' a medio e lungo termine»; Vista la Delibera CICR 12 gennaio 1994 in materia di «Patrimonio di vigilanza e coefficiente di solvibilita' delle banche e dei gruppi bancari»; Su proposta formulata dalla Banca d'Italia; Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 3, comma 2, TUB; Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione 1. I gruppi bancari, le banche e gli intermediari finanziari indicati nell'art. 8 sono tenuti a costituire e mantenere i requisiti patrimoniali a fronte delle diverse tipologie di rischio e ad osservare gli altri obblighi previsti dal presente decreto, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia, in conformita' della normativa comunitaria. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 possono prevedere che nei confronti di banche facenti parte di un gruppo bancario che rispetti i requisiti su base consolidata, si applichino regole prudenziali attenuate in materia di requisiti patrimoniali e di concentrazione dei rischi. |
| Art. 2. Gruppo bancario 1. La Banca d'Italia individua le caratteristiche delle partecipazioni assunte da societa', ai fini della qualificazione di queste come societa' finanziarie rilevanti per la disciplina del gruppo bancario, e stabilisce i criteri di rilevanza determinante dell'insieme delle controllate bancarie e finanziarie di una capogruppo finanziaria, ai fini della configurazione di un gruppo bancario, avendo riguardo alle esigenze di effettivita' dell'esercizio della vigilanza sul gruppo e su tutte le sue componenti e di limitazione degli oneri a carico dei soggetti vigilati. 2. Ai fini di cui al comma 1, le disposizioni dettano, tra l'altro, criteri idonei a: a) evitare, in armonia con la disciplina comunitaria, la coincidenza in capo alla medesima societa' di partecipazione del ruolo di capogruppo bancaria e di societa' di partecipazione finanziaria mista, come definita dall'art. 1, comma 1, lettera v) del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, in materia di conglomerati finanziari b) consentire, in raccordo con la disciplina assicurativa, l'univoca individuazione della prevalenza delle partecipazioni di natura bancaria su quelle di natura assicurativa ai fini dell'inclusione della societa' di partecipazione nel gruppo bancario. |
| Art. 3. Requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito e di controparte 1. Le disposizioni di cui all'art. 1 disciplinano le modalita' di determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte di esposizioni creditizie secondo metodologie di calcolo che tengono conto della rischiosita' della controparte, della forma tecnica dell'esposizione, dell'impiego di tecniche di attenuazione del rischio. 2. Per la determinazione dei requisiti di cui al comma 1 le banche possono utilizzare le valutazioni del merito di credito espresse da soggetti esterni specializzati. Le disposizioni di cui all'art. 1 disciplinano, in armonia con la normativa comunitaria e tenendo conto delle indicazioni elaborate in sede europea, i requisiti di tali soggetti e le procedure per il riconoscimento a fini prudenziali delle valutazioni da essi espresse, prevedendo tra l'altro: a) che gli stessi soggetti siano persone giuridiche; abbiano maturato un'esperienza significativa nell'attivita' di valutazione del merito creditizio; abbiano un'elevata reputazione a livello internazionale ovvero dimostrino che un numero significativo di banche aventi sede in diverse aree del territorio nazionale intende impiegare i loro rating nell'ambito del metodo standardizzato; assicurino l'accuratezza delle informazioni fornite, anche attraverso l'attestazione di un soggetto terzo; approntino forme di adeguata pubblicita' dei conflitti di interesse; b) i casi in cui e' ammesso l'impiego di rating rilasciati in assenza di richiesta da parte del soggetto valutato; c) la possibilita' di riconoscere un'agenzia esterna di valutazione del merito creditizio tenendo conto dell'istruttoria svolta in cooperazione con altre Autorita' di vigilanza dell'Unione europea ovvero sulla base del riconoscimento effettuato da altra Autorita' di vigilanza dell'Unione europea. 3. Per la determinazione dei requisiti di cui al comma 1 possono essere impiegati i dati raccolti e i modelli utilizzati dalla banca o dal gruppo bancario. Le disposizioni di cui all'art. 1 stabiliscono requisiti organizzativi e quantitativi dei sistemi interni a tal fine impiegati e condizionano l'utilizzo degli stessi a fini prudenziali alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia. 4. Le disposizioni di cui all'art. 1 stabiliscono condizioni e requisiti giuridici, economici e organizzativi per il riconoscimento a fini prudenziali degli strumenti e delle tecniche che consentono di attenuare il rischio, determinando anche le modalita' di riduzione dei requisiti patrimoniali a fronte delle esposizioni, e disciplinano le modalita' di calcolo dei requisiti patrimoniali in relazione alle operazioni di cartolarizzazione. 5. Le banche aderenti a un sistema di tutela, istituito sulla base di un accordo contrattuale di protezione reciproca contro i rischi di illiquidita' e di insolvenza allo scopo di prevenire o evitare la crisi di ciascuna di esse, possono essere esentate dall'applicazione di requisiti patrimoniali a fronte delle esposizioni creditizie interne al sistema. Le disposizioni di cui all'art. 1 stabiliscono i requisiti per l'esenzione e dettano condizioni volte ad assicurare la compatibilita' di detti sistemi con la disciplina delle crisi bancarie e con l'esercizio delle funzioni di vigilanza. 6. Il trattamento prudenziale previsto per le esposizioni verso controparti bancarie si applica anche alle esposizioni di una banca o di un gruppo bancario nei confronti degli intermediari finanziari di cui all'art. 8, ovvero alle esposizioni da questi garantite. 7. Le disposizioni di cui all'art. 1 disciplinano a fini prudenziali le garanzie rilasciate dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi), di cui all'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, tenendo conto della forma giuridica in cui tali soggetti sono costituiti e delle caratteristiche delle garanzie rilasciate. |
| Art. 4. Requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato 1. Le disposizioni di cui all'art. 1 disciplinano le modalita' di determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi connessi alle variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio, dei corsi degli strumenti finanziari e del prezzo delle merci, nonche' al regolamento delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari, valute o merci. 2. Per la determinazione dei requisiti patrimoniali di cui al comma 1 possono essere impiegati i dati raccolti e i modelli utilizzati dalla banca o dal gruppo bancario. Le disposizioni di cui all'art. 1 stabiliscono requisiti organizzativi e quantitativi dei sistemi interni a tal fine impiegati e condizionano l'utilizzo degli stessi a fini prudenziali alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia. |
| Art. 5. Requisiti patrimoniali a fronte de i rischi operativi I. Le disposizioni di cui all'art. 1 disciplinano le modalita' di determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo, inteso come il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni, ivi compreso il rischio legale. Le stesse disposizioni possono prevedere che l'utilizzo di differenti metodi regolamentari di determinazione dei requisiti sia condizionato a determinate caratteristiche dimensionali o di specializzazione operativa della banca o del gruppo bancario. 2. Per la determinazione dei requisiti patrimoniali di cui al comma 1 possono essere impiegati i dati raccolti e i modelli utilizzati dalla banca o dal gruppo bancario. Le disposizioni di cui all'art. 1 stabiliscono requisiti organizzativi e quantitativi dei sistemi interni a tal fine impiegati e condizionano l'utilizzo degli stessi a fini prudenziali alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia. |
| Art. 6. Processo di controllo prudenziale 1. Le disposizioni di cui all'art. 1 disciplinano l'ambito e i requisiti del processo interno mediante il quale i soggetti di cui all'art. 1 valutano la propria adeguatezza patrimoniale complessiva, anche con riferimento a rischi diversi da quelli presidiati dai requisiti determinati ai sensi degli articoli precedenti. Le disposizioni tengono conto, a tal fine, delle dimensioni, delle caratteristiche e della complessita' operativa delle banche e dei gruppi bancari e possono prevedere metodologie semplificate utilizzabili dagli intermediari di minori dimensioni e complessita'. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 stabiliscono la periodicita' minima del processo di valutazione interna e disciplinano obblighi informativi verso la Banca d'Italia, al fine di consentire il riesame del processo e la valutazione dell'adeguatezza patrimoniale della banca e del gruppo bancario, nonche' l'adozione di provvedimenti specifici ai sensi degli articoli 53, comma 3, lettera d), e 67, commi 1 e 2-ter, del TUB. |
| Art. 7. Informativa al pubblico 1. La disposizioni di cui all'art. 1 disciplinano l'informativa da rendere al pubblico sulla situazione patrimoniale e di rischiosita', nonche' sulle modalita' impiegate per la gestione dei rischi, prevedendo modalita' che favoriscano la fruibilita' e comparabilita' delle informazioni. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 individuano gli obblighi di informativa al pubblico che costituiscono condizione per il riconoscimento a fini prudenziali dei sistemi interni per la determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito e operativi, nonche' delle tecniche di attenuazione del rischio di credito. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 possono prevedere obblighi di informativa al pubblico in capo a banche e capogruppo, di rilevanti dimensioni, appartenenti a un gruppo bancario estero. |
| Art. 8. Regime di vigilanza equivalente 1. Le disposizioni della Banca d'Italia stabiliscono per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB, ovvero per determinate categorie di questi, un regime di vigilanza equivalente a quello previsto per le banche ai sensi del presente decreto, secondo criteri di gradualita' e proporzionalita' e tenendo conto della significativita' delle diverse configurazioni di rischio degli intermediari in relazione all'attivita' svolta e alle caratteristiche organizzative e dimensionali. Resta ferma la facolta' della Banca d'Italia di dettare per gli intermediari finanziari disposizioni specifiche in relazione ai rischi che ne caratterizzano l'attivita'. 2. Ai fini di cui al comma 1 la Banca d'Italia emana, altresi', disposizioni volte a realizzare, secondo criteri di gradualita', la convergenza dei limiti di concentrazione dei rischi assunti dagli intermediari finanziari con quelli applicabili alle banche. |
| Art. 9. Succursali di banche extracomunitarie stabilite in Italia 1. Le disposizioni di cui all'art. 1 stabiliscono nei confronti delle succursali in Italia di banche extracomunitarie l'applicazione dello stesso regime prudenziale previsto per le banche italiane non appartenenti a un gruppo bancario. La Banca d'Italia ha facolta' di esonerare, con disposizioni generali o particolari, da una o piu' regole prudenziali le succursali la cui attivita' e' sottoposta nei rispettivi Paesi di origine a strumenti di vigilanza equivalenti a quelli previsti per le banche italiane, tenendo conto dei rapporti di reciprocita'. |
| Art. 10. Disposizioni transitorie e finali 1. Salvo quanto previsto dai commi successivi, sono abrogati a far data dall'entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia di attuazione del presente decreto: gli articoli 5, 6, 7 e 8 della delibera CICR 12 gennaio 1994 di cui alle premesse; il decreto del Ministro del Tesoro 22 giugno 1993 di cui alle premesse; il decreto del Ministro del Tesoro 7 dicembre 1991 di cui alle premesse. 2. Fino al 1° gennaio 2008, nei confronti delle banche e dei gruppi bancari che optano per il mantenimento del regime prudenziale regolato dalla delibera di cui al primo alinea del comma 1, continuano a essere efficaci le disposizioni ivi indicate e quelle in materia di rischi di mercato contenute nel provvedimento di cui al secondo alinea, unitamente alle relative istruzioni attuative della Banca d'Italia. Fino alla stessa data, a tali banche non si applicano le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli da 3 a 7. 3. Al fine di realizzare condizioni di gradualita' nell'applicazione del nuovo regime prudenziale, la Banca d'Italia puo' prevedere che continuino ad avere efficacia le disposizioni emanate ai sensi dei provvedimenti indicati nel comma 1, primo e secondo alinea. 4. Il presente decreto diviene efficace a far data dall'entrata in vigore del decreto-legge adottato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 22 dicembre 2006, di cui alle premesse. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 dicembre 2006 Il Ministro: Padoa Schioppa |
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