Gazzetta n. 15 del 19 gennaio 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 14 novembre 2006 |
Concessione del trattamento di CIGS e di mobilita', previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore di imprese operanti nella regione Abruzzo. (Decreto n. 39732). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Visto il protocollo d'intesa sottoscritto in sede territoriale in data 27 giugno 2006 per la richiesta di ammortizzatori sociali in deroga in favore delle imprese del settore tessile, abbigliamento, calzature, elettronico, telecomunicazioni, edilizia, legno, metalmeccanico, chimico, agroalimentare, pulizia civile, servizi di ristorazione e mensa, imprese di vigilanza, logistica, informatica e forniture industriali della regione Abruzzo; Visto il verbale di accordo stipulato, in data 28 giugno 2006, ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con la mediazione dell'on.le Ministro del lavoro e della previdenza sociale e alla presenza della D.G. Ammortizzatori e I.O., della D.G. della tutela delle condizioni di lavoro, della direzione regionale del lavoro dell'Abruzzo e della regione Abruzzo, con il quale sono state concordate le misure da adottare per affrontare lo stato di crisi del settore tessile, abbigliamento, calzature, elettronico, telecomunicazioni, edilizia, legno, metalmeccanico, chimico, agroalimentare, pulizia civile, servizi di ristorazione e mensa, imprese di vigilanza, logistica, informatica e forniture industriali della regione Abruzzo; e le conseguenti pesanti ricadute occupazionali da essa derivanti; Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale ed il trattamento di mobilita', in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende appartenenti al settore tessile, abbigliamento, calzature, elettronico, telecomunicazioni, edilizia, legno, metalmeccanico, chimico, agroalimentare, pulizia civile, servizi di ristorazione e mensa, imprese di vigilanza, logistica, informatica e forniture industriali della regione Abruzzo, secondo le modalita' e le condizioni concordate nel verbale medesimo; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e sulla base di quanto concordato nel verbale d'accordo ministeriale stipulato in data 28 giugno 2006, allegato al presente decreto, puo' essere concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita' ai lavoratori dipendenti (operai, impiegati, intermedi e quadri) delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12 commi 1) e 2) della legge n. 223/1991 o delle imprese industriali fino a 15 dipendenti, altresi' alle imprese industriali con piu' di 15 dipendenti che non possono utilizzare le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, operanti nel settore tessile, abbigliamento, calzature, elettronico, telecomunicazioni, edilizia, legno meltalmeccanico, chimico, agroalimentare, pulizia civile, servizi di ristorazione e mensa, imprese di vigilanza, logistica, informatica e forniture industriali della regione Abruzzo. |
| Art. 2 Le parti concorderanno presso la regione Abruzzo la ripartizione delle risorse da destinare ai trattamenti CIGS e mobilita', i criteri e le modalita' di erogazione, la durata massima per azienda e per lavoratori, nonche' i codici ATECO identificativi delle aziende aventi diritto. |
| Art. 3. La concessione dei trattamenti di cui all'art. 1 del presente decreto puo' essere disposta nel limite massimo complessivo di spesa di 12 milioni di euro che graveranno sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - occupazione sui fondi impegnati con D.D. n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - occupazione. |
| Art. 4. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dall'art. 3, l'I.N.P.S. e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 novembre 2006
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Damiano
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 268 |
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