Gazzetta n. 15 del 19 gennaio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 26 ottobre 2006
Concessione del trattamento di mobilita', previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore degli ex dipendenti delle societa': B.T.I., unita' di Brindisi; Opere Idriche, unita' di Massafra; Seta Giovanna, unita' di Lucera. (Decreto n. 39538).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991; n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;
Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visti gli accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con i quali e' stata concordata la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilita' in favore dei dipendenti per i quali sussistono le condizioni previste dal sopra citato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;
Visti gli elenchi, vidimati dall'I.N.P.S., dei lavoratori aventi diritto alla concessione e/o alla proroga del trattamento di mobilita':
Visto il decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze il 20 marzo 2006, con il quale sono stati individuati 480 milioni di euro sul fondo per l'occupazione, ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Considerato che dai predetti accordi si evince che il numero delle unita' interessate al trattamento e' ridotto nella misura di almeno il 10 % rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2005, cosi' come previsto dal citato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilita', entro il 31 dicembre 2006, in favore dei lavoratori interessati;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' autorizzata la concessione del trattamento di mobilita', per il periodo dall'11 luglio 2006 al 31 dicembre 2006, cosi' come definito nell'accordo intervenuto in data 23 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di quindici ex dipendenti della societa' B.T.I. (Brindisi), unita' di Brindisi, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, cosi' suddivisi:
dall'11 luglio 2006 al 31 dicembre 2006 per 8 unita';
dal 13 luglio 2006 al 31 dicembre 2006 per 2 unita';
dal 26 luglio 2006 al 31 dicembre 2006 per 3 unita';
dal 4 agosto 2006 al 31 dicembre 2006 per 1 unita',
dal 10 settembre 2006 al 31 dicembre 2006 per 1 unita'.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 116.964,39.
 
Art. 2.
a) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' autorizzata la concessione del trattamento di mobilita', per il periodo dal 24 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, cosi' come definito nell'accordo intervenuto in data 12 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria Rosa Rinaldi, in favore di 1 ex dipendente della societa' Opere Idriche (Taranto), unita' di Massafra (Taranto), che, per errore, non era stato inserito tra i destinatari del trattamento di mobilita' autorizzato con l'art. 3 del decreto n. 36665 del 28 luglio 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2005, reg. 5, foglio 83.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 15.553,36.
b) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' autorizzata la concessione della proroga del trattamento di mobilita', per il periodo dall'1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, cosi' come definito nell'accordo intervenuto in data 12 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria Rosa Rinaldi in favore di un numero massimo di sedici ex dipendenti della societa' Opere Idriche (Taranto); unita' di Massafra (Taranto), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 3 del decreto n. 36665 del 28 luglio 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2005, reg. 5, foglio 83.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 263.118,72.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10 %.
c) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' autorizzata la concessione del trattamento di mobilita', per il periodo dal 9 gennaio 2006 al 31.12.2006, cosi' come definito nell'accordo intervenuto in data 12 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di 12 ex dipendenti della societa' Opere idriche (Taranto), unita' di Massafra (Taranto), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, cosi' suddivisi:
dal 9 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 per 1 unita';
dal 16 febbraio 2006 al 31 dicembre 2006 per 1 unita';
dal 18 febbraio 2006 al 31 dicembre 2006 per 2 unita';
dal 17 marzo 2006 al 31 dicembre 2006 per 6 unita';
dal 26 marzo 2006 al 31 dicembre 2006 per 1 unita':,
dal 2 settembre 2006 al 31 dicembre 2006 per 1 unita'.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 163.116,49 (centosessantatremilacentosedici/49).
 
Art. 3.
a) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' autorizzata la concessione della proroga del trattamento di mobilita', per il periodo dall'1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, cosi' come definito nell'accordo intervenuto in data 27 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di diciotto ex dipendenti della societa' Seta Giovanna (Foggia), unita' di Lucera (Foggia), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 4 del decreto n. 37400 del 23 novembre 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2005, reg. 6, foglio 67.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 264.978,00.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30 %.
b) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' autorizzata la concessione del trattamento di mobilita', per il periodo dall'1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, cosi' come definito nell'accordo intervenuto in data 27 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di 2 ex dipendenti della societa' Seta Giovanna (Foggia), unita' di Lucera (Foggia), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 34.613,76.
 
Art. 4.
La concessione del trattamento di mobilita', disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 3, e' autorizzata nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed il conseguente onere complessivo pari ad Euro 858.344,72 gravera' sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione - sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 della U.P.B. 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario.
 
Art. 5.
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 4 l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 ottobre 2006

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Damiano

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti 14 dicembre 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 267
 
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