Gazzetta n. 14 del 18 gennaio 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 14 novembre 2006 |
Concessione del trattamento di CIGS e di mobilita', previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore dei dipendenti, o ex dipendenti, delle societa': Elea, in Settimo Milanese e Elea FP, in Settimo Milanese. (Decreto n. 39733). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137; Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80; Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Visti gli accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del sottosegretario on. Pasquale Viespoli, con i quali e' stata concordata la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilita' e di CIGS in favore dei dipendenti per i quali sussistono le condizioni previste dal sopra citato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati; Visti gli elenchi, vidimati dall'INPS, dei lavoratori aventi diritto alla proroga del trattamento di mobilita'; Visto il decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze il 20 marzo 2006, con il quale sono stati individuati 480 milioni di euro sul fondo per l'occupazione, ai sensi dell'art. l, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Considerato che dai predetti accordi si evince che il numero delle unita' interessate al trattamento e' ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2005, cosi' come previsto dal citato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di mobilita' e di CIGS e/o la proroga dello stesso, entro il 31 dicembre 2006, in favore dei lavoratori interessati; Decreta:
Art. 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' autorizzata, per il periodo del 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 2 marzo 2006, in favore di un numero massimo di sessanta ex dipendenti della societa' Elea S.p.A. con sede in Settimo Milanese (Milano), i cui nominativi sono indicati nell'elenco, allegato al sopracitato accordo, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 1 del decreto n. 37404 del 24 novembre 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2005, registro n. 6, foglio n. 75. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 986.695,20. La misura del predetto trattamento e' ridota del 10%. La societa' e' tenuta a versare, dalla decorrenza del trattamento concesso e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia. |
| Art. 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 2 marzo 2006, in favore di un numero massimo di tre unita', ex dipendenti della societa' Elea FP con sede in Settimo Milanese (Milano), i cui nominativi sono indicati nell'elenco, allegato al sopracitato accordo, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 37404 del 24 novembre 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2005, registro n. 6, foglio n. 75. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 49.334,76. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%. La societa' e' tenuta a versare, dalla decorrenza del trattamento concesso e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia. |
| Art. 3. Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 2 marzo 2006, in favore di un numero massimo di una unita', dipendente della societa' Elea S.p.A. con sede in Settimo Milanese (Milano), gia' fruitrice del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 1 del decreto n. 37406 del 25 novembre 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti l'8 dicembre 2005, registro n. 6, foglio n. 77. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 18.384,36. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%. Pagamento diretto: no. La societa' e' tenuta a versare, dalla decorrenza del trattamento concesso e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia. |
| Art. 4. L'onere complessivo, pari ad euro 1.054.414,32 gravera' sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione, sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario. |
| Art. 5. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 4, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 novembre 2006
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Damiano
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa-Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 271 |
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