Gazzetta n. 10 del 13 gennaio 2007 (vai al sommario)
LEGGE 11 gennaio 2007, n. 1
Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita'.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1.
(Ammissione all'esame di Stato, commissione e sede di esame).
1. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 2. - (Ammissione). - 1. All'esame di Stato sono ammessi: a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici, secondo modalita' definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione; b) alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute nelle quali continuano a funzionare corsi di studio, fino al loro completamento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.
2. All'esame di Stato sono ammessi, altresi', con abbreviazione di un anno per merito, gli alunni delle scuole statali e paritarie e gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute di cui al comma 1, lettera b), che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.
3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe e' subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneita' alla classe successiva, nonche' su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneita' all'ultima classe. L'esame preliminare e' sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato e' stato assegnato; il candidato e' ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui e' sottoposto.
4. I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione all'esame di Stato e sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli esami preliminari, presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo nella provincia, nella regione. Eventuale deroga deve essere autorizzata dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilita' penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.
5. Per i candidati esterni il credito scolastico e' attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 3 sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate quali crediti formativi.
6. Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualita' di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.
7. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, possono sostenere l'esame di Stato in qualita' di candidati esterni, secondo le medesime modalita' previste ai commi 3, 4, 5 e 6.
8. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, con abbreviazione di un anno per merito, il corrispondente esame di qualifica o di licenza di maestro d'arte, rispettivamente gli alunni degli istituti professionali e degli istituti d'arte che, nello scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, abbiano riportato una valutazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina al termine del primo anno e non siano incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.
Art. 3. - (Contenuto ed esito dell'esame). - 1. L'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e' finalizzato all'accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nell'ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali generali, nonche' delle capacita' critiche del candidato.
2. L'esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta e' intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonche' le capacita' espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda prova, che puo' essere anche grafica o scrittografica, ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio. Negli istituti tecnici, negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici le modalita' di svolgimento tengono conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in piu' di un giorno di lavoro; la terza prova e' espressione dell'autonomia didattico-metodologica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche ed e' strettamente correlata al piano dell'offerta formativa utilizzato da ciascuna di esse. Essa e' a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova e' strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) provvede, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi del comma 3, alla predisposizione di modelli da porre a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini della elaborazione della terza prova. L'Istituto provvede, altresi', alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi dell'istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte degli esami di Stato secondo criteri e modalita' coerenti con quelli applicati a livello internazionale per garantirne la comparabilita'.
3. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta, scelti dal Ministro, sono inviati dal Ministero della pubblica istruzione; il testo della terza prova scritta e' predisposto dalla commissione d'esame con modalita' predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro della pubblica istruzione entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il Ministro disciplina altresi' le caratteristiche della terza prova scritta, nonche' le modalita' con le quali la commissione d'esame provvede alla elaborazione delle prime due prove d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime.
4. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.
5. La lingua d'esame e' la lingua ufficiale di insegnamento.
6. A conclusione dell'esame di Stato e' assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che e' il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 30 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato puo' far valere un credito scolastico massimo di 25 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame e' di 60/100. L'esito delle prove scritte e' pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame un giorno prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione di esame puo' motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova di esame pari almeno a 70 punti. A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione puo' essere attribuita la lode dalla commissione.
7. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.
8. Alla regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
9. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalita' di svolgimento degli stessi.
Art. 4. - (Commissione e sede di esame) - 1. La commissione di esame di Stato e' composta da non piu' di sei commissari, dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all'istituto, piu' il presidente, esterno. Le materie di esame affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente con le modalita' e nei termini stabiliti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della pubblica istruzione. La commissione e' nominata dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, sulla base di criteri determinati a livello nazionale.
2. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e, comunque, non superiore a tre. In ogni caso, e' assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta. Ad ogni classe sono assegnati non piu' di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato e' abbinata a una commissione di istituto statale o paritario.
3. Il presidente e' nominato, sulla base di criteri e modalita' determinati, secondo il seguente ordine, tra:
a) i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione secondaria superiore statali, ovvero ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria superiore, e i dirigenti preposti ai convitti nazionali ed agli educandati femminili;
b) i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria superiore;
c) i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
d) i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, e i ricercatori universitari confermati;
e) i direttori e i docenti di ruolo degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
f) i dirigenti scolastici e i docenti di istituti di istruzione secondaria superiore statali, collocati a riposo da non piu' di tre anni.
4. I commissari esterni sono nominati tra i docenti di istituti statali di istruzione secondaria superiore.
5. I casi e le modalita' di sostituzione dei commissari e dei presidenti sono specificamente individuati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di natura non regolamentare.
6. Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni sono effettuate avuto riguardo, con esclusione dei presidenti e dei commissari provenienti da istituti scolastici appartenenti allo stesso distretto, nell'ordine, all'ambito comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali, all'ambito regionale o interregionale.
7. E' stabilita l'incompatibilita' a svolgere la funzione di presidente o di commissario esterno della commissione di esame nella propria scuola, nelle scuole ove si sia gia' espletato per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l'incarico di presidente o di commissario esterno e nelle scuole nelle quali si sia prestato servizio nei due anni precedenti.
8. Le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta.
9. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non puo' superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati; nel caso non vi sia la possibilita' di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni possono essere autorizzate, dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero commissioni apposite con soli candidati esterni costituite esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali. Presso ciascuna istituzione scolastica puo' essere costituita soltanto una commissione di soli candidati esterni. Un'altra commissione di soli candidati esterni puo' essere costituita soltanto in caso di corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale. I candidati esterni sostengono l'esame di Stato secondo le modalita' dettate al riguardo dalle norme regolamentari di cui all'articolo 1, comma 2.
10. I compensi per i presidenti e per i componenti delle commissioni sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese; essi sono differenziati in relazione alla funzione di presidente, di commissario esterno e di commissario interno. Per i presidenti e per i commissari esterni si tiene conto dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame. La misura dei compensi e' stabilita in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola. In mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione della misura dei compensi si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'onere previsto per il compenso spettante ai commissari esterni e ai presidenti delle commissioni degli istituti paritari e degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti in cui continuano a funzionare corsi di studio ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e' a carico dello Stato.
11. Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali e paritari; sono sede di esame anche gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti, con corsi che continuano a funzionare ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27. Sede d'esame per i candidati esterni sono gli istituti statali e paritari. Qualora il candidato non sia residente in Italia, la sede di esame e' indicata dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale al quale viene presentata la domanda di ammissione agli esami.
12. Sistematiche e costanti verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneita' ed integrativi, nonche' sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero dei debiti, sono assicurati nell'ambito della funzione ispettiva".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'ammini-strazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art.1:
- La legge 10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per
la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1997, n. 289.
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo del
comma 6 dell'art. 1-bis del decreto-legge 5 dicembre 2005,
n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 febbraio 2006, n. 27:
«Art. 1-bis (Norme in materia di scuole non statali). -
1-5. (omissis).
6. Dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto non possono essere
rilasciati nuove autorizzazioni, riconoscimenti legali o
pareggiamenti, secondo le disposizioni di cui alla parte
II, titolo VIII, del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Nelle scuole che non
hanno chiesto ovvero ottenuto il riconoscimento della
parita' di cui alla citata legge n. 62 del 2000, i corsi di
studio gia' attivati, alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sulla base di
provvedimenti di parificazione, riconoscimento legale e
pareggiamento adottati ai sensi degli articoli 344, 355,
356 e 357 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 297 del 1994, continuano a funzionare fino
al loro completamento. Le convenzioni in corso con le
scuole parificate non paritarie di cui all'art. 344 del
medesimo testo unico si intendono risolte di diritto al
termine dell'anno scolastico in cui si completano i corsi
funzionanti in base alle convenzioni; conseguentemente, i
contributi statali previsti dalle predette convenzioni sono
progressivamente ridotti in ragione delle classi
funzionanti in ciascun anno scolastico e degli alunni
frequentanti, fino al completamento dei corsi. Le
disposizioni di cui agli articoli 339, 340, 341 e 342,
quelle di cui all'art. 345 e quelle di cui agli
articoli 352, comma 6, 353, 358, comma 5, 362 e 363 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del
1994 continuano ad applicarsi nei confronti,
rispettivamente, delle scuole dell'infanzia, delle scuole
primarie e delle scuole secondarie riconosciute paritarie
ai sensi della citata legge n. 62 del 2000. Le condizioni e
le modalita' per la stipula delle nuove convenzioni con le
scuole primarie paritarie che ne facciano richiesta, i
criteri per la determinazione dell'importo del contributo
ed i requisiti prescritti per i gestori e per i docenti
sono stabiliti con le norme regolamentari previste
dall'art. 345 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 297 del 1994. Le nuove convenzioni
assicurano in via prioritaria alle scuole primarie gia'
parificate, nel rispetto dei criteri definiti con le
medesime norme regolamentari, un contributo non inferiore a
quello corrisposto sulla base della convenzione di parifica
in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Le convenzioni di
parifica attualmente in corso con le scuole primarie
paritarie si risolvono di diritto al termine dell'anno
scolastico in corso alla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari previste dall'art. 345 del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.».
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104 reca: «Legge-quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo del
comma 20-bis dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59
e successive modificazioni:
«20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al
comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia,
modalita' di svolgimento e di certificazione di una quarta
prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre
prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n.
425. Le modalita' e i criteri di valutazione delle prove
d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento
attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. E'
abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre
1997, n. 425.».



 
Art. 2.
(Delega in materia di percorsi di orientamento, di accesso
all'istruzione post-secondaria e di valorizzazione
di risultati di eccellenza).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e, per quanto riguarda le lettere a), b) e c), su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca e del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, trascorsi i quali possono essere comunque adottati, uno o piu' decreti legislativi finalizzati a:
a) realizzare appositi percorsi di orientamento finalizzati alla scelta, da parte degli studenti, di corsi di laurea universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di percorsi della formazione tecnica superiore, nonche' di percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro;
b) potenziare il raccordo tra la scuola, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le universita' ai fini di una migliore e specifica formazione degli studenti rispetto al corso di laurea o al corso di diploma accademico prescelto;
c) valorizzare la qualita' dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264;
d) incentivare l'eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) per i decreti legislativi di cui alla lettera a), prevedere l'individuazione delle misure e modalita' di raccordo tra le istituzioni scolastiche, le universita', gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli istituti della formazione tecnica superiore, nonche' i percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro; prevedere, nella definizione e realizzazione dei percorsi di orientamento, la partecipazione anche di docenti universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' della formazione tecnica superiore; prevedere la realizzazione dei predetti percorsi nell'ultimo anno del corso di studi;
b) per i decreti legislativi di cui alla lettera b), prevedere apposite modalita' per favorire e sostenere la partecipazione degli istituti di istruzione secondaria superiore alle prove di verifica dell'adeguata preparazione iniziale degli studenti di cui all'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e per il soddisfacimento degli eventuali obblighi formativi universitari;
c) per i decreti legislativi di cui alla lettera c), prevedere che una quota del punteggio degli esami di ammissione ai corsi universitari di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, sia assegnata agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore, nell'ultimo triennio e nell'esame di Stato, anche in riferimento alle discipline piu' significative del corso di laurea prescelto, definendo altresi', in detti decreti, i criteri volti a valorizzare le discipline tecnico-scientifiche;
d) per i decreti legislativi di cui alla lettera d), prevedere incentivi, anche di natura economica, finalizzati alla prosecuzione degli studi, anche nell'ambito dell'istruzione e formazione tecnica superiore, e definire le modalita' di certificazione del risultato di eccellenza;
e) i decreti legislativi di cui alle lettere a) e d) sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
3. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sull'andamento degli esami di Stato.
4. L'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c), e del comma 2, lettere a), b) e c), non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
5. Alla finalizzazione di cui al comma 1, lettera d), e al comma 2, lettera d), sono destinate risorse nel limite massimo di euro 5.000.000.
6. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere adottate, sulla medesima proposta di cui al comma 1, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.



Note all'art. 2:
- La legge 2 agosto 1999, n. 264 reca: «Norme in
materia di accessi ai corsi universitari.».
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270:
«Art. 6 (Requisiti di ammissione ai corsi di studio). -
1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere
in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o
di altro titolo di studio conseguito all'estero,
riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo,
ferme restando le attivita' di orientamento, coordinate e
svolte ai sensi dell'art. 11, comma 7, lettera g),
richiedono altresi' il possesso o l'acquisizione di
un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi
regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste
per l'accesso e ne determinano le modalita' di verifica,
anche a conclusione di attivita' formative propedeutiche,
svolte eventualmente in collaborazione con istituti di
istruzione secondaria superiore. Se la verifica non e'
positiva vengono indicati specifici obblighi formativi
aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali
obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli
studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che
siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad
una prefissata votazione minima.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 2 agosto
1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi
universitari):
«Art. 1. - 1. Sono programmati a livello nazionale gli
accessi:
a) ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in
medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria,
in architettura, ai corsi di laurea specialistica delle
professioni sanitarie, nonche' ai corsi di diploma
universitario, ovvero individuati come di primo livello in
applicazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e successive modificazioni, concernenti la
formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico
e della riabilitazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, in conformita' alla normativa comunitaria
vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che
determinano standard formativi tali da richiedere il
possesso di specifici requisiti;
b) ai corsi di laurea in scienza della formazione
primaria e alle scuole di specializzazione per
l'insegnamento secondario, di cui, rispettivamente,
all'art. 3, comma 2, e all'art. 4, comma 2, della legge
19 novembre 1990, n. 341;
c) ai corsi di formazione specialistica dei medici,
disciplinati ai sensi del decreto legislativo 8 agosto
1991, n. 257;
d) alle scuole di specializzazione per le professioni
legali, disciplinate ai sensi dell'art. 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
e) ai corsi universitari di nuova istituzione o
attivazione, su proposta delle universita' e nell'ambito
della programmazione del sistema universitario, per un
numero di anni corrispondente alla durata legale del
corso.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali) e successive modificazioni:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».



 
Art. 3.
(Disposizioni transitorie, finali, finanziarie e abrogazioni).
1. Per i candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, dell'anno scolastico 2006-2007 e dell'anno scolastico 2007-2008, continuano ad applicarsi, relativamente ai debiti formativi e all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In fase di prima attuazione e in mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione dei compensi di cui all'articolo 4, comma 10, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si provvede, a decorrere dal 2007, nel limite massimo di euro 138.000.000.
3. Sono abrogati:
a) l'articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
b) l'articolo 13, comma 4, e l'articolo 14 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
c) l'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.
4. All'onere derivante dalla presente legge, determinato in complessivi euro 143.000.000, a decorrere dall'anno 2007, di cui euro 138.000.000 per i compensi di cui al comma 10 dell'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come sostituito dalla presente legge, ed euro 5.000.000 per l'incentivazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d), si provvede, quanto ad euro 40.240.000, con la disponibilita' di cui all'articolo 22, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quanto ad euro 63.810.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, quanto ad euro 38.950.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 gennaio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Fioroni, Ministro della pubblica
istruzione Visto, il Guardasigilli: Mastella

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LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 960):
Presentato dal Ministro della pubblica istruzione
(Fioroni) il 18 settembre 2006.
Assegnato alla commissione 7ª (Istruzione pubblica,
beni culturali), in sede referente, il 21 settembre 2006
con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 14ª e questioni
regionali.
Esaminato dalla 7ª commissione il 26 e 28 settembre
2006; 3-4-17-18-19-24-25 e 26 ottobre 2006.
Relazione scritta annunciata il 27 ottobre 2006 (atto
n. S. 960-923-938-A relatore sen. Soliani).
Esaminato in aula il 24 ottobre 2006; 7 e 14 novembre
2006 e approvato il 15 novembre 2006.
Camera dei deputati (atto n. 1961):
Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienze e
istruzione), in sede referente, il 19 novembre 2006 con
pareri delle commissioni I e V.
Esaminato dalla VII commissione il 5-12 e 13 dicembre
2006.
Esaminato in aula il 13 dicembre 2006 e approvato il 19
dicembre 2006.



Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 4, comma 10, della legge
10 dicembre 1997, n. 425 si vedano le note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 22, comma 7 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 22 (Disposizioni in materia di organizzazione
scolastica). - 1.-6. (omissis).
7. Con decreto, di natura non regolamentare, del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
si provvede alla determinazione del numero dei componenti
la commissione di esame.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 13 (Valutazione e scrutini). - 1. La valutazione,
periodica e annuale, degli apprendimenti e del
comportamento degli studenti e la certificazione delle
competenze, abilita' e capacita' da essi acquisite sono
affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle
attivita' educative e didattiche previsti dai piani di
studio personalizzati. Sulla base degli esiti della
valutazione periodica, gli istituti predispongono gli
interventi educativi e didattici ritenuti necessari al
recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.
2. Ai fini della validita' dell'anno, per la
valutazione dello studente, e' richiesta la frequenza di
almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato
complessivo di cui all'art. 3.
3. Salva la valutazione periodica e annuale di cui al
comma 1, al termine di ciascuno dei due bienni di cui
all'art. 2, comma 2, i docenti effettuano una valutazione
ai fini di verificare l'ammissibilita' dello studente al
terzo ed al quinto anno, subordinata all'avvenuto
raggiungimento di tutti gli obiettivi di istruzione e di
formazione, ivi compreso il comportamento degli studenti.
In caso di esito negativo della valutazione periodica
effettuata alla fine del biennio, lo studente non e'
ammesso alla classe successiva. La non ammissione al
secondo anno dei predetti bienni puo' essere disposta per
gravi lacune, formative o comportamentali, con
provvedimenti motivati.
4. (abrogato).
5. All'esame di Stato sono ammessi i candidati esterni
in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 della
legge 10 dicembre 1997, n. 425 e dall'art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.
6. Coloro che chiedano di rientrare nei percorsi
liceali e che abbiano superato l'esame conclusivo del primo
ciclo tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso
normale degli studi liceali possono essere ammessi a classi
successive alla prima previa valutazione delle conoscenze,
competenze, abilita' e capacita' possedute, comunque
acquisite, da parte di apposite commissioni costituite
presso le istituzioni del sistema dei licei, anche
collegate in rete tra di loro. Ai fini di tale valutazione
le commissioni tengono conto dei crediti acquisiti,
debitamente documentati, e possono sottoporre i richiedenti
ad eventuali prove per l'accertamento delle conoscenze,
competenze, abilita' e capacita' necessarie per la proficua
prosecuzione degli studi. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono
stabilite le modalita' di costituzione e funzionamento
delle commissioni. Alle valutazioni di cui al presente
comma si provvede dopo l'effettuazione degli scrutini.
7. Coloro che cessino di frequentare l'istituto prima
del 15 marzo e che intendano di proseguire gli studi nel
sistema dei licei, possono chiedere di essere sottoposti
alle valutazioni di cui al comma 6. Sono dispensati
dall'obbligo dell'intervallo dal superamento dell'esame di
Stato di cui al comma 6 i richiedenti che abbiano compiuto
il diciottesimo anno di eta' non oltre il giorno precedente
quello dell'inizio delle predette valutazioni. Coloro che,
nell'anno in corso, abbiano compiuto o compiano il
ventitreesimo anno di eta' sono altresi' dispensati dalla
presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore».
- L'art. 14 del citato decreto legislativo n. 226 del
2005, abrogato dalla presente legge, recava: «Esame di
Stato».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 19 novembre 2004, n. 286, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3 (Compiti dell'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione). - 1. L'Istituto:
a) effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle
conoscenze e abilita' degli studenti e sulla qualita'
complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di
istruzione e di istruzione e formazione professionale,
anche nel contesto dell'apprendimento permanente. Per la
formazione professionale le verifiche concernono
esclusivamente i livelli essenziali di prestazione e sono
effettuate tenuto conto degli altri soggetti istituzionali
che gia' operano a livello nazionale nel settore della
valutazione delle politiche nazionali finalizzate allo
sviluppo delle risorse umane;
b) (abrogata);
c) svolge attivita' di ricerca, nell'ambito delle sue
finalita' istituzionali;
d) studia le cause dell'insuccesso e della
dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale
ed alle tipologie dell'offerta formativa;
e) assume iniziative rivolte ad assicurare la
partecipazione italiana a progetti di ricerca europea e
internazionale in campo valutativo;
f) svolge attivita' di supporto e assistenza tecnica
all'amministrazione scolastica, alle regioni, agli enti
territoriali, e alle singole istituzioni scolastiche e
formative per la realizzazione di autonome iniziative di
monitoraggio, valutazione e autovalutazione;
g) svolge attivita' di formazione del personale
docente e dirigente della scuola, connessa ai processi di
valutazione e di autovalutazione delle istituzioni
scolastiche.
2. Gli esiti delle attivita' svolte ai sensi del
comma 1 sono oggetto di apposite relazioni al Ministro, che
ne da' comunicazione alla conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Le relazioni riferiscono sui risultati e possono segnalare
indicatori ritenuti utili al miglioramento della qualita'
complessiva del Sistema. Relativamente al sistema della
formazione professionale tali indicatori sono definiti
previa intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e sentita la conferenza unificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Agli esiti
di verifica il Ministero, nel rispetto della vigente
normativa sulla protezione dei dati personali, assicura
idonee forme di pubblicita' e conoscenza.
3. Il Ministro relaziona al Parlamento, con cadenza
triennale, sugli esiti della valutazione.
4. L'Istituto pubblica ogni anno un rapporto
sull'attivita' svolta.».
- Si riporta il testo del comma 92 dell'art. 3 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
pubblici). - (omissis).
92. Per l'attuazione del piano programmatico di cui
all'art. 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e'
autorizzata, a decorrere dall'anno 2004, la spesa
complessiva di 90 milioni di euro per i seguenti
interventi:
a) sviluppo delle tecnologie multimediali;
b) interventi di orientamento contro la dispersione
scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione
e formazione;
c) interventi per lo sviluppo dell'istruzione e
formazione tecnica superiore e per l'educazione degli
adulti;
d) istituzione del servizio nazionale di valutazione
del sistema di istruzione.».
- Si riporta il testo del comma 130 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311:
«Art. 1. - (omissis).
130. Per l'attuazione del piano programmatico di cui
all'art. 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e'
autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, l'ulteriore spesa
complessiva di 110 milioni di euro per i seguenti
interventi: anticipo delle iscrizioni e generalizzazione
della scuola dell'infanzia, iniziative di formazione
iniziale e continua del personale, interventi di
orientamento contro la dispersione scolastica e per
assicurare la realizzazione del diritto-dovere di
istruzione e formazione.».



 
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