Gazzetta n. 8 del 11 gennaio 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 13 dicembre 2006 |
Riconoscimento, alla sig.ra Peer Angelika, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Peer Angelika, nata a Brunico il 20 luglio 1980, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo tedesco di «Ingenieur» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere; Considerato che l'istante ha conseguito il Bachelor of Science» in data 30 ottobre 2002 e il «DiplomIngenieurin Univ», presso la «TechnischeUniversitat Munchen» in data 24 novembre 2003; Visto il conforme parere della Conferenza dei servizi del 28 settembre 2006; Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria; Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sez. A, settore industriale quella di cui e' in possesso l'istante per cui e' necessario applicare delle misure compensative, mentre per il settore dell'informazione non e' risultato necessario applicare misure compensative; Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Peer Angelika, nata a Brunico il 20 luglio 1980, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A - settore industriale e settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al precedente articolo per l'iscrizione alla sez. A settore industriale, e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 3. La prova attitudinale vertera' sulle seguenti materie (scritta e orale): 1) scienza delle costruzioni; 2) costruzione di macchine; 3) macchine; 4) fisica tecnica; 5) deontologia professionale e ordinamento professionale (solo orale) oppure, a scelta del candidato, in un tirocinio di diciotto mesi. Roma, 13 dicembre 2006 Il direttore generale: Papa |
| Allegato A a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da relazione tecnica concernente le materie indicate nel precedente art. 3. c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame la candidata potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore industriale. e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso uno ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno otto anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio,a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. |
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