Gazzetta n. 8 del 11 gennaio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 14 novembre 2006
Riconoscimento, alla sig.ra Farnetano Ana Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Vista l'istanza della sig.ra Farnetano Ana Maria, nata a Caracas il 7 ottobre 1971, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento del titolo di abogato, conseguito in Venezuela, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione in Italia di avvocato;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico titulo de abogado, conseguito presso la «Universidad Santa Maria» in data 7 ottobre 1994;
Considerato inoltre che e' iscritta presso il «Colegio de Abogados del districo capital» dal 25 gennaio 1995;
Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi del 7 settembre 2006 e del 28 settembre 2006;
Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle Conferenze dei servizi sopra citate;
Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto di cui sopra;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Farnetano Ana Maria nata a Caracas il 7 ottobre 1971, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato; 10) ordinamento e deontologia forense.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 14 novembre 2006
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
A) La candidata per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
B) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile; 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie a esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
C) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
D) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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