Gazzetta n. 7 del 10 gennaio 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 9 novembre 2006 |
Utilizzo delle economie relative agli interventi di agevolazione alle imprese, di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per la copertura finanziaria di nuovi contratti di programma nei settori industria e turismo, ivi compresi i contratti di programma da sottoporre al CIPE per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488; Visto l'art. 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico di un apposito Fondo cui confluiscono, tra l'altro, le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale degli interventi di cui alla citata legge 19 dicembre 1992, n. 488, e alla programmazione negoziata: patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma; Visto l'art. 61, comma 10, della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede, tra l'altro, che le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui alla citata legge 19 dicembre 1992, n. 488, possono essere utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico, nel limite del 60 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma, prevedendo che una quota pari all'85 per cento venga riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1,di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999, ed una quota pari al 15 per cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto regolamento; Considerato che si sono rese disponibili risorse pari a 360.000.000,00 euro rinvenienti da rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate dalla citata legge 19 dicembre 1992, n. 488; Considerato, altresi', che il 30 per cento dell'importo complessivo delle risorse di cui sopra, pari a 108.000.000,00 euro, puo' essere utilizzato per il finanziamento di nuovi contratti di programma, come indicato dal citato art. 61, comma 10, legge 27 dicembre 2002, n. 289, mentre la restante somma, pari a 252.000.000,00 euro resta nelle disponibilita' per gli interventi previsti dalla citata legge 19 dicembre 1992, n. 488; Ravvisata la necessita' ed urgenza di sottoporre al CIPE i contratti di programma secondo quanto disposto dal comma 1, dell'art. 8, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262; Ritenuto, pertanto, di utilizzare le risorse di cui sopra per la parziale copertura finanziaria di detti nuovi contratti di programma, previa richiesta di riassegnazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze; Decreta: Articolo unico 1. Le economie derivanti da rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate dalla legge n. 488/1992, nella misura di 108.000.000,00 euro, sono utilizzate per la copertura finanziaria dei nuovi contratti di programma nel settore industria e turismo ivi compresi quelli da sottoporre al CIPE per l'approvazione ai sensi del comma 2, dell'art. 8 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262. Le risorse predette saranno effettivamente disponibili a seguito di riassegnazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 novembre 2006 Il Ministro: Bersani Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 342 |
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