Gazzetta n. 7 del 10 gennaio 2007 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 28 novembre 2006 |
Modificazione ed integrazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 14 settembre 2005, n. 188/05, in materia di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici. (Deliberazione n. 260/06). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 28 novembre 2006; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03); il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005, come integrato e modificato dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto ministeriale 28 luglio 2005); il decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto ministeriale 6 febbraio 2006); il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, allegato alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato); la deliberazione dell'Autorita' 14 settembre 2005, n. 188/05, recante la definizione del soggetto attuatore e delle modalita' per l'erogazione delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici, in attuazione dell'art. 9 del decreto ministeriale 28 luglio 2005, come modificata ed integrata dalla deliberazione dell'Autorita' 24 febbraio 2006, n. 40/06 (di seguito: deliberazione n. 188/05); la deliberazione dell'Autorita' 10 febbraio 2006, n. 28/06, recante le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 387/03 (di seguito: deliberazione n. 28/06); le norme pertinenti del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), i cui riferimenti applicabili sono riportati nella guida CEI 82-25 e sue successive varianti; Considerato che: l'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 prevede che l'Autorita', con propri provvedimenti, determini le modalita' con le quali le risorse per l'erogazione delle «tariffe incentivanti» trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3, di cui all'art. 52, comma 52.2, lettera b), del Testo integrato; l'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 prevede che l'Autorita' individui il soggetto che eroga le «tariffe incentivanti», le modalita' e le condizioni per l'erogazione, ivi inclusa la verifica del rispetto delle disposizioni degli articoli 4 e 10, tenuto conto di quanto disposto agli articoli 12 e 13 del medesimo decreto; con la deliberazione n. 188/05, l'Autorita' ha attuato le precitate disposizioni del decreto ministeriale 28 luglio 2005, introducendo al contempo disposizioni inerenti la misura dell'energia elettrica prodotta dagli impianti aventi diritto alla «tariffa incentivante»; in particolare, per quanto attiene l'attivita' di misura dell'energia elettrica prodotta dagli impianti aventi diritto alla «tariffa incentivante», l'art. 3-bis, comma 3-bis.5, della deliberazione n. 188/05, stabilisce che, qualora il gestore di rete o Gestore contraente sia responsabile delle attivita' di installazione e manutenzione delle apparecchiature per la misura dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico, nonche' della rilevazione e registrazione delle suddette misure, le apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta devono essere accessibili al medesimo gestore di rete o Gestore contraente; e che ai fini dell'installazione e dell'accessibilita' delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta: a) il gestore di rete o Gestore contraente definisca le condizioni tecniche necessarie al posizionamento delle suddette apparecchiature, sulla base di scelte razionali concordate con il soggetto responsabile, volte a ottimizzare l'entita' degli interventi necessari; b) in caso di mancato accordo tra le parti, il soggetto responsabile segnala la questione al soggetto attuatore, che interviene definendo le modalita', con comunicazione al soggetto responsabile e al gestore di rete o Gestore contraente; sono pervenute all'Autorita' richieste di precisazioni relative al posizionamento e al collegamento delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta, in particolare in merito alle «scelte razionali volte a ottimizzare l'entita' degli interventi»; e' stato possibile constatare, anche attraverso le segnalazioni pervenute da operatori direttamente coinvolti nella progettazione e nella costruzione di impianti fotovoltaici, che l'installazione, il posizionamento e il collegamento delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici ammessi alla «tariffa incentivante» di cui al decreto ministeriale 28 luglio 2005 presentano elementi di forte discrezionalita' esercitata dal gestore responsabile delle suddette attivita' e pertanto si rende necessario introdurre ulteriori chiarimenti; Ritenuto opportuno: fornire agli operatori ulteriori precisazioni relative alle condizioni tecniche per il posizionamento e il collegamento delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici che percepiscono l'incentivazione di cui ai decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006; che, in particolare: il posizionamento delle apparecchiature di misura garantisca un'adeguata accessibilita' al personale del gestore di rete o del Gestore contraente e, al contempo, minimizzi l'aggravio tecnico-economico per il soggetto responsabile; il luogo di installazione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici debba soddisfare alcuni requisiti minimi; siano resi obbligatori alcuni interventi, finalizzati a ridurre il rischio di frodi, tra cui la collocazione di dispositivi anti-frode in corrispondenza dei terminali di uscita degli apparati di conversione della potenza (inverter) e dei morsetti di ingresso delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta; integrare la deliberazione n. 188/2005 aggiungendo alla medesima un allegato B recante «Disposizioni relative alle condizioni tecniche per il posizionamento e il collegamento delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici nei casi in cui il gestore di rete o il Gestore contraente sia responsabile del servizio di misura ai sensi dell'art. 3-bis della deliberazione n. 188/05»; Delibera: 1. Di integrare la deliberazione n. 188/05, aggiungendo alla medesima come allegato B, il documento «Disposizioni relative alle condizioni tecniche per il posizionamento e il collegamento delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici nei casi in cui il gestore di rete o il Gestore contraente sia responsabile del servizio di misura ai sensi dell'art. 3-bis della deliberazione n. 188/05», riportato in allegato al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 2. Di modificare l'art. 3-bis, comma 3-bis.5, della deliberazione n. 188/05, aggiungendo, dopo le parole «il gestore di rete o Gestore contraente definisce le condizioni tecniche necessarie al posizionamento delle suddette apparecchiature,», le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni riportate nell'Allegato B al presente provvedimento e». 3. Di stabilire che le disposizioni contenute nell'allegato B alla deliberazione n. 188/05 si applichino a tutti gli impianti fotovoltaici per i quali siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) il gestore di rete o il Gestore contraente e' responsabile, ai sensi dell'art. 3-bis della deliberazione n. 188/05, del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta; b) il soggetto responsabile di cui alla precedente lettera a), alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non abbia gia' provveduto ad installare le apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta. 4. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore dalla data di pubblicazione. Milano, 28 novembre 2006 Il presidente: Ortis |
| Allegato B Disposizioni relative alle condizioni tecniche per il posizionamento e il collegamento delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici nei casi in cui il gestore di rete o il gestore contraente sia responsabile del servizio di misura ai sensi dell'art. 3-bis della deliberazione n. 188/05 1. Ai fini del presente documento si applicano le definizioni di cui alle deliberazioni n. 188/05 e n. 28/06. 2. Il presente documento definisce le condizioni tecniche necessarie al posizionamento ed al collegamento delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici ammessi a beneficiare delle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006, nei casi in cui il gestore di rete o il Gestore contraente sia responsabile del servizio di misura ai sensi dell'art. 3-bis della deliberazione n. 188/05. 3. Il posizionamento delle apparecchiature di misura deve garantire un'adeguata accessibilita' in sicurezza al personale del gestore di rete o del Gestore contraente e, al contempo, deve minimizzare l'aggravio tecnico-economico per il soggetto responsabile. 4. La rilevazione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta e' effettuata mediante interrogazione delle apparecchiature di misura da remoto (tele-lettura) o, ove non disponibile, secondo modalita' compatibili con la tecnologia adottata dal gestore di rete o Gestore contraente per il servizio di misura da questi svolta. 5. Per la misura dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico e' sufficiente una sola apparecchiatura di misura, anche nel caso in cui sia stato adottato un apparato di conversione della potenza da continua in alternata costituito da piu' inverter di stringa. 6. Il luogo di installazione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici dovra' soddisfare i seguenti requisiti: a) essere il piu' vicino possibile agli apparati di conversione della potenza da continua ad alternata (uno o piu' inverter); b) essere all'interno della proprieta' del soggetto responsabile o al confine di tale proprieta', secondo quanto scelto dal medesimo soggetto responsabile; nel caso in cui il luogo di installazione sia all'interno della proprieta', il soggetto responsabile si impegna a consentire l'accesso alle apparecchiature di misura al personale del gestore di rete o del Gestore contraente per l'espletamento delle attivita' di sua competenza; c) essere accessibile in condizioni di sicurezza senza dover ricorrere all'utilizzo di mezzi speciali per l'occasione, quali posizionamento di scale, approntamento di passaggi di qualunque tipo, o similari; d) essere di dimensioni sufficienti allo svolgimento delle attivita' di competenza del gestore di rete o del Gestore contraente; in particolare, il locale dove saranno ubicate le apparecchiature di misura dovra' avere un'altezza del soffitto pari ad almeno 2 metri e larghezza utile senza ingombri pari ad almeno 1 metro; e) essere sufficientemente areato; f) essere sufficientemente illuminato, anche da luce artificiale; g) non essere adibito a deposito, anche temporaneo, di sostanze dannose o pericolose; h) non debba prevedere la presenza di ingombri, anche temporanei. 7. I terminali di uscita degli apparati di conversione della potenza (inverter) sono dotati di dispositivi anti-frode (ad esempio sigilli, dispositivi antitamper, ecc; di seguito: dispositivi anti-frode), secondo modalita' indicate dal gestore di rete o Gestore contraente, in modo tale che i cavi di uscita non siano sfilabili o i connettori di uscita non siano apribili. Nel caso di presenza di piu' inverter, la relativa morsettiera di parallelo, cosi' come le terminazioni elettriche di eventuali dispositivi sulle linee di uscita (ad esempio, organi di manovra) sono racchiuse in involucri sigillabili (ad esempio, calotte o contenitori). Non e' in ogni caso necessaria la blindatura dei suddetti terminali di uscita. L'apertura dei dispositivi anti-frode (ad esempio per sostituzione di un inverter guasto) puo' essere effettuata anche senza l'intervento del personale del predetto gestore. Nel caso di interventi che necessitino l'apertura dei dispositivi anti-frode, il soggetto responsabile comunica al gestore di rete o Gestore contraente, tramite fax e/o e-mail (con modalita' che assicurino l'avvenuta consegna, secondo quanto prescritto dall'art. 14, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), la necessita' di eseguire l'intervento con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto all'esecuzione dei lavori. Il gestore di rete o Gestore contraente provvede quanto prima al ripristino dei dispositivi anti-frode, senza alcun costo, a carico del soggetto responsabile, aggiuntivo rispetto al corrispettivo previsto dall'art. 3-bis della deliberazione n. 188/05. 8. Ciascuna linea elettrica che collega l'uscita di ogni apparato di conversione della potenza (direttamente o tramite un quadro elettrico di parallelo) alle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta e' dotata di opportuni organi di interruzione e protezione e deve essere costituita da un unico cavo multipolare, schermato o a neutro concentrico o da cavi unipolari schermati. Il cavo e' posato nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma CEI 11-17 e puo' presentare giunzioni intermedie, solo se imposte dalla lunghezza dei singoli elementi costituenti. Non e' necessaria la presenza di dispositivi anti-frode nel caso in cui le suddette giunzioni siano di tipo rigido con ripristino della continuita' dello schermo metallico e/o del neutro concentrico. 9. I morsetti di ingresso delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta sono dotati di dispositivi anti-frode, secondo modalita' indicate dal gestore di rete o Gestore contraente, in modo da consentirne l'apertura anche senza l'intervento del personale del predetto gestore. Non e' necessaria la blindatura dei suddetti morsetti. Nel caso di interventi che necessitino l'apertura dei dispositivi anti-frode, il soggetto responsabile deve comunicare al gestore di rete o Gestore contraente, tramite fax e/o e-mail (con modalita' che assicurino l'avvenuta consegna, secondo quanto prescritto dall'art. 14, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), la necessita' di eseguire l'intervento con almeno due giorni lavorativi di anticipo sull'esecuzione dei lavori. Il gestore di rete o Gestore contraente provvede quanto prima al ripristino dei dispostivi anti-frode, senza alcun costo, a carico del soggetto responsabile, aggiuntivo rispetto al corrispettivo previsto dall'art. 3-bis della deliberazione n. 188/05. L'installazione dei dispositivi anti-frode di cui al presente punto 9 e' effettuata dal gestore di rete o Gestore contraente solo nei casi in cui non sia gia' prevista, dalla normativa vigente, in capo agli Uffici tecnici di finanza (UTF). |
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