Gazzetta n. 7 del 10 gennaio 2007 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 30 novembre 2006 |
Proroga dei termini per l'entrata in vigore della direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricita', allegato A alla deliberazione 19 luglio 2006, n. 152, e dei termini per l'abrogazione della deliberazione 16 marzo 2000, n. 55. (Deliberazione n. 267/06). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 30 novembre 2006; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995); il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999); la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004); la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali sullo svolgimento dei procedimenti; la deliberazione dell'Autorita' 16 marzo 2000, n. 55/00 (di seguito: deliberazione n. 55/00); la deliberazione dell'Autorita' 30 giugno 2004, n. 107/04; l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 19 luglio 2006, n. 152/06 (di seguito: deliberazione n. 152/06); la comunicazione di AEM S.p.A. in data 21 settembre 2006, protocollo Autorita' 023422 del 25 settembre 2006; la comunicazione di Federutility in data 9 novembre 2006, protocollo Autorita' 028133 del 10 novembre 2006; la comunicazione di Assoelettrica in data 17 novembre 2006, protocollo Autorita' 029041 del 22 novembre 2006; Considerato che: con deliberazione n. 152/06 l'Autorita' ha approvato la direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricita' (di seguito: Direttiva per la trasparenza); la deliberazione n. 152/06 ha fissato al 1° gennaio 2007 l'entrata in vigore della Direttiva per la trasparenza ed il termine entro il quale gli esercenti il servizio di vendita di energia elettrica devono adeguare i documenti di fatturazione dei consumi di energia elettrica alle prescrizioni dell'Allegato A alla deliberazione n. 152/06; la deliberazione n. 152/06 abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2007, la deliberazione n. 55/00, che si intende sostituita dall'Allegato A alla deliberazione n. 152/06; alcuni esercenti il servizio di vendita, anche tramite le proprie associazioni di categoria, hanno richiesto chiarimenti su aspetti applicativi della Direttiva per la trasparenza ed hanno evidenziato la ristrettezza dei tempi di entrata in vigore della Direttiva per la trasparenza in ragione delle conseguenti e necessarie implementazioni per l'adeguamento dei propri sistemi informativi; in risposta alle richieste di cui sopra sono stati forniti chiarimenti da parte dell'Autorita' a mezzo di apposita pubblicazione sul proprio sito internet, nell'area denominata «Elettricita», «COMUNICATI E CHIARIMENTI»; gli esercenti l'attivita' di vendita ai clienti del mercato libero hanno segnalato, in aggiunta, alcune criticita' in ordine alla non immediata disponibilita' sia dei dati relativi alle letture del gruppo di misura in base a cui vengono attribuiti i consumi ai clienti finali, al fine dell'inserimento nel documento di fatturazione delle informazioni previste all'art. 4, comma 4.1, lettera b) e all'art. 15 della Direttiva per la trasparenza, sia dei corrispettivi per l'uso delle reti, al fine dell'inserimento nel documento di fatturazione delle informazioni previste all'art. 6, comma 6.1 e all'art. 7, comma 7.4, lettera a) della Direttiva per la trasparenza, in relazione alle opzioni tariffarie di distribuzione applicate ed in mancanza della previsione in capo ai distributori dell'obbligo di trasmettere i relativi dati; e' necessario definire obblighi in tema di flussi informativi intercorrenti tra distributori ed esercenti il servizio di vendita ai clienti finali del mercato libero, al fine di consentire agli esercenti il servizio di vendita il corretto adempimento di quanto previsto, in particolare, all'art. 4, comma 4.1, lettera b), all'art. 6, comma 6.1, all'art. 7, comma 7.4, lettera a) e all'art. 15 della Direttiva per la trasparenza; Ritenuto che: sia opportuno prorogare al 1° aprile 2007 il termine per l'entrata in vigore della Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione, allegato A alla deliberazione n. 152/06, in relazione ai documenti di fatturazione dei clienti finali che alla data odierna sono clienti del mercato vincolato come definiti dall'art. 1, lettera e), della stessa Direttiva per la trasparenza e, conseguentemente, prorogare i termini per l'abrogazione della deliberazione n. 55/00; sia opportuno prorogare al 1° luglio 2007 il termine per l'entrata in vigore della Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione, allegato A alla deliberazione n. 152/06, in relazione ai documenti di fatturazione dei clienti finali del mercato libero - come definiti dall'art. 1, lettera d. della stessa Direttiva per la trasparenza - e comunque stabilire che in relazione ai medesimi clienti essa entri in vigore solo a seguito della definizione, da parte dell'Autorita', degli obblighi in tema di flussi informativi - necessari al corretto adempimento di quanto previsto, in particolare, all'art. 4, comma 4.1, lettera b), all'art. 6, comma 6.1, all'art. 7, comma 7.4, lettera a) e all'art. 15 della Direttiva per la trasparenza - intercorrenti tra distributori ed esercenti il servizio di vendita ai medesimi clienti; Delibera: 1. Di prorogare al 1° aprile 2007 il termine per l'entrata in vigore della Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione, Allegato A alla deliberazione n. 152/06, in relazione ai documenti di fatturazione dei clienti finali che alla data odierna sono clienti del mercato vincolato, come definiti dall'art. 1, lettera e. della stessa Direttiva per la trasparenza. 2. Di abrogare, a decorrere dal 1° aprile 2007, la deliberazione n. 55/00. 3. Di prorogare al 1° luglio 2007 il termine per l'entrata in vigore della Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione, Allegato A alla deliberazione n. 152/06, in relazione ai documenti di fatturazione dei clienti finali del mercato libero - come definiti dall'art. 1, lettera d. della stessa Direttiva per la trasparenza - e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla definizione, da parte dell'Autorita', degli obblighi in tema di flussi informativi - necessari al corretto adempimento di quanto previsto, in particolare, all'art. 4, comma 4.1, lettera b), all'art. 6, comma 6.1, all'art. 7, comma 7.4, lettera a. e all'art. 15 della Direttiva per la trasparenza - intercorrenti tra distributori ed esercenti il servizio di vendita ai medesimi clienti. 4. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione. Milano, 30 novembre 2006 Il presidente: Ortis |
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