Gazzetta n. 7 del 10 gennaio 2007 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 28 novembre 2006
Definizione dei corrispettivi per l'anno termico dello stoccaggio 2006-2007, ai fini della reintegrazione degli stoccaggi strategici, di cui all'articolo 15, comma 10, della delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 21 giugno 2005, n. 119/05. (Deliberazione n. 265/06).

L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 28 novembre 2006;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 26 settembre 2001 (di seguito: decreto 26 settembre 2001);
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 12 dicembre 2005;
il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2006 (di seguito: decreto 4 agosto 2006);
il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 settembre 2006 (di seguito: decreto 29 settembre 2006);
la delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 21 giugno 2005, n. 119/05 come modificata dalla delibera dell'Autorita' 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito: delibera n. 119/05);
la delibera dell'Autorita' 30 gennaio 2006, n. 21/06 (di seguito: delibera n. 21/06);
Considerato che:
l'art. 15, comma 10, della delibera n. 119/05 prevede, tra l'altro, che l'utente che ha effettuato il prelievo di stoccaggio strategico debba reintegrare la quantita' prelevata destinando primariamente a tale scopo le quantita' successivamente iniettate e:
a) nel caso di erogazione autorizzata ai sensi del decreto 26 settembre 2001, versa un corrispettivo ai fini della reintegrazione degli stoccaggi applicato alla massima quantita' cumulata di gas prelevato e si vede riconoscere un corrispettivo per il gas reintegrato;
b) nel caso di utilizzo non autorizzato ovvero di quantita' aggiuntive rispetto a quelle autorizzate ai sensi del decreto 26 settembre 2001, l'utente versa un corrispettivo ai fini della reintegrazione degli stoccaggi applicato alla massima quantita' cumulata di gas prelevato e si vede riconoscere un corrispettivo per il gas reintegrato, decurtato di un ulteriore corrispettivo pari a 3,5 euro/GJ;
l'art. 15, comma 11, della delibera n. 119/05 prevede che l'Autorita' fissi annualmente i sopraccitati corrispettivi entro il 31 gennaio di ogni anno;
la delibera n. 21/06 ha fissato per l'anno termico dello stoccaggio 2005-2006 i corrispettivi di cui all'art. 15, comma 10, della delibera n. 119/05;
il decreto 4 agosto 2006 stabilisce all'art. 1, comma 6, che per il periodo invernale 13 novembre 2006-31 marzo 2007, i corrispettivi di cui all'art. 15, comma 10, della delibera n. 119/05 siano fissati entro il 30 novembre 2006 e che i medesimi corrispettivi si applichino ai casi di mancato rispetto degli obblighi di massimizzazione delle importazioni e delle quote di interrompibilita' delle forniture di cui agli articoli 1, comma 4, e 2, comma 4 del medesimo decreto;
l'art. 2, comma 6, lettera c), del decreto 29 settembre 2006 stabilisce che l'Autorita', ai fini dello svolgimento dell'attivita' di fornitore grossista di ultima istanza e fino all'individuazione dei nuovi fornitori di ultima istanza ai sensi dell'art. 3 del medesimo decreto, determina corrispettivi non penalizzanti per l'eventuale utilizzo di stoccaggio strategico nel corso del ciclo di erogazione 2006-2007;
Considerato che:
i valori dei corrispettivi di reintegrazione degli stoccaggi stabiliti con delibera n. 21/06 rispondevano all'esigenza di scoraggiare l'utilizzo delle riserve strategiche, riequilibrandone il costo rispetto agli elevati prezzi registrati nell'inverno 2005-2006 anche sui mercati internazionali;
i prezzi attesi nazionali ed internazionali per l'imminente stagione invernale si mantengono su quotazioni elevate;
Ritenuto necessario:
confermare, anche per l'anno termico dello stoccaggio 2006-2007, i valori dei corrispettivi per la reintegrazione degli stoccaggi strategici fissati con la delibera n. 21/06, in coerenza sia con lo scenario di prezzi in Italia e sui mercati internazionali, sia con la rinnovata esigenza di mantenere un adeguato incentivo alla preservazione del gas detenuto a fini di stoccaggio strategico;
Ritenuto opportuno:
rimandare a successivo provvedimento, in cui verranno definite dall'Autorita' le modalita' di riconoscimento dei maggiori costi sostenuti dal fornitore grossista di ultima istanza secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del decreto 29 settembre 2006, anche la definizione di corrispettivi non penalizzanti per l'eventuale utilizzo di stoccaggio strategico nel corso del ciclo di erogazione 2006-2007 da parte del medesimo fornitore grossista di ultima istanza di cui al medesimo art. 2, comma 6;
Delibera:
1. Di confermare, per l'anno termico dello stoccaggio 2006-2007, i corrispettivi di cui all'art. 15, comma 10, della delibera n. 119/05, come fissati dalla delibera n. 21/06, pari a:
a) nel caso di erogazione autorizzata ai sensi del decreto 26 settembre 2001:
19,5 euro/GJ per il corrispettivo di cui alla lettera a) del sopra citato articolo, applicato alla massima quantita' cumulata di gas prelevato;
17 euro/GJ per il corrispettivo di cui alla lettera a) del sopra citato articolo, riconosciuto per il gas reintegrato;
b) nel caso di utilizzo non autorizzato, ovvero di quantita' aggiuntive non autorizzate, ai sensi del decreto 26 settembre 2001:
19,5 euro/GJ per il corrispettivo di cui alla lettera b) del sopra citato articolo applicato alla massima quantita' cumulata di gas prelevato;
17 euro/GJ per il corrispettivo di cui alla lettera b) del sopra citato articolo, riconosciuto per il gas reintegrato, al quale si applica l'ulteriore decurtazione pari a 3,5 euro/GJ di cui alla medesima lettera b).
2. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Milano, 28 novembre 2006
Il presidente: Ortis
 
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