Gazzetta n. 7 del 10 gennaio 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 28 dicembre 2006 |
Modifica del decreto ministeriale 8 febbraio 2006, recante disposizioni sulle caratteristiche, la fabbricazione, la distribuzione, l'uso ed il controllo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare l'art. 23 che prevede disposizioni per l'uso del contrassegno di Stato, da apporre sui recipienti di capacita' non superiore a litri 5 in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.); Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, recante disposizioni sulle caratteristiche, la fabbricazione, la distribuzione, l'uso ed il controllo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita; Visto il decreto ministeriale 13 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1° luglio 2006, concernente la modifica del citato decreto ministeriale 8 febbraio 2006; Vista l'istanza pervenuta dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio, I.A.A. intesa ad ottenere la proroga del termine per lo smaltimento delle fascette stampate e distribuite in base alle preesistenti disposizioni, al fine ridurre ulteriormente le giacenze delle fascette in questione, rispetto a quanto gia' conseguito con le misure di cui al citato decreto ministeriale 13 giugno 2006; Ritenuto opportuno accogliere la predetta istanza e conseguentemente apportare la relativa modifica all'art. 8 del citato decreto ministeriale 8 febbraio 2006; Decreta: Articolo unico 1. I commi 2 e 3 dell'art. 8 del decreto ministeriale 8 febbraio 2006, cosi' come modificati dal decreto ministeriale 13 giugno 2006, sono sostituiti dal seguente testo: «2. Il termine per l'applicazione sui recipienti dei vini D.O.C.G. delle fascette stampate e distribuite in base a previgenti disposizioni e' fissato al 30 giugno 2007. 3. I vini D.O.C.G. contraddistinti con le fascette di cui al comma 2, applicate entro il citato termine, potranno essere immesse al consumo fino all'esaurimento delle scorte, purche' entro il 15 luglio 2007 le ditte interessate comunichino all'Ufficio periferico competente per territorio dell'Ispettorato centrale repressione frodi e al Consorzio di tutela i quantitativi di prodotto contrassegnato con le predette fascette. Entro lo stesso termine del 15 luglio 2007 le ditte interessate sono tenute a comunicare al predetto Ufficio nonche' alle competenti Camere di commercio o Consorzi di tutela i quantitativi di fascette di cui al precedente comma rimaste inutilizzate.». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 dicembre 2006 Il Ministro: De Castro |
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