Gazzetta n. 7 del 10 gennaio 2007 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n. 303 |
Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.). |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, ed in particolare l'articolo 43 recante delega al Governo per il coordinamento legislativo; Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 agosto 2006; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2006; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia 1. L'articolo 2 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominato: «decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385», e' modificato come segue: a) al comma 1, le parole: «dal Ministro del commercio con l'estero, dal Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, dal Ministro delle finanze, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro dei lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il Presidente puo' invitare altri Ministri a intervenire a singole riunioni a fini consultivi. Agli stessi fini il Presidente puo' invitare i Presidenti delle altre Autorita' competenti a prendere parte a singole riunioni in cui vengano trattati argomenti, attinenti a materie loro attribuite dalla legge, connessi a profili di stabilita' complessiva, trasparenza ed efficienza del sistema finanziario.». 2. Al comma 4 dell'art. 14 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione e' comunque subordinata» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Banca d'Italia, sentito il Ministero degli affari esteri, subordinatamente». 3. L'articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' abrogato. 4. L'articolo 53 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' modificato come segue: a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, disciplina condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche, di attivita' di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonche' dei soggetti a essi collegati. Ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d'Italia puo' stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attivita' di rischio.»; b) il comma 4-bis e' abrogato; c) al comma 4-quater, le parole: «alle altre attivita' bancarie» sono sostituite dalle seguenti: «ad altre tipologie di rapporti di natura economica». 5. Al comma 1 dell'articolo 116 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «computato secondo le modalita' stabilite a norma dell'articolo 122» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108». 6. Al comma 1 dell'art. 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «con i consumatori» sono sostituite dalle seguenti: «con la clientela». 7. L'articolo 129 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente: «Art. 129. Emissione di strumenti finanziari 1. La Banca d'Italia puo' richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi od offerti in Italia, ovvero all'estero da soggetti italiani, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari. 2. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.». 8. L'articolo 136 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' modificato come segue: a) al comma 1, dopo le parole: «in materia di interessi degli amministratori» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e di operazioni con parti correlate»; b) al comma 2-bis, le parole: «o sono ad esse collegate» sono sostituite dalle seguenti: «. Il presente comma non si applica alle obbligazioni contratte tra societa' appartenenti al medesimo gruppo bancario ovvero tra banche per le operazioni sul mercato interbancario.». 9. Il comma 1 dell'articolo 143 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' abrogato. 10. Al comma 1 dell'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «114-quater,» sono inserite le seguenti: «129, comma 1,».
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restono invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione: «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.». - Si riporta il testo dell'art. 43 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 28 dicembre 2005, supplemento ordinario. «Art. 43 (Delega al Governo per il coordinamento legislativo). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonche' delle altre leggi speciali, alle disposizioni della presente legge, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse.». - Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30 settembre 1993, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998, supplemento ordinario. - La legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 1990. Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 2 e 14 del decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificati dal presente decreto: «Art. 2 (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio). - 1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal presente decreto legislativo o da altre leggi. Il CICR e' composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. 2. Il Presidente puo' invitare altri Ministri a intervenire a singole riunioni a fini consultivi. Agli stessi fini il presidente puo' invitare i presidenti delle altre Autorita' competenti a prendere parte a singole riunioni in cui vengano trattati argomenti, attinenti a materie loro attribuite dalla legge, connessi a profili di stabilita' complessiva, trasparenza ed efficienza del sistema finanziario. 3. Il CICR e' validamente costituito con la presenza della mag-gioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 4. Il direttore generale del tesoro svolge funzioni di segretario. Il CICR determina le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.». «Art. 14 (Autorizzazione all'attivita' bancaria). - 1. La Banca d'Italia autorizza l'attivita' bancaria quando ricorrano le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di societa' per azioni o di societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata; a-bis) la sede legale e la Direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica; b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia; c) venga presentato un programma concernente l'attivita' iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto; d) i titolari di partecipazioni rilevanti abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti dall'art. 25 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 19; e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalita', onorabilita' ed indipendenza indicati nell'art. 26; f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. 2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione. 2-bis. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la banca autorizzata non abbia iniziato l'esercizio dell'attivita'. 3. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1. 4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria e' autorizzato dalla Banca d'Italia, sentito il Ministero degli affari esteri, subordinatamente al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e). L'autorizzazione e' rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocita'.» - L'art. 45 del decreto legislativo n. 385 del 1993, abrogato dal presente decreto, recava: «Fondo interbancario di garanzia». - Si riporta il testo dell'art. 53 del decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente decreto: «Art. 53 (Vigilanza regolamentare). - 1. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: a) l'adeguatezza patrimoniale; b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; c) le partecipazioni detenibili; d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. 2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia. 3. La Banca d'Italia puo': a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti delle banche per esaminare la situazione delle stesse; b) ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni; c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b); d) adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1. 4. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, disciplina condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche, di attivita' di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonche' dei soggetti a essi collegati. Ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d'Italia puo' stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attivita' di rischio. 4-bis. [Abrogato]. 4-ter. La Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione. 4-quater. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti d'interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica.». - Si riporta il testo dell'art. 116 del decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente decreto: «Art. 116 (Pubblicita). - 1. In ciascun locale aperto al pubblico sono pubblicizzati i tassi di interesse, i prezzi, le spese per le comunicazioni alla clientela e ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, e' pubblicizzato il tasso effettivo globale medio previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108. Non puo' essere fatto rinvio agli usi. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la CONSOB e la Banca d'Italia, stabilisce, con riguardo ai titoli di Stato: a) criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni massime addebitabili alla clientela in occasione del collocamento; b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente determinazione dei rendimenti; c) gli ulteriori obblighi di pubblicita', trasparenza e propaganda, da osservare nell'attivita' di collocamento. 3. Il CICR: a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicita'; b) detta disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalita' della pubblicita' e alla conservazione agli atti dei documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate; c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti; d) individua gli elementi essenziali, fra quelli previsti dal comma 1, che devono essere indicati negli annunci pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi mezzo effettuati, con cui i soggetti indicati nell'art. 115 rendono nota la disponibilita' delle operazioni e dei servizi. 4. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile.» - Si riporta il testo dell'art. 128-bis del decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente decreto: «Art. 128-bis (Risoluzione delle controversie). - 1. I soggetti di cui all'art. 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. 2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialita' dello stesso e la rappresentativita' dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita' della soluzione delle controversie e l'effettivita' della tutela. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso, in qualunque momento, a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento.» - Si riporta il testo dell'art. 136 del decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente decreto: «Art. 136 (Obbligazioni degli esponenti bancari). - 1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non puo' contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimita' e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate. 2. Le medesime disposizioni si applicano anche a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo, presso una banca o societa' facenti parte di un gruppo bancario, per le obbligazioni e per gli atti indicati nel comma 1 posti in essere con la societa' medesima o per le operazioni di finanziamento poste in essere con altra societa' o con altra banca del gruppo. In tali casi l'obbligazione o l'atto sono deliberati, con le modalita' previste dal comma 1, dagli organi della societa' o banca contraente e con l'assenso della capogruppo. 2-bis. Per l'applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con societa' controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonche' con le societa' da queste controllate o che le controllano. Il presente comma non si applica alle obbligazioni contratte tra societa' appartenenti al medesimo gruppo bancario ovvero tra banche per le operazioni sul mercato interbancario. 3. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis e' punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro.». - L'art. 143 del decreto legislativo n. 385 del 1993, abrogato dal presente decreto, recava: «Emissione di valori mobiliari». - Si riporta il testo dell'art. 144 del decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente decreto: «Art. 144 (Altre sanzioni amministrative pecuniarie). - 1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire duecentocinquanta milioni per l'inosservanza delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68, 106, commi 6 e 7, 107, 109, commi 2 e 3, 114-quater, 129, comma 1, 145, comma 3, 147 e 161, comma 5, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie. 2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel medesimo comma o per non aver vigilato affinche' le stesse fossero osservate da altri. Per la violazione degli articoli 52, 61, comma 5, e 112, e' applicabile la sanzione prevista dal comma 1. 3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonche' dei soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire centoventicinque milioni per l'inosservanza delle norme contenute negli articoli 116 e 123 o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie. 4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonche' dei soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire cinquecento milioni per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 128, comma 1, ovvero nel caso di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo art. 128. La stessa sanzione e' applicabile nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralita' di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto dall'art. 121, comma 4, lettera a). 5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commi 1, 3 e 4 si applicano anche a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione della banca, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato. 6.».
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| Art. 2. Modifiche alla legge 10 ottobre 1990, n. 287 1. L'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' modificato come segue: a) prima del comma 4 e' inserito il seguente: «04. Nel caso in cui l'intesa, l'abuso di posizione dominante o la concentrazione riguardino imprese operanti in settori sottoposti alla vigilanza di piu' autorita', ciascuna di esse puo' adottare i provvedimenti di propria competenza.»; b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il decorso del termine del procedimento per il quale il parere viene richiesto e' sospeso fino al ricevimento, da parte dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, del parere dell'ISVAP o comunque fino allo spirare del termine previsto per la pronuncia di tale parere.»; c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Per le operazioni di acquisizione del controllo di banche che costituiscono concentrazione soggetta a comunicazione preventiva ai sensi dell'articolo 16, i provvedimenti della Banca d'Italia, previsti dall'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le valutazioni di sana e prudente gestione, e dell'Autorita' di cui all'articolo 10, ai sensi dell'articolo 6, per le valutazioni relative all'assetto concorrenziale del mercato, sono adottati entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza completa della documentazione occorrente.»; d) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: «5-bis. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, su richiesta della Banca d'Italia, puo' autorizzare: a) un'intesa, in deroga al divieto dell'articolo 2, per esigenze di funzionalita' del sistema dei pagamenti, per un tempo limitato e tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1; b) un'operazione di concentrazione riguardante banche o gruppi bancari che determini o rafforzi una posizione dominante, per esigenze di stabilita' di uno o piu' dei soggetti coinvolti. 5-ter. Le autorizzazioni previste dal comma 5-bis non possono comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al perseguimento della finalita' indicate.»; e) i commi 7 e 8 sono abrogati.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge n. 287 del 1990, come modificato, da ultimo, dal presente decreto: «Art. 20 (Aziende ed istituti di credito, imprese assicurative e dei settori della radiodiffusione e dell'editoria). - 1. 2. 3. 04. Nel caso in cui l'intesa, l'abuso di posizione dominante o la concentrazione riguardino imprese operanti in settori sottoposti alla vigilanza di piu' autorita', ciascuna di esse puo' adottare i provvedimenti di propria competenza. 4. Nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative, i provvedimenti dell'Autorita' di cui all'art. 10 sono adottati sentito il parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP), che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l'Autorita' di cui all'art. 10 puo' adottare il provvedimento di sua competenza. Il decorso del termine del procedimento per il quale il parere viene richiesto e' sospeso fino al ricevimento, da parte dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, del parere dell'ISVAP o comunque fino allo spirare del termine previsto per la pronuncia di tale parere. 5. Per le operazioni di acquisizione del controllo di banche che costituiscono concentrazione soggetta a comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 16, i provvedimenti della Banca d'Italia, previsti dall'art. 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le valutazioni di sana e prudente gestione, e dell'Autorita' di cui all'art. 10, ai sensi dell'art. 6, per le valutazioni relative all'assetto concorrenziale del mercato, sono adottati entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza completa della documentazione occorrente. 5-bis. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, su richiesta della Banca d'Italia, puo' autorizzare: a) un'intesa, in deroga al divieto dell'art. 2, per esigenze di funzionalita' del sistema dei pagamenti, per un tempo limitato e tenendo conto dei criteri di cui all'art. 4, comma 1; b) un'operazione di concentrazione riguardante banche o gruppi bancari che determini o rafforzi una posizione dominante, per esigenze di stabilita' di uno o piu' dei soggetti coinvolti. 5-ter. Le autorizzazioni previste dal comma 5-bis non possono comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al perseguimento della finalita' indicate. 6. 7. [Abrogato]. 8. [Abrogato ]. 9. Le disposizioni della presente legge in materia di concentrazione non costituiscono deroga alle norme vigenti nei settori bancario, assicurativo, della radiodiffusione e dell'editoria.».
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| Art. 3. Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria 1. L'articolo 1, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato: «decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58», e' modificato come segue: a) alla lettera t), le parole: «; non costituisce sollecitazione all'investimento la raccolta di depositi bancari o postali realizzata senza emissione di strumenti finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «incluso il collocamento tramite soggetti abilitati»; b) alla lettera u), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari;»; c) dopo la lettera w) e' aggiunta, in fine, la seguente: «w-bis) "prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione": le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.». 2. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «e 165» sono sostituite dalle seguenti: «, 165 e 165-bis». 3. Al comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, al collocamento di prodotti finanziari nonche' alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina dell'articolo 25-bis ovvero della parte IV, titolo II, capo I. In ogni caso, alle operazioni di credito al consumo si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U. bancario». 4. Al comma 1 dell'articolo 25-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «nonche', in quanto compatibili» sono sostituite dalla seguente: «e». 5. Al comma 9 dell'articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «e dai prodotti finanziari emessi dalle imprese assicurazione, fermo restando l'obbligo di consegna del prospetto informativo» sono sostituite dalle seguenti: «e, limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.». 6. Al comma 2 dell'articolo 32 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «diversi da quelli indicati nell'articolo 100, comma 1, lettera f),» sono soppresse. 7. L'articolo 64 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' modificato come segue: a) al comma 1, lettera c), le parole: «e di esclusione e' sospesa finche' non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «alle negoziazioni di azioni ordinarie, di obbligazioni e di altri strumenti finanziari emessi da soggetti diversi dagli Stati membri dell'Unione europea, dalle banche comunitarie e dalle societa' con azioni quotate in un mercato regolamentato nonche' delle decisioni di esclusione di azioni dalle negoziazioni e' sospesa finche' non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a); tale sospensione non si applica nel caso di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari ammessi in regime di esenzione dall'obbligo di pubblicare il prospetto nonche' per l'ammissione di lotti supplementari di azioni gia' ammesse alle negoziazioni»; b) al comma 1-bis, lettera a), dopo le parole: «e di esclusione» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1, lettera c), secondo periodo,»; c) al comma 1-bis, lettera a), le parole: «in suo possesso» sono sostituite dalle seguenti: «diversi da quelli valutati, ai sensi del regolamento del mercato, dalla societa' di gestione nel corso della propria istruttoria». 8. L'articolo 100-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente: «Art. 100-bis. Circolazione dei prodotti finanziari 1. La successiva rivendita di prodotti finanziari che hanno costituito oggetto di una sollecitazione esente dall'obbligo di pubblicare un prospetto costituisce ad ogni effetto una distinta e autonoma sollecitazione all'investimento nel caso in cui ricorrano le condizioni indicate nella definizione prevista all'articolo 1, comma 1, lettera t), e non ricorra alcuno dei casi di inapplicabilita' previsti dall'articolo 100. 2. Si realizza una sollecitazione all'investimento anche qualora i prodotti finanziari che abbiano costituito oggetto in Italia o all'estero di un collocamento riservato a investitori professionali siano, nei dodici mesi successivi, sistematicamente rivenduti a soggetti diversi da investitori professionali e tale rivendita non ricada in alcuno dei casi di inapplicabilita' previsti dall'articolo 100. 3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, qualora non sia stato pubblicato un prospetto informativo, l'acquirente, che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale, puo' far valere la nullita' del contratto e i soggetti abilitati presso i quali e' avvenuta la rivendita dei prodotti finanziari rispondono del danno arrecato. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni dall'articolo 191 e quanto stabilito dagli articoli 2412, secondo comma, 2483, secondo comma, e 2526, quarto comma, del codice civile. 4. Il comma 2 non si applica alla rivendita di titoli di debito emessi da Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) con classamento creditizio di qualita' bancaria (rating investment grade) assegnato da almeno due primarie agenzie internazionali di classamento creditizio (rating), fermo restando l'esercizio delle altre azioni civili, penali e amministrative previste a tutela del risparmiatore.». 9. L'articolo 114-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' modificato come segue: a) alla rubrica, la parola: «azioni» e' sostituita dalle seguenti: «strumenti finanziari»; b) al comma 1, le parole: «azioni o» sono soppresse; c) al comma 1, dopo le parole: «sono approvati dall'assemblea», e' inserita la seguente: «ordinaria»; d) al comma 1, le parole: «Almeno quindici giorni prima dell'esecuzione dei piani sono rese pubbliche, mediante invio di un comunicato alla Consob, alla societa' di gestione del mercato, che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa, le informazioni concernenti» sono sostituite dalle seguenti: «Almeno quindici giorni prima del termine fissato per l'assemblea, convocata per le deliberazioni di cui al presente comma, l'emittente mette a disposizione del pubblico la relazione con le informazioni concernenti»; e) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «b) i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione della societa', delle controllanti o controllate, che beneficiano del piano;»; f) dopo la lettera b) del comma 1 e' inserita la seguente: «b-bis) le categorie di dipendenti, o di collaboratori della societa' e delle societa' controllanti o controllate della societa', che beneficiano del piano;»; g) al comma 2, la parola: «anche» e' sostituita dalle seguenti: «agli emittenti quotati e»; h) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La Consob definisce con proprio regolamento le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che devono essere fornite in relazione alle varie modalita' di realizzazione del piano, prevedendo informazioni piu' dettagliate per piani di particolare rilevanza.». 10. L'articolo 118-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' modificato come segue: a) alla rubrica, le parole: «Riesame delle» sono sostituite dalle seguenti: «Controllo sulle»; b) al comma 1 dopo le parole: «La Consob stabilisce con regolamento» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto dei principi internazionali in materia di vigilanza sull'informazione societaria,» e le parole: «riesame periodico delle» sono sostituite dalle seguenti: «controllo dalla stessa effettuato sulle». 11. L'articolo 124-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' modificato come segue: a) alla rubrica, le parole: «Vigilanza sull'informazione» sono sostituite dalla seguente: «Informazione»; b) al comma 1 le parole: «, vigila sulla veridicita' delle informazioni riguardanti l'adempimento degli impegni assunti, diffuse dai soggetti che vi abbiano aderito e irroga le corrispondenti sanzioni in caso di violazione» sono soppresse. 12. Al comma 1 dell'articolo 139 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «e deve risultare iscritto da almeno sei mesi nel libro dei soci per la medesima quantita' di azioni» sono soppresse. 13. L'articolo 147-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' modificato come segue: a) al comma 1, la parola: «membri» e' sostituita dalla seguente: «componenti»; b) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle societa' quotate. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Lo statuto puo' prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla meta' di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse»; c) il comma 2 e' abrogato; d) al comma 3, la parola: «membri» e' sostituita dalla seguente: «componenti»; e) al comma 3, le parole: «la lista risultata prima per numero di voti» sono sostituite dalle seguenti: «i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti»; f) al comma 3, la parola: «membro» e' sostituita dalla seguente: «componente»; g) al comma 4, le parole: «qualora il consiglio di amministrazione sia composto da piu' di sette membri, almeno uno di essi deve» sono sostituite dalle seguenti: «almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da piu' di sette componenti, devono»; h) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.». 14. Il comma 2 dell'art. 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' modificato come segue: a) dopo le parole: «per l'elezione» sono inserite le seguenti: «, con voto di lista,»; b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti». 15. L'art. 154-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' modificato come segue: a) al comma 1, dopo le parole: «Lo statuto prevede» sono inserite le seguenti: «i requisiti di professionalita' e»; b) al comma 2, le parole: «previste dalla legge o diffuse al mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «diffusi al mercato, e relativi all'informativa contabile anche infrannuale»; c) al comma 2, le parole: «del direttore generale e» sono soppresse; d) al comma 2, le parole: «al vero» sono sostituite dalle seguenti: «alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili»; e) al comma 3, la parola: «predisposizione» e' sostituita dalla seguente: «formazione»; f) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il consiglio di amministrazione vigila affinche' il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi del presente articolo, nonche' sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.»; g) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio, alla relazione semestrale e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti, nonche' la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneita' a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento. L'attestazione e' resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla Consob.». 16. L'articolo 159 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' modificato come segue: a) al comma 1, dopo le parole: «del codice civile,» sono inserite le seguenti: «su proposta motivata dell'organo di controllo»; b) al comma 1, le parole: «determinandone il compenso, previo parere del collegio sindacale» sono sostituite dalle seguenti: «approvandone il compenso. La Consob provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico, quando esso non sia deliberato, determinandone anche il corrispettivo»; c) al comma 2, le parole: «previo parere dell'organo di controllo» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta motivata dell'organo di controllo»; d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. L'incarico ha durata di nove esercizi e non puo' essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente.»; e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Le deliberazioni previste dai commi 1 e 2 sono trasmesse alla Consob entro il termine fissato ai sensi del comma 7, lettera b). Entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di revoca, la Consob puo' vietarne l'esecuzione qualora rilevi la mancanza di una giusta causa. La deliberazione di revoca dell'incarico ha effetto dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente, qualora la Consob non ne abbia vietata l'esecuzione.». 17. L'articolo 160 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' modificato come segue: a) al comma 1-ter, lettera i), dopo le parole: «anche di consulenza,» sono inserite le seguenti: «inclusa quella legale,»; b) al comma 1-quater, le parole: «relativamente alla revisione dei bilanci della medesima societa' o di societa' da essa controllate, ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, neppure per conto di una diversa societa' di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente» sono sostituite dalle seguenti: « neppure per conto di una diversa societa' di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente. La persona medesima, al termine di tale incarico svolto per sei esercizi, non potra' assumere ne' continuare ad esercitare incarichi relativi alla revisione dei bilanci di societa' controllate dalla suddetta societa', di societa' ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, se non siano decorsi almeno tre anni»; c) il comma 1-quinquies e' sostituito dal seguente: «1-quinquies. Coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio di una societa' con funzioni di direzione e supervisione, i soci e gli amministratori della societa' di revisione alla quale e' stato conferito l'incarico di revisione e delle societa' da essa controllate o che la controllano non possono rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo nella societa' che ha conferito l'incarico di revisione e nelle societa' da essa controllate o che la controllano, ne' possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore delle medesime societa' svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori o dipendenti della societa' di revisione e delle societa' da essa controllate o che la controllano. Si applica la nozione di controllo di cui all'art. 93.». 18. Il comma 1 dell'art. 162 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' modificato come segue: a) dopo le parole: «La Consob vigila» sono inserite le seguenti: «sull'organizzazione e»; b) le parole: «Nello svolgimento di tale attivita', la Consob provvede a verificare periodicamente e, comunque, almeno ogni tre anni l'indipendenza e l'idoneita' tecnica sia della societa', sia dei responsabili della revisione.» sono sostituite dalle seguenti: «Nello svolgimento di tale attivita', la Consob provvede periodicamente, e comunque almeno ogni tre anni, a effettuare controlli di qualita' sulle societa' di revisione iscritte nell'albo speciale tenuto dalla Consob. La Consob redige una relazione contenente le principali conclusioni del controllo eseguito ed eventuali raccomandazioni alla societa' di revisione di effettuare specifici interventi entro un termine prefissato. In caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi la Consob puo' applicare nei confronti della societa' di revisione i provvedimenti di cui all'articolo 163. I risultati complessivi dei controlli di qualita' sono illustrati dalla Consob nella relazione di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.». 19. All'articolo 187-terdecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «dell'articolo 195» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 187-septies». 20. All'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «24, comma 1; 25;» sono inserite le seguenti: «25-bis, commi 1 e 2;». 21. All'articolo 192-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «ovvero, nelle stesse o in altre comunicazioni rivolte al pubblico, divulgano o lasciano divulgare false informazioni relativamente all'adesione delle stesse societa' a codici di comportamento redatti da societa' di gestione dei mercati regolamentati da associazioni di categoria degli operatori, ovvero all'applicazione dei medesimi,» sono soppresse. 22. Il comma 1 dell'articolo 193 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' modificato come segue: a) le parole: «previste dagli articoli 113, 114 e 115» sono sostituite dalle seguenti: «previste dagli articoli 113, 114, 114-bis e 115 o soggetti agli obblighi di cui all'articolo 115-bis»; b) le parole: «Si applica il disposto dell'articolo 190, comma 3.» sono soppresse.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto: «Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni; b) "testo unico bancario" (testo unico bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa' e la borsa; d) "ISVAP": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; e) "societa' di intermediazione mobiliare" (SIM): l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e Direzione generale in Italia; f) "impresa di investimento comunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e Direzione generale in un medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia; g) "impresa di investimento extracomunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario; h) "imprese di investimento": le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie; i) "societa' di investimento a capitale variabile" (SICAV): la societa' per azioni a capitale variabile con sede legale e Direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni; j) "fondo comune di investimento": il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralita' di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, puo' essere raccolto mediante una o piu' emissioni di quote; k) "fondo aperto": il fondo comune di investimento i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalita' previste dalle regole di funzionamento del fondo; l) "fondo chiuso": il fondo comune di investimento in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate; m) "organismi di investimento collettivo del risparmio" (OICR): i fondi comuni di investimento e le SICAV; n) "gestione collettiva del risparmio": il servizio che si realizza attraverso: 1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni d'investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti; 2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili; o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la societa' per azioni con sede legale e Direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio; o-bis) "societa' di gestione armonizzata": la societa' con sede legale e Direzione generale in uno Stato membro diverso dall'Italia, autorizzata ai sensi della direttiva in materia di organismi di investimento collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio; p) "societa' promotrice": la SGR che svolge l'attivita' indicata nella lettera n), numero 1); q) "gestore": la SGR che svolge l'attivita' indicata nella lettera n), numero 2); r) "soggetti abilitati": le imprese di investimento, le SGR, le societa' di gestione armonizzate, le SICAV nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario e le banche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento; s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": i servizi elencati nelle sezioni A e C della tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello Stato comunitario d'origine; t) "sollecitazione all'investimento": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari incluso il collocamento tramite soggetti abilitati; u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari; v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti superiore a quello indicato nel regolamento previsto dall'art. 100 nonche' di ammontare complessivo superiore a quello indicato nel medesimo regolamento; w) "emittenti quotati": i soggetti italiani o esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani; w-bis) "prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione": le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. 2. Per "strumenti finanziari" si intendono: a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali; b-bis) gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal codice civile; c) le quote di fondi comuni di investimento; d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici; f) i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonche' su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonche' i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere. 3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere f), g), h), i) e j). 4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari. 5. Per "servizi di investimento" si intendono le seguenti attivita', quando hanno per oggetto strumenti finanziari: a) negoziazione per conto proprio; b) negoziazione per conto terzi; c) collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; d) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi; e) ricezione e trasmissione di ordini nonche' mediazione. 6. Per "servizi accessori" si intendono: a) la custodia e amministrazione di strumenti finanziari; b) la locazione di cassette di sicurezza; c) la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento; d) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonche' la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese; e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento; f) la consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari; g) l'intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d'investimento. 6-bis. Per "partecipazioni" si intendono le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile. 6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti. 6-quater. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti.». - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto: «Art. 9 (Revisione contabile). - 1. Alle SIM, alle societa' di gestione del risparmio e alle SICAV si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a eccezione degli articoli 157, 158, 165 e 165-bis. 2. Per le societa' di gestione del risparmio, la societa' incaricata della revisione contabile provvede anche a rilasciare un giudizio, ai sensi dell'art. 156, sul rendiconto del fondo comune.» - Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto: «Art. 23 (Contratti). - 1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare e' consegnato ai clienti. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, puo' prevedere con regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto e' nullo. 2. E' nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tali casi nulla e' dovuto. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullita' puo' essere fatta valere solo dal cliente. 4. Le disposizioni del titolo VI, capo I, del testo unico bancario non si applicano ai servizi di investimento ne' al servizio accessorio previsto dall'art. 1, comma 6, lettera f), al collocamento di prodotti finanziari nonche' alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina dell'art. 25-bis ovvero della parte IV, titolo II, capo I. In ogni caso, alle operazioni di credito al consumo si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del testo unico bancario. 5. Nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonche' a quelli analoghi individuati ai sensi dell'art. 18, comma 5, lettera a), non si applica l'art. 1933 del codice civile. 6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.». - Si riporta il testo dell'art. 25-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto: «Art. 25-bis (Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione). - 1. Gli articoli 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione. 2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalita' di cui all'art. 5, comma 3, la CONSOB esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva di cui all'art. 6, comma 2, all'art. 8, commi 1 e 2, e all'art. 10, comma 1, nonche' i poteri di cui all'art. 7, comma 1. 3. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione delle imprese di assicurazione informa senza indugio la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2. 4. Le societa' incaricate della revisione contabile delle imprese di assicurazione comunicano senza indugio alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2. 5. I commi 3 e 4 si applicano anche all'organo che svolge funzioni di controllo e alle societa' incaricate della revisione contabile presso le societa' che controllano l'impresa di assicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. 6. L'ISVAP e la CONSOB si comunicano reciprocamente le ispezioni da ciascuna disposte sulle imprese di assicurazione. Ciascuna autorita' puo' chiedere all'altra di svolgere accertamenti su aspetti di propria competenza.». - Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto: «Art. 30 (Offerta fuori sede). - 1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico: a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento; b) di servizi di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio. 2. Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti di investitori professionali, come definiti con regolamento della CONSOB, sentita la Banca d'Italia. 3. L'offerta fuori sede di strumenti finanziari puo' essere effettuata: a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento del servizio previsto dall'art. 1, comma 5, lettera c); b) dalle SGR, dalle societa' di gestione armonizzate e dalle SICAV, limitatamente alle quote e alle azioni di OICR. 4. Le imprese di investimento, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario, le SGR e le societa' di gestione armonizzate possono effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi di investimento. Ove l'offerta abbia per oggetto servizi prestati da altri intermediari, le imprese di investimento e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento del servizio previsto dall'art. 1, comma 5, lettera c). 5. Le imprese di investimento possono procedere all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti finanziari e dai servizi d'investimento, le cui caratteristiche sono stabilite con regolamento dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia. 6. L'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza ai sensi dell'art. 32 e' sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore puo' comunicare il proprio recesso senza spese ne' corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato; tale facolta' e' indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore. La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede ovvero a distanza ai sensi dell'art. 32. 7. L'omessa indicazione della facolta' di recesso nei moduli o formulari comporta la nullita' dei relativi contratti, che puo' essere fatta valere solo dal cliente. 8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purche' le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione europea. 9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e, limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.». - Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto: «Art. 32 (Promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento e strumenti finanziari). - 1. Per tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicita', che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato. 2. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, puo' disciplinare con regolamento, in conformita' dei principi stabiliti nell'art. 30, la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi di investimento e di prodotti finanziari, individuando anche i casi in cui i soggetti abilitati devono avvalersi di promotori finanziari». - Si riporta il testo dell'art. 64 del decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato, da ultimo, dal presente decreto: «Art. 64 (Organizzazione e funzionamento del mercato). - 1. La societa' di gestione: a) predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi a essa dovuti; b) adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato e verifica il rispetto del regolamento; b-bis) adotta le disposizioni e gli atti necessari a prevenire e identificare abusi di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato; c) dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni e comunica immediatamente le proprie decisioni alla CONSOB; l'esecuzione delle decisioni di ammissione alle negoziazioni di azioni ordinarie, di obbligazioni e di altri strumenti finanziari emessi da soggetti diversi dagli Stati membri dell'Unione europea, dalle banche comunitarie e dalle societa' con azioni quotate in un mercato regolamentato nonche' delle decisioni di esclusione di azioni dalle negoziazioni e' sospesa finche' non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a); tale sospensione non si applica nel caso di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari ammessi in regime di esenzione dall'obbligo di pubblicare il prospetto nonche' per l'ammissione di lotti supplementari di azioni gia' ammesse alle negoziazioni; d) comunica alla CONSOB le violazioni del regolamento del mercato, segnalando le iniziative assunte; e) provvede alla gestione e alla diffusione al pubblico delle informazioni e dei documenti indicati nei regolamenti previsti dagli articoli 65 e 114; f) provvede agli altri compiti a essa eventualmente affidati dalla CONSOB. 1-bis. La CONSOB: a) puo' vietare l'esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione di cui al comma 1, lettera c), secondo periodo, ovvero ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, lettera c), se, sulla base degli elementi informativi diversi da quelli valutati, ai sensi del regolamento del mercato, dalla societa' di gestione nel corso della propria istruttoria, ritiene la decisione contraria alle finalita' di cui all'art. 74, comma 1; b) puo' chiedere alla societa' di gestione tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a); c) puo' chiedere alla societa' di gestione l'esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni. 1-ter. L'ammissione, l'esclusione e la sospensione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una societa' di gestione in un mercato da essa gestito sono disposte dalla CONSOB. In tali casi, la CONSOB determina le modificazioni da apportare al regolamento del mercato per assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, nonche' per regolare le ipotesi di conflitto d'interessi. L'ammissione dei suddetti strumenti e' subordinata all'adeguamento del regolamento del relativo mercato.». - Si riporta il testo dell'art. 114-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto: «Art. 114-bis (Informazione al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori). - 1. I piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla societa' da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori di altre societa' controllanti o controllate sono approvati dall'assemblea ordinaria dei soci. Almeno quindici giorni prima del termine fissato per l'assemblea, convocata per le deliberazioni di cui al presente comma, l'emittente mette a disposizione del pubblico la relazione con le informazioni concernenti: a) le ragioni che motivano l'adozione del piano; b) i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione della societa', delle controllanti o controllate, che beneficiano del piano; b-bis) le categorie di dipendenti, o di collaboratori della societa' e delle societa' controllanti o controllate della societa', che beneficiano del piano; c) le modalita' e le clausole di attuazione del piano, specificando se la sua attuazione e' subordinata al verificarsi di condizioni e, in particolare, al conseguimento di risultati determinati; d) l'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'art. 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; e) le modalita' per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione dei prezzi per la sottoscrizione o per l'acquisto delle azioni; f) i vincoli di disponibilita' gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa societa' o a terzi. 2. Le disposizioni del presente art. si applicano agli emittenti quotati e agli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116. 3. La Consob definisce con proprio regolamento le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che devono essere fornite in relazione alle varie modalita' di realizzazione del piano, prevedendo informazioni piu' dettagliate per piani di particolare rilevanza.». - Si riporta il testo dell'art. 118-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto: «Art. 118-bis (Controllo sulle informazioni fornite al pubblico). - 1. La CONSOB stabilisce con regolamento, tenuto conto dei principi internazionali in materia di vigilanza sull'informazione societaria, le modalita' e i termini per il controllo dalla stessa effettuato sulle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge, comprese le informazioni contenute nei documenti contabili, dagli emittenti quotati.». - Si riporta il testo dell'art. 124-ter del decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto: «Art. 124-ter (Informazione relativa ai codici di comportamento). - 1. La CONSOB, negli ambiti di propria competenza, stabilisce le forme di pubblicita' cui sono sottoposti i codici di comportamento promossi da societa' di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori.». - Si riporta il testo dell'art. 139 del decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato, da ultimo, dal presente decreto: «Art. 139 (Requisiti del committente). - 1. Il committente deve possedere azioni che gli consentano l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea per la quale e' richiesta la delega in misura almeno pari all'uno per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nella stessa. La CONSOB stabilisce per societa' a elevata capitalizzazione e ad azionariato particolarmente diffuso percentuali di capitale inferiori. 2. Ai fini previsti dal comma 1, per le societa' di gestione del risparmio e per i soggetti abilitati alla istituzione di fondi pensione si tiene conto anche delle azioni di pertinenza dei fondi per conto dei quali essi esercitano il diritto di voto.». - Si riporta il testo dell'art. 147-ter del decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto: «Art. 147-ter (Elezione e composizione del consiglio di amministrazione). - 1. Lo statuto prevede che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle societa' quotate. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Lo statuto puo' prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla meta' di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse. 2. [Abrogato]. 3. Salvo quanto previsto dall'art. 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione e' espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nelle societa' organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza determinati ai sensi dell'art. 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. 4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da piu' di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, nonche', se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da societa' di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle societa' organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'art. 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.». - Si riporta il testo dell'art. 148 del decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato, da ultimo, dal presente decreto: «Art. 148 (Composizione). - 1. L'atto costitutivo della societa' stabilisce per il collegio sindacale: a) il numero, non inferiore a tre, dei membri effettivi; b) il numero, non inferiore a due, dei membri supplenti; c) [abrogata]; d) [abrogata]. 2. La CONSOB stabilisce con regolamento modalita' per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. 2-bis. Il presidente del collegio sindacale e' nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza. 3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della societa', gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle societa' da questa controllate, delle societa' che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla societa' od alle societa' da questa controllate od alle societa' che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo, ovvero gli amministratori della societa' e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza. 4. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la CONSOB, la Banca d'Italia e l'ISVAP, sono stabiliti i requisiti di onorabilita' e di professionalita' dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. 4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. 4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 3. Il rappresentante della minoranza e' il membro del consiglio di amministrazione eletto ai sensi dell'art. 147-ter, comma 3. 4-quater. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza e' dichiarata dal consiglio di amministrazione o, nelle societa' organizzate secondo i sistemi dualistico e monistico, dall'assemblea entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la CONSOB, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia dell'esistenza della causa di decadenza.». - Si riporta il testo dell'art. 154-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto: «Art. 154-bis (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari). - 1. Lo statuto prevede i requisiti di professionalita' e le modalita' di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo. 2. Gli atti e le comunicazioni della societa' diffusi al mercato, e relativi all'informativa contabile anche infrannuale della stessa societa', sono accompagnati da una dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonche' di ogni altra comunicazione di carattere finanziario. 4. Il consiglio di amministrazione vigila affinche' il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi del presente articolo, nonche' sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili. 5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio, alla relazione semestrale e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti, nonche' la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneita' a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento. L'attestazione e' resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla Consob. 6. Le disposizioni che regolano la responsabilita' degli amministratori si applicano anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la societa'.» - Si riporta il testo dell'art. 159 del decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato, da ultimo, dal presente decreto: «Art. 159 (Conferimento e revoca dell'incarico). - 1. L'assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio o della convocazione annuale prevista dall'art. 2364-bis, secondo comma, del codice civile, su proposta motivata dell'organo di controllo conferisce l'incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato ad una societa' di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'art. 161 approvandone il compenso. La Consob provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico, quando esso non sia deliberato, determinandone anche il corrispettivo. 2. L'assemblea revoca l'incarico, su proposta motivata dell'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra societa' di revisione secondo le modalita' di cui al comma 1. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni rispetto a valutazioni contabili o a procedure di revisione. Le funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla societa' revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al conferimento d'ufficio da parte della CONSOB. 3. Alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2 adottate dall'assemblea delle societa' in accomandita per azioni con azioni quotate in mercati regolamentati si applica l'art. 2459 del codice civile. 4. L'incarico ha durata di nove esercizi e non puo' essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente. 5. Le deliberazioni previste dai commi 1 e 2 sono trasmesse alla Consob entro il termine fissato ai sensi del comma 7, lettera b). Entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di revoca, la Consob puo' vietarne l'esecuzione qualora rilevi la mancanza di una giusta causa. La deliberazione di revoca dell'incarico ha effetto dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente, qualora la Consob non ne abbia vietata l'esecuzione. 6. La CONSOB dispone d'ufficio la revoca dell'incarico di revisione contabile qualora rilevi una causa di incompatibilita' ovvero qualora siano state accertate gravi irregolarita' nello svolgimento dell'attivita' di revisione, anche in relazione ai principi e criteri di revisione stabiliti ai sensi dell'art. 162, comma 2, lettera a). Il provvedimento di revoca e' notificato alla societa' di revisione e comunicato immediatamente alla societa' interessata, con l'invito alla societa' medesima a deliberare il conferimento dell'incarico ad altra societa' di revisione, secondo le disposizioni del comma 1, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora la deliberazione non sia adottata entro tale termine, la CONSOB provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico entro trenta giorni. Le funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla societa' revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al provvedimento della CONSOB. 7. La CONSOB stabilisce con regolamento: a) i criteri generali per la determinazione del corrispettivo per l'incarico di revisione contabile. La corresponsione del compenso non puo' comunque essere subordinata ad alcuna condizione relativa all'esito della revisione, ne' la misura di esso puo' dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi aggiuntivi da parte della societa' di revisione; b) la documentazione da inviare unitamente alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2, le modalita' e i termini di trasmissione; c) le modalita' e i termini per l'adozione e la comunicazione agli interessati dei provvedimenti da essa assunti; d) i termini entro i quali gli amministratori o i membri del consiglio di gestione depositano presso il registro delle imprese le deliberazioni e i provvedimenti indicati ai commi 1, 2, 5 e 6. 8. Non si applica l'art. 2409-quater del codice civile». - Si riporta il testo dell'art. 160 del decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto «Art. 160 (Incompatibilita). - 1. Al fine di assicurare l'indipendenza della societa' e del responsabile della revisione, l'incarico non puo' essere conferito a societa' di revisione che si trovino in una delle situazioni di incompatibilita' stabilite con regolamento dalla CONSOB. 1-bis. Con il regolamento adottato ai sensi del comma 1, la CONSOB individua altresi' i criteri per stabilire l'appartenenza di un'entita' alla rete di una societa' di revisione, costituita dalla struttura piu' ampia cui appartiene la societa' stessa e che si avvale della medesima denominazione o attraverso la quale vengono condivise risorse professionali, e comprendente comunque le societa' che controllano la societa' di revisione, le societa' che sono da essa controllate, ad essa collegate o sottoposte con essa a comune controllo; determina le caratteristiche degli incarichi e dei rapporti che possono compromettere l'indipendenza della societa' di revisione; stabilisce le forme di pubblicita' dei compensi che la societa' di revisione e le entita' appartenenti alla sua rete hanno percepito, distintamente, per incarichi di revisione e per la prestazione di altri servizi, indicati per tipo o categoria. Puo' stabilire altresi' prescrizioni e raccomandazioni, rivolte alle societa' di revisione, per prevenire la possibilita' che gli azionisti di queste o delle entita' appartenenti alla loro rete nonche' i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le medesime intervengano nell'esercizio dell'attivita' di revisione in modo tale da compromettere l'indipendenza e l'obiettivita' delle persone che la effettuano. 1-ter. La societa' di revisione e le entita' appartenenti alla rete della medesima, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della societa' di revisione stessa e delle societa' da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo non possono fornire alcuno dei seguenti servizi alla societa' che ha conferito l'incarico di revisione e alle societa' da essa controllate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo: a) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio; b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili; c) servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate; d) servizi attuariali; e) gestione esterna dei servizi di controllo interno; f) consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale; g) intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento; h) prestazione di difesa giudiziale; i) altri servizi e attivita', anche di consulenza, inclusa quella legale, non collegati alla revisione, individuati, in ottemperanza ai principi di cui alla ottava direttiva n. 84/253/CEE Consiglio, del 10 aprile 1984, in tema di indipendenza delle societa' di revisione, dalla CONSOB con il regolamento adottato ai sensi del comma 1. 1-quater. L'incarico di responsabile della revisione dei bilanci di una stessa societa' non puo' essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente sei esercizi sociali, ne' questa persona puo' assumere nuovamente tale incarico, neppure per conto di una diversa societa' di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente. La persona medesima, al termine di tale incarico svolto per sei esercizi, non potra' assumere ne' continuare ad esercitare incarichi relativi alla revisione dei bilanci di societa' controllate dalla suddetta societa', di societa' ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, se non siano decorsi almeno tre anni. 1-quinquies. Coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio di una societa' con funzioni di direzione e supervisione, i soci e gli amministratori della societa' di revisione alla quale e' stato conferito l'incarico di revisione e delle societa' da essa controllate o che la controllano non possono rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo nella societa' che ha conferito l'incarico di revisione e nelle societa' da essa controllate o che la controllano, ne' possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore delle medesime societa' svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori o dipendenti della societa' di revisione e delle societa' da essa controllate o che la controllano. Si applica la nozione di controllo di cui all'art. 93. 1-sexies. Coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso una societa' non possono esercitare la revisione contabile dei bilanci della medesima societa' ne' delle societa' da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano, se non sia decorso almeno un triennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro. 1-septies. La misura della retribuzione dei dipendenti delle societa' di revisione che partecipano allo svolgimento delle attivita' di revisione non puo' essere in alcun modo determinata, neppure parzialmente, dall'esito delle revisioni da essi compiute ne' dal numero degli incarichi di revisione ricevuti o dall'entita' dei compensi per essi percepiti dalla societa'. 1-octies. La violazione dei divieti previsti dal presente art. e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro irrogata dalla CONSOB. 2. Il divieto previsto dall'art. 2372, quinto comma, del codice civile si applica anche alla societa' di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico e al responsabile della revisione». - Si riporta il testo dell'art. 162 del decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato, da ultimo, dal presente decreto: «Art. 162 (Vigilanza sulle societa' di revisione). - 1. La CONSOB vigila sull'organizzazione e sull'attivita' delle societa' iscritte nell'albo speciale per controllarne l'indipendenza e l'idoneita' tecnica. Nello svolgimento di tale attivita', la Consob provvede periodicamente, e comunque almeno ogni tre anni, a effettuare controlli di qualita' sulle societa' di revisione iscritte nell'albo speciale tenuto dalla Consob. La Consob redige una relazione contenente le principali conclusioni del controllo eseguito ed eventuali raccomandazioni alla societa' di revisione di effettuare specifici interventi entro un termine prefissato. In caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi la Consob puo' applicare nei confronti della societa' di revisione i provvedimenti di cui all'art. 163. I risultati complessivi dei controlli di qualita' sono illustrati dalla Consob nella relazione di cui all'art. 1, comma 13, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. 2. Nell'esercizio della vigilanza, la CONSOB: a) stabilisce, sentito il parere del Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, i principi e i criteri da adottare per la revisione contabile, anche in relazione alla tipologia delle strutture societarie, amministrative e contabili delle societa' sottoposte a revisione; b) puo' richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini; c) puo' eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dai soci, dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dirigenti della societa' di revisione. 3. Le societa' di revisione iscritte nell'albo speciale comunicano alla CONSOB entro trenta giorni la sostituzione degli amministratori, dei soci che rappresentano la societa' nella revisione contabile e dei direttori generali, nonche' il trasferimento delle quote e delle azioni; entro lo stesso termine comunicano ogni altra modificazione della compagine sociale, dell'organo amministrativo e dei patti sociali, che incide sui requisiti indicati nell'art. 161, comma 2. 3-bis. Le societa' di revisione, in relazione a ciascun incarico di revisione loro conferito, comunicano alla CONSOB i nomi dei responsabili della revisione entro dieci giorni dalla data in cui essi sono stati designati.». - Si riporta il testo dell'art. 187-terdecies del decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto: «Art. 187-terdeciesd (Esecuzione delle pene pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie nel processo penale). - 1. Quando per lo stesso fatto e' stata applicata a carico del reo o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 187-septies, la esazione della pena pecuniaria e della sanzione pecuniaria dipendente da reato e' limitata alla parte eccedente quella riscossa dall'Autorita' amministrativa». - Si riporta il testo dell'art. 190 del decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato, da ultimo, dal presente decreto: «Art. 190 (Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati). - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di societa' o enti, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 2; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50, comma 1; 65; 187-nonies, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire duecentocinquanta milioni. 2. La stessa sanzione si applica: a) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle societa' di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse; b) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle societa' di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse; c) agli organizzatori, agli emittenti e agli operatori, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 78 e 79; d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2, e 70 o che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione della societa' indicata nell'art. 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70 e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime. d-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'art. 25-bis, commi 1 e 2. 3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle societa' o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato le disposizioni indicate nei medesimi commi o non abbiano vigilato, in conformita' dei doveri inerenti al loro ufficio, affinche' le disposizioni stesse non fossero da altri violate. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione delle disposizioni previste dall'art. 8, commi da 2 a 6. 3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nei soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dall'art. 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla Banca d'Italia, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro. 4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente art. non si applica l'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689». - Si riporta il testo dell'art. 192-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto: «Art. 192-bis (False comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle societa' quotate). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i direttori generali di societa' quotate nei mercati regolamentati i quali omettono le comunicazioni prescritte dall'art. 124-bis sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a trecentomila euro. Il provvedimento sanzionatorio e' pubblicato, a spese degli stessi, su almeno due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione nazionale». - Si riporta il testo dell'art. 193 del decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto: «Art. 193 (Informazione societaria e doveri dei sindaci e delle societa' di revisione). - 1. Nei confronti di societa', enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 113, 114, 114-bis e 115 o soggetti agli obblighi di cui all'art. 115-bis e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima. 1-bis. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono coloro i quali esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le societa' e gli enti che svolgono le attivita' indicate all'art. 114, commi 8 e 11, nonche' i loro dipendenti, e i soggetti indicati nell'art. 114, comma 7, in caso di inosservanza delle disposizioni ivi previste nonche' di quelle di attuazione emanate dalla CONSOB. 1-ter. La stessa sanzione di cui al comma 1 e' applicabile in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 114, commi 8 e 11, nonche' di quelle di attuazione emanate dalla CONSOB, nei confronti della persona fisica che svolge le attivita' indicate nel comma 1-bis e, quando non ricorra la causa di esenzione prevista dall'art. 114, comma 10, nei confronti della persona fisica che svolge l'attivita' di giornalista. 2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 3 e 4, e 122, commi 1 e 2 e 5, nonche' la violazione dei divieti previsti dall'art. 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila ad euro duemilionicinquecentomila. 3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica: a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarita' nell'adempimento dei doveri previsti dall'art. 149, commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'art. 149, comma 3; b) agli amministratori delle societa' di revisione che violano le disposizioni contenute nell'art. 162, comma 3. 3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'art. 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale e' stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio e' dichiarata altresi' la decadenza dall'incarico».
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| Art. 4. Modifiche alla legge 28 dicembre 2005, n. 262 1. L'articolo 7 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e' abrogato. 2. L'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e' modificato come segue: a) al comma 4 le parole: «Riferisce del suo operato al Parlamento e al Governo con relazione semestrale sulla propria attivita» sono sostituite dalle seguenti: «Trasmette al Parlamento e al Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente»; b) i commi 12, 13 e 14 sono abrogati. 3. L'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e' modificato come segue: a) al comma 1 le parole: «i procedimenti sanzionatori sono inoltre svolti nel rispetto dei principi della facolta' di denunzia di parte,» sono sostituite dalle seguenti: «i procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei principi»; b) al comma 1, dopo le parole: «all'irrogazione della sanzione.» sono inserite le seguenti: «Le notizie sottoposte per iscritto da soggetti interessati possono essere valutate nell'istruzione del procedimento.»; c) al comma 5 le parole: «dall'articolo 195, com-mi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 187-septies, commi 4 e seguenti, e 195, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»; d) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo le Autorita' di cui al comma 1 e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, i componenti dei loro organi nonche' i loro dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave.». 4. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e' abrogato. 5. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo le parole: «ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione dei medesimi obblighi» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ove ne ricorrano i presupposti». 6. Al comma 5-bis dell'articolo 42 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, le parole: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2007».
Note all'art. 4: - L'art. 7 della legge n. 262 del 2005, abrogato dal presente decreto, recava: «Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153». - Si riporta il testo dell'art. 19 della legge n. 262 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 19 (Banca d'Italia). - 1. La Banca d'Italia e' parte integrante del Sistema europeo di banche centrali ed agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della Banca centrale europea. 2. La Banca d'Italia e' istituto di diritto pubblico. 3. Le disposizioni normative nazionali, di rango primario e secondario, assicurano alla Banca d'Italia ed ai componenti dei suoi organi l'indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria per il migliore esercizio dei poteri attribuiti nonche' per l'assolvimento dei compiti e dei doveri spettanti. 4. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni e con particolare riferimento a quelle di vigilanza, opera nel rispetto del principio di trasparenza, naturale complemento dell'indipendenza dell'autorita' di vigilanza. Trasmette al Parlamento e al Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. 5. Gli atti emessi dagli organi della Banca d'Italia hanno forma scritta e sono motivati, secondo quanto previsto dal secondo periodo del comma 1 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Delle riunioni degli organi collegiali viene redatto apposito verbale. 6. La competenza ad adottare i provvedimenti aventi rilevanza esterna rientranti nella competenza del governatore e quella relativa agli atti adottati su sua delega sono trasferite al direttorio. Agli atti del direttorio si applica quanto previsto dal comma 5. Le deliberazioni del direttorio sono adottate a maggioranza; in caso di parita' dei voti prevale il voto del governatore. La disposizione contenuta nel primo periodo non si applica, comunque, alle decisioni rientranti nelle attribuzioni del Sistema europeo di banche centrali. 7. Il governatore dura in carica sei anni, con la possibilita' di un solo rinnovo del mandato. Gli altri membri del direttorio durano in carica sei anni, con la possibilita' di un solo rinnovo del mandato. In sede di prima applicazione i membri del direttorio diversi dal governatore cessano dalla carica secondo una articolazione delle scadenze disciplinata dallo statuto dell'Istituto, compresa in un periodo comunque non superiore ai cinque anni. 8. La nomina del governatore e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d'Italia. Il procedimento previsto dal presente comma si applica anche, nei casi previsti dall'art. 14.2 del Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, per la revoca del governatore. Le disposizioni del presente comma e del primo periodo del comma 7 entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 9. Lo statuto della Banca d'Italia e' adeguato alle disposizioni contenute nei commi da 1 a 7 entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' stabilite dal comma 2 dell'art. 10 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43. Entro il medesimo termine lo statuto della Banca d'Italia e' adeguato ridefinendo le competenze del Consiglio superiore in modo tale da attribuire allo stesso anche funzioni di vigilanza e controllo all'interno della Banca d'Italia. Le istruzioni di vigilanza sono adeguate alle disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 10. Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' ridefinito l'assetto proprietario della Banca d'Italia, e sono disciplinate le modalita' di trasferimento, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici. 11. I commi 2, 3 e 6 dell'art. 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono abrogati. 12. [abrogato]. 13. [abrogato]. 14. [abrogato].» - Si riporta il testo dell'art. 24 della legge n. 262 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 24 (Procedimenti per l'adozione di provvedimenti individuali). - 1. Ai procedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP volti all'emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi recatidalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione. Le Autorita' di cui al presente comma disciplinano le modalita' organizzative per dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione. Le notizie sottoposte per iscritto da soggetti interessati possono essere valutate nell'istruzione del procedimento. 2. Gli atti delle Autorita' di cui al comma 1 devono essere motivati. La motivazione deve indicare le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. 3. Le Autorita' di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando altresi' i casi di necessita' e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui e' ammesso derogarvi. 4. Alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'ISVAP, dalla COVIP e dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta contenute nell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo che per le sanzioni indicate dall'art. 193, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per la violazione delle disposizioni previste dall'art. 120, commi 2, 3 e 4, del medesimo testo unico. 5. Avverso gli atti adottati dalle Autorita' di cui al comma 4 puo' essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio. I termini processuali sono ridotti della meta', con esclusione di quelli previsti per la presentazione del ricorso. Non possono essere nominati consulenti tecnici d'ufficio i dipendenti dell'Autorita' sul cui atto verte il ricorso, anche se cessati dal servizio. Restano ferme le disposizioni previste per l'impugnazione dei provvedimenti sanzionatori dall'art. 145, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dagli articoli 187-septies, commi 4 e seguenti, e 195, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dall'art. 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57, dagli articoli 12, quinto comma, e 19, settimo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 48, dall'art. 10, sesto comma, della legge 28 novembre 1984, n. 792, dall'art. 11, comma 5, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e dall'art. 18-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. 6. L'appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza o le ordinanze emesse in primo grado non sospende l'esecuzione delle stesse ne' l'efficacia dei provvedimenti impugnati. 6-bis. Nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo le Autorita' di cui al comma 1 e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, i componenti dei loro organi nonche' i loro dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave». - Si riporta il testo dell'art. 25 della legge n. 262 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 25 (Competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle banche, degli intermediari finanziari, delle assicurazioni e dei fondi pensione). - 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 116, comma 2, alinea, le parole: "sentita la Banca d'Italia" sono sostituite dalle seguenti: "sentite la CONSOB e la Banca d'Italia"; b) all'art. 117, comma 8, primo periodo, dopo le parole: "La Banca d'Italia" sono inserite le seguenti: ", d'intesa con la CONSOB,"; al terzo periodo, dopo le parole: "della Banca d'Italia" sono aggiunte le seguenti: ", adottate d'intesa con la CONSOB"; c) all'art. 127, comma 3, dopo le parole: "Banca d'Italia" sono inserite le seguenti: ", d'intesa con la CONSOB". 2. [abrogato] 3. Le competenze in materia di trasparenza e di correttezza dei comportamenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera h), della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono esercitate dalla COVIP compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio. Restano ferme le competenze in materia di tutela della concorrenza su tutte le forme pensionistiche complementari attribuite all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e le competenze in materia di sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione attribuite all'ISVAP dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, incluse quelle relative ai prodotti assicurativi con finalita' previdenziali. 4. All'art. 1, comma 2, lettera h), della legge 23 agosto 2004, n. 243, all'alinea, le parole: "l'unitarieta' e" sono soppresse». - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 25 della legge n. 262 del 2005, abrogato dal presente decreto: «2. Le competenze stabilite dall'art. 109, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con riguardo ai prodotti assicurativi di cui al punto III della lettera A) della tabella di cui all'allegato I del medesimo decreto legislativo sono esercitate dall'ISVAP d'intesa con la CONSOB». - Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto legislativo n. 262 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 27 (Procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'istituzione, in materia di servizi di investimento, di procedure di conciliazione e di arbitrato e di un sistema di indennizzo in favore degli investitori e dei risparmiatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) previsione di procedure di conciliazione e di arbitrato da svolgere in contraddittorio, tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, secondo criteri di efficienza, rapidita' ed economicita', dinanzi alla CONSOB per la decisione di controversie insorte fra i risparmiatori o gli investitori, esclusi gli investitori professionali, e le banche o gli altri intermediari finanziari circa l'adempimento degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela; b) previsione dell'indennizzo in favore dei risparmiatori e degli investitori, esclusi gli investitori professionali, da parte delle banche o degli intermediari finanziari responsabili, nei casi in cui, mediante le procedure di cui alla lettera a), la CONSOB abbia accertato l'inadempimento degli obblighi ivi indicati, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione dei medesimi obblighi, ove ne ricorrano i presupposti; c) salvaguardia dell'esercizio del diritto di azione dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria, anche per il risarcimento del danno in misura maggiore rispetto all'indennizzo riconosciuto ai sensi della lettera b); d) salvaguardia in ogni caso del diritto ad agire dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria per le azioni di cui all'art. 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni; e) attribuzione alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, del potere di emanare disposizioni regolamentari per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. 2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'istituzione di un fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) destinazione del fondo all'indennizzo, nei limiti delle disponibilita' del fondo medesimo, dei danni patrimoniali, causati dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, delle norme che disciplinano le attivita' di cui alla parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, detratti l'ammontare dell'indennizzo di cui al comma 1 eventualmente erogato al soggetto danneggiato e gli importi dallo stesso comunque percepiti a titolo di risarcimento; b) previsione della surrogazione del fondo nei diritti dell'indennizzato, limitatamente all'ammontare dell'indennizzo erogato, e facolta' di rivalsa del fondo stesso nei riguardi della banca o dell'intermediario responsabile; c) legittimazione della CONSOB ad agire in giudizio, in rappresentanza del fondo, per la tutela dei diritti e l'esercizio della rivalsa ai sensi della lettera b), con la facolta' di farsi rappresentare in giudizio a norma dell'art. 1, decimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, ovvero anche da propri funzionari; d) finanziamento del fondo esclusivamente con il versamento della meta' degli importi delle sanzioni irrogate per la violazione delle norme di cui alla lettera a); e) attribuzione della gestione del fondo alla CONSOB; f) individuazione dei soggetti che possono fruire dell'indennizzo da parte del fondo, escludendo comunque gli investitori professionali, e determinazione della sua misura massima; g) attribuzione del potere di emanare disposizioni di attuazione alla CONSOB. 3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la redazione dello statuto dei risparmiatori e degli investitori, che individua l'insieme dei diritti loro riconosciuti e definisce i criteri idonei a garantire un'efficace diffusione dell'informazione finanziaria tra i risparmiatori, e per la redazione del codice di comportamento degli operatori finanziari». - Si riporta il testo dell'art. 42 della legge n. 262 del 2005, come modificato da ultimo dal presente decreto: «Art. 42 (Termine per gli adempimenti previsti dalla presente legge). - 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le societa' iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni da questa introdotte. 2. Fino alla costituzione dell'albo unico dei promotori finanziari ai sensi dell'art. 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall'art. 14, comma 1, lettera b), della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di albo unico nazionale dei promotori finanziari recate dal citato art. 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. 3. Le disposizioni contenute negli articoli 165-ter, 165-quater e 165-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotti dall'art. 6, comma 1, della presente legge, si applicano alle societa' che vi sono soggette, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. La disposizione di cui all'art. 161, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall'art. 18, comma 1, lettera d), della presente legge, si applica a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo art. 161, comma 4, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. 5. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e che ricadono in una delle situazioni specifiche di incompatibilita' previste dalle disposizioni contenute nell'art. 18 per le societa' di revisione e le entita' appartenenti alla medesima rete, i loro soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i dipendenti della societa' di revisione stessa e delle societa' da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, possono essere portati a definizione secondo i previsti termini contrattuali, senza possibilita' di rinnovo. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il recesso unilaterale da parte della societa', o dei soggetti appartenenti alla medesima rete, dall'incarico revisionale o da contratti per lo svolgimento di servizi, giustificato dalla necessita' di rimuovere una causa di incompatibilita', non comporta obblighi di indennizzo, risarcimento o l'applicazione di clausole penali o sanzioni, anche se previste in norme di legge o in clausole contrattuali. 5-bis. Le disposizioni regolamentari e quelle di carattere generale di attuazione della presente legge sono adottate dalla CONSOB entro il 31 marzo 2007».
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| Art. 5. Modifiche ad altre leggi speciali 1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253, e' sostituito dal seguente: «La sanzione e' comminata dalla Banca d'Italia secondo la procedura prevista dall'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.». 2. L'articolo 3 del decreto legislativo 24 giugno 2004, n. 180, e' sostituito dal seguente: «Art. 3 1. Le sanzioni previste dagli articoli 1 e 2 sono comminate dalla Banca d'Italia o dall'Ufficio italiano dei Cambi secondo le rispettive competenze e applicando la procedura prevista dall'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.».
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo n. 253 del 2000, recante attuazione della direttiva 97/5/CEE sui bonifici transfrontalieri, come modificato dal presente decreto: «Art. 9 (Disposizioni finali). - 1. In sede di prima applicazione il decreto di cui all'art. 8, comma 2, e' emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1, gli enti, anche attraverso le associazioni di categoria, definiscono le procedure previste dall'art. 8, comma 1, e le comunicano alla Banca d'Italia. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli enti che non abbiano definito le procedure secondo i criteri di cui all'art. 8 o entro il predetto termine di centoventi giorni, previa diffida ad adempiere da parte della Banca d'Italia, e' applicabile una sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire venti milioni per ogni mese o frazione di mese in cui persiste l'inadempienza. Nei casi piu' gravi, puo' essere disposta la sospensione dell'attivita' dei bonifici transfrontalieri. La sanzione e' comminata dalla Banca d'Italia secondo la procedura prevista dall'art. 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. 3. Le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 8 non pregiudicano il ricorso in qualunque momento a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento».
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| Art. 6. Modifiche al codice civile 1. All'articolo 2629-bis del codice civile, le parole: «della legge 12 agosto 1982, n. 576» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».
Nota all'art. 6 - Si riporta il testo dell'art. 2629-bis del codice civile, come modificato dal presente decreto: «Art. 2629-bis (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi). - L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una societa' con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma, e' punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla societa' o a terzi».
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| Art. 7. Disposizioni in materia di personale della Consob 1. All'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Il regolamento di cui all'articolo 1, ottavo comma, prevede per il coordinamento degli uffici, le qualifiche di direttore generale e di vicedirettore generale, determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde del proprio operato alla Commissione. Le deliberazioni relative alla nomina del direttore generale e del vicedirettore generale sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli. Per il supporto delle attivita' della Commissione e del Presidente puo' essere nominato, su proposta del Presidente e con non meno di quattro voti favorevoli, un segretario generale.». 2. All'onere derivante dall'istituzione della qualifica di vice direttore generale si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 3. Il termine indicato dall'articolo 2, comma 4-undecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e' prorogato al 15 novembre 2007.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari, come modificato da ultimo dal presente decreto: «Art. 2. - E' istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Commissione nazionale per le societa' e la borsa. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica e' aumentato fino a trecentocinquanta unita'. [Nota: numero elevato a seicento unita' dall'art. 9, comma 8, della legge 18 aprile 2005, n. 62, che pero' non ha disposto la novella del presente articolo]. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti dal regolamento di cui al precedente art. 1, ottavo comma, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative della Commissione. Il regolamento detta altresi' norme per l'adeguamento alle modificazioni del trattamento giuridico ed economico che intervengano nel predetto contratto collettivo, in quanto applicabili. Il regolamento di cui all'art. 1, ottavo comma, prevede per il coordinamento degli uffici, le qualifiche di direttore generale e di vicedirettore generale, determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde del proprio operato alla Commissione. Le deliberazioni relative alla nomina del direttore generale e del vicedirettore generale sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli. Per il supporto delle attivita' della Commissione e del Presidente puo' essere nominato, su proposta del Presidente e con non meno di quattro voti favorevoli, un segretario generale. Gli incarichi e le qualifiche dirigenziali sono attribuiti dalla Commissione, anche in sede di inquadramento, con deliberazione adottata con non meno di quattro voti favorevoli. Al personale in servizio presso la Commissione e' in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attivita' professionali, commerciali o industriali. L'assunzione del personale avviene per pubblici concorsi per titoli ed esami con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori di attivita' istituzionali della Commissione. I concorsi sono indetti dalla stessa Commissione nazionale e si svolgono secondo i bandi appositamente emanati. La Commissione, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, puo' assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di centoventicinque unita'. Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli. La Commissione puo' inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi e da remunerare secondo le tariffe professionali. La Commissione adotta i provvedimenti di sua competenza, previa contestazione agli interessati e tenuto conto delle deduzioni eventualmente presentate, nel termine di trenta giorni». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 65, della legge n. 266 del 2005: «65. A decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorita'. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive». - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4-undecies, del decreto-legge n. 35 del 2005, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005 il cui termine di diciotto mesi col presente decreto e' stato prorogato al 15 novembre 2007: «4-undecies. La CONSOB e' autorizzata ad assumere entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per ragioni di urgenza derivanti da indifferibili esigenze di servizio, mediante nomina per chiamata diretta e con contratto a tempo determinato, non piu' di quindici persone che, per i titoli professionali o di servizio posseduti, risultino idonee all'immediato svolgimento dei compiti di istituto. La ripartizione del personale cosi' assunto e' stabilita con deliberazione adottata dalla CONSOB con la maggioranza prevista dal nono comma dell'art. 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni».
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| Art. 8. Disposizioni finali e transitorie 1. Il comma 1 dell'articolo 42 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e' abrogato. 2. Le societa' iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore del presente decreto provvedono ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni introdotte dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, e dal presente decreto entro il 30 giugno 2007. 3. L'assemblea straordinaria chiamata ad assumere le deliberazioni necessarie per uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni introdotte dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, e dal presente decreto, delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato in assemblea, ferme restando le maggioranze richieste dalla legge o dallo statuto per la regolare costituzione dell'assemblea e impregiudicata l'eventuale applicazione dell'articolo 2365, secondo comma, del codice civile. 4. In deroga alle modifiche apportate dall'articolo 3, comma 5, l'articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica ai prodotti finanziari emessi dalle imprese assicurazione a partire dal 1° luglio 2007. 5. In sede di prima applicazione, la Consob emana il regolamento di cui all'articolo 3, comma 13, lettera b), entro il 31 marzo 2007. 6. Fermo restando quanto previsto al comma 7, gli incarichi di revisione in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono portati a compimento secondo i termini contrattuali di durata in essere tra le parti a tale data, anche se la durata complessiva degli incarichi, tenuto conto dei rinnovi o delle proroghe intervenuti, sia superiore a nove esercizi. 7. Gli incarichi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo la cui durata complessiva, tenuto conto dei rinnovi o delle proroghe intervenuti, sia inferiore a nove esercizi possono, entro la data della prima assemblea chiamata ad approvare il bilancio, essere prorogati al fine di adeguarne la durata al limite previsto dall'articolo 159, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2006 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 42 della legge n. 262 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 42 (Termine per gli adempimenti previsti dalla presente legge). - 1. (Abrogato). 2. Fino alla costituzione dell'albo unico dei promotori finanziari ai sensi dell'art. 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall'art. 14, comma 1, lettera b), della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di albo unico nazionale dei promotori finanziari recate dal citato art. 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. 3. Le disposizioni contenute negli articoli 165-ter, 165-quater e 165-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotti dall'art. 6, comma 1, della presente legge, si applicano alle societa' che vi sono soggette, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. La disposizione di cui all'art. 161, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall'art. 18, comma 1, lettera d), della presente legge, si applica a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo art. 161, comma 4, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. 5. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e che ricadono in una delle situazioni specifiche di incompatibilita' previste dalle disposizioni contenute nell'art. 18 per le societa' di revisione e le entita' appartenenti alla medesima rete, i loro soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i dipendenti della societa' di revisione stessa e delle societa' da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, possono essere portati a definizione secondo i previsti termini contrattuali, senza possibilita' di rinnovo. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il recesso unilaterale da parte della societa', o dei soggetti appartenenti alla medesima rete, dall'incarico revisionale o da contratti per lo svolgimento di servizi, giustificato dalla necessita' di rimuovere una causa di incompatibilita', non comporta obblighi di indennizzo, risarcimento o l'applicazione di clausole penali o sanzioni, anche se previste in norme di legge o in clausole contrattuali. 5-bis. Le disposizioni regolamentari e quelle di carattere generale di attuazione della presente legge sono adottate dalla CONSOB entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.». - Si riporta il testo dell'art. 2365 del codice civile: «Art. 2365 (Assemblea straordinaria). - L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. Fermo quanto disposto dagli articoli 2420-ter e 2443, lo statuto puo' attribuire alla competenza dell'organo amministrativo o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della societa', la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. Si applica in ogni caso l'art. 2436.». - Il testo dell'art. 159 del decreto legislativo n. 58 del 1998 e' riportato nelle note all'art. 3.
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