Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2007 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
PROVVEDIMENTO 28 dicembre 2006 |
Designazione delle imprese di assicurazione tenute a provvedere alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della caccia. (Provvedimento n. 2497). |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle assicurazioni private ed, in particolare, l'art. 302 concernente l'ambito di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della caccia; Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 22 giugno 1993, n. 346, recante norme per la gestione del Fondo di garanzia per le vittime della caccia ed, in particolare, l'art. 6 il quale prevede che, con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, vengono designate le imprese di assicurazione che provvedono a liquidare agli aventi diritto le somme loro dovute per i sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonche' l'art. 7, che prevede che ciascuna delle imprese designate dovra' provvedere a quanto dovuto per i sinistri verificatisi nel territorio di sua competenza entro tre anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di designazione e fino alla pubblicazione del provvedimento che designi altre imprese; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385 con il quale e' stato approvato il «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, commercio e artigianato»; Visto il provvedimento ISVAP n. 2128 del 21 novembre 2002 con il quale sono state designate le imprese per il triennio decorrente dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso nella Gazzetta Ufficiale; Vista la delibera in data 19 ottobre 2006 del Consiglio di Amministrazione della Consap S.p.a. che, in conformita' al parere reso dal Comitato del Fondo di garanzia per le vittime della caccia ha espresso, ai sensi del citato art. 6 del decreto ministeriale 22 giugno 1993, n. 346, avviso favorevole alla designazione delle imprese di seguito specificate; Dispone: Art. 1. 1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 22 giugno 1993, n. 346, sono designate a provvedere alla liquidazione agli aventi diritto delle somme loro dovute per i sinistri a carico del Fondo di garanziaper le vittime della caccia, verificatisi nel triennio decorrente dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le seguenti imprese di assicurazione, relativamente alla regione o gruppo di regioni del territorio nazionale di seguito indicate:
----> Vedere tabella a pag. 52 <----
2. Le imprese Assicurazioni Generali S.p.a., Riunione Adriatica di Sicurta' S.p.A., Toro Assicurazioni S.p.a. si avvalgono, per lo svolgimento in sede stragiudiziale delle attivita' di accertamento e liquidazione dei danni posti a carico del Fondo di garanzia, delle seguenti societa' di servizi: Assicurazioni Generali S.p.a.: G.G.L. S.p.a. Riunione Adriatica di Sicurta' S.p.a.: Ras Service S.C.p.a. Toro Assicurazioni S.p.a. : C.S.T. S.p.a. |
| Art. 2. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'ISVAP ed e' reso disponibile sul sito internet dell'Autorita'. Roma, 28 dicembre 2006 Il presidente: Giannini |
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