Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 dicembre 2006
Decadenza della concessione n. 3754 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa della societa' «L'Elefantino Due di Antonio Ferro s.a.s.», in Castellammare di Stabia.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il regolamento emanato con decreto 2 giugno 1998, n. 174, in attuazione dell'art. 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995, recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, ed in particolare l'art. 2, comma 1, del citato regolamento, in base al quale il CONI ha attribuito le concessioni per l'esercizio delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale ed a quota fissa a persone fisiche o societa';
Visto il decreto 7 aprile 1999 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, recante, fra l'altro, disposizioni in materia di ridefinizione delle condizioni economiche delle commissioni per il servizio di raccolta delle scommesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2002, n. 33, concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, come modificato dal decreto interdirigenziale 2 agosto 2002, recante norme disciplinanti la ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse in attuazione del citato art. 8 del decreto-legge n. 452 del 2001;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito in concessione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato le funzioni relative ai giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi con manifestazioni sportive, ferma restando la riserva del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) prevista dall'art. 6 del decreto legislativo del 14 aprile 1948, n. 496;
Visto il disciplinare di concessione ex lege del 6 novembre 2002 tra il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha definito tempi e modalita' del trasferimento delle predette competenze a far data dal 1° luglio 2003;
Visto l'art. 4, comma 194, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che ha ridefinito le condizioni economiche per i concessionari della raccolta delle scommesse sportive;
Considerato che l'art. 4, punto b) comma 194, della precitata legge n. 350/2003 prevede che «ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi della lettera a), nonche' a quelli che hanno tempestivamente aderito ai decreti interdirigenziali di cui alla medesima lettera a), e' consentito versare il residuo debito maturato a titolo di integrazione delle quote di prelievo maturate fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000 e 2001, ridotti del 33,3 per cento, in cinque rate annuali di pari importo. Le rate sono versate entro il 30 ottobre di ciascun anno a partire dal 2004. Il mancato versamento anche di una sola rata nei termini previsti dal presente comma comporta l'immediata decadenza dalla concessione, l'immediata decadenza dei concessionari dal beneficio del termine, l'immediato incameramento della fideiussione e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale. Le stesse misure sono attivate nei confronti dei concessionari che ritardano di oltre trenta giorni il pagamento delle ulteriori somme dovute, fino alla scadenza della concessione, a titolo di integrazione fino al raggiungimento del minimo garantito, quote di prelievo ed imposta unica».
Considerato che il concessionario «L'Elefantino Due» non ha versato alcuna rata a titolo di integrazione del minimo garantito, e che pertanto risulta ancora dovuta a tale titolo con riferimento al triennio 2000/2002 la somma complessiva di Euro 315.533,32.
Considerato che il concessionario in parola deve per l'anno 2003 a titolo di imposta unica la somma di Euro 198.397,99; e a titolo di saldi la somma di Euro 405.945,39.
E m a n a
il seguente decreto:
Art. 1.
1. E' dichiarato decaduto il concessionario «L'Elefantino Due di Antonio Ferro s.a.s., con sede legale in Castellamare di Stabia (Napoli)» via Viviani n. 56 - 0083, della concessione n. 3754 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore di quota fissa operante nel comune di Castellana Grotte (BA).
2. Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 dicembre 2006
Il direttore generale: Tino
 
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