Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 18 dicembre 2006
Aggiornamento della procedura di emergenza climatica.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, emanato ai sensi dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare:
l'art. 8, comma 7, che stabilisce che, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite regole per il dispacciamento in condizioni d'emergenza e definiti gli obblighi di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale;
l'art. 28, comma 2, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, provvede alla sicurezza, all'economicita' e alla programmazione a lungo termine del sistema nazionale del gas, e persegue tali obiettivi anche mediante specifici indirizzi con le finalita' di salvaguardare la continuita' e la sicurezza degli approvvigionamenti, il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi, e di ridurre la vulnerabilita' del sistema nazionale del gas;
l'art. 28, comma 3, che stabilisce che, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettivita', dell'integrita' delle apparecchiature e degli impianti di utilizzazione del gas naturale, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 settembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 ottobre 2001, n. 235 con cui e' stato tra l'altro istituito il Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema nazionale del gas naturale, di seguito denominato il comitato, al fine di formulare proposte per la definizione delle possibili situazioni di emergenza, di individuare gli strumenti d'intervento in caso di emergenza, di formulare proposte per la definizione delle procedure e della tempistica per l'attivazione di tali strumenti, nonche' di effettuare periodicamente il monitoraggio del funzionamento del sistema nazionale del gas naturale, in relazione alle situazioni di emergenza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 contenente criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;
Vista la procedura di emergenza climatica, approvata con decreto del Ministro delle attivita' produttive del 25 giugno 2004 ed il suo aggiornamento approvato con decreto del 12 dicembre 2005;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 agosto 2006 recante disposizioni per la massimizzazione delle importazioni di gas e per l'interrompibilita' delle forniture di gas ai clienti industriali per far fronte a possibili situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas naturale per il periodo invernale 2006-2007;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 agosto 2006 recante misure per la ricostituzione degli stoccaggi di modulazione per far fronte a possibili situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas naturale per il prossimo periodo invernale 2006-2007;
Considerato che, a seguito di condizioni climatiche sfavorevoli o per impreviste riduzioni degli approvvigionamenti di gas naturale durante il periodo di punta invernale si potrebbero verificare problemi di copertura del fabbisogno del gas naturale;
Considerata la necessita' di definire il ruolo, i compiti e le responsabilita' delle imprese di gas naturale che gestiscono impianti del sistema nazionale del gas naturale e dei soggetti coinvolti nella gestione delle situazioni di emergenza del sistema del gas naturale;
Considerati gli esiti dell'emergenza climatica dei cicli termici invernali 2004/2005 e 2005/2006 che hanno comportato il ricorso allo stoccaggio strategico;
Considerata l'opportunita' di adottare, con modalita' in sequenza da determinare secondo le necessita' attese o prevedibili a seguito di analisi dello stato del sistema e delle sue prospettive, le possibili misure per far fronte ad eventi che determinino, anche in prospettiva, un eventuale stato di emergenza del sistema del gas naturale;
Considerato il parere conforme del comitato, formulato ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 26 settembre 2001 sopra citato;
Ritenuto di dovere garantire, a seguito di condizioni climatiche sfavorevoli durante ciascun periodo invernale, la copertura del fabbisogno previsto, riducendo al minimo i disagi conseguenti sui clienti finali con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno;
Ritenuto necessario aggiornare la «Procedura di emergenza climatica» per adattarla all'esperienza maturata durante i trascorsi periodi invernali 2004/2005 e 2005/2006;
Decreta:
Art. 1. Procedura di emergenza per fronteggiare eventi climatici sfavorevoli
1. E' approvato l'aggiornamento della «Procedura di emergenza per far fronte alla mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli - dicembre 2006» (nel seguito denominata la Procedura di emergenza climatica) riportata in allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. La Procedura di emergenza climatica definisce la tipologia e le modalita' di attuazione degli interventi ed individua le imprese del gas naturale e gli operatori del settore del gas naturale e dell'energia elettrica responsabili della loro attuazione, per far fronte a situazioni d'emergenza, nel bilanciamento complessivo del sistema nazionale del gas naturale, che possono verificarsi a causa di condizioni climatiche sfavorevoli.
3. Per quanto non diversamente specificato nella Procedura di emergenza climatica valgono le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
 
Art. 2.
Ruoli e compiti
1. I soggetti individuati nella Procedura di emergenza climatica hanno l'obbligo di contribuire, ciascuno nel proprio ruolo e secondo le modalita' ed i tempi previsti nella procedura stessa, all'obiettivo della sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, facendo riferimento al comitato ed all'impresa maggiore di trasporto, definita dalla deliberazione 30 maggio 2001, n. 120/01 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, nei casi indicati dalla procedura stessa.
2. Le imprese di trasporto e le imprese di stoccaggio di gas naturale e la societa' Terna sono responsabili dell'attuazione della Procedura di emergenza climatica e di quanto stabilito nel decreto ministeriale 26 settembre 2001, e in particolare degli interventi di monitoraggio e di quelli direttamente operativi loro assegnati dalla procedura stessa.
3. Le imprese di trasporto di gas naturale assicurano il bilanciamento fisico della rete di trasporto, rendendo accessibili le capacita' di trasporto disponibili per fare fronte alle situazioni di emergenza di cui al presente decreto. Gli utenti del sistema del gas naturale hanno la responsabilita' di rendere disponibile nei punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti i volumi di gas necessari in funzione del prelievo ai punti di riconsegna. Le imprese di vendita di gas naturale che forniscono clienti industriali direttamente allacciati alla rete di trasporto, centrali termoelettriche, impianti «dual-fuel», nonche' clienti finali in base a contratti di fornitura con clausola di interrompibilita', hanno la responsabilita' di assicurare l'applicazione della procedura per l'eventuale riduzione o interruzione della fornitura di gas a tali clienti.
4. Tenuto conto dell'entita' dei consumi di gas naturale, previsti in progressivo aumento nei prossimi anni per il settore termoelettrico, i produttori d'energia elettrica mediante impianti che utilizzano gas naturale forniscono al comitato ed all'impresa maggiore di trasporto, tramite la societa' Terna Spa, i dati e le informazioni previsti nella Procedura di emergenza climatica, al fine di permettere, durante le situazioni di emergenza, una gestione razionale e tempestiva delle risorse di gas naturale, secondo le priorita' ed i tempi stabiliti nella procedura stessa.
5. Nel periodo successivo alla chiusura dell'emergenza, ciascun soggetto coinvolto elabora un rapporto riepilogativo delle azioni svolte e delle eventuali difficolta' incontrate e lo invia alla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico, che lo sottopone al comitato al fine dell'analisi di ogni evento attraverso cui l'emergenza stessa si e' sviluppata, del conseguente aggiornamento della Procedura di emergenza climatica e dell'individuazione di interventi, anche di tipo normativo, che possano eliminare o ridurre le conseguenze negative dei problemi eventualmente riscontrati.
 
Art. 3.
Responsabilita'
1. Le imprese di trasporto e le imprese di stoccaggio di gas naturale, qualora abbiano operato nel rispetto delle regole descritte nella procedura approvata dal presente decreto, non sono tenute a corrispondere agli utenti che usufruiscono dei servizi di trasporto e di stoccaggio, ne' alle imprese di vendita di gas naturale che forniscono clienti industriali direttamente allacciati alla rete di trasporto, centrali termoelettriche, impianti «dual-fuel», nonche' clienti finali in base a contratti di fornitura con clausola di interrompibilita', alcuna penale o risarcimento ne' per inadempienze contrattuali direttamente o indirettamente connesse al verificarsi della situazione di emergenza, ne' per i danni che gli stessi utenti o imprese di vendita dovessero subire in conseguenza di tali inadempienze, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale del 26 settembre 2001. Nessuna responsabilita' viene attribuita alle stesse imprese per eventuali danni subiti dai clienti finali in conseguenza degli eventi occorsi nella fase d'emergenza.
2. In relazione a quanto previsto all'art. 17, comma 6, della deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, la formulazione della richiesta da parte dell'impresa maggiore di trasporto agli utenti di rendere massime le immissioni di gas in rete agendo sulle rispettive fonti di approvvigionamento, effettuata ai sensi della allegata Procedura di emergenza climatica e qualora non gia' attivata come misura preventiva prima dell'inizio del periodo invernale, sospende automaticamente l'applicabilita' dei corrispettivi di cui all'art. 17, comma 5, della medesima deliberazione. Durante la massimizzazione in oggetto viene inoltre sospesa l'applicazione dei corrispettivi di scostamento presso il punto di entrata in rete dagli stoccaggi e dei corrispettivi per superamento della capacita' di iniezione negli stoccaggi di cui all'art. 15, comma 2, della deliberazione n. 119 del 21 giugno 2005, come modificata dall'art. 14, comma 16, della deliberazione n. 50 del 3 marzo 2006 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Nel caso di disponibilita', come per il periodo 1° dicembre 2006-31 marzo 2007 in applicazione della delibera n. 254 del 16 novembre 2006 dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, di capacita' di trasporto rilasciata presso i punti di entrata interconnessi con l'estero, ed in ogni caso a partire dal momento in cui vengano introdotti presso i punti di entrata interconnessi con l'estero i servizi di trasporto su base continua per periodi inferiori all'anno (di durata semestrale, trimestrale e mensile), la sospensione dei corrispettivi di cui all'art. 17, comma 5, della deliberazione n. 137 del 17 luglio 2002 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e dei corrispettivi di scostamento presso il punto di entrata in rete dagli stoccaggi sara' limitata al tempo necessario ad ottenere il conferimento della capacita' di trasporto utile.
Nel caso in cui nell'inverno 2006-2007, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, non fosse disponibile capacita' di trasporto presso i punti di entrata ai sensi della delibera n. 254 del 16 novembre 2006, agli utenti che, con l'obiettivo di saturare la capacita' tecnica di importazione, concludano contratti di approvvigionamento ulteriori a quelli per i quali abbiano ottenuto il conferimento di capacita', non saranno applicati alla quota di capacita' utilizzata ai fini del suddetto contratto di approvvigionamento i corrispettivi di cui all'art. 17, comma 5, della deliberazione n. 137 del 17 luglio 2002 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e quelli di scostamento presso il punto di entrata in rete dagli stoccaggi.
3. Entro 30 giorni dal termine della fase di emergenza, le imprese di trasporto e di stoccaggio di gas naturale interessate rendono disponibili al Ministero dello sviluppo economico, all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e agli utenti interessati la documentazione riepilogativa sulle operazioni effettuate in relazione all'utilizzo del gas di proprieta' degli utenti stessi, al fine della eventuale compensazione tra gli utenti dei volumi di gas interessati, nonche' all'eventuale utilizzo degli stoccaggi strategici.
4. I dati e le informazioni fornite dagli utenti e dai soggetti interessati, ai fini dell'esecuzione della Procedura di emergenza climatica, alle imprese di trasporto e alle imprese di stoccaggio di gas naturale, alla societa' Terna Spa ed al comitato hanno carattere di riservatezza ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
5. Ai fini del riconoscimento e del recupero degli eventuali danni subiti dagli utenti del sistema nazionale del gas, in relazione al verificarsi di una situazione di emergenza in condizioni climatiche sfavorevoli, resta ferma la responsabilita' civile:
a) degli utenti che non abbiano fornito all'impresa maggiore di trasporto nei tempi previsti le informazioni relative alla massimizzazione delle proprie fonti di approvvigionamento, come indicato nella Procedura di emergenza climatica;
b) degli utenti e delle imprese di vendita che non abbiano fornito all'impresa maggiore di trasporto, nei tempi previsti, copia della comunicazione ai propri clienti dell'attivazione della procedura di interruzione, come previsto nella Procedura di emergenza climatica;
c) dei soggetti che abbiano fornito all'impresa maggiore di trasporto, al fine della gestione della procedura, informazioni non veritiere o incomplete o che non abbiano provveduto a fornire o aggiornare le informazioni previste nella Procedura di emergenza climatica;
d) dei titolari degli impianti individuati come interrompibili per i quali non risulti evasa la richiesta di interruzione;
e) delle imprese di vendita obbligate, ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 2006, a concordare con i propri clienti una interrompibilita' delle forniture che consenta di raggiungere gli obiettivi prefissati nello stesso decreto.
6. Restano ferme le competenze dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in materia di controversie, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
 
Art. 4.
Situazioni di emergenza diverse da quella climatica
1. In attesa dell'emanazione di disposizioni specifiche, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, qualora si verifichino altre tipologie di emergenze del sistema del gas naturale diverse da quella climatica, si applica la Procedura di emergenza climatica di cui al presente decreto, secondo specifiche indicazioni fornite dal comitato.
 
Art. 5.
Norme transitorie
1. Per il ciclo termico invernale 2006/2007, per il quale e' gia' stato disposto con decreto 4 agosto 2006 l'obbligo per le imprese di vendita di gas naturale che forniscano clienti industriali direttamente allacciati alle reti di trasporto di concordare con tali loro clienti l'interrompibilita' delle forniture, la richiesta di interruzione alle stesse imprese di vendita sara' limitata a quattro settimane anche non consecutive, per il periodo e la decorrenza precisati nel decreto stesso.
2. Per lo stesso ciclo termico invernale 2006/2007, al fine di consentire alle imprese di vendita di gas naturale che forniscano clienti industriali direttamente allacciati alle reti di trasporto di completare il perfezionamento dei contratti utili a far fronte all'obbligo di cui nel decreto ministeriale del 4 agosto 2006 ed alle incombenze connesse, e' prorogata al 28 dicembre 2006 la data del 30 ottobre 2006 stabilita dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale stesso, entro la quale dette imprese hanno l'obbligo di effettuare la comunicazione dei punti di riconsegna che alimentano totalmente o parzialmente i clienti industriali con cui hanno concordato l'interrompibilita' utile al soddisfacimento dell'obbligo, nonche' delle ulteriori informazioni stabilite dall'impresa maggiore di trasporto nell'ambito della procedura applicativa di tale decreto.
 
Art. 6.
Sanzioni
1. Fatte salve le sanzioni e le responsabilita' previste dalle norme vigenti, la mancata osservanza della Procedura di emergenza climatica, nei casi piu' gravi, costituisce sufficiente motivo di revoca da parte del Ministero dello sviluppo economico di qualsiasi concessione, autorizzazione, nulla osta comunque denominati, rilasciati alle imprese del sistema del gas ed ai soggetti individuati nella procedura stessa.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, nei casi di mancata massimizzazione che risulti prolungata nel tempo o di rilevante entita' per il sistema, stabilisce con propria delibera i criteri per eventuali ulteriori corrispettivi, oltre quelli gia' introdotti con deliberazione n. 254 del 16 novembre 2006, sulla quota di capacita' di trasporto conferita ai punti di entrata da importazione e non utilizzata da utenti individuati, applicabili nel caso in cui, dai rapporti finali redatti al termine di eventuali emergenze, risulti per gli utenti individuati, e previo accertamento da parte del comitato, che non vi sia stata la richiesta massimizzazione degli approvvigionamenti di gas naturale.
Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia, entra in vigore dal giorno della prima pubblicazione.
Roma, 18 dicembre 2006
Il Ministro: Bersani
 
Allegato AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA DI EMERGENZA PER FRONTEGGIARE LA MANCANZA DI COPERTURA DEL FABBISOGNO DI GAS NATURALE IN CASO DI
EVENTI CLIMATICI SFAVOREVOLI. (ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto del Ministro delle attivita' produttive, ora Ministro dello sviluppo economico, del 26 settembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre
2001, n. 235). Dicembre 2006.

Definizioni
Ministero: Ministero dello sviluppo economico.
Direzione: Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie.
Comitato: Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, istituito presso la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 26 settembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 ottobre 2001, n. 235.
Dispacciamento: attivita' di gestione coordinata e continuativa di monitoraggio e di bilanciamento dei flussi di gas naturale.
Impresa di trasporto: impresa che svolge l'attivita' di trasporto di gas naturale.
Impresa maggiore di trasporto: alla data di approvazione della presente procedura, corrisponde alla societa' Snam Rete Gas Spa.
Impresa di stoccaggio: impresa che svolge l'attivita' di stoccaggio, gestendo in maniera integrata le concessioni di stoccaggio di cui e' titolare.
Terna: societa' Terna Spa cui fa capo l'attivita' di dispacciamento dell'energia elettrica, in conformita' di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 in tema di unificazione della proprieta' e della gestione della rete nazionale di trasmissione.
Procedura di emergenza climatica: procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli.
Produttore di energia elettrica: persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprieta' dell'impianto.
Utente: utilizzatore della rete di trasporto del gas che acquista capacita' di trasporto per uso proprio o per cessione ad altri.
Cliente finale: consumatore che acquista gas per uso proprio.
Punto di riconsegna: punto fisico della rete di trasporto nel quale avviene l'affidamento in custodia del gas dal trasportatore all'utente e la sua misura.
Grado Giorno (GG): complemento a 18°C della media tra le temperature massima e minima rilevate nel giorno in ciascuno dei 18 osservatori meteorologici collegati alle 18 zone climatiche in cui e' suddiviso il territorio nazionale. Gradi giorno negativi sono considerati pari a zero. Il grado giorno pesato Italia viene calcolato pesando i GG di ciascun osservatorio mediante il gradiente termico relativo a ciascuna zona climatica in cui e' suddiviso il territorio italiano.
Inverno: periodo compreso tra il 1° novembre di ciascun anno ed il 31 marzo dell'anno successivo.
Inverno normale: in prima applicazione, fino alla emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si definisce come inverno in cui il valore cumulato dei GG pesati Italia (GGcum) e' pari alla media del medesimo parametro calcolata con riferimento alla serie degli inverni dal 1962-1963.
Inverno globalmente freddo: inverno in cui (GGcum) e' pari a quello dell'inverno normale moltiplicato per il coefficiente maggiorativo pari a 1,094. Tale coefficiente rappresenta il rapporto tra (GGcum) (1 su 20) [valore cumulato dei GG pesati Italia che ha una probabilita' del superamento del 5%, con riferimento alla serie degli inverni dal 1962-1963] ed il valore medio di (GGcum) sul medesimo campione.
Inverno intermedio: inverno in cui il valore cumulato dei GG pesati Italia (GGcum) e' pari alla media tra quello corrispondente all'inverno normale e quello corrispondente all'inverno globalmente freddo.
Anno termico di trasporto: periodo temporale di riferimento la cui durata va dal 1° ottobre al 30 settembre successivo.
Disposizioni generali
1. La presente Procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli, nel seguito richiamata come Procedura di emergenza climatica, definisce la sequenza logico-temporale delle azioni da eseguire, e i soggetti responsabili della loro attuazione, in caso di eventi climatici sfavorevoli che comportino carenza di disponibilita' di gas naturale rispetto alla domanda nel periodo di punta invernale.
La Procedura di emergenza climatica, approvata dal Ministero dello sviluppo economico, su proposta del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas (di seguito denominato Comitato), ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto ministeriale 26 settembre 2001, stabilisce le regole per il dispacciamento in condizioni d'emergenza climatica ed i relativi obblighi per la gestione in sicurezza del sistema del gas.
2. La Procedura di emergenza climatica e' attivata, secondo i termini e le condizioni di seguito indicati, ogniqualvolta il controllo ed il confronto sistematico tra le previsioni relative alla disponibilita' (inclusa quella in erogazione dal sistema nazionale degli stoccaggi) e quelle relative al fabbisogno di gas - effettuati giornalmente dall'impresa maggiore di trasporto attraverso operazioni di monitoraggio del bilancio gas - evidenzino una situazione di criticita' legata ad eventi climatici sfavorevoli non superabile con il ricorso alle procedure in essere per il normale esercizio del bilanciamento fisico.
Nell'applicazione della Procedura di emergenza il Comitato si avvale dell'impresa maggiore di trasporto, in quanto soggetto preposto ad assicurare la gestione in sicurezza del sistema di trasporto attraverso il bilanciamento fisico della rete, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per attivare, coordinare e monitorare le azioni che permettono di far fronte ad una situazione d'emergenza climatica per mancata copertura del fabbisogno di gas.
3. Per l'esecuzione delle iniziative e delle attivita' previste nella presente Procedura di emergenza climatica:
le imprese di trasporto, le imprese di stoccaggio, la societa' Terna, gli utenti, e le imprese di vendita di gas naturale che forniscono clienti industriali, centrali termoelettriche e clienti con impianti «dual-fuel» direttamente allacciati alle reti di trasporto, scambiandosi le necessarie informazioni, individuano, in funzione delle rispettive competenze, i numeri telefonici, di fax e gli indirizzi di posta elettronica dei relativi responsabili, che devono essere costantemente reperibili da parte dell'impresa maggiore di trasporto per la gestione coordinata delle situazioni di emergenza climatica;
le imprese di vendita di gas naturale che forniscono clienti industriali, centrali termoelettriche e clienti con impianti «dual-fuel» direttamente allacciati alle reti di trasporto, individuano inoltre i riferimenti di tali clienti finali (numero telefonico e di fax, indirizzo di posta elettronica) a garanzia del funzionamento della presente procedura.
Tali informazioni sono organizzate in un elenco a cura dell'impresa maggiore di trasporto. Ciascun soggetto coinvolto nella presente Procedura di emergenza climatica provvede - per quanto di propria competenza - a rendere note e a mantenere costantemente aggiornate le informazioni incluse in tale elenco attraverso apposita applicazione web dell'impresa maggiore di trasporto. Tali informazioni sono rese disponibili ai soggetti interessati.
4. L'impresa maggiore di trasporto, quale gestore della presente Procedura ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 26 settembre 2001, quando i dati a sua disposizione facciano ritenere probabile il verificarsi di condizioni di emergenza climatica, avvia le azioni in conformita' alla suddetta Procedura:
a) in stretto coordinamento con le altre imprese di trasporto, con le imprese di stoccaggio e con la societa' Terna per quanto di rispettiva competenza;
b) dandone apposita comunicazione al Comitato.
Durante le fasi di cui alla presente Procedura le imprese di trasporto interconnesse operanti sul territorio nazionale collaborano per garantire condizioni di interoperabilita' che contribuiscano al buon fine di ogni fase dell'emergenza in oggetto.
5. Ai sensi della presente procedura, le imprese di vendita di gas naturale che forniscono clienti industriali direttamente allacciati alle reti di trasporto, centrali termoelettriche, impianti «dual-fuel», nonche' clienti finali in base a contratti di fornitura con clausola di interrompibilita', sono tenute, preventivamente all'avvio di ciascun anno termico di trasporto, e comunque entro dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto di approvazione del presente aggiornamento della Procedura stessa, a:
a) informare i propri clienti finali industriali e termoelettrici con consumi superiori a 200.000 Smc/anno delle problematiche derivanti da una eventuale situazione di emergenza climatica e verificare, con ciascun cliente, la possibilita' concreta di far fronte alla mancanza parziale o totale di fornitura di gas naturale riducendo al minimo indispensabile gli eventuali problemi e danni conseguenti;
b) informare i propri clienti finali con contratti di fornitura con clausola di interrompibilita', ovvero titolari di impianti «dual-fuel», della possibilita' che venga loro interrotta la fornitura di gas in base alla presente Procedura. Il preavviso di interruzione comunicato entro un dato giorno-gas dovra' avere effetto a partire dall'inizio del secondo giorno-gas successivo;
c) comunicare all'impresa maggiore di trasporto l'elenco dei punti di riconsegna ai propri clienti industriali (inclusi quelli alimentati dalle reti di altre imprese di trasporto) con contratti di fornitura del gas con clausola di interrompibilita' che concorrono al rispetto dell'obbligo di riduzione del 10% delle forniture stabilito dal decreto ministeriale 4 agosto 2006 nonche' le ulteriori informazioni stabilite dall'impresa maggiore di trasporto nell'ambito della procedura applicativa di tale decreto.
La stessa comunicazione e' inviata anche all'impresa di trasporto cui il cliente e' allacciato, se diversa dall'impresa maggiore di trasporto;
d) comunicare (nota 1), tramite l'applicazione web dell'impresa maggiore di trasporto, l'elenco dei propri clienti (inclusi quelli alimentati dalle reti di altre imprese di trasporto) con impianti industriali con alimentazione «dual-fuel» non compresi negli elenchi di cui alla lettera c) e le centrali per la produzione di energia elettrica con alimentazione «dual-fuel», nonche', per ciascuno degli stessi, i relativi tempi di attivazione, comunque inferiori al tempo di preavviso, e le effettive potenzialita' di riduzione dei consumi di gas degli impianti diversi dalle centrali termoelettriche utilizzando combustibili sostitutivi. La stessa comunicazione va inviata anche all'impresa di trasporto cui il cliente e' allacciato, se e' diversa dall'impresa maggiore di trasporto;
e) l'impresa maggiore di trasporto rende disponibili alle altre imprese di trasporto i dati di cui alle lettere c) e d), relativi ai clienti direttamente allacciati alle rispettive reti.
6. Le imprese di stoccaggio hanno l'obbligo di assicurare la massima erogazione, sostenibile dal sistema di stoccaggio, di volumi e di punte in funzione dello svolgersi dell'emergenza.
A tale fine le imprese di stoccaggio:
a) durante il periodo della ricostituzione estiva, e durante gli eventuali periodi di iniezione durante la fase di erogazione, mantengono informata settimanalmente la Direzione e l'impresa maggiore di trasporto sull'andamento della stessa e comunicano alla Direzione eventuali anomalie significative riscontrate;
b) valutano gli scenari di simulazione dello svaso e di copertura della punta giornaliera sulla base dei dati, predisposti dall'impresa maggiore di trasporto, sotto l'aspetto della copertura della punta giornaliera, dando evidenza della valutazione all'impresa maggiore di trasporto e fornendo a quest'ultima le informazioni necessarie al fine del calcolo dell'Indicatore di Copertura IC (nota 5);
c) nel periodo dal 1° dicembre al 31 marzo comunicano giornalmente all'impresa maggiore di trasporto il livello di riempimento degli stoccaggi, congiuntamente al grado di producibilita' in termini di punta e di volume, compreso il contributo dello stoccaggio strategico;
d) durante tutto il periodo di emergenza collaborano con l'impresa maggiore di trasporto per assicurare che vengano raggiunti i massimi livelli sostenibili di erogazione dal sistema e dai singoli campi, individuando con l'impresa maggiore di trasporto e le altre imprese di trasporto l'assetto di rete ottimale e la distribuzione di producibilita' ottimale fra i singoli campi. Durante tutto il periodo di emergenza le informazioni relative alla producibilita' degli stoccaggi sono date con dettaglio per singolo campo;
e) durante tutto il periodo di emergenza evidenziano, sulla base dei dati disponibili, in aggregato e per ogni utente, il margine di raggiungimento del limite di utilizzo dello stoccaggio strategico, comunicandolo alla Direzione.
7. La societa' Terna assume, per il Comitato e per l'impresa maggiore di trasporto del gas, il ruolo di riferimento e coordinamento dell'intero settore elettrico nazionale, ai fini della gestione operativa della presente Procedura di emergenza climatica. Per lo svolgimento di tale ruolo, la societa' Terna si coordina strettamente da un lato con i produttori di energia elettrica e dall'altro con l'impresa maggiore di trasporto.
A tal fine, i produttori di energia elettrica:
a) fanno pervenire alla societa' Terna:
per ciascun mese dell'anno, entro il giorno 20 del mese precedente, il programma mensile di produzione ed i relativi consumi mensili di gas in ciascuna centrale termoelettrica, sia solo funzionante a gas sia «dual-fuel», ai fini della successiva comunicazione da parte della stessa societa' Terna dei relativi dati all'impresa maggiore di trasporto entro il giorno 23 seguente;
per il periodo 1° novembre-31 marzo di ogni anno, entro il giovedi' della settimana precedente, il programma settimanale di produzione e i relativi consumi di gas di ciascuna centrale termoelettrica di cui al punto precedente con dettaglio giornaliero, dal lunedi' alla domenica, ai fini della successiva comunicazione da parte della societa' Terna dei relativi dati all'impresa maggiore di trasporto entro il venerdi' seguente;
il programma di risparmio gas effettivo da parte delle centrali di produzione elettrica, a fronte di una eventuale sospensione dei limiti ambientali, aggiornato rispetto ai livelli di produzione programmati e alle norme e disposizioni in materia;
b) nel periodo 1° novembre-31 marzo di ogni anno, gestiscono le scorte di combustibili sostitutivi al gas nelle centrali «dual-fuel», tenendo anche conto dell'esigenza di massimizzare il loro uso con combustibili sostitutivi del gas. In caso si verifichi una situazione di emergenza climatica, danno evidenza di tali scorte alla societa' Terna per ciascuna settimana, dal lunedi' alla domenica con dettaglio giornaliero, entro il giovedi' della settimana precedente, ai fini della successiva comunicazione da parte della societa' Terna dei relativi dati all'impresa maggiore di trasporto entro il venerdi' seguente.
8. Le comunicazioni tra la Direzione - nella persona del direttore dell'ufficio D1 - ed il dispacciamento dell'impresa maggiore di trasporto relative all'attuazione di questa Procedura sono anticipate per via telefonica e confermate immediatamente a mezzo fax e/o e-mail.
Nell'ambito delle fasi descritte nella Procedura di emergenza climatica, le comunicazioni destinate al Ministero sono inviate, a mezzo fax e/o posta elettronica, al direttore generale della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie.
La Direzione provvede alla comunicazione all'esterno delle informazioni relative all'applicazione della presente Procedura per il corretto funzionamento del sistema.
Procedura di emergenza climatica Attivita' sistematica di monitoraggio.
1. L'impresa maggiore di trasporto, contestualmente al programma operativo di ciascun mese definito sulla base:
a) del programma mensile e settimanale fornito dagli utenti e relativo sia al volume giornaliero del gas previsto in immissione presso ciascun punto di entrata della rete nazionale di trasporto (compreso l'immissione dallo stoccaggio), sia al volume giornaliero previsto in riconsegna (nota 1);
b) del programma mensile, fornito dalle imprese di stoccaggio entro il terzultimo giorno del mese precedente e dalle stesse aggiornato settimanalmente: tali programmi includono informazioni dettagliate giornalmente per aree aggregate, elaborate sulla base delle richieste inviate dagli utenti (nota 1);
c) del programma mensile e settimanale, fornito dalla societa' Terna che acquisisce i dati direttamente dai produttori di energia elettrica, relativo al volume giornaliero di gas consumato previsto per ciascuna centrale termoelettrica, con funzionamento sia a gas che «dual-fuel» (nota 2);
d) dell'andamento dello svaso da stoccaggio in relazione al bilanciamento del sistema;
e) del prelievo delle reti di distribuzione;
f) della previsione del trasporto di gas sulla rete dai punti di ingresso sino alle aree di prelievo, considerando sia i limiti di trasportabilita' del sistema che il grado di copertura del fabbisogno di gas in ciascuna area;
g) di quanto verificatosi nel periodo precedente e delle previsioni relative ai consumi dei quattro giorni successivi;
h) del costante coordinamento con i gestori delle reti di trasporto e dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto interconnesse con la rete di trasporto nazionale; effettua il monitoraggio continuo della situazione al fine di individuare eventuali situazioni di criticita' contingenti, intese come quelle che possono avere luogo entro i giorni immediatamente successivi, ovvero in prospettiva nell'arco del periodo invernale, intese come rischio di mancanza di copertura di punta giornaliera in un qualunque momento successivo nell'ambito dello stesso periodo.
Ai fini della valutazione delle possibilita' del verificarsi di una emergenza in prospettiva, l'impresa maggiore di trasporto si avvale dell'Indicatore di Copertura IC secondo le modalita' riportate nella nota 5 della presente Procedura. Fase di sorveglianza.
2. L'impresa maggiore di trasporto, qualora sulla base dell'attivita' sistematica di monitoraggio individui, utilizzando l'indicatore di copertura, la possibilita' dell'avverarsi di eventuali situazioni di criticita', provvede ad intensificare l'attivita' di monitoraggio dando avviso alla Direzione dell'attivazione della fase di sorveglianza ed informando le imprese di stoccaggio, la societa' Terna, le altre imprese di trasporto e gli utenti.
3. Durante questa fase gli utenti pongono la massima attenzione nella formulazione del programma settimanale di trasporto e stoccaggio al fine di permettere la miglior coerenza con le previsioni a quattro giorni.
4. La societa' Terna si coordina con i produttori di energia elettrica che sono tenuti a comunicargli giornalmente (nota 2):
a) il programma di produzione e i relativi consumi (di gas e di combustibili sostitutivi al gas) di ciascuna centrale termoelettrica, sia funzionante solo a gas che a «dual-fuel», con dettaglio giornaliero, per i successivi sette giorni;
b) le effettive potenzialita' di riduzione dei consumi di gas nelle stesse centrali, utilizzando combustibili sostitutivi, nei seguenti due casi di funzionamento: i) nel rispetto dei limiti di emissione in atmosfera per esse stabilito e ii) nell'ipotesi di sospensione temporanea degli stessi limiti, a parita' di potenza ed energia elettrica prevista nei programmi di produzione settimanali e mensili di cui al punto a) precedente.
La societa' Terna, sulla base di quanto comunicato dai produttori, comunica all'impresa maggiore di trasporto il programma complessivo di produzione ed i volumi di gas eventualmente risparmiabili in caso di interventi per ridurre i consumi di gas dei clienti con impianti «dual-fuel». Ogni cambiamento del suddetto programma dovra' essere giustificato in base ad oggettive esigenze tecniche. L'impresa maggiore di trasporto comunica i dati di cui sopra alle altre imprese di trasporto per le centrali termoelettriche allacciate alle rispettive reti.
5. Sulla base della programmazione settimanale piu' aggiornata, nonche' delle prenotazioni giornaliere trasmesse dagli utenti, tenendo informato con continuita' la societa' Terna, che a sua volta provvede ad informare dell'avvio della fase di sorveglianza i gestori delle centrali elettriche «dual-fuel», l'impresa maggiore di trasporto rielabora la previsione relativa ai quattro giorni successivi sulla base delle piu' recenti informazioni disponibili relative alle condizioni e ai vincoli del sistema di trasporto, nonche' delle previsioni meteorologiche fornite da istituti specializzati.
6. Tenendo conto della previsione sopra indicata, l'impresa maggiore di trasporto definisce, per il periodo in oggetto, il volume di gas stimato necessario in erogazione dal sistema stoccaggi ai fini della copertura del fabbisogno (nota 1), dandone comunicazione alle imprese di stoccaggio. Le imprese di stoccaggio verificano e confermano quotidianamente all'impresa maggiore di trasporto la producibilita' tecnicamente sostenibile - a livello giornaliero ed orario - della programmazione di cui sopra, rielaborandola e specificandola per singolo campo di stoccaggio (nota 1).
7. L'impresa maggiore di trasporto verifica le condizioni di criticita' anche in relazione alla possibilita' di preservare il volume di gas in stoccaggio tramite la massimizzazione delle fonti di approvvigionamento e l'adozione di interventi per ridurre i consumi di gas.
8. Qualora, sulla base dei dati in suo possesso e dal valore assunto dall'Indicatore di copertura (nota 5), l'impresa maggiore di trasporto constati l'esistenza di una condizione di criticita' in prospettiva a carico della copertura del fabbisogno di gas nel periodo invernale, ne da' segnalazione alla direzione che convoca il comitato in tempi compatibili con la situazione di criticita' segnalata. Il comitato ne valuta il merito al fine di proporre alla direzione la dichiarazione dello stato di emergenza del sistema del gas.
9. Qualora l'impresa maggiore di trasporto dovesse constatare una imprevista situazione di criticita' imminente (deficit di copertura per il periodo immediatamente successivo), segnalera' lo stato di emergenza informandone la direzione ed i membri del comitato. Il comitato si riunisce nel minor tempo possibile per prendere atto della situazione, proporre alla direzione la dichiarazione di emergenza e delineare interventi idonei a farvi fronte.
Nei casi in cui la segnalazione dell'impresa maggiore di trasporto evidenzi la necessita' e l'urgenza di interventi immediati ed indifferibili, detta segnalazione e' da intendersi sostitutiva della proposta del comitato. Dichiarazione dello stato di emergenza e decorrenza del suo periodo.
10. La dichiarazione dello stato di emergenza viene effettuata dalla direzione, a seguito di proposta del comitato o di segnalazione sostitutiva dell'impresa maggiore di trasporto nei casi sopra precisati al punto 9. Lo stato di emergenza decorre dalle ore 6 del giorno successivo alla sua dichiarazione salvo diverse disposizioni della direzione.
Durante il periodo di emergenza l'impresa maggiore di trasporto fornisce quotidianamente alla direzione, all'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, alle altre imprese di trasporto, alle imprese di stoccaggio ed alla societa' Terna l'aggiornamento dei dati climatici di previsione e della relativa domanda di gas nei quattro giorni successivi. Possibili misure adottabili per far fronte allo stato di emergenza del sistema del gas naturale.
11. Qualora sia dichiarato lo stato di emergenza, vengono adottati dall'impresa maggiore di trasporto, sulla base di quanto delineato dal comitato, interventi idonei a limitare o ad evitare una evoluzione sfavorevole della situazione di criticita' in prospettiva o imminente per il sistema, che ha determinato la dichiarazione dello stato di emergenza. Tali interventi, indicati di seguito alle lettere A, B, C e D, insieme ad altri eventualmente ritenuti utili, adottati singolarmente od in combinazione, sono aggiuntivi a quelli eventualmente gia' introdotti con decreti emanati dal Ministero in applicazione di quanto previsto dall'art. 28, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/2000.
Nella situazione di criticita' imminente di cui al punto 9, gli interventi previsti alle lettere A) e B) sono immediatamente attuati dall'impresa maggiore di trasporto, dando avviso contestuale alla direzione ed ai membri del comitato che si riunisce in tempi compatibili con la gravita' della situazione determinatasi per prenderne atto e ratificarne l'attivazione. A) Interventi per incrementare la disponibilita' di gas in rete.
12. L'impresa maggiore di trasporto, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 26 settembre 2001, richiede agli utenti, tramite la persona responsabile da essi designata di cui nelle disposizioni generali della presente procedura, di massimizzare la disponibilita' di gas in rete agendo sulle rispettive fonti d'approvvigionamento derivanti dalla produzione nazionale e dalle importazioni. La massimizzazione si intende effettuata con l'utilizzo del 100% delle singole fonti di approvvigionamento, con riferimento alle capacita' conferite, da attuarsi entro tre giorni dalla relativa comunicazione. Gli utenti, in presenza di disponibilita' di gas ottenibili con l'applicazione dei loro contratti, hanno l'obbligo di realizzare la massimizzazione nei confronti del sistema giungendo fino alla completa utilizzazione della capacita' tecnica.
13. Gli utenti comunicano e mantengono costantemente aggiornata la direzione e l'impresa maggiore di trasporto in merito ai livelli di massimizzazione raggiunti ed ai previsti sviluppi delle massimizzazioni stesse, fornendo ogni indicazione anche di carattere generale in loro possesso per la migliore conoscenza e prevedibilita' dello sviluppo degli eventi.
14. Durante la massimizzazione delle disponibilita' di gas in rete l'impresa maggiore di trasporto:
verifica il grado di massimizzazione complessivo delle singole fonti di approvvigionamento con riferimento alle capacita' conferite ed alle capacita' tecniche;
verifica, in base alle informazioni disponibili, il grado di massimizzazione per singolo utente con riferimento alle capacita' conferite;
dandone evidenza al comitato.
Qualora l'impresa maggiore di trasporto rilevi presso un punto di entrata da importazione via gasdotto l'immissione da parte di un utente di quantitativi di energia inferiori al 98% della capacita' ivi conferita all'utente stesso al netto di eventuali cessioni a terzi, ne da' sollecita segnalazione all'utente, ed in copia alla direzione. A seguito della suddetta segnalazione, l'utente dovra' comunicare alla direzione, e per conoscenza all'impresa maggiore di trasporto, le motivazioni del mancato utilizzo della capacita'.
A partire dal secondo giorno successivo all'attivazione della massimizzazione e fino alla revoca della stessa (nota 4), a tutti gli utenti del sistema di trasporto (ivi inclusi gli utenti provvisti di contratto di stoccaggio, ma esclusi gli utenti che effettuano esclusivamente transito attraverso il territorio nazionale), si applicano i corrispettivi di disequilibrio previsti dal codice di rete dell'impresa maggiore di trasporto. A tal fine, in sede di calcolo del termine di disequilibrio giornaliero, per ogni giorno-gas il termine di stoccaggio e' assunto pari alla prenotazione formulata dall'utente nel precedente giorno-gas.
15. In relazione a quanto previsto all'art. 17, comma 6, della deliberazione n. 137 del 17 luglio 2002 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, la formulazione della richiesta di massimizzare le immissioni in rete, qualora non gia' attivata come misura preventiva prima dell'inizio del periodo invernale, sospende automaticamente l'applicabilita' dei corrispettivi di cui all'art. 17, comma 5, della medesima deliberazione; durante la massimizzazione in oggetto viene inoltre sospesa l'applicazione dei corrispettivi di scostamento presso il punto di entrata in rete dagli stoccaggi e dei corrispettivi per superamento della capacita' di iniezione negli stoccaggi di cui all'art. 15, comma 2, della deliberazione n. 119 del 21 giugno 2005, come modificata dall'art. 14, comma 16, della deliberazione n. 50 del 3 marzo 2006 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
Nel caso di disponibilita', come per il periodo 1° dicembre 2006-31 marzo 2007 in applicazione della delibera n. 254 del 16 novembre 2006 dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, di capacita' di trasporto rilasciata presso i punti di entrata interconnessi con l'estero, ed in ogni caso a partire dal momento in cui vengano introdotti presso i punti di entrata interconnessi con l'estero i servizi di trasporto su base continua per periodi inferiori all'anno (di durata semestrale, trimestrale e mensile), la sospensione dei corrispettivi di cui all'art. 17, comma 5, della deliberazione n. 137 del 17 luglio 2002 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e dei corrispettivi di scostamento presso il punto di entrata in rete dagli stoccaggi sara' limitata al tempo necessario ad ottenere il conferimento della capacita' di trasporto utile.
Nel caso in cui nell'inverno 2006-2007, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, non fosse disponibile capacita' di trasporto presso i punti di entrata ai sensi della delibera n. 254 del 16 novembre 2006, agli utenti che, con l'obiettivo di saturare la capacita' tecnica di importazione, concludano contratti di approvvigionamento ulteriori a quelli per i quali abbiano ottenuto il conferimento di capacita', non saranno applicati alla quota di capacita' utilizzata ai fini del suddetto contratto di approvvigionamento i corrispettivi di cui all'art. 17, comma 5, della deliberazione n. 137 del 17 luglio 2002 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e quelli di scostamento presso il punto di entrata in rete dagli stoccaggi. B) Interventi per ridurre i consumi di gas al settore dell'interrompibilita' contrattuale.
16. L'impresa maggiore di trasporto, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 26 settembre 2001, richiede alle imprese di vendita di gas naturale che forniscono clienti industriali con contratti di fornitura di gas con clausola di interrompibilita' e direttamente allacciati alle reti di trasporto, informando con la trasmissione di copia per conoscenza gli utenti titolari della capacita' di trasporto sui relativi punti di riconsegna e le altre imprese di trasporto sulla cui rete tali clienti sono allacciati, tramite la persona responsabile da essi designata di cui nelle disposizioni generali della presente procedura, di attivare l'interruzione delle forniture di gas agli stessi clienti, con il preavviso di cui al punto 5, lettera b) delle disposizioni generali al fine di ottenere la riduzione non inferiore al 10% delle proprie forniture di gas cosi' come stabilito dal decreto ministeriale 4 agosto 2006 e dalla procedura applicativa predisposta dall'impresa maggiore di trasporto.
La richiesta di interruzione potra' essere effettuata per almeno quattro settimane, anche non consecutive, che cadano nei mesi da gennaio a marzo.
Per il ciclo termico invernale 2006/2007, per il quale e' gia' stato disposto con decreto 4 agosto 2006, l'obbligo per le imprese di vendita di gas naturale che forniscono clienti industriali direttamente allacciati alle reti di trasporto di concordare con tali loro clienti l'interrompibilita' delle forniture, la richiesta di interruzione alle stesse imprese di vendita sara' limitata a quattro settimane anche non consecutive, con le decorrenze precisate nel decreto stesso.
Copia della comunicazione, inviata dalle imprese di vendita di gas naturale che forniscono clienti industriali direttamente allacciati alle reti di trasporto a tali propri clienti finali, e' trasmessa all'impresa maggiore di trasporto, ai relativi utenti ed all'impresa di trasporto sulla cui rete e' allacciato il cliente finale oggetto dell'interruzione entro le 12 ore successive. C) Interventi per ridurre i consumi di gas dei clienti con impianti «dual-fuel» (interrompibilita' tecnica.
17. L'impresa maggiore di trasporto, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera b) del decreto del Ministro delle attivita' produttive del 26 settembre 2001, sulla base delle informazioni e dei dati di prelievo trasmessi dagli utenti, dalle imprese di vendita e dalla societa' Terna, ciascuno per quanto di competenza, per i clienti titolari di impianto industriale con alimentazione «dual-fuel» non compresi negli elenchi di cui all'art. 5, lettera c) delle disposizioni generali e per le centrali per la produzione di energia elettrica con alimentazione «dual-fuel», comunica alle imprese di vendita, ai relativi utenti se diversi dalle societa' di vendita, alla societa' Terna ed in copia conoscenza alle imprese di trasporto sulla cui rete tali clienti e centrali sono allacciati, l'elenco dei clienti finali interessati dall'interruzione della fornitura e la durata prevista dell'interruzione.
18. Le modalita' d'intervento sul settore dell'interrompibilita' tecnica, sulla base delle valutazioni di cui sopra e delle informazioni ottenute tramite la societa' Terna, sui dati relativi alla produzione di energia elettrica, seguono il seguente criterio:
a) nell'ambito dell'elenco degli impianti industriali con alimentazione «dual-fuel» - fornito e aggiornato in tempo reale dagli utenti tramite l'applicazione web dell'impresa maggiore di trasporto (nota 1) - gli interventi di interruzione sono avviati sugli impianti di produzione di energia elettrica «dual-fuel» che utilizzano gas (a fronte dei dati comunicati giornalmente dalla societa' Terna che, a sua volta, agisce sulla base di un continuo monitoraggio delle situazioni delle singole centrali termolettriche svolto in collaborazione con i gestori degli impianti produttivi al fine del mantenimento del bilanciamento del sistema elettrico) e sugli altri impianti industriali;
b) sono fatti salvi i limiti ambientali relativi all'uso di combustibili sostitutivi al gas nelle centrali termoelettriche «dual-fuel» e le esigenze di bilanciamento della rete elettrica di trasmissione indicate dalla societa' Terna.
L'eventuale adozione di criteri diversi da quanto sopra indicato deve essere adeguatamente motivata e giustificata nella relazione redatta a seguito della conclusione del periodo di emergenza di cui al punto 30.
19. L'impresa maggiore di trasporto comunica, con il preavviso di cui al punto 5, lettera b) delle disposizioni generali, tramite fax e posta elettronica, alle imprese di vendita (ed ai relativi utenti se diversi dalle imprese di vendita), ed in copia conoscenza alle imprese di trasporto sulla cui rete sono allacciati i clienti finali oggetto della richiesta di interruzione, di attivare immediatamente la procedura, dagli stessi predisposta, per interrompere la fornitura di gas ai propri clienti con impianti industriali «dual-fuel». Copia della comunicazione, inviata da ciascuna impresa di vendita ai propri clienti finali, e' inviata all'impresa maggiore di trasporto, ai relativi utenti ed in copia conoscenza alle imprese di trasporto sulla cui rete tali clienti sono allacciati, entro le 12 ore successive, trascorse le quali l'impresa maggiore di trasporto provvede, a garanzia del funzionamento della presente procedura, ad inviare direttamente una propria comunicazione (per fax e posta elettronica) a tutti i clienti finali inclusi nell'elenco fornito dagli utenti e per conoscenza alla direzione. Le comunicazioni, inviate dall'impresa maggiore di trasporto ai clienti finali, secondo le modalita' indicate, hanno la stessa efficacia formale di quelle inviate dagli utenti. D) Ulteriori interventi per ridurre i consumi di gas.
20. A seguito dell'ulteriore negativa verifica di copertura condotta dall'impresa maggiore di trasporto circa la persistenza di una situazione di emergenza, la direzione propone al Ministro dello sviluppo economico l'adozione di interventi per la riduzione dei consumi su ulteriori componenti della domanda di gas, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la definizione di nuove soglie di temperatura e/o orari per il riscaldamento nel settore civile, effettuato con uso di gas, la massimizzazione dell'uso di centrali termoelettriche che non utilizzano gas, su indicazioni fornite dalla societa' Terna.
21. In questa fase gli utenti mettono a disposizione dell'impresa maggiore di trasporto e delle imprese di stoccaggio le informazioni relative alla programmazione del fabbisogno di gas relativo ai 30 giorni successivi - ipotizzando condizioni climatiche normali - al fine di individuare il momento in cui vengono ristabilite le condizioni di sicurezza del sistema.
22. L'impresa maggiore di trasporto, sulla base delle valutazioni effettuate dalle imprese di stoccaggio circa il livello delle proprie disponibilita' residue di gas in funzione di tale programmazione, verifica lo stato del sistema globale anche tenendo conto dei benefici derivanti dagli interventi gia' adottati per far fronte all'evolversi dello stato del sistema. Dichiarazione dello stato di crisi del sistema.
23. L'impresa maggiore di trasporto, valutata la persistenza delle situazione di mancanza di copertura della domanda pur a seguito dell'adozione di quanto gia' introdotto in applicazione dei punti A, B, C e D di cui sopra nonche' di eventuali altri interventi adottati ai sensi dei punti 11 e 20, ove ne ravvisi la necessita' e l'urgenza, comunica immediatamente per via telefonica, seguita da comunicazione via fax e posta elettronica, il rischio di evoluzione del sistema verso uno stato di crisi:
a) alla Direzione;
b) all'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas;
c) alla societa' Terna, nella persona del responsabile di cui nelle disposizioni generali della presente procedura che, a sua volta, informa i produttori di energia elettrica che gestiscono centrali termoelettriche che utilizzano gas, nonche', a mezzo di comunicazione via fax o posta elettronica, agli utenti interessati;
d) alle altre imprese di trasporto;
e) alle imprese di stoccaggio.
24. Ricevuta tale comunicazione, la direzione, ove ritenuto opportuno, provvede ad attivare la struttura permanente per l'emergenza energetica, istituita con decreto ministeriale 14 aprile 1997, e rinnovata con decreti ministeriali 23 dicembre 2002 e 20 marzo 2003, ed informa il Ministro dello sviluppo economico della persistenza della situazione di emergenza e della possibile evoluzione verso uno stato di crisi del sistema, al fine di proporre l'emanazione di disposizioni straordinarie finalizzate ad ottenere riduzioni consistenti dei consumi di gas, quali, ad esempio, la temporanea sospensione dei limiti ambientali relativi all'uso di combustibili sostitutivi al gas nelle centrali termoelettriche «dual-fuel», la massimizzazione delle importazioni e/o la limitazione all'esportazione di energia elettrica ed altri interventi idonei al contenimento dei consumi di gas. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con legge 27 ottobre 2003, n. 290.
25. Nello stesso tempo, la direzione convoca senza indugio il comitato, e ove ritenuto opportuno la Struttura permanente per l'emergenza energetica, che verificata la situazione del sistema del gas, prende atto della necessita' di dichiarare lo stato di crisi e l'emanazione di disposizioni straordinarie.
Il Ministero dichiara lo stato di crisi del sistema del gas e la direzione si attiva per l'emanazione di misure straordinarie dandone informazione al Ministero dell'interno ed alle prefetture interessate. Riduzione gravita'.
26. Qualora nel periodo di emergenza, sulla base del confronto tra la previsione del fabbisogno e la disponibilita' prevista di gas dalle varie fonti d'immissione (stoccaggio compreso), cosi' come indicato dagli utenti e verificato dall'impresa maggiore di trasporto alla luce dei valori di consuntivo nel periodo immediatamente precedente, l'impresa maggiore di trasporto evidenzi un'attenuazione delle condizioni di criticita', il comitato valutera' la possibilita' di sospendere una o piu' misure adottate.
27. Nel caso di sospensioni di misure proposte dal comitato, la direzione, ove lo consideri compatibile con l'evolversi della situazione, fornira' direttamente indicazioni all'impresa maggiore di trasporto ed alle imprese di stoccaggio su tempi e modalita' da adottare e predisporra' i provvedimenti da emanare da parte del Ministro dello sviluppo economico. Conclusione del periodo di emergenza.
28. Il periodo di emergenza giunge a conclusione nel momento in cui venga a cessare, in modo continuativo, il deficit tra previsioni di disponibilita' e fabbisogno causato da eventi climatici sfavorevoli. L'impresa maggiore di trasporto, in accordo con le imprese di stoccaggio, valuta la data di possibile rientro in sicurezza del sistema, anche tenuto conto di un margine adeguato, e ne da' comunicazione alla direzione, ai membri del comitato, alla societa' Terna ed agli utenti. Il Ministero, tenuto conto di tale comunicazione, individua e dichiara la data di cessata emergenza climatica e ne da' informazione sul proprio sito Internet (nota 3), anche ai fini della sospensione di disposizioni e misure straordinarie eventualmente adottate ed ancora in essere per far fronte al superamento dell'emergenza stessa.
I corrispettivi di cui al punto 15 saranno ripristinati a partire dal terzo giorno dalla data di cessata emergenza salvo diverse disposizioni della direzione.
29. Il comitato, conclusa la fase di emergenza, individua gli opportuni interventi al fine di favorire il graduale ripristino delle condizioni di normalita' con particolare riguardo ad eventuali periodi di sospensione dei corrispettivi di cui al precedente punto 15 anche ai fini della massimizzazione del processo di ricostituzione degli stoccaggi.
30. Nel periodo successivo alla chiusura dell'emergenza, ciascun soggetto coinvolto nella presente procedura elabora un rapporto riepilogativo delle azioni svolte durante l'emergenza e delle eventuali difficolta' incontrate e lo invia alla direzione, che lo sottopone al comitato.
L'impresa maggiore di trasporto indica nel rapporto i livelli di massimizzazione raggiunti per ciascun giorno di attuazione della stessa ed i livelli di riduzione raggiunti in caso di attuazione della riduzione di fornitura ai clienti interrompibili o di tipo «dual-fuel» prevista dalla presente procedura, ai fini della adozione, sentiti gli utenti interessati, dei possibili provvedimenti. I livelli di riduzione raggiunti per ciascun giorno di attuazione dell'obbligo di interruzione sono messi a disposizione, appena disponibili, dall'impresa maggiore alle altre imprese di trasporto limitatamente ai dati riguardanti clienti direttamente allacciati alle rispettive reti.
31. Il comitato, al termine della fase di emergenza, analizza ogni evento attraverso cui essa si e' sviluppata (motivazioni, tempi, comportamenti di tutti gli operatori coinvolti), al fine di acquisire eventuali indicazioni di perfezionamento della presente procedura in termini applicativi e di ricadute contrattuali ed economiche sugli operatori coinvolti.
Nota 1: La documentazione da utilizzare per le comunicazioni con l'impresa maggiore di trasporto previste nella presente procedura e' resa disponibile nel sito internet dell'impresa maggiore di trasporto (attualmente www.snamretegas.it). I programmi settimanali forniti dagli utenti, per quanto relativo alla presente procedura, sono storicizzati in un apposito sistema informativo da parte dell'impresa maggiore di trasporto.
Nota 2: La documentazione da utilizzare per le comunicazioni con la societa' Terna previste nella presente procedura e' resa disponibile nel sito internet della societa' Terna (attualmente www.terna.it).
Nota 3: Attualmente www.sviluppoeconomico.gov.it.
Nota 4: Le penali di disequilibrio rimangono in vigore durante tutto il periodo di emergenza che implicano la massimizzazione delle fonti di approvvigionamento.
Nota 5: L'Indicatore di copertura (IC) per la valutazione della possibilita' che si verifichi un'emergenza in prospettiva del sistema nazionale del gas, espresso in milioni di metri cubi/giorno (Mm3/g), e' rappresentato dall'estremo inferiore delle differenze algebriche tra la curva della disponibilita' massima giornaliera e la curva della domanda giornaliera in caso di punta di freddo eccezionale con probabilita' di verificarsi una volta ogni 20 anni; tale punto di minima differenza si situa generalmente nella seconda meta' del mese di febbraio.
L'evoluzione dell'indicatore e' monitorata, inizialmente con cadenza settimanale, a partire dal 1° novembre di ciascun anno termico (in prima applicazione della presente procedura, a partire dalla data della sua approvazione) e fino alla fine del successivo mese di marzo. Il monitoraggio e' effettuato dall'impresa maggiore di trasporto in coordinamento con l'impresa maggiore di stoccaggio; nel corso del periodo invernale, i valori di previsione per gli approvvigionamenti e la domanda sono progressivamente sostituiti con i valori a consuntivo.
Pertanto nel generico giorno g del periodo novembre-marzo, il calcolo dell'indicatore e' riferito ai due sottoperiodi:
dall'1/11 al giorno g-1 (periodo a consuntivo);
dal giorno g al 31/3 (periodo di previsione).
Ai fini del calcolo, sono adottate le seguenti assunzioni per il periodo di previsione:
la massima disponibilita' giornaliera e' ottenuta sommando all'approvvigionamento di base proveniente dalla programmazione fornita dagli utenti ovvero al livello di utilizzo previsto a seguito della massimizzazione delle importazioni, ove prescritta, la disponibilita' sostenibile dal sistema degli stoccaggi;
la domanda e' assunta ad un valore intermedio tra l'inverno normale e l'inverno globalmente freddo come indicati nelle Definizioni di cui nella presente procedura;
lo svaso progressivo da stoccaggio conseguente dalle due assunzioni sopra menzionate;
un contributo da svaso della rete pari a 10 Mm3/g nel giorno di massima richiesta.
L'intervallo di escursione dell'indicatore e' suddiviso nei seguenti 4 livelli:
1 il valore di IC e' uguale o superiore a +5 Mm3/g Normalita';
2 il valore di IC e' compreso tra +5 e -5 Mm3/g Monitoraggio;
3 il valore di IC e' compreso tra --5 e --15 Mm3/g Sorveglianza;
4 il valore di IC e' inferiore a --15 Mm3/g Intervento.
 
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