Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 6 dicembre 2005
Modifica al decreto 8 agosto 2000. Nuova definizione comunitaria di piccola e media impresa.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (di seguito MIUR);
Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori»;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e in particolare l'art. 21 recante la «definizione di PMI» ai sensi della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese n. 96/C213/04 pubblicata nella G.U.C.E. del 23 luglio 1996;
Vista la nota della Commissione europea del 26 luglio 2000, n. D 430165, con la quale e' stata comunicata la decisione, adottata in data 26 luglio 2000, di non sollevare obiezioni in merito alla compatibilita' del regime di aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, di cui al richiamato decreto ministeriale 8 agosto 2000, con il trattato CE;
Vista la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Unione europea n. L 124 del 20 maggio 2003, che sostituisce a decorrere dal 1° gennaio 2005 la raccomandazione della Commissione europea 96/280/CE del 3 aprile 1996;
Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive del 18 aprile 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante: «Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle piccole e medie imprese»;
Ritenuta la necessita' di recepire, ai fini delle agevolazioni disciplinate ai sensi del predetto decreto ministeriale n. 593/2000, la nuova definizione di piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 in coerenza con il decreto del 18 aprile 2005 del Ministero delle attivita' produttive;
Decreta:
Art. 1.
1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto il calcolo della dimensione delle imprese stabilito con la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 si adegua alle modalita' di applicazione specificate dal decreto del Ministero delle attivita' produttive del 18 aprile 2005.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1, l'art. 21 («Definizione di PMI») del richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, e' sostituito come di seguito riportato.
 
Art. 2.
1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) e' costituita da imprese che:
a) hanno meno di 250 occupati, e
b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:
a) ha meno di 50 occupati, e
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:
a) ha meno di 10 occupati, e
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.
5. Ai fini del presente decreto:
a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attivita' ordinarie della societa', diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonche' dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;
b) per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale;
c) per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.
6. Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese di cui al comma 7:
a) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilita' ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attivita' e delle passivita' redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689 ed in conformita' agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;
b) il numero degli occupati corrisponde al numero di unita-lavorative-anno (ULA), cioe' al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione e' quello cui si riferiscono i dati di cui alla precedente lettera a).
7. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non e' stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilita' ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non e' stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.
8. Le imprese sono considerate autonome, associate o collegate secondo quanto riportato rispettivamente ai successivi commi 9, 10 e 11.
9. Sono considerate autonome le imprese che non sono associate ne' collegate ai sensi dei successivi commi 10 e 12.
10. Sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate ai sensi del successivo comma 12, tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o piu' imprese collegate, il 25% o piu' del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa. La quota del 25% puo' essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:
a) societa' pubbliche di partecipazione, societa' di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attivita' di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
b) universita' o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
d) enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.
11. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata, ai sensi del comma 10, ad una o piu' imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformita' si prende in considerazione la piu' elevata tra le due), i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale piu' elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati gia' ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa e' ripresa tramite consolidamento.
12. Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:
a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtu' di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.
13. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata, ai sensi del comma 12, ad una o piu' imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate - situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime - a meno che tali dati non siano stati gia' ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali di cui al comma 11.
14. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente e' effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della societa' (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese.
15. Ad eccezione dei casi riportati nel precedente comma 10, un'impresa e' considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o piu' del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da piu' enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o piu' imprese.
16. L'impresa richiedente e' considerata autonoma nel caso in cui il capitale dell'impresa stessa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi e' posseduto e l'impresa medesima dichiari di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate e/o collegate.
 
Art. 3.
1. Le note esplicative sulle modalita' di calcolo dei parametri dimensionali, riportate in appendice, costituiscono parte integrante del presente decreto. In allegato sono altresi' riportati alcuni schemi che agevolano la determinazione della dimensione aziendale.
2. Conseguentemente, gli allegati di cui al precedentemente comma sostituiscono, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, le «Dichiarazioni dei requisiti di PMI» e le relative «Note per la redazione della documentazione» allegate al predetto decreto ministeriale n. 593/2000.
Il presente decreto sara' notificato alla Commissione europea, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 dicembre 2005
Il Ministro: Moratti

Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 184
 
Allegati

----> vedere allegati da pag. 19 a pag. 30 della G.U. <----
 
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