Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2007 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PAVIA
DECRETO RETTORALE 20 dicembre 2006
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, emanato con decreto rettorale del 12 settembre 1996, e sue successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento generale di Ateneo, emanato con decreto rettorale del 22 luglio 1999 e sue successive modifiche e integrazioni;
Visto il ricorso presentato dall'ANAAO e dai dottori Mauro Stronati, Guido Bellinzona e Paolo Lanzarini, in servizio presso il Policlinico S. Matteo di Pavia e professori a contratto presso le scuole di specializzazione, rispettivamente di pediatria, anestesia e rianimazione e di malattie infettive dell'Universita' di Pavia, con il quale e' stato impugnato l'art. 43 dello statuto dell'Ateneo deducendone l'illegittimita' per violazione dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982 nella parte in cui, contrariamente a quanto previsto nella norma citata, non contempla i professori a contratto tra i membri di diritto del consiglio delle scuole di specializzazione;
Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato (sezione sesta) n. 3775/2005 che ha accolto in via definitiva il ricorso, annullando l'art. 43 dello statuto nella parte in cui non contempla i professori a contratto quali membri del consiglio delle scuole di specializzazione e ordinando l'esecuzione della sentenza all'autorita' amministrativa;
Vista la proposta di modifica dell'art. 43 dello statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Pavia e dell'art. 97 del regolamento generale di Ateneo;
Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione, rispettivamente dell'11 e 19 settembre 2006, relative all'approvazione della proposta di modifica di cui sopra;
Esperito il controllo di legittimita' e di merito presso il Ministero dell'universita' e della ricerca, di cui all'art. 6, comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la ministeriale prot. n. 4530 del 5 dicembre 2006, con la quale il Ministero dell'universita' e della ricerca ha comunicato di non avere osservazioni in ordine alle modifiche proposte;
Visti gli articoli 70, 74 e 82 dello statuto di autonomia;
Decreta:
Art. 1.
L'art. 43 dello statuto dell'Universita' degli studi di Pavia e l'art. 97 del regolamento generale di Ateneo sono modificati come da testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Pavia, 20 dicembre 2006
Il rettore: Stella
 
Allegato
STATUTO

Art. 43.
Scuole di specializzazione
Nell'ambito della normativa vigente e secondo le modalita' ivi stabilite possono essere istituite scuole di specializzazione per laureati.
Sono organi delle scuole il consiglio ed il direttore. Il consiglio della scuola e' costituito da coloro ai quali siano affidati gli insegnamenti ufficiali della scuola, siano essi professori di ruolo e fuori ruolo, ricercatori di ruolo, assistenti del ruolo ad esaurimento e professori a contratto.
Fa altresi' parte del consiglio una rappresentanza degli studenti iscritti alla scuola, il cui numero, nel rispetto della normativa vigente, e' fissato nella misura del 15% degli altri componenti il consiglio. Il consiglio elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo e fuori ruolo, il direttore.
Ai fini della determinazione del numero legale richiesto per la validita' delle adunanze del consiglio, si tiene conto dei professori a contratto solo nel caso in cui intervengano all'adunanza.
Per quanto riguarda le funzioni del consiglio e del direttore si applicano, in via analogica ed in quanto compatibili, le norme relative ai consigli didattici.
Il consiglio della scuola propone un regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della medesima, che deve essere approvato dal senato accademico, il quale stabilira' l'afferenza delle scuole ad una specifica area disciplinare.
Per ogni area e' istituito un collegio di coordinamento delle scuole di specializzazione ad essa afferenti composto dai direttori delle scuole stesse. Il funzionamento del collegio di coordinamento verra' stabilito dal regolamento generale di Ateneo.

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

Art. 97.
Sono organi delle scuole il consiglio e il direttore. Il consiglio della scuola e' costituito da coloro ai quali siano affidati gli insegnamenti ufficiali della scuola, siano essi professori di ruolo e fuori ruolo, ricercatori di ruolo e assistenti del ruolo ad esaurimento e professori a contratto.
Fa altresi' parte del consiglio una rappresentanza degli studenti iscritti alla scuola, il cui numero, nel rispetto della normativa vigente, e' fissato nella misura del 15% degli altri componenti il consiglio. Il consiglio elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo e fuori ruolo, il direttore.
Ai fini della determinazione del numero legale richiesto per la validita' delle adunanze del consiglio, si tiene conto dei professori a contratto solo nel caso in cui intervengano all'adunanza.
Per quanto riguarda le funzioni del consiglio e del direttore si applicano, in via analogica ed in quanto compatibili, le norme relative ai consigli didattici.
Annualmente il consiglio della scuola unitamente alla programmazione didattica avanza alla facolta' proposte di convenzionamento per la didattica integrativa secondo le linee guida stabilite dal senato accademico.
La facolta' approva il piano annuale di funzionamento proposto da ciascuna scuola unitamente al quadro dei convenzionamenti occorrenti per la didattica integrativa.
Il senato accademico approva per ciascuna area disciplinare uno schema tipo di regolamento per l'organizzazione e il funzionamento delle scuole. Ciascun consiglio di scuola adotta il proprio regolamento sulla base dello schema tipo.
 
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