Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2007 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DELLA CALABRIA
DECRETO RETTORALE 1 dicembre 2006
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed, in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi della Calabria, emanato con decreto rettorale n. 450 del 28 febbraio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997 e successive modificazioni;
Visto nello specifico l'art. 7.5 dello statuto riguardante la procedura per le relative modifiche;
Vista la deliberazione assunta, nell'adunanza del 28 luglio 2006, dal senato accademico integrato secondo la previsione dell'art. 7.5 dello statuto di autonomia;
Vista la nota circolare prot. n. 622 del 14 febbraio 2005 del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione generale per l'universita' - ufficio I, con la quale sono state impartite istruzioni per la trasmissione degli statuti e dei regolamenti strutturali di Ateneo ai fini del controllo di legittimita' e di merito;
Vista la nota del rettore n. 37117 del 17 novembre 2006 con la quale e' stato inoltrato al Ministero dell'universita' e della ricerca il testo dello statuto di autonomia, modificato dalla suddetta delibera, per il controllo previsto all'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989;
Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca, prot. n. 4429 del 30 novembre 2006 con la quale non si evidenziano rilievi in merito alle modifiche proposte;
Decreta:
Gli articoli 1.1, 1.3, 1.4, 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.10, 2.11, 3.2, 3.3, 3.6, 3.8, 3.11, 4.2, 5.4, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.10, 7.3 e 7.4 dello statuto di autonomia dell'Universita' della Calabria, emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono cosi' modificati:
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.1.
Finalita' e caratteri distintivi
1. L'Universita' della Calabria e' un'istituzione pubblica dotata di personalita' giuridica finalizzata alla ricerca scientifica, alla formazione culturale ed al progresso civile della societa' in cui opera.
2. Nel perseguimento di tali fini l'Universita' promuove anche forme di collaborazione con altri organismi pubblici e privati, internazionali e nazionali, ed in particolare con la regione Calabria ed i suoi enti locali.
3. Per la maggiore efficacia della propria azione formativa, l'Universita' della Calabria, nel rispetto della sua legge istitutiva, ha carattere residenziale e la frequenza dei suoi corsi e' obbligatoria e controllata.
4. Essa programma, in rapporto alle proprie risorse, il numero di studenti da immatricolare, subordina l'iscrizione agli anni successivi al primo alla verifica dei risultati conseguiti e favorisce la vita comunitaria di docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo in un apposito centro residenziale, dotato oltre che di alloggi e di mense anche di impianti per attivita' culturali, sportive e ricreative.
5. I servizi erogati dal centro residenziale non sono in alcun caso totalmente gratuiti. La quota a carico degli studenti e' commisurata alle condizioni economiche dei rispettivi nuclei familiari.
6. Per il suo carattere residenziale, l'Universita' della Calabria esercita anche funzioni in materia di diritto allo studio.
Art. 1.3.
Attivita' didattica e promozione culturale
1. L'Ateneo provvede a tutti i livelli di formazione universitaria, esplicando l'attivita' didattica nei:
a) corsi di laurea;
b) corsi di laurea magistrale;
c) corsi di specializzazione;
d) corsi di dottorato di ricerca, per i quali vengono rilasciati i relativi titoli di studio.
L'Ateneo puo' inoltre attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali vengono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.
Sulla base di apposite convenzioni, i titoli di cui al presente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente ad altri atenei italiani o stranieri.
2. L'Universita' organizza:
a) servizi di tutorato finalizzati ad orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessita', alle attitudini ed alle esigenze dei singoli studenti;
b) servizi di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari e ai corsi post-laurea, nonche' attivita' formative propedeutiche all'accertamento dell'adeguata preparazione iniziale, anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori;
c) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo. Inoltre, per la maggiore efficacia dell'attivita' formativa, l'Universita' della Calabria eroga, secondo le procedure previste dal regolamento generale di Ateneo e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', borse di studio post-laurea, anche tramite i suoi centri dotati di autonomia di spesa, ciascuno con i fondi di propria competenza.
3. L'Universita' promuove attivita' formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia.
4. L'Universita' puo' attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili:
a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici;
b) corsi di perfezionamento e aggiornamento culturale e professionale;
c) corsi di educazione e attivita' culturali formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, per la formazione permanente e ricorrente e per i lavoratori.
Al fine della promozione e dello svolgimento di queste attivita', l'Universita' puo' stipulare convenzioni e contratti con gli enti pubblici e privati.
Art. 1.4.
Personale universitario e ambiente di lavoro
1. L'Universita' promuove il miglioramento professionale del proprio personale.
2. L'Universita' esercita tutte le azioni idonee a garantire la salubrita' e l'igiene degli ambienti di studio, di ricerca e di lavoro.
3. Nei confronti dei portatori di handicap l'Universita' si adopera a rimuovere gli ostacoli allo svolgimento delle attivita' e alla fruizione dei servizi universitari.
4. L'Universita' della Calabria promuove, ai sensi della vigente normativa, azioni positive volte a realizzare garanzie generali di pari opportunita' nell'Ateneo, rimuovendo gli ostacoli che di fatto impediscono l'effettiva attuazione dell'uguaglianza sostanziale e quant'altro costituisca discriminazione - diretta o indiretta, legata al genere come a qualunque altro tipo di differenza nei confronti di chi lavora e studia nell'Ateneo. L'Universita' attua un'opera di prevenzione delle discriminazioni anche attraverso opportune politiche di genere.
Titolo II
ORGANI DELL'UNIVERSITA'
Art. 2.2.
Il rettore
Il rettore rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di legge.
1. Il rettore:
a) convoca e presiede il senato accademico ed il consiglio di amministrazione;
b) assicura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario, ed in particolare provvede all'emanazione dello statuto e dei regolamenti d'Ateneo e delle singole strutture;
c) vigila sul corretto funzionamento delle strutture dell'Universita', assicurando l'adozione di criteri che garantiscano l'efficienza dei servizi e l'individuazione delle responsabilita';
d) emana annualmente, entro il 30 giugno, il bando per l'ammissione degli studenti;
e) esercita l'attivita' disciplinare sul personale docente, sui ricercatori e sugli studenti nell'ambito delle competenze previste dalla legge, dai regolamenti e dal presente statuto;
f) stipula contratti e convenzioni non affidati alle competenze del direttore amministrativo e delle singole strutture didattiche e di ricerca secondo le norme del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
g) presenta all'inizio di ciascun anno accademico agli organi dell'Universita' una relazione sullo stato dell'Ateneo;
h) elabora ed invia agli organi dell'Universita' le linee generali del programma annuale di attivita' dell'Universita';
i) predispone, sentiti il comitato di coordinamento e programmazione ed il consiglio degli studenti, il bilancio di previsione per i successivi adempimenti;
l) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme di legge, dal presente statuto e dai regolamenti generali e particolari d'Ateneo;
m) rappresenta in giudizio l'Universita' avvalendosi normalmente dell'avvocatura di Ateneo e dell'Avvocatura dello Stato; il ricorso ad avvocati del libero foro potra' avvenire, esclusivamente, previa deliberazione motivata del consiglio di amministrazione.
2. Il rettore viene eletto, secondo le norme di cui al successivo art. 7.1, fra i professori di prima fascia dell'Universita', a seguito di presentazione di candidature ufficiali. Il rettore dura in carica quattro anni e non puo' essere eletto piu' di due volte consecutive.
Ai fini di tale divieto si considera validamente espletato il mandato di durata pari o superiore a due anni ed un giorno.
Per tutta la durata della carica, il rettore ha diritto a richiedere una limitazione dell'attivita' didattica.
L'elettorato attivo e' costituito:
a) da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori - N D;
b) da tutto il personale tecnico-amministrativo di ruolo - N T. Il voto di ognuno degli appartenenti a questa categoria sara' pesato in maniera che il totale dei voti disponibili per la categoria rappresenti il 5% degli aventi diritto al voto di cui alla lettera a);
c) dagli studenti -N S - facenti parte del consiglio degli studenti e dagli studenti facenti parte dei consigli di corso di studio. Il voto di ognuno di essi sara' pesato in maniera che il totale dei voti disponibili per gli studenti sia pari al 5% degli aventi diritto al voto di cui alla lettera a).
zI pesi dei voti delle categorie di cui alle lettere b) e c), determinati in fase di costituzione delle liste elettorali, in base alle formule riportate di seguito, saranno arrotondati in maniera standard alla seconda cifra decimale.
Detti rispettivamente N D, N T e N S» i numeri totali di professori e ricercatori, i tecnici e amministrativi e di studenti aventi diritto al voto, il peso dei voti dei tecnici P T e degli studenti P S saranno determinati rispettivamente dalle formule:

----> vedere formule a pag. 48 della G.U. <----

Nelle prime due votazioni, valide se vi partecipa almeno la meta' piu' uno dei professori di ruolo e fuori ruolo, il rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto i maggiori consensi nella seconda votazione: il ballottaggio e' valido se partecipa al voto almeno il 40% dei professori di ruolo e fuori ruolo. In caso di parita' anche nel ballottaggio, prevale il candidato con maggiore anzianita' nel ruolo di prima fascia e, a parita' di anzianita' nel ruolo, il candidato con maggiore anzianita' anagrafica. Le votazioni si svolgono a distanza di quindici giorni l'una dall'altra.
Il candidato eletto e' nominato dal Ministro competente.
3. Il rettore nomina un pro-rettore, scelto tra i professori di prima fascia. Il pro-rettore, sostituisce il rettore in tutte le sue attribuzioni, in caso di assenza o impedimento.
Il rettore puo' avvalersi della collaborazione di altri professori di ruolo o di ricercatori dell'Ateneo da lui scelti, ai quali puo' delegare, con proprio decreto, specifiche funzioni.
Art. 2.4.
Il consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione esercita la gestione amministrativo-contabile dell'Universita', fatti salvi i poteri di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali lo statuto attribuisce autonomia finanziaria e di spesa.
Il consiglio di amministrazione:
a) approva il bilancio di previsione predisposto dal rettore dopo aver sentito il senato accademico;
b) approva il conto consuntivo;
c) vigila sulla conservazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Universita';
d) delibera sulla distribuzione delle risorse logistiche non di competenza del senato;
e) esercita le funzioni previste dalla legge per il personale tecnico ed amministrativo dell'Universita';
f) approva il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', predisposto dal direttore amministrativo, tenuto conto delle proposte del senato accademico;
g) approva, sentito il senato accademico, i programmi di edilizia tenendo conto delle linee di sviluppo indicate nel piano pluriennale dell'Universita';
h) approva i contratti e le convenzioni non affidate alle competenze delle singole strutture o al direttore amministrativo;
i) delibera l'eventuale affidamento a un difensore libero professionista la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ateneo;
l) delibera su ogni altra materia per la quale sia previsto il suo intervento dalle norme dell'ordinamento universitario.
Le modalita' di funzionamento del consiglio di amministrazione sono stabilite al suo interno da un apposito regolamento.
2. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal rettore almeno una volta ogni due mesi in via ordinaria e, in via straordinaria, quando il rettore stesso lo ritenga necessario o quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno un terzo, approssimato per difetto, dei suoi membri.
Il direttore amministrativo mette in atto le delibere del consiglio di amministrazione.
Il rettore e il direttore amministrativo, nei casi di necessita' e di concerto possono prendere provvedimenti di urgenza, riferendone al consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.
3. Sono membri del consiglio di amministrazione:
a) il rettore;
b) due rappresentanti dei professori di ruolo di prima fascia;
c) due rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia;
d) due rappresentanti dei ricercatori;
e) due rappresentanti del personale tecnicoamministrativo;
f) tre rappresentanti degli studenti;
g) un rappresentante della regione Calabria;
h) due rappresentanti di enti pubblici o privati o di consorzi di enti pubblici o privati che contribuiscano, per il periodo di durata in carica del consiglio di amministrazione, al bilancio dell'Universita' con l'erogazione di un contributo significativo non finalizzato allo svolgimento di specifiche attivita' didattiche o scientifiche. Tale contributo potra' essere erogato in tutto o in parte sotto forma di servizi. Gli enti o i consorzi, aventi titolo a designare questi rappresentanti, sono individuati annualmente dal senato accademico sulla base della rilevanza delle rispettive contribuzioni. Tali rappresentanti durano in carica un anno solare.
Fanno inoltre parte del consiglio di amministrazione a titolo consultivo, senza influire sul numero legale:
il pro-rettore
il direttore amministrativo o il suo delegato;
il presidente del centro residenziale o suo delegato.
Il direttore amministrativo esercita le funzioni di segretario.
4. I rappresentanti di cui ai punti b, c, d, e, f, g, durano in carica due anni.
Art. 2.6.
Comitato di coordinamento e programmazione
1. Il comitato di coordinamento e programmazione e' un organo istruttorio permanente. Esso esprime al Senato accademico parere obbligatorio sugli argomenti di cui alle voci e, f, h, i, l, m, o del precedente art. 2.3, punto 1.
2. Al comitato di coordinamento e programmazione competono i seguenti compiti:
elaborare il piano di sviluppo poliennale da sottoporre al senato accademico, identificando i settori da incentivare;
sulla base delle relazioni delle singole strutture e secondo i principi fissati dall'art. 1.2, comma 5, curare la redazione e la diffusione del rapporto annuale sull'attivita' scientifica dell'Universita';
proporre al senato accademico e al consiglio di amministrazione l'attivazione e la disattivazione di strutture dell'Universita';
proporre al senato accademico e al consiglio di amministrazione l'adesione ed il recesso dell'Universita' della Calabria da centri interuniversitari e consorzi;
esprimere pareri sui casi controversi di afferenza di docenti e ricercatori ai dipartimenti;
individuare le aree culturali cui afferiscono i direttori di dipartimento che fanno parte del senato accademico secondo criteri che assicurino l'equilibrata rappresentanza delle diverse aree scientifico-disciplinari presenti nell'Ateneo.
3. Il comitato di coordinamento e programmazione e' composto dai direttori dei dipartimenti dotati di autonomia amministrativa o da loro delegati permanenti. Il presidente del comitato viene eletto tra i suoi membri.
Art. 2.7.
Il consiglio degli studenti
1. Il consiglio degli studenti e' l'organo permanente di rappresentanza del corpo studentesco nei rapporti con le altre strutture dell'Universita'.
Spetta al consiglio degli studenti:
a) avanzare proposte alle facolta' ed al senato accademico in merito alla organizzazione della didattica ed alla sua qualita';
b) esprimere parere sugli ordinamenti didattici, sull'organizzazione dei servizi, sulle misure attuative del diritto allo studio, sull'organizzazione del tutorato;
c) formulare proposte al rettore per la redazione del bilancio di previsione dell'Universita';
d) formulare proposte e concorrere all'organizzazione delle attivita' del tempo libero nell'ambito del centro residenziale;
e) concorrere all'organizzazione delle elezioni delle rappresentanze degli studenti negli organismi universitari;
f) esercitare tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme generali e speciali sull'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti generali e particolari dell'Universita'.
2. L'Universita' fornisce i supporti logistici di personale e finanziari necessari per il funzionamento del consiglio degli studenti.
3. Le norme per il funzionamento del consiglio degli studenti sono definite da un apposito regolamento.
4. Tale regolamento deve prevedere l'elezione di un presidente. Questi e' scelto all'interno del consiglio degli studenti e lo rappresenta a tutti gli effetti.
5. Gli organismi, cui i pareri e le proposte del consiglio degli studenti sono indirizzati, sono tenuti a motivare le loro determinazioni in merito eventualmente difformi.
6. Il consiglio degli studenti dura in carica due anni ed e' composto dagli studenti che fanno parte delle rappresentanze nei consigli di facolta' e nel consiglio di amministrazione dell'Universita', nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione del centro residenziale.
Art. 2.10.
Il collegio dei probiviri
1. Il collegio dei probiviri e' composto da sette rappresentanti dei professori e dei ricercatori, tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e tre rappresentanti degli studenti. Dura in carica due anni e viene eletto in occasione delle elezioni per il rinnovo del consiglio di amministrazione. Assume la presidenza del collegio il professore o il ricercatore eletto con il maggior numero di voti.
2. Il collegio dei probiviri, su motivata istanza di qualsiasi soggetto interessato indirizzata al presidente, indaga sui casi controversi di mancata osservanza dei regolamenti, di violazione o restrizione dei diritti spettanti ai sensi della normativa in vigore, e sui fatti in cui si ritenga lesa la dignita' individuale.
3. Le indagini si realizzano mediante accertamenti d'ufficio, colloqui e confronti anche in pubblico contraddittorio. Su ciascuna delle questioni sottopostegli, alla conclusione delle indagini, che deve avvenire entro novanta giorni dall'istanza, il collegio dei probiviri esprime il proprio giudizio sotto forma di pubblica dichiarazione.
4. Ciascuna indagine viene trattata oltre che dal presidente, da due docenti, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e da uno studente, estratti a sorte tra i componenti il collegio.
Art. 2.11.
Il nucleo di valutazione
1. Il nucleo di valutazione di Ateneo e' un organo tecnico interno all'Universita' di natura collegiale e carattere paritetico, il quale, anche attraverso analisi comparative dei costi e dei rendimenti verifica:
a) l'efficienza, l'economicita', il corretto utilizzo delle pubbliche risorse, il buon andamento dell'efficacia dell'azione gestionale svolta dalle strutture amministrative dell'Ateneo;
b) l'efficienza, l'efficacia e la congruita' della didattica in esso impartita rispetto alle finalita' culturali e professionali corrispondenti ai diversi livelli e titoli di studio, nonche' la qualita' e la quantita' degli interventi di sostegno al diritto allo studio posti in essere nell'Universita';
c) la qualita' e il grado di produttivita' delle ricerche scientifiche svolte in essa o da essa promosse.
Nell'esercitare tali competenze il nucleo di valutazione di Ateneo si colloca in posizione di raccordo tra gli organi di vertice e gli apparati di gestione dell'Universita'. Dal punto di vista funzionale la sua attivita' ha carattere di accertamento direzionale e si inserisce tra la pianificazione strategica e l'esame dei risultati.
2. Il nucleo di valutazione d'Ateneo e' nominato dal rettore ed e' composto da sei membri di comprovata qualificazione ed esperienza nel settore della valutazione:
a) un membro e' designato dal rettore;
b) i membri restanti sono designati dal senato accademico che indica, tra gli altri, uno di essi in una terna proposta dal consiglio degli studenti dell'Universita' della Calabria composta da esterni all'Ateneo ed esperti nel campo della valutazione.
3. Non puo' essere nominato membro del nucleo di valutazione d'Ateneo chi abbia riportato condanne penali per reati contro lo Stato o contro il patrimonio, o abbia in corso procedimenti penali per questi crimini.
L'appartenenza al nucleo di valutazione d'Ateneo non si concilia con l'appartenenza a nessuno degli organi centrali di governo dell'Universita' della Calabria di cui all'art. 2.1 dello statuto, ne' e' compatibile con le funzioni di pro-rettore, di direttore amministrativo vicario, di membro del comitato di coordinamento e programmazione, della commissione per l'orientamento e il sostegno degli studenti, del collegio dei probiviri e del collegio dei revisori dei conti in essa esercitate.
Non possono, inoltre, far parte del nucleo di valutazione d'Ateneo i docenti dell'Universita' della Calabria che in essa ricoprano cariche connesse con l'organizzazione della didattica, quale quella di presidente o di presidente vicario del consiglio di corso di studio o di membro della commissione didattica d'Ateneo.
I membri del nucleo di valutazione d'Ateneo di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo non possono essere dipendenti dell'Universita' della Calabria, ne', per tutta la durata del mandato, stipulare contratti d'insegnamento in essa, ne' avere a nessun titolo rapporti di collaborazione scientifica, o di gestione nell'ambito di comuni iniziative ed attivita', o di consulenza con alcun organismo o struttura dell'Universita' stessa o appartenere a istituzioni, organismi e imprese ad essa consociati.
4. Le delibere del nucleo di valutazione sono assunte all'unanimita' o a maggioranza. A parita' di voti, prevale quello del presidente.
5. Il nucleo di valutazione di Ateneo resta in carica per un triennio dalla nomina rettorale. I suoi membri non possono essere nominati piu' di due volte consecutive.
6. Il membro del nucleo di valutazione d'Ateneo che perda la qualifica per la quale e' stato nominato o chenel corso del mandato riporti condanne penali per i reati di cui al comma 3 del presente articolo, o sia indagato per i medesimi crimini, o che incorra in uno degli altri casi di incompatibilita' previsti dal predetto comma, decade immediatamente dall'appartenenza all'organo.
Nel caso di dimissioni, di decesso o di sopraggiunta incompatibilita' ai sensi del precedente capoverso da parte dei membri del nucleo di valutazione d'Ateneo, il rettore procede a nuova nomina se trattasi di membro dell'organismo di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo o, se trattasi di membro di cui alla lettera b) del medesimo comma, informa immediatamente il senato accademico il quale procede a nuova designazione entro quindici giorni dalla notifica rettorale.
Nelle more il nucleo di valutazione d'Ateneo non interrompe il suo funzionamento.
Il membro subentrante resta in carica per il tempo restante del mandato del membro al quale subentra e puo' essere nominato consecutivamente soltanto per il triennio successivo.
7. Entro quindici giorni dalla nomina, il nucleo di valutazione d'Ateneo si riunisce, su convocazione del rettore, per eleggere il presidente e il segretario.
Il presidente e' eletto a maggioranza qualificata tra tutti i componenti dell'organismo se il membro di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo e' esterno all'Universita' della Calabria, in caso contrario e' eletto a maggioranza qualificata tra i membri di cui alla lettera b) del medesimo comma.
Il segretario e' eletto a maggioranza tra tutti i componenti dell'organismo se il membro di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo e' esterno all'Universita' della Calabria. In caso contrario e' eletto a maggioranza tra i membri di cui alla lettera b) del medesimo comma.
Il presidente e il segretario restano in carica per l'intero triennio e possono essere rieletti.
In caso di dimissioni, di decesso o d'impedimento permanente del presidente o del segretario a svolgere le loro funzioni, il nucleo di valutazione d'Ateneo procede a nuova elezione.
Il presidente e il segretario ai quali almeno tre membri del nucleo di valutazione d'Ateneo abbiano formalmente espresso sfiducia, debbono dimettersi e l'organo procede a nuova elezione.
Il presidente e il segretario a qualunque titolo subentranti restano in carica per il tempo restante del mandato di coloro ai quali subentrano.
8. Il presidente del nucleo di valutazione d'Ateneo nomina tra gli altri membri di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo un vice-presidente, che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di temporaneo impedimento o di assenza.
Il vice-presidente e' nominato tra tutti gli altri componenti se il membro di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo e' esterno all'Universita' della Calabria o, in caso contrario tra i componenti di cui alla lettera b) del medesimo comma.
9. Entro quattro mesi dall'entrata in carica, il nucleo di valutazione d'Ateneo redige a maggioranza qualificata il regolamento interno dell'organo e lo invia al rettore che entro trenta giorni, esaminatane la formale conformita' al dettato dall'art. 1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e al presente articolo dello Statuto, lo promulga con apposito decreto o lo rinvia al nucleo di valutazione d'Ateneo.
Il rettore invia il promulgato regolamento interno del nucleo di valutazione d'Ateneo al Ministero competente e lo notifica a tutti gli organi dell'Universita' di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2.1.
Il regolamento interno del nucleo di valutazione d'Ateneo puo' essere modificato su proposta di almeno due membri dell'organo.
Le modifiche sono approvate a maggioranza qualificata dei componenti l'organo e sono inviate al rettore che entro trenta giorni le promulga o le rinvia al nucleo di valutazione d'Ateneo.
10. Il nucleo di valutazione di Ateneo ha accesso a tutti i dati e a tutte le informazioni inerenti agli ambiti in cui esercita le funzioni di verifica, e le strutture amministrative, didattiche e scientifiche dell'Universita' cui ne faccia richiesta hanno l'obbligo di predisporli e fornirli tempestivamente.
11. Gli atti dei nucleo di valutazione d'Ateneo sono pubblici e gli organi accademici ne assicurano la diffusione.
12. La mancata trasmissione al Ministero competente da parte del nucleo di valutazione d'Ateneo della relazione, dei dati e delle informazione previsti dall'art. 1, comma 2 e dall'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, comporta e/o ipso il decadimento dell'organo, nei confronti dei cui membri, singolarmente e in solido, il rettore dell'Universita' della Calabria puo' adire le vie legali per il risarcimento del danno subito dall'Ateneo.
13. Il consiglio di amministrazione stabilisce annualmente una indennita' di funzione per i componenti del nucleo di valutazione d'Ateneo.
Titolo III
STRUTTURE DELL'UNIVERSITA'
Art. 3.2.
Le facolta'
1) Le facolta' sono le strutture primarie di organizzazione e di coordinamento delle attivita' didattiche.
2) Compiti principali delle facolta' sono:
a) la programmazione e la destinazione delle risorse didattiche, nel quadro delle delibere del senato accademico e sulla base dei pareri espressi dai consigli dei corsi di studio di cui al comma 1 dell'art. 1.3, ove istituiti, e dai dipartimenti interessati;
b) il coordinamento delle attivita' didattiche e la verifica della loro efficacia;
c) la predisposizione di piani annuali di utilizzo dei professori e dei ricercatori ad esse afferenti nei corsi di insegnamento e nelle altre attivita' formative, secondo le norme di legge vigenti;
d) la chiamata dei professori di ruolo, esercitata sulla base del principio del consiglio ristretto alle categorie previste dalla normativa e del parere favorevole del dipartimento al quale l'interessato dichiara di voler afferire;
e) la formulazione dei regolamenti di facolta' secondo le procedure di cui all'art. 5.3, del presente statuto;
f) la cura degli atti relativi alle carriere degli studenti;
g) la gestione delle aule.
3) A ciascuna facolta' fanno capo i corsi di laurea e di laurea magistrale.
Le facolta' sono dotate delle strutture e del personale necessario al proprio funzionamento, ivi comprese le attivita' di cui al comma 1, lettera f) del presente articolo.
Agli uffici delle facolta' e' preposto un funzionario amministrativo, il quale svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute del consiglio di facolta'.
4) Nel caso in cui siano attivati piu' corsi di laurea e di laurea magistrale, le facolta' possono deliberare di costituire i consigli dei corsi di studio.
Per i corsi di studio costituiti col concorso di piu' facolta', nel seguito indicati come corsi di studio interfacolta', il regolamento didattico d'Ateneo prevede specifiche norme, ferme restando le attribuzioni assegnate dallo statuto al consiglio di corso di studio.
Le suddette norme regolano i rapporti del corso di studio interfacolta', sia in fase di prima attivazione che a regime, con le facolta' che concorrono al corso di studio stesso ed ogni altra materia che richieda regolamentazione didattica ed amministrativa specifica, ivi compresi i criteri per l'utilizzazione delle risorse e il coordinamento dell'attivita' didattica.
Il regolamento generale d'Ateneo definisce la consistenza e le modalita' di elezione della rappresentanza degli studenti e del personale tecnico-amministrativo di cui all'art. 3.6, comma 7, lettere d) ed e) dello statuto, nonche' i limiti d'intervento nel consiglio dei docenti di cui all'art. 3.6, comma 7, lettera c) dello statuto.
5) Sono organi della facolta':
a) il preside;
b) il consiglio di facolta';
c) i consigli dei corsi di studio;
d) il consiglio di presidenza.
Art. 3.3.
Il preside
1) Il preside e' membro di diritto del senato accademico, convoca e presiede il consiglio di facolta' ed il consiglio di presidenza, rendendone esecutive le deliberazioni, vigila su tutte le attivita' didattiche che fanno capo alla facolta' e inoltre, ove non siano costituiti i consigli dei corsi di studio autorizza la sospensione dell'attivita' didattica di docenti e ricercatori per periodi inferiori a quindici giorni.
2) Il preside viene eletto fra i professori di prima fascia della facolta' a seguito di presentazione di candidature ufficiali secondo le norme di cui al successivo art. 7.1; dura in carica quattro anni e non puo' essere eletto piu' di due volte consecutive.
Ai fini di tale divieto si considera validamente espletato il mandato di durata pari o superiore a due anni ed un giorno.
Il preside e' nominato dal rettore.
L'elettorato attivo e' costituito dai membri del consiglio di facolta'.
Nelle prime due votazioni, valide se vi partecipa almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto, il preside e' eletto a maggioranza assoluta degli stessi aventi diritto al voto.
In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto i maggiori consensi nella seconda votazione: il ballottaggio e' valido se partecipa al voto almeno il 40% degli aventi diritto.
In caso di parita' anche nel ballottaggio, prevale il candidato con maggiore anzianita' nel ruolo di prima fascia e, a parita' di anzianita' nel ruolo, il candidato con maggiore anzianita' anagrafica.
Le votazioni si svolgono a distanza di 15 giorni l'una dall'altra.
3) Il preside designa, tra i professori di ruolo di prima fascia della facolta', un preside vicario che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di assenza o di impedimento.
Il preside vicario e' nominato dal rettore.
Laddove non siano costituiti i consigli dei corsi di studio, con le modalita' previste dal regolamento di facolta', il preside puo' delegare specifiche funzioni anche ad altri professori di ruolo della facolta'.
Art. 3.6.
I consigli dei corsi di studio
1. Le facolta' in cui sono attivati i corsi di laurea e di laurea magistrale possono costituire i consigli di tali corsi.
2. I consigli di corso di laurea e di laurea magistrale:
a) formulano per il consiglio di facolta' proposte e pareri in merito:
alle modifiche del regolamento didattico d'Ateneo riguardanti l'ordinamento didattico dei corsi di studio;
alla programmazione ed alla destinazione delle risorse didattiche disponibili;
alla destinazione dei posti in organico di professori di ruolo e di ricercatore;
alla richiesta di nuovi posti;
alle nomine di professori a contratto;
b) organizzano e coordinano il servizio di tutorato per gli studenti in conformita' con quanto previsto in merito dal regolamento didattico di Ateneo;
c) organizzano e coordinano le attivita' didattiche previste per il conseguimento del titolo di studio;
d) propongono l'attivazione e la disattivazione di corsi;
e) propongono il regolamento didattico dei corsi di studio e le relative modifiche;
f) formulano richieste di professori a contratto;
g) formulano richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;
h) predispongono il manifesto degli studi;
i) esaminano e approvano i piani di studio individuali degli studenti;
l) deliberano proposte di sperimentazione e di adozione di nuove modalita' di insegnamento;
m) approvano la relazione annuale sull'attivita' didattica del corso di studio;
n) gestiscono i laboratori didattici ed eventuali altri spazi assegnati;
o) deliberano in merito all'impiego delle risorse disponibili loro assegnate per lo svolgimento delle attivita' didattiche, con particolare riferimento allo svolgimento della prova finale.
3. Il consiglio dei corsi di studio e' costituito:
a) dai professori di ruolo degli insegnamenti afferenti ai corsi stessi in accordo alla programmazione didattica annuale della facolta';
b) dai ricercatori che nei corsi di studio svolgono la loro attivita' didattica principale in accordo alla programmazione didattica annuale della facolta';
c) dai supplenti, dagli affidatari d'insegnamento, dai professori a contratto, dagli assistenti del ruolo ad esaurimento e dai professori incaricati stabilizzati;
d) dai rappresentanti degli studenti;
e) dai rappresentanti del personale tecnicoamministrativo.
Il regolamento generale di Ateneo stabilisce per tutti i consigli dei corsi di studio la consistenza e le modalita' di designazione delle rappresentanze di cui alle lettere d) ed e), nonche' i limiti di intervento dei docenti di cui alla lettera c).
4. Il consiglio dei corsi di studio elegge il presidente tra i suoi componenti che rivestano la qualifica di professore di ruolo di prima fascia o, in via subordinata, di professore di ruolo di seconda fascia.
L'elezione avviene a maggioranza assoluta in prima convocazione e a maggioranza relativa nelle eventuali successive votazioni.
Il presidente e' nominato con decreto del rettore, dura in carica quattro anni accademici e non puo' essere eletto piu' di due volte consecutive.
Ai fini di tale divieto si considera validamente espletato il mandato di durata pari o superiore a due anni ed un giorno.
5. Il presidente del consiglio di corso di studio:
a) sovrintende e coordina le attivita' del corso;
b) da' esecuzione alle delibere del consiglio del corso.
Il presidente si avvale della collaborazione del personale tecnico-amministrativo destinato allo scopo dalle facolta'.
Il presidente designa tra i professori di ruolo di prima o seconda fascia afferenti al corso di studio un presidente vicario che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di temporanea assenza o di temporaneo impedimento a esercitare la carica.
Il presidente vicario dei corsi di laurea o di laurea magistrale e' nominato dal rettore con apposito decreto.
6. Le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo nei consigli di corso di laurea e di laurea magistrale durano in carica due anni accademici.
Le rappresentanze degli studenti durano in carica due anni accademici.
7. Per i corsi di laurea e di laurea magistrale connessi dal riconoscimento integrale dei crediti e aventi la stessa denominazione e' possibile costituire, previa delibera del consiglio di facolta', un unico consiglio di corso di studio. Per i corsi di laurea e di laurea magistrale connessi dal riconoscimento integrale dei crediti o afferenti alla stessa classe ma aventi diversa denominazione, e' possibile costituire, previa delibera del consiglio di facolta', un unico consiglio di corso di studio. Ove previsto dal regolamento di facolta', il consiglio unificato dei corsi di studio puo' tenere riunioni in composizione separata per questioni specifiche attinenti soltanto ai corsi di laurea o ai corsi di laurea magistrale.
8. Previa delibera del consiglio di facolta', su proposta motivata dei consigli dei singoli corsi di studio interessati, e' possibile costituire uno o piu' consigli di coordinamento dei corsi di studio che comprendono piu' corsi di studio attivati presso la facolta'.
Al consiglio di coordinamento degli studi competono le medesime attribuzioni dei consigli di corso di studio che sostituiscono.
I regolamenti di facolta' determinano le modalita' per l'eventuale istituzione e l'articolazione dei consigli di coordinamento dei corsi di studio.
9. Le competenze, la composizione, le modalita' di elezione del presidente e di designazione del presidente vicario per i consigli unificati e i consigli di coordinamento dei corsi di studio sono indicate nei precedenti commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
10. Il consiglio di corso interfacolta' e' costituito:
a) dai professori di ruolo degli insegnamenti afferenti al corso in accordo alla programmazione didattica annuale delle facolta';
b) dai ricercatori che nel corso interfacolta' svolgono la loro attivita' didattica principale in accordo alla programmazione didattica annuale della facolta';
c) dai supplenti, dagli affidatari d'insegnamento, dai professori a contratto, dagli assistenti del ruolo ad esaurimento e dai professori incaricati stabilizzati;
d) dai rappresentanti degli studenti;
e) dai rappresentanti del personale tecnicoamministrativo.
Il regolamento generale di Ateneo stabilisce la consistenza e le modalita' di designazione delle rappresentanze di cui alle lettere d) ed e), nonche' i limiti d'intervento dei docenti di cui alla lettera c).
11. Al consiglio di corso di studio interfacolta' competono le medesime attribuzioni dei consigli di corso di studio, specificate al comma 2 del presente articolo, fatto salvo che, nel caso di specie, i referenti di cui alla lettera a) del citato comma siano i presidi delle facolta' concorrenti alla costituzione del corso.
Entro un anno dalla sua costituzione, il consiglio di corso di studio interfacolta' redige il regolamento didattico del corso e lo sottopone all'approvazione delle facolta' che concorrono alla costituzione del corso medesimo.
Il regolamento, con il parere favorevole delle facolta', e' sottoposto all'approvazione del senato accademico ed e' promulgato dal rettore con apposito decreto.
12. I consigli di corso di studio interfacolta' eleggono il presidente, di norma tra i componenti che rivestano la qualifica di professore di ruolo di prima fascia e subordinatamente di professore di ruolo di seconda fascia.
Le votazioni avvengono secondo le medesime modalita' dell'elezione del presidente del consiglio di corso di laurea e di laurea magistrale, specificate al comma 4 del presente articolo.
Il presidente e' nominato dal rettore, resta in carica quattro anni e non puo' essere eletto piu' di due volte consecutive.
Ai fini di tale divieto si considera validamente espletato il mandato di durata pari o superiore a due anni ed un giorno.
Il presidente designa tra i professori di ruolo di prima o seconda fascia afferenti al corso di studio un presidente vicario che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.
Il presidente vicario e' nominato dal rettore con apposito decreto.
Il presidente del corso di studio interfacolta':
a) sovrintende e coordina le attivita' del corso;
b) da' esecuzione alle delibere del consiglio del corso.
Il presidente si avvale della collaborazione del personale tecnico-amministrativo assegnato al corso di studio interfacolta' o destinato allo scopo dalle facolta' che concorrono alla costituzione del corso medesimo.
13. In fase di prima attivazione di un corso di studio interfacolta' tutte le funzioni del consiglio di corso sono esercitate da un comitato nominato dal rettore e costituito:
a) dai presidi di ciascuna delle facolta' che concorrono alla costituzione del corso di studio, o da loro delegati;
b) da due docenti di prima o di seconda fascia di ciascuna delle facolta' suddette, designati dai rispettivi consigli di facolta'.
Il regolamento didattico di Ateneo definisce i criteri generali di funzionamento del comitato e la durata in carica dello stesso.
14. Il consiglio di corso di studio interfacolta' puo' istituire una giunta di corso a cui possono essere delegate alcune o tutte le prerogative del consiglio stesso.
La composizione, il funzionamento e la durata in carica della giunta sono definiti dal regolamento del corso di studio interfacolta'.
Art. 3.8.
Scuole di specializzazione
In applicazione di particolari norme di legge o di direttive della Unione europea l'Universita' istituisce scuole di specializzazione che forniscono allo studente conoscenze ed abilita' per funzioni richieste nell'esercizio di specifiche attivita' professionali.
Le norme per il funzionamento di ciascuna scuola sono fissate con i regolamenti previsti al successivo art. 5.4.
Art. 3.11.
Sistema bibliotecario di Ateneo
Il sistema bibliotecario di Ateneo e' costituito dalle biblioteche interdipartimentali o di area e dalle biblioteche dipartimentali.
Le biblioteche sono strutture volte alla:
a) acquisizione, conservazione e fruizione di documenti per definite aree disciplinari, categorie di utenti o particolari funzioni di supporto alla ricerca e alla didattica;
b) creazione, reperimento, recupero ed elaborazione dell'informazione bibliografica e documentale sia su supporto cartaceo che elettronico.
2) Le biblioteche interdipartimentali o di area possono avere autonomia amministrativa e contabile.
3) Le biblioteche attivate al momento dell'approvazione del presente statuto, sono inserite nella tabella F.
4) Nelle strutture bibliotecarie interdipartimentali o di area, la funzione di indirizzo e controllo viene svolta da un comitato tecnico scientifico, la cui composizione fa riferimento al bacino di utenza ed al personale tecnico-amministrativo della struttura. La composizione per categorie del suddetto comitato e' stabilita dal regolamento generale di Ateneo.
La responsabilita' di tali strutture e' affidata ad un presidente, professore di ruolo, eletto dal comitato tecnico scientifico.
5) L'incarico di direzione e' affidato dal rettore ad un funzionario dell'area funzionale delle biblioteche, su proposta del comitato tecnico scientifico ed ha durata triennale.
6) Le modalita' di funzionamento e gestione delle biblioteche interdipartimentali o di area sono definite da un regolamento approvato dal comitato tecnico scientifico.
7) Le norme per il coordinamento e la interconnessione del sistema bibliotecario di Ateneo sono definite nel regolamento generale di Ateneo.
Titolo IV
AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE
Art. 4.2.
Autonomia di gestione e di spesa
1. L'autonomia di gestione e di spesa e' riconosciuta alle strutture appositamente elencate nel regolamento generale di Ateneo.
2. La modalita' di gestione e i relativi controlli sono disciplinati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
Titolo V
AUTONOMIA ORGANIZZATIVA
Art. 5.4.
Validita' delle deliberazioni
1. La maggioranza per la validita' degli organi deve essere esplicitamente prefissata dai regolamenti delle singole strutture.
Possono essere previsti quorum di validita' diversificati per le commissioni istruttorie ed i gruppi di lavoro.
2. Le deliberazioni, salvo i casi in cui sia diversamente disposto, sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Titolo VI
IL CENTRO RESIDENZIALE
Art. 6.2.
Il presidente del centro residenziale
1. Il presidente del centro residenziale e' eletto tra i professori di ruolo in occasione delle elezioni del rettore e dura in carica quattro anni e non puo' essere eletto piu' di due volte consecutive.
Ai fini di tale divieto si considera validamente espletato il mandato di durata pari o superiore a due anni ed un giorno.
L'elettorato attivo coincide con quello del rettore. Le candidature sono presentate almeno dieci giorni prima della data del primo scrutinio. La votazione e' valida se vi partecipa almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Risulta eletto il candidato che riceve il maggior numero di voti.
2. Il presidente:
presiede il consiglio di amministrazione del centro residenziale;
elabora di concerto con il rettore la politica di gestione e di sviluppo del centro residenziale; a tal fine presenta al consiglio entro il 1° marzo di ogni anno un programma di attivita' del centro residenziale relativo all'anno accademico successivo, redatto di concerto con il direttore amministrativo, unitamente ad una dettagliata valutazione delle relative necessita' finanziarie. Detto programma conterra' un censimento delle previste disponibilita' di spazi abitativi e una proposta motivata circa il numero degli studenti da alloggiare nel centro residenziale;
con proprio decreto, emana il regolamento di utilizzo delle strutture del centro residenziale;
emana i bandi di assegnazione degli alloggi;
su delibera del consiglio di amministrazione del centro, emette i decreti di assegnazione degli alloggi;
emette le ingiunzioni di recupero degli alloggi;
con proprio decreto e su proposta del consiglio di amministrazione del centro residenziale, nomina i membri delle commissioni delle gare d'appalto;
firma i mandati di pagamento e le reversali di incasso per conto del centro residenziale;
partecipa di diritto, con voto consultivo, personalmente o per delega, alle riunioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'Universita';
coordina le attivita' di assistenza prestate dai docenti, residenti nel centro residenziale, agli studenti;
coordina gli interventi immediati in caso di incidenti e calamita';
eroga le sanzioni previste dal regolamento di utilizzo del centro residenziale;
con cadenza biennale relaziona al rettore sull'operato del direttore amministrativo.
Art. 6.4.
Il consiglio di amministrazione del centro residenziale
1. Il consiglio di amministrazione del centro residenziale e' composto dal presidente, da due professori di ruolo, da un ricercatore, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo eletto, tra il personale universitario, in occasione delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo negli organi collegiali, da due rappresentanti degli studenti, dal direttore amministrativo del centro residenziale e da un rappresentante designato dalla regione Calabria.
2. Tutte le rappresentanze vengono elette per un biennio dalle rispettive categorie in occasione delle elezioni per il rinnovo del consiglio di amministrazione dell'Universita'.
3. Con voto consultivo e senza influire sul numero legale fanno altresi' parte del consiglio di amministrazione del centro residenziale, i direttori dei centri che svolgono attivita' di supporto a quelle del centro residenziale, elencati nella tabella C dello statuto.
4. Il consiglio di amministrazione approva il programma annuale di attivita' del centro residenziale predisposto dal presidente.
5. Tale programma viene, quindi, presentato al consiglio di amministrazione dell'Universita' che in base ad esso assegna i fondi di cui all'art. 6.1.
6. Ad avvenuta assegnazione dei fondi, il consiglio di amministrazione approva il bilancio preventivo del centro residenziale e predispone il bando annuale per i servizi del centro.
Inoltre il consiglio di amministrazione del centro:
approva il regolamento di utilizzo del centro residenziale;
predispone la pianta organica del centro residenziale;
approva il bilancio consuntivo;
approva il bando di assegnazione degli alloggi di servizio e le relative graduatorie;
delibera la quota del canone di locazione mensile da versare al centro residenziale da parte del personale assegnatario di alloggio, previo parere obbligatorio del comitato di garanzia;
delibera sulle questioni ad esso poste dal presidente, dal direttore amministrativo del centro residenziale e dal comitato di garanzia.
7. Per lo svolgimento dei propri compiti il consiglio di amministrazione del centro residenziale puo' avvalersi di apposite commissioni nominate dal presidente.
Art. 6.5.
Il comitato di garanzia
1. Il comitato di garanzia e' nominato dal rettore con apposito decreto ed e' composto:
a) dal presidente, designato dal rettore tra i professori di prima fascia residenti nel centro residenziale;
b) da un professore di ruolo o da un ricercatore designato dal consiglio di amministrazione del centro residenziale tra i propri membri;
c) da uno studente eletto in occasione del rinnovo del consiglio di amministrazione dell'Universita';
d) da un rappresentante designato dalla regione Calabria;
e) da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo eletto, tra il personale universitario, in occasione delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo negli organi collegiali.
2. Il mandato del presidente e dei membri del comitato di garanzia ha durata biennale.
3. La nomina del presidente e del membro di cui alla lettera b) del precedente comma avviene entro il 30 novembre di ogni biennio.
4. Il comitato di garanzia si riunisce in seduta ordinaria ogni bimestre e, in seduta straordinaria, ogni qualvolta il presidente ne ravvisi l'opportunita' o almeno due degli altri membri ne richiedano al presidente la convocazione con istanza scritta e motivata.
5. Il comitato di garanzia, agendo o autonomamente o su richiesta del rettore o del presidente del centro residenziale:
a) verifica la qualita' dei servizi offerti dal centro effettuando o disponendo accertamenti sulle condizioni di igiene, sanita' e sicurezza di persone e cose degli alloggi nonche' sul servizio di mensa, e ne da' informazione al rettore e al consiglio di amministrazione del centro nei tempi e secondo le modalita' previste dal regolamento dello stesso;
b) accerta che le strutture del centro residenziale siano utilizzate dai legittimi assegnatari;
c) riceve i reclami scritti presentati direttamente dagli utenti dei servizi del centro residenziale o tramite i docenti ivi residenti e li trasmette al consiglio di amministrazione del centro stesso dopo averli istruiti;
d) esprime parere obbligatorio al consiglio di amministrazione del centro residenziale sulla congruita' delle quote di canone di locazione mensile che il personale assegnatario di alloggi e' tenuto a versare al centro stesso;
e) predispone annualmente una relazione sui servizi forniti dal centro residenziale alle strutture dell'Universita' che abbiano ricevuto finanziamenti a cio' destinati.
Art. 6.6.
Organizzazione del centro residenziale
1. L'utilizzazione delle strutture del centro residenziale e' disciplinata da un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione del centro residenziale.
2. Tale regolamento prevede sanzioni che possono arrivare fino alla revoca immediata dell'alloggio.
3. I servizi tecnici ed amministrativi del centro residenziale sono organizzati sulla base di criteri di funzionalita' ed economicita' di gestione. Di ciascuna articolazione organizzativa sono individuate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie dei funzionari, nonche' l'organico del personale addetto. I responsabili delle divisioni riferiscono al direttore amministrativo del centro ed al presidente.
4. L'attivazione di nuove divisioni e servizi e' proposta dal consiglio di amministrazione del centro ed approvata da quello dell'Universita'.
Art. 6.7.
Patrimonio del centro residenziale
Il patrimonio del centro residenziale dell'Universita' e' costituito da immobili di proprieta' dell'Universita'. Fino al raggiungimento degli obiettivi di edilizia residenziale di cui al comma successivo, il centro residenziale potra' utilizzare immobili presi in affitto per alloggiare studenti. Il numero degli studenti alloggiati negli immobili in fitto non potra' superare quello in essere alla data di entrata in vigore del presente statuto.
In nessun caso il personale dell'Universita' puo' essere alloggiato in immobili presi in affitto.
2. L'Universita' dedica parte delle sue risorse alla costruzione di nuove residenze e di altre attrezzature necessarie allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 3, dell'art. 1.1, ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria di quelli esistenti. Nel programmare l'espansione delle strutture, gli organi accademici prevederanno la possibilita' di alloggiare in immobili di proprieta' gli studenti iscritti all'Universita'.
3. L'Universita' procede alla costruzione di nuove residenze dopo avere acquisito una relazione congiunta del presidente del centro residenziale e del presidente del comitato di garanzia che documenti la situazione del centro residenziale.
Particolare cura sara' posta al contenimento degli indici di urbanizzazione, agli aspetti paesaggistici ed alla tutela dell'ambiente naturale, anche nell'utilizzazione del quale l'Universita' tendera' a svolgere funzioni educative.
4. All'inizio di ogni anno accademico, il presidente del centro residenziale assegna con proprio decreto gli alloggi disponibili destinati a studenti, sulla base di una graduatoria predisposta dal consiglio di amministrazione del centro residenziale in cui, fatte salve le condizioni di merito previste dal bando, e' preminente il peso delle condizioni economiche della famiglia.
Ai residenti e' assicurata la fornitura di servizi mensa, sportivi e per il tempo libero da parte delle strutture dell'Universita' a cio' preposte. Il pagamento del complesso dei servizi forniti dal centro residenziale e' commisurato in maniera progressiva alle condizioni economiche del nucleo familiare cui gli studenti assegnatari appartengono.
Potranno essere stipulate convenzioni per assicurare servizi sanitari.
Art. 6.8.
Organico del centro residenziale
1. In prima applicazione del presente statuto, la pianta organica del centro residenziale viene deliberata dal consiglio di amministrazione dell'Universita' sulla base di una proposta del consiglio d'amministrazione del centro residenziale.
Contestualmente l'ammontare delle retribuzioni del personale del centro residenziale verra' trasferito dal bilancio dell'Universita' al bilancio del centro residenziale.
Art. 6.10.
Gestione
1. Il centro residenziale regola la propria gestione amministrativa-contabile e del patrimonio, secondo quanto previsto dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
Art. 7.3.
Decorrenza dei mandati
1. Tutti i mandati elettivi decorrono dal primo novembre, data di inizio di ciascun anno accademico.
Art. 7.4.
Norma finale
1. Ove negli articoli del presente statuto siano previsti pareri obbligatori, gli stessi devono essere resi dai relativi organi nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla data della richiesta.
2. Decorso tale termine senza che il parere sia stato reso, lo stesso s'intende acquisito in senso favorevole.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Ateneo.
Arcavata di Rende, 1° dicembre 2006
Il rettore: Latorre
 
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