Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 22 dicembre 2006
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Pesca di Verona», per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela Pesca di Verona, con sede in Verona, corso Porta Nuova n. 96, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Pesca di Verona, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;
Vista la nota protocollo n. 67153 del 14 dicembre 2006 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
Vista l'istanza con la quale il Consorzio di tutela Pesca di Verona, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi l'art. 5, comma 6, del citato regolamento (CE) n. 510/2006;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Pesca di Verona, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio di tutela Pesca di Verona, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Pesca di Verona, secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 67153 del 14 dicembre 2006, sopra citata;
Decreta:
Art. 1.
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione Pesca di Verona.
 
Art. 2.
La denominazione Pesca di Verona e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.
 
Art. 3.
La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Pesca di Verona, come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 
Art. 4.
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2006
Il direttore generale: La Torre
 
Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE IGP «PESCA DI VERONA»
Art. 1.
Denominazione
L'indicazione geografica protetta «Pesca di Verona» e' riservata alle pesche a polpa bianca ed a polpa gialla e alle nettarine a polpa gialla delle cultivar a maturazione precoce, media e tardiva appartenenti alla specie Persica vulgaris, Mill. Le varieta' ammesse sono suddivise per tipologia ed epoca di maturazione:

|Precoci |Medie |Tardive ---------------------------------------------------------------------
|Rich May, | |
|Crimson Lady, | |
|Spring Belle, | |
|Royal Gem, Royal|Rich Lady, Rome | Pesche gialle |Glory, Vistarich|Star, Zee Lady |Kaweah ---------------------------------------------------------------------
| | |Tendresse,
| |Maria Bianca, |Tardivo Zuliani, Pesche bianche | |Greta |Michelini ---------------------------------------------------------------------
| |Venus, Stark |
|Rita Star, |Redgold, Sweet | Nettarine gialle|Laura, Big Top |Red |Sweet Lady

Art. 2.
Caratteristiche del prodotto
All'atto della sua immissione al consumo, la «Pesca di Verona» IGP deve presentare le seguenti caratteristiche qualitative:
la forma dei frutti e' rotondo-oblata per le pesche gialle e pesche bianche, rotondo-oblunga per le nettarine gialle;
il colore dell'epidermide dei frutti di pesche e nettarine di Verona e' molto esteso e intenso; caratteristica stimabile come sovraccolore, rispetto al colore di fondo. In particolare per le pesche gialle e' superiore al 70% dell'intera superficie dell'epidermide, per le nettarine gialle e' superiore al 60%, per le pesche bianche superiore al 30%;
la polpa e' molto consistente, succosa, di sapore caratteristico dovuta al giusto equilibrio fra grado zuccherino e acidita' per la scarsa attivita' vegetativa delle piante e il particolare clima. Per le pesche gialle la durezza e' superiore a 3,70 kg/cm2, per le nettarine gialle superiore a 4 kg/cm2; per le pesche bianche superiore a 3 kg/cm2;
la qualita' gustativa e' equilibrata-subacida;
il sapore e' dolce per un residuo secco rifrattometrico minimo pari a 9,5 gradi Brix per le cultivar precoci, a 10,5 gradi Brix per le cultivar a media maturazione e 11,0 gradi Brix per le cultivar tardive;
il calibro minimo dei frutti, per le cultivar precoci, e' pari a 61 mm e, per le cultivar medie e tardive, a 67 mm.
Possono ottenere il riconoscimento IGP «pesca di Verona» soltanto le pesche e le nettarine appartenenti alle categorie «extra» e «I».
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione della «Pesca di Verona» IGP e' limitata alla provincia di Verona e in particolare comprende l'intero territorio dei comuni di Bussolengo, Buttapietra, Castel d'Azzano, Mozzecane, Pastrengo, Pescantina, Povegliano, S. Giovanni Lupatoto, Sommacampagna, Sona, Valeggio sul Mincio, Villafranca, Castelnuovo del Garda, Lazise, Sant'Ambrogio di Valpolicella, San Martino Buon Albergo, Verona, Zevio.
Art. 4.
Prova dell'origine
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori e dei confezionatori, nonche' attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
Sull'elenco vanno indicati gli estremi catastali dei terreni coltivati a pesco e, per ciascuna particella catastale: la ditta del proprietario, la ditta del conduttore, la superficie su cui insiste il pesco, le cultivar, il numero complessivo di piante e la produzione annua media.
La domanda di iscrizione all'elenco e di eventuali variazioni da parte dei produttori gia' iscritti deve essere presentata alla struttura di controllo entro la data del 30 aprile.
Art. 5.
Metodo di ottenimento
Sistemi di impianto, forme di allevamento e tecniche di potatura invernale ed estiva devono favorire illuminazione ed arieggiamento di ogni parte della chioma degli alberi, in modo da accentuare i caratteri di tipicita' della «Pesca di Verona». Proprio per il determinante apporto in termini di colore e sapore della «Pesca di Verona» sono ammesse solo le forme di allevamento a «vaso basso veronese» e a «Y» trasversale.
E' dunque raccomandata la potatura verde e reso obbligatorio il diradamento manuale dei frutti al fine di favorire le pezzature previste e le caratteristiche qualitative di tipicita'.
E' resa obbligatoria la tecnica dell'inerbimento controllato del terreno, che tradizionalmente contraddistingue la zona di produzione della «Pesca di Verona». L'inerbimento costituisce infatti un fattore di vantaggio per lo sviluppo dei processi produttivi ecocompatibili, contribuisce all'equilibrio idrico, compete con le piante arboree determinandone uno sviluppo ridotto, migliora l'humus, accentua le caratteristiche qualitative peculiari della «Pesca di Verona».
Gli interventi di difesa antiparassitaria vanno attuati ispirandosi alle tecniche di produzione antiche, consolidate dalla tradizione, e tengono in considerazione le prerogative del quadrinomio costituito dal tipo di cultivar, dal suolo, dal clima e dall'uomo. La coltivazione deve essere condotta con uno dei seguenti metodi:
convenzionale, in uso nella zona, con l'osservanza delle norme di «Buona Pratica Agricola» della regione Veneto;
integrata, ottenuta nel rispetto delle «Norme Tecniche» previste dal disciplinare della regione Veneto;
biologica, secondo il regolamento (CEE) 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni.
La densita' di piantagione non deve superare le 1.000 piante/ha.
La produzione massima per ettaro non deve superare le 20 t per le varieta' precoci e 27 t per le medie e tardive.
La raccolta delle pesche avviene con diversi stacchi, almeno 3. Viene fatta manualmente da terra o con l'ausilio di carri-raccolta in cassette, ceste o cassoni di plastica.
La conservazione della «Pesca di Verona» deve essere effettuata utilizzando la tecnica della refrigerazione ad una temperatura compresa tra +0,5 e 3,0° C. Al fine di mantenere le caratteristiche qualitative tipiche e per una migliore serbevolezza dei frutti e' necessario tenere costantemente sotto controllo i valori di umidita' e di temperatura all'interno delle celle frigorifere. Non si possono in ogni caso superare i venti giorni di refrigerazione.
Le operazioni di coltivazione e condizionamento della IGP «Pesca di Verona» devono avvenire nell'areale di produzione indicato all'art. 3 del presente disciplinare di produzione, al fine di garantire la qualita', il controllo e la tracciabilita' del prodotto.
Art. 6.
Legame con l'ambiente
La domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Pesca di Verona» come IGP e' giustificata dalla reputazione e notorieta' del prodotto. La coltura del pesco nel veronese e il prestigio delle pesche di Verona hanno origini assai antiche. Gia' Plinio in epoca romana riferiva nelle sue opere del «pomo della lanuggine» coltivato in territorio veronese. Andrea Mantegna raffigurava poi le pesche nella Basilica di S. Zeno a Verona (1400). Se i primi riferimenti alle pesche nell'area veronese risalgono ad epoca romana, gia' nel 1700 comincia lungo l'Adige in provincia la coltura del pesco irrigua, nel 1890 si parla di 1.000 tonnellate prodotte e nel 1950 la superficie di coltivazione raggiunge i 5.000 ettari. La Pesca nell'area individuata in provincia di Verona rappresenta oggi un insieme di cultura, tradizione ed economia. Cio' e' testimoniato da importanti feste locali, da concorsi per il miglior prodotto, da forme di allevamento e tecniche colturali selezionatesi nel tempo, da quattro importantissimi mercati alla produzione sorti negli anni 1970 a Valeggio sul Mincio, Villafranca, Bussolengo e Sommacampagna. In un articolo del giornale L'Arena di Verona, gia' nell'agosto del 1934 si faceva riferimento alla mostra locale delle pesche, e si coniava per l'occasione il motto «Mangiate le squisite pesche di Verona», motto che veniva riportato su cartelloni, striscioni, cartellini in tutti i migliori ristoranti, negli enti pubblici, nelle banche etc. A questo preciso motto era anche associata un'immagine del prodotto particolarmente accattivante. Negli atti del Congresso Mondiale del Pesco in occasione della mostra pomologica nazionale del 1965 si torna ad evidenziare chiaramente la «Pesca di Verona», come testimoniato dalle foto dell'epoca.
Ma la storia delle pesche di Verona coinvolge certamente anche altri scritti, piu' antichi e piu' recenti di quelli citati.
Del resto, la reputazione e la notorieta' della «Pesca di Verona» sono conseguenza della qualita' e peculiarita' del prodotto, strettamente determinate dalle caratteristiche morfologiche e pedo-climatiche dell'areale di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare.
La zona di produzione individuata corrisponde ad un'area particolarmente vocata alla coltura della Pesca di Verona proprio perche' caratterizzata da un clima temperato, per la vicinanza del lago di Garda, e da un ambiente edafico altamente favorevole perche' costituito dai terreni di origine fluvio-glaciale. Questi ultimi contraddistinguono l'Alta Pianura veronese, le colline moreniche a sud-est del lago di Garda e i terreni della pianura che segue il corso dell'Adige. Infatti lo strato attivo di questi terreni e' ricco di scheletro, raramente supera i 40 cm di spessore e poggia su banchi di ghiaia e sabbia che lo rendono perfettamente drenato e ben adatto alla coltivazione del pesco, che richiede un ambiente pedologico poroso e arieggiato. In queste condizioni ambientali la Pesca di Verona manifesta un limitato sviluppo vegetativo che favorisce l'illuminazione e l'arieggiamento della chioma in modo da produrre frutta con le caratteristiche di tipicita': intensa colorazione dell'epidermide, giusto equilibrio tra grado zuccherino e acidita', pezzatura e consistenza della polpa. Tutta la zona in cui viene coltivata la «Pesca di Verona» gode di un clima temperato e gradevole in ogni stagione dell'anno e particolarmente in quei mesi che tradizionalmente vengono annoverati tra quelli climaticamente piu' rigidi. Fondamentale e' anche la protezione esercitata dalle Prealpi, dai rilievi Berici ed Euganei, dal Monte Baldo e dalle altre pendici moreniche del Garda e dell'Adige. Le temperature minime invernali, raramente scendono sotto i -10 °C, riuscendo comunque a soddisfare il fabbisogno di freddo delle diverse cultivar. In genere le piogge cadono prevalentemente durante l'autunno e la primavera e le precipitazioni oscillano tra gli 800-1000 mm annui. In particolare la significativa escursione termica (superiore alle altre zone peschicole), la vicinanza del lago, l'umidita' che al mattino si deposita sui frutti, conferiscono all'epidermide della Pesca di Verona una colorazione brillante intensa e molto estesa rispetto all'intera superficie del frutto (sovraccolorazione).
Questi peculiari elementi ambientali e climatici, unitamente alla tradizionale e secolare opera dell'uomo ivi insediato, grazie alla professionalita' acquisita, alla continua ricerca ed alla messa in atto di tradizionali e specifiche tecniche colturali (con particolare riguardo ad una continua opera di miglioramento genetico), hanno contribuito a conferire alla «Pesca di Verona» caratteristiche organolettiche e qualitative uniche, riconosciute sia dalla specifica letteratura agricola e scientifica che dal punto di vista commerciale.
Cosi' le forme di allevamento a vaso basso veronese e a «Y» trasversale, unite alle tecniche ormai consolidate di potatura verde e diradamento, consentono l'ottenimento di frutti dall'aspetto esterno inconfondibile e con un buon equilibrio tra acidi e zuccheri.
Art. 7.
Controlli
Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e' svolto dalla struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento CE 510/2006.
Art. 8.
Etichettatura
L'immissione al consumo dell'IGP « Pesca di Verona» deve avvenire secondo precise modalita'. La «Pesca di Verona» infatti, va commercializzata con bollinatura sul 100% del prodotto, o in confezioni su cui dovra' essere apposto il sigillo di garanzia in maniera tale che l'apertura della confezione comporti la rottura dello stesso sigillo. Le tipologie di confezioni utilizzabili sono di seguito riportate:
vassoi sigillati mediante film plastico;
cestini da 1 kg e da 2 kg;
plateaux 30x40 in cartone o legno o plastica;
plateaux 30x50 in cartone o legno o plastica;
plateaux 40x60 in cartone o legno o plastica.
L'epoca di commercializzazione va dal 10 giugno al 20 settembre. Elementi specifici di etichettatura.
Sul prodotto e sulle confezioni, in particolare sul nastrino prestampato dei cestini, sul film prestampato nei vassoi, nonche' sugli imballaggi (plateaux) e sui coupon (vassoi e cestini) dovra' essere riprodotto il logo della IGP «Pesca di Verona».
Il logo e' di forma circolare. Sul bordo, di colore arancione, e' riportata in alto la scritta «Indicazione Geografica Protetta» ed in basso al centro l'acronimo IGP. All'interno del cerchio, su sfondo bianco e' raffigurata una Pesca che nasce dalla natura collinare del territorio di origine veronese. La scritta «Pesca di Verona» e' arricchita da una bandierina all'interno della quale e' indicato «dal 1584», data che contraddistingue la prima documentazione rinvenuta sulle pesche a Verona.

----> vedere LOGO a pag. 28 della G.U. <----

Colori usati:
Pantone 151
Pantone 1565
Pantone 1645
Pantone 1655
Pantone 179
Pantone 349
Pantone 357
Pantone 181
In etichetta oltre al logo della denominazione devono essere riportati:
nome, ragione sociale e indirizzo del confezionatore; peso, data e luogo di confezionamento;
categoria commerciale e calibro secondo quanto indicato all'art. 2 del presente disciplinare.
E' vietata ogni menzione aggiuntiva non prevista nel presente disciplinare di produzione. E' autorizzato l'uso del marchio aziendale tuttavia ogni indicazione diversa da «Pesca di Verona IGP» deve avere dimensioni significativamente inferiori a quelle utilizzate per «Pesca di Verona IGP».
Il materiale con il logo della Pesca di Verona IGP non potra' essere riutilizzato.
La dicitura «Pesca di Verona» deve essere riportata in lingua italiana.
Art. 9.
Prodotti trasformati
I prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la «Pesca di Verona» I.G.P. anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta Indicazione geografica protetta senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
il prodotto a Indicazione geografica protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica;
gli utilizzatori del prodotto a Indicazione geografica protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della Indicazione geografica protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CE) n. 510/2006.
 
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