Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 4 dicembre 2006
Riconoscimento, alla sig.ra Jaramillo Jaramillo Liliana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Jaramillo Jaramillo Liliana, nata a Bogota' (Colombia) il 28 marzo 1980, cittadina colombiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di psicologa e psicoterapeuta ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologa e dell'attivita' di psicoterapeuta;
Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Titulo de Psicologia» presso la «Pontificia Universidad Javeriana» il 14 ottobre 2004;
Considerato che la richiedente e' iscritta presso il «la Secreteria Distrital de Salud de Bogota' de Ministerio de Salud» dal 19 gennaio 2005;
Visto il conforme parere nelle Conferenze dei servizi nelle sedute del 28 settembre 2006;
Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;
Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;
Ritenuto che l'istante non documenta alcuna esperienza professionale ne' formazione nel campo della psicoterapia;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Lecce rinnovato in data 20 agosto 2005 con scadenza il 7 giugno 2007, per motivi familiari;
Decreta:
1. Alla sig.ra Jaramillo Jaramillo Liliana, nata a Bogota' (Colombia) il 28 marzo 1980, cittadina colombiana e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A e l'esercizio della professione in Italia.
2. L'istanza relativa all'iscrizione all'albo professionale in qualita' di psicoterapeuta, per i motivi su esposti e' rigettata.
Roma, 4 dicembre 2006
Il direttore generale: Papa
 
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