IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Lipari; Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2002, con il quale e' stata disposta la proroga del sopra citato stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2003, con il quale e' stata disposta la proroga e dichiarazione dello stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2003, rispettivamente nel territorio del comune di Lipari e nelle prospicienti aree marine; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2003, recante la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2003, nel territorio delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2003, con il quale e' stata disposta la proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2004, con il quale e' stata disposta la proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie fino al 31 dicembre 2005; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2005, con il quale e' stata disposta la proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie fino al 31 dicembre 2006; Considerato che gli interventi straordinari finalizzati a consentire l'adeguamento delle infrastrutture portuali, fognarie, di approvvigionamento idrico, di viabilita' e di messa in sicurezza delle aree soggette ad attivita' vulcanica sono ancora in corso di realizzazione permanendo le condizioni di grave rischio anche derivante dalla natura vulcanica e dalla particolare collocazione geografica delle isole Eolie, e che, quindi, l'emergenza non puo' ritenersi conclusa; Ritenuto, altresi', necessario proseguire ogni attivita' di monitoraggio al fine di continuare a tutelare la pubblica e privata incolumita' nell'area delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere limitrofe, nonche' provvedere alle conseguenti iniziative di assistenza alle popolazioni interessate; Ritenuto quindi che ricorrono nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato d'emergenza; Acquisita l'intesa della regione Siciliana con nota n. 55825 del 21 dicembre 2006; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa esposto, e' prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 dicembre 2006 Il Presidente: Prodi |