Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2007 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2006
Disposizioni concernenti la disciplina dell'assicurazione della responsabilita' civile autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali. Registri assicurativi, moduli di vigilanza da allegare al bilancio di esercizio ed alla relazione semestrale. Comunicazioni alla banca dati dei sinistri relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore immatricolati in Italia. (Provvedimento n. 2495).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, recante disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Vista la legge 26 maggio 2000, n. 137, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, recante disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche, ed in particolare l'art. 2, comma 5-quater, che, allo scopo di rendere piu' efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore della assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore immatricolati in Italia, ha istituito presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi;
Visto il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, recante disposizioni in materia di esercizio delle assicurazioni private;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354, commi 3 e 4, del medesimo decreto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254, recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Visto il Provvedimento ISVAP 1° dicembre 1997, n. 735 in materia di piano dei conti per le imprese di assicurazione e riassicurazione;
Visto il Provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G in materia di moduli di vigilanza da allegare al bilancio di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione e riassicurazione e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il Provvedimento ISVAP 6 luglio 1999, n. 1207-G in materia di relazione semestrale delle imprese di assicurazione e riassicurazione e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il Provvedimento ISVAP 21 dicembre 2000, n. 1764 con il quale sono state disciplinate le modalita' di trasmissione delle informazioni alla banca dati sinistri r.c. auto da parte delle imprese di assicurazione e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il Provvedimento ISVAP 10 marzo 2003, n. 2179 con il quale sono state disciplinate le procedure e le modalita' di funzionamento della banca dati sinistri r.c. auto, nonche' le modalita' e i limiti di accesso alle informazioni raccolte;
Considerata la necessita' di emanare istruzioni al fine di adeguare le disposizioni dell'ISVAP a seguito dell'introduzione della disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale e dell'esercizio del diritto di rivalsa, prevista dagli articoli 141, 149 e 150 del Codice delle assicurazioni e regolamentata dal decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254 e dalla Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto, prevista dall'art. 13, comma 1, del predetto decreto;
Considerata la necessita' di modificare ed integrare i moduli di vigilanza da allegare al bilancio di esercizio di cui al Provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G, ed i prospetti di vigilanza da allegare alla relazione semestrale, definiti dalla circolare ISVAP 19 luglio 1999 n. 380/D, nonche' di dare disposizioni per la trasmissione all'ISVAP delle informazioni relative ai sinistri dell'assicurazione della responsabilita' civile autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
Considerata la necessita' di modificare ed integrare le istruzioni relative ai registri assicurativi da tenersi da parte delle imprese che esercitano l'assicurazione della responsabilita' civile autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
Considerata la necessita' di dettare specifiche istruzioni per la comunicazione alla banca dati sinistri delle informazioni relative ai sinistri gestiti sulla base della procedura di risarcimento diretto;
Dispone:
Art. 1. Modifiche ed integrazioni al Provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n.
1059 - G
1. Al comma 1 dell'art. 5 dopo le parole «I dati relativi sono riportati negli allegati 1 ai moduli 28 e 29» sono aggiunte le parole:
«e nei moduli 29A e 29B».
2. Ai moduli di vigilanza relativi al bilancio di esercizio sono aggiunti l'allegato 1 al modulo 17 del ramo responsabilita' civile autoveicoli terrestri (ramo 10) e i moduli 29A e 29B - Sviluppo sinistri dei rami r.c. autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali (rami 10+12) - e relativi allegati che sostituiscono, per i rami 10+12, il modulo 29 e relativi allegati. I suddetti moduli ed allegati, nonche' le relative istruzioni per la compilazione sono annessi al presente provvedimento.
3. Il modulo 30, da allegare al bilancio di esercizio, e' compilato tenendo conto delle istruzioni, annesse al presente provvedimento, modificative ed integrative delle avvertenze e delle note in calce al citato modulo.
 
Art. 2. Modifiche ed integrazioni al Provvedimento ISVAP 1° dicembre 1997, n.
735
1. Al punto «3.1. STATO PATRIMONIALE -ATTIVO» alla voce E.I.3.«Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta nei confronti di compagnie conti correnti» dopo le parole «rapporti derivanti dalla partecipazione alla Convenzione di Indennizzo Diretto (CID)» sono aggiunte le parole:
«e alla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (CARD).»
2. Le istruzioni per la contabilizzazione dei singoli conti, di cui al Provvedimento 1° dicembre 1997, n. 735, continuano ad applicarsi ove compatibili con le istruzioni per la compilazione dell'allegato 1 al modulo 17 del ramo responsabilita' civile autoveicoli terrestri (ramo 10) annesse al presente provvedimento.
 
Art. 3. Modifiche ed integrazioni alla circolare ISVAP 19 luglio 1999 n.
380/D
1. Ai prospetti allegati alla circolare ISVAP 19 luglio 1999 n. 380/D e' aggiunto il prospetto 5A «Informazioni tecniche relative ai sinistri del ramo 10 - Assicurazioni dirette - portafoglio italiano». Il prospetto e le istruzioni per la compilazione e per la trasmissione informatica sono riportati in allegato al presente provvedimento.
2. Il prospetto 5 allegato alla circolare ISVAP 19 luglio 1999 n. 380/D e' compilato secondo le istruzioni riportate in allegato al presente provvedimento.
 
Art. 4. Istruzioni per la compilazione dei registri assicurativi da tenersi da parte delle imprese che esercitano le assicurazioni della responsabilita' civile autoveicoli terrestri, veicoli marittimi,
lacustri e fluviali.
1. Il repertorio dei sinistri denunciati ed i registri relativi alle assicurazioni della responsabilita' civile autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali sono tenuti secondo le istruzioni allegate. Le predette disposizioni si applicano anche alle imprese designate alla gestione ed alla liquidazione dei sinistri risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni.
2. Sono abrogate le disposizioni della circolare ISVAP 30 giugno 1988, n. 99/D, incompatibili con le istruzioni di cui al precedente comma 1.
 
Art. 5. Istruzioni in ordine alle modalita' di trasmissione alla banca dati sinistri delle informazioni relative ai sinistri gestiti sulla base
della procedura di risarcimento diretto.
1. Le informazioni relative ai sinistri verificatisi a partire dal 1° febbraio 2007, rientranti nell'ambito della procedura di risarcimento diretto, sono trasmesse alla banca dati sinistri in conformita' alle istruzioni riportate in allegato al presente provvedimento.
2. Le altre disposizioni gia' impartite relative alla trasmissione delle informazioni alla banca dati sinistri continuano ad essere applicate fino alla emanazione del regolamento di attuazione dell'art. 135 del Codice delle assicurazioni private.
 
Art. 6.
Altre informazioni
1. Le informazioni riguardanti i rami responsabilita' civile autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali, richieste con le circolari ISVAP 3 marzo 2000 n. 401/D, 15 novembre 2001 n. 458/S, 5 febbraio 2002 n. 470/S e 29 dicembre 2005 n. 575/D, sono trasmesse, a partire dalle comunicazioni relative all'esercizio 2007, tenendo conto delle istruzioni riportate in allegato al presente provvedimento.
 
Art. 7.
Pubblicazione
1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'ISVAP e reso disponibile sul sito internet dell'Autorita'.
 
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento entrano in vigore a partire dal 1° febbraio 2007.
2. Le disposizioni relative ai moduli di vigilanza allegati al bilancio di esercizio ed ai prospetti allegati alla relazione semestrale si applicano a partire dall'esercizio 2007.

Roma, 21 dicembre 2006

Il presidente: Giannini
 
Istruzioni per la compilazione dei registri assicurativi, dei moduli di vigilanza allegati al bilancio di esercizio e dei prospetti di vigilanza da allegare alla relazione semestrale nonche' per la trasmissione delle informazioni relative all'anticipazione di alcuni dati di bilancio e a lettere circolari a contenuto statistico - assicurazione di responsabilita' civile autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali.
Istruzioni in ordine alle modalita' di trasmissione alla banca dati sinistri - assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore immatricolati in Italia.

I Definizioni

CODICE DELLE ASSICURAZIONI: decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

RISARCIMENTO DIRETTO: procedura per la regolazione dei risarcimenti prevista dagli artt. 141, 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni;

CARD: Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto e per la regolazione dei rimborsi e delle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141, 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni e del decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254;

CARD-CID: parte seconda della CARD per l'indennizzo diretto dei danni relativi ai conducenti, ai veicoli ed alle cose trasportate di proprieta' dei conducenti o dei proprietari dei veicoli;

CARD-CTT: parte terza della CARD per l'esercizio del diritto di rivalsa per i danni relativi ai terzi trasportati ed alle cose di proprieta' dei terzi trasportati;

CID: Convenzione Indennizzo Diretto in vigore per i sinistri con data di accadimento fino al 31 gennaio 2007;

IMPRESA GESTIONARIA: l'impresa che effettua un risarcimento per conto dell'impresa assicuratrice del veicolo, in tutto o in parte, civilmente responsabile del sinistro;

IMPRESA DEBITRICE: l'impresa per la quale i danni provocati, in tutto o in parte, dai propri assicurati sono risarciti da altre imprese per suo conto;

SINISTRI NO CARD: sinistri e/o partite di danno regolati dal regime ordinario e che non rientrano nell'ambito di applicazione della CARD;

SINISTRI CARD: sinistri e/o partite di danno regolati dalla procedura di risarcimento diretto, trattati dall'impresa in qualita' di gestionaria per conto delle imprese di assicurazione dei veicoli responsabili (debitrici);

FORFAIT GESTIONARIA: forfait e rimborsi, dovuti all'impresa ai sensi della CARD per i sinistri e/o partite di danno trattati in qualita' di gestionaria per conto di altre imprese, determinati sulla base dei forfait stabiliti dal Comitato tecnico, di cui all'art. 13, comma 4 del D.P.R. n. 254/2006, e delle comunicazioni previste dalla CARD-CTT per i risarcimenti dei danni ai terzi trasportati nei casi di superamento del plafond e di rimborso integrale del risarcimento;

FORFAIT DEBITRICE: forfait e rimborsi, dovuti dall'impresa ai sensi della CARD in qualita' di debitrice a fronte dei sinistri e/o partite di danno gestiti da altre imprese di cui sono responsabili, in tutto o in parte, i propri assicurati, determinati sulla base dei forfait stabiliti dal Comitato tecnico, di cui all'art. 13, comma 4 del D.P.R. n. 254/2006, e delle comunicazioni previste dalla CARD-CTT per i risarcimenti dei danni ai terzi trasportati nei casi di superamento del plafond e di rimborso integrale del risarcimento;

RISCATTO DEL SINISTRO: diritto dell'assicurato civilmente responsabile di rimborsare le somme risarcite previsto da formule tariffarie con variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri.

II Registri assicurativi (rami 10 + 12)

1. Istruzioni generali

Le registrazioni sono distinte secondo le seguenti tipologie di gestione:
NC per partite di danno NO CARO;
CG per partite di danno CARO trattate dall'impresa in qualita' di gestionaria e i relativi forfait;

CD per partite di danno CARO trattate, per conto dell'impresa (debitrice), da altre imprese in qualita' di gestionarie.
E' consentito alle imprese compilare registri unici distinguendo le scritture mensili per tipologia di gestione (NC, CG o CD). In tal caso l'ordine delle annotazioni e' riferito alle registrazioni relative al stessa tipologia di gestione.
I dati contenuti nei registri debbono essere disponibili anche su supporto elettronico in modo da consentire l'estrazione e l'elaborazione delle registrazioni.
Non e' richiesta la tenuta di registri relativi alle movimentazioni dei sinistri gestiti dall'impresa in qualita' di mandataria secondo la CID. I sinistri per i quali la compagnia risulta debitrice in applicazione della predetta convenzione sono repertoriati come sinistri NO CARD.
Il termine di 60 giorni per la registrazione delle movimentazioni dei sinistri gestiti da altre imprese in applicazione della CARD e della CID decorre dalla data di ricevimento delle informazioni dalle gestionarie o dall'ente gestore della Stanza di Compensazione.
Le movimentazioni che sono state riportate in un registro e sono successivamente stornate devono essere individuate dalla lettera S (es. eliminazione di una riapertura, storno amministrativo di un pagamento collegato al buon esito del pagamento stesso all'assicurato o al danneggiato(1)). L'eventuale registrazione sostitutiva (es. cambio di tipologia di gestione, pagamenti da parziali a totali) deve essere riportata in una riga adiacente allo storno. In deroga al termine generale di registrazione (60 giorni) le movimentazioni relative alla modifica della tipologia di gestione o del tipo di pagamento, parziale o totale, devono essere riportate solo in occasione della chiusura della partita di danno o alla chiusura dell'esercizio affinche' la sequenza delle registrazioni dimostri il raggiungimento dello stato finale della partita in conformita' alle istruzioni dettate per i moduli 29A.
I sinistri in coassicurazione devono essere registrati sia dalla delegataria che dall'impresa delegante; quest'ultima puo' attribuire le partite di danno relative a sinistri in coassicurazione alla tipologia di gestione NO CARD tenendo conto, nell'indicazione degli importi, dell'effetto dei forfait gestionaria e debitrice. Ferme restando le scadenze per la registrazione dei sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio, i termini per la repertoriazione delle movimentazioni dei sinistri in delega altrui decorrono sessanta giorni dopo la disponibilita' delle informazioni (denunce, pagamenti etc.) da parte delle delegatarie.
Le movimentazioni relative a sinistri in coassicurazione devono essere individuate dalla lettera P (delega propria) se l'impresa agisce in qualita' di delegataria e dalla lettera A (delega altrui) se l'impresa e' delegante.
Nei registri non vanno riportati i movimenti afferenti i recuperi a titolo di franchigia, surrogazione e riscatto. --------------------------------------------
(1) ad es. per erronea indicazione del beneficiario
dell'assegno.

2. Repertorio dei sinistri denunciati
Nel registro devono essere analiticamente riportate le partite di danno denunciate, regolate o meno secondo la procedura del risarcimento diretto.
I sinistri devono essere annotati secondo l'ordine cronologico con il quale pervengono le relative denunce o richieste di risarcimento. Le imprese registreranno il sinistro una sola volta per ciascuna tipologia di gestione interessata (NC, CG o CD) al pervenimento della prima notizia di accadimento (denuncia o richiesta di risarcimento).
Per dare certezza del momento di arrivo della denuncia o della richiesta di risarcimento, l'impresa deve essere in grado di documentare in modo certo la data del pervenimento mediante l'apposizione del timbro d'arrivo sulle lettere o sui telegrammi o, per le comunicazioni via telefax o via telematica, mediante la conservazione di evidenze dalle quali sia desumibile tale data.
I sinistri denunciati per i quali si modifica la tipologia di gestione nel medesimo esercizio dovranno essere riportati nel repertorio dei denunciati ma non nelle totalizzazioni finali (e, quindi, nei moduli 29A e 29B). La partita di danno stornata sara' riportata nelle totalizzazioni finali relative alla tipologia di gestione rilevata al momento della sua chiusura o alla chiusura dell'esercizio.

Nel registro debbono essere indicati:
- la data di pervenimento della denuncia/richiesta di risarcimento (risultante dal timbro, dalla data del telefax o della posta elettronica) o della comunicazione da parte dell'impresa gestionaria;
- il numero del sinistro;
- il numero della polizza colpita dal sinistro;
- la data di accadimento del sinistro;
- la targa o il telaio del veicolo assicurato;
- la targa o il telaio del veicolo danneggiato o, se non presenti, gli estremi del danneggiato;
- l'indicatore della tipologia di gestione da aprire (NC, CG o CD);
- il codice identificativo dell'impresa di controparte.

3. Registro dei sinistri pagati
Nel registro devono essere analiticamente riportate, in ordine cronologico di pagamento, le partite di danno pagate, comprese quelle pagate anche solo parzialmente.
Nel registro devono essere indicati su due righe consecutive lo storno delle partite di danno, indicate come pagate parzialmente, eliminate nel corso dello stesso anno senza che sia pagato alcun ulteriore indennizzo per quella tipologia di gestione e il pagamento con il codice corretto (pagato totale).

Nel registro debbono essere indicati:
- la data di pagamento dell'indennizzo o di storno;
- l'anno di accadimento del sinistro;
- il numero del sinistro;
- gli estremi del risarcito risultanti dal mezzo di pagamento utilizzato (destinatario del bonifico o dell'assegno, etc.);
- l'importo pagato per risarcimenti o il forfait debitrice;
- l'indicatore della tipologia di gestione relativa alla partita di danno pagata (NC, CG o CD);
- il codice identificativo dell'impresa di controparte;
- un codice che individui i pagamenti parziali o totali riferito alla partita di danno che chiude una determinata tipologia di gestione (NC, CG o CD);
- un codice che individui i pagamenti parziali o totali riferito alla partita di danno che chiude l'intero sinistro;
per i pagamenti rientranti nella gestione CARD l'importo del forfait gestionaria ricevuto o da ricevere a fronte di quel pagamento.

4. Registro dei sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo
Nel registro devono essere analiticamente riportate, in ordine cronologico di eliminazione, le partite di danno, denunciate nell'esercizio o ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio precedente, eliminate senza che sia stato pagato alcun indennizzo. Dovranno essere anche riportate le partite di danno ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio precedente che hanno modificato nell'esercizio la propria tipologia di gestione.

Nel registro debbono essere indicati:
- la data in cui la procedura di liquidazione e' stata chiusa;
- l'anno di accadimento del sinistro;
- il numero del sinistro;
- l'indicatore della tipologia di gestione relativa alla partita di danno da eliminare (NC, CG o CD);
- l'indicatore della eventuale nuova tipologia di gestione della partita di danno (NC, CG o CD);
- il codice identificativo dell'impresa di controparte;
- un codice che individui l'eliminazione della partita di danno che chiude l'intero sinistro.

5. Registro dei sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio
Nel registro devono essere analiticamente riportate, in ordine di data di accadimento del sinistro e di numero di sinistro, tutte le partite di danno che, alla chiusura dell'esercizio, risultano ancora da pagare. Nell'intestazione di ciascuna pagina del registro deve essere indicata la data di chiusura dell'esercizio cui si riferisce.
L'impresa dovra' conservare insieme al fascicolo di sinistro i diari di trattazione relativi ai sinistri per i quali debba essere utilizzato il metodo dell'inventario. Da detti diari dovra' desumersi la valutazione del liquidatore, datata e siglata, sull'importo ancora da pagare al termine di ciascun esercizio. L'impresa dovra' altresi' conservare i tabulati eventualmente inviati ai liquidatori per la revisione o l'aggiornamento degli importi ancora da pagare al termine di ciascun esercizio.
E' consentito l'utilizzo di sistemi informatici che abbiano la medesima finalita' dei predetti documenti purche' consentano l'identificazione del soggetto che ha effettuato la valutazione e la data di immissione della registrazione.

Nel registro debbono essere indicati:
- la data di accadimento del sinistro;
- il numero del sinistro;
- la targa o il telaio del veicolo assicurato;
- la targa o il telaio del veicolo danneggiato o, se non presenti, gli estremi del danneggiato;
- il codice identificativo dell'impresa di controparte;
- l'importo ancora da pagare distintamente per le partite CARD e NO CARD o i forfait debitrice; - l'indicatore della tipologia di gestione della partita di danno da pagare (NC, CG o CD);
- per le partite rientranti nella gestione CARD l'importo del forfait gestionaria da ricevere per quella partita;
- un codice di riferimento per sinistri con soli danni a persone, con soli danni a cose o con danni sia a cose che a persone;
- se trattasi di sinistro in contenzioso.

6. Registro dei sinistri per i quali sia stata riaperta la procedura di liquidazione
Nel registro devono essere analiticamente riportate, in ordine cronologico di riapertura, le partite di danno per le quali sia stata riaperta la procedura di liquidazione. Le partite di danno riaperte che sono eliminate senza pagamento di indennizzo nel medesimo esercizio o per le quali si modifica la tipologia di gestione nel medesimo esercizio dovranno essere riportate nel registro dei riaperti ma non nelle totalizzazioni finali (e, quindi, nei moduli 29A e 29B). La partita di danno stornata sara' riportata nelle totalizzazioni finali relative alla tipologia di gestione rilevata al momento della sua chiusura o alla chiusura dell'esercizio.

Nel registro debbono essere indicati:
- la data di riapertura della procedura di liquidazione;
- l'anno di accadimento del sinistro;
- il numero del sinistro;
- l'indicatore della eventuale tipologia di gestione della partita di danno di provenienza ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio precedente (NC, CG o CD);
- l'indicatore della nuova tipologia di gestione della partita di danno riaperta (NC, CG o CD);
- il codice identificativo dell'impresa di controparte.

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Per ciascuno dei sopra elencati registri deve, alla fine di ogni esercizio, essere posto in evidenza il numero complessivo e l'importo totale dei sinistri, distinti per esercizio di avvenimento. In particolare:
- Per i sinistri denunciati la totalizzazione deve avere la struttura della colonna (c) del modulo 29A per ciascuna tipologia di gestione: SINISTRI NO CARD (29A.1), SINISTRI CARD (29A.2), FORFAIT GESTIONARIA (29A.3) e FORFAIT DEBITRICE (29A.4).
- Per i sinistri pagati le totalizzazioni devono avere la struttura delle colonne (j), (J) e una colonna pari alla somma delle colonne (R1) e (R2) del modulo 29A per ciascuna tipologia di gestione: SINISTRI NO CARD, SINISTRI CARD, FORFAIT GESTIONARIA E FORFAIT DEBITRICE.
- Per i sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo le totalizzazioni devono avere la struttura delle colonne (r3), (R3), (r4), (R4) e (f) del modulo 29A per ciascuna tipologia di gestione: SINISTRI NO CARD, SINISTRI CARD, FORFAIT GESTIONARIA E FORFAIT DEBITRICE.
- Per i sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio le totalizzazioni devono avere la struttura delle colonne (r14) e (R14) del modulo 29A per ciascuna tipologia di gestione: SINISTRI NO CARD, SINISTRI CARD, FORFAIT GESTIONARIA E FORFAIT DEBITRICE.
- Per i sinistri riaperti le totalizzazioni devono avere la struttura delle colonne (r6), (R6) e (g) del modulo 29A per ciascuna tipologia di gestione: SINISTRI NO CARD, SINISTRI CARD, FORFAIT GESTIONARIA E FORFAIT DEBITRICE
Nel caso in cui non ci sia corrispondenza tra le totalizzazioni alla fine di ogni esercizio e i moduli 29A l'impresa dovra' illustrare le differenze in un elaborato, sottoscritto dal rappresentante legale o da altra persona all'uopo delegata da conservare presso l'impresa, in cui sia riportata la descrizione analitica delle operazioni attraverso le quali si perviene alla riconciliazione.

III Moduli di vigilanza allegati al bilancio di esercizio

1. Allegato 1 al Modulo 17 del ramo responsabilita' civile autoveicoli terrestri (ramo 10)
Le colonne riportano le informazioni relative ai sinistri del lavoro diretto italiano distinti tra:
(1) SINISTRI NO CARD. Nella colonna sono riportati anche gli importi attinenti ai sinistri relativi al rischio responsabilita' del vettore;
(2) SINISTRI CARD;
(3) FORFAIT GESTIONARIA;
(4) FORFAIT DEBITRICE.
I sinistri relativi a rischi assunti in coassicurazione con delega altrui, possono essere indicati tra i sinistri NO CARD, senza distinzione di tutte le informazioni per tipologia di gestione. In tale caso l'importo del sinistro e' determinato detraendo dalla somma delle partite di danno gestite direttamente dall'impresa (NO CARD e CARD), i forfait gestionaria ed aggiungendo i forfait debitrice.
Si riportano di seguito le istruzioni trattando unitariamente le voci relative a sinistri dell'esercizio o a sinistri di esercizi precedenti ed agli accantonamenti alla chiusura dell'esercizio o dell'esercizio precedente.
Le istruzione relative ai sinistri regolati mediante la procedura di risarcimento diretto ed ai relativi forfait e rimborsi sono trattati congiuntamente (v. punto B seguente).

A. SINISTRI NO CARD

Importi pagati

Le voci 1 e 14 accolgono gli importi pagati a titolo di risarcimento compresivi delle spese corrisposte al legale di controparte e delle spese di giudizio. Le voci accolgono anche i risarcimenti pagati ai terzi trasportati per la differenza tra l'importo del danno ed il massimale minimo di legge gia' liquidato dall'impresa gestionaria. La voce 1 accoglie altresi' gli oneri per il contributo al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada dell'esercizio.
Le voci 2 e 15 accolgono gli importi pagati a titolo di spese dirette relative ai sinistri NO CARD. Sono spese dirette quelle sostenute per evitare o contenere i danni arrecati dal sinistro, quali, tra l'altro, le spese di lite di cui all'art. 1917, comma 3, del codice civile e le eventuali spese di salvataggio.
Le voci 3 e 16 accolgono gli importi pagati a titolo di spese di liquidazione ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 173/1997. Per spese di liquidazione devono intendersi le spese esterne e interne sostenute per la gestione dei sinistri. Le spese esterne di liquidazione comprendono, tra l'altro:
- le parcelle di professionisti o di lavoratori autonomi per prestazioni a favore dell'impresa (es. per perizie) ad esclusione dei costi che devono essere ricompresi tra le spese dirette;
- le spese e rimborsi spese per liquidazione sinistri in coassicurazione.
Le spese interne di liquidazione comprendono le altre spese di liquidazione quali, tra l'altro, il costo del personale addetto alla liquidazione dei sinistri nonche' le quote di ammortamento dei beni mobili afferenti la gestione dei sinistri.

Riserva sinistri
Le voci 4, 10 e 17 accolgono gli importi a riserva per il pagamento dei risarcimenti e delle spese dirette relative ai sinistri NO CARD. Le voci accolgono altresi' i risarcimenti da pagare ai terzi trasportati, ai sensi dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni, per la differenza tra l'importo del danno ed il massimale minimo di legge a carico dell'impresa gestionaria.
Le voci 5, 11 e 18 accolgono gli importi a riserva per il pagamento delle spese di liquidazione relative ai sinistri NO CARD.

Somme recuperate da assicurati e da terzi
Le voci 6 e 21 accolgono gli importi recuperati a titolo di franchigia, surrogazione e riscatto del sinistro relativi a partite di danno non regolate mediante la procedura di risarcimento diretto. Qualora un sinistro presenti contemporaneamente partite di danno regolate attraverso il regime ordinario e partite di danno regolate dalla CARD (forfait debitrice), l'importo della franchigia recuperato e' iscritto nelle voci 6 e 21 fino a capienza del risarcimento pagato per le partite di danno NO CARD.

Somme da recuperare da assicurati e da terzi
Le voci 7, 20 e 22 accolgono gli importi da recuperare a titolo di franchigia, surrogazione e riscatto del sinistro relativi a partite di danno non regolate mediante la procedura di risarcimento diretto. Detti importi possono essere iscritti solo ove sia stato pagato il risarcimento relativo al sinistro cui si riferiscono. Qualora un sinistro presenti contemporaneamente partite di danno regolate attraverso il regime ordinario e partite di danno regolate dalla CARD (forfait debitrice), l'importo della franchigia da recuperare e' iscritto nelle voci 7, 20 e 22 fino a capienza del risarcimento pagato per le partite di danno NO CARD.

Saldo dei movimenti di portafoglio per la modifica della procedura di regolazione dei sinistri
La voce 12 accoglie il saldo dei movimenti di portafoglio relativi alla modifica della procedura di regolazione dei sinistri a riserva all'inizio dell'esercizio. In particolare la voce accoglie i trasferimenti di riserve relative a sinistri o a partite di danno che alla chiusura dell'esercizio precedente non erano regolati mediante la CARD e che sono stati regolati nel corso dell'esercizio o risultano da pagare alla chiusura dell'esercizio mediante la predetta procedura (movimenti in uscita) e viceversa (movimenti in entrata(2). --------------------------------------------
(2) La riserva in entrata relativa a sinistri e/o partite
di danno CARD deve essere iscritta detraendo i relativi
forfait gestionaria.

Saldo delle variazioni per differenza cambi
La voce 13 accoglie il saldo delle variazioni derivanti dall'allineamento delle riserve in valuta estera all'inizio dell'esercizio relative ai sinistri NO CARD, come modificate dai movimenti di cui alla voce 12, ai cambi alla chiusura dell'esercizio.

Saldo dei movimenti di portafoglio
Le voci 8 e 19 accolgono il saldo dei movimenti di portafoglio relativi ai sinistri NO CARD diversi da quelli di cui alla voce 12.

Altre partite tecniche
La voce 25 accoglie, tra l'altro, le componenti positive di reddito relative all'UCI e, per l'esercizio 2007, alla CID. La voce comprende, altresi', le sopravvenienze su crediti verso assicurati per premi di esercizi precedenti precedentemente svalutati, lo storno delle provvigioni relative a premi di esercizi precedenti svalutati o annullati nonche' gli annullamenti di premi ceduti in riassicurazione.
La voce 26 accoglie i contributi ad eccezione di quello al Fondo di Garanzia Vittime della Strada che e' incluso nella voce 1 e di quello relativo al funzionamento della CARD.
La voce 27 accoglie, tra l'altro, le componenti negative di reddito relative all'UCI e, per l'esercizio 2007, alla CID. La voce comprende, altresi', le svalutazioni per inesigibilita' di crediti verso assicurati per premi dell'esercizio, effettuate alla chiusura dell'esercizio stesso, e degli esercizi precedenti, gli annullamenti di natura tecnica di crediti verso assicurati per premi di esercizi precedenti nonche' lo storno delle provvigioni relative a premi ceduti in riassicurazione annullati.

B. SINISTRI CARD E RELATIVI FORFAIT GESTIONARIA

Importi pagati

Le voci 28 e 41 accolgono gli importi, compresivi delle spese corrisposte al legale di controparte e delle spese di giudizio, pagati a titolo di risarcimento dall'impresa in qualita' di gestionaria per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile (debitrice).
Le voci 53 e 62 accolgono i forfait gestionaria dovuti all'impresa in base alle regole previste dalla CARD applicate agli importi dei risarcimenti di cui alle rispettive voci 28 e 41. I forfait gestionaria sono iscritti tra gli importi pagati a prescindere dall'effettivo accredito del rimborso da parte della Stanza di Compensazione o dalle imprese debitrici, per le partite di danno rientranti nella CARD-CTT regolate al di fuori della Stanza di Compensazione.
Le voci 29 e 42 accolgono gli importi pagati a titolo di spese dirette relative ai sinistri CARD, cosi' come definite alle analoghe voci di cui al punto A..
Le voci 30 e 43 accolgono gli importi pagati a titolo di spese di liquidazione ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 17311997, cosi' come definite alle analoghe voci di cui al punto A.

Riserva sinistri
Le voci 31, 37 e 44 accolgono gli importi a riserva per il pagamento dei risarcimenti e delle spese dirette relative ai sinistri CARD.
Le voci 54, 59 e 63 accolgono i forfait gestionaria dovuti all'impresa in base alle regole previste dalla CARD applicate agli importi dei risarcimenti di cui alle rispettive voci 31, 37 e 44. In deroga al principio generale, tali rimborsi possono pertanto essere iscritti, nei predetti limiti, anche ove non sia stato pagato il risarcimento relativo al sinistro cui si riferiscono.
Le voci 32, 38 e 45 accolgono gli importi a riserva per il pagamento delle spese di liquidazione relative ai sinistri CARD.

Somme recuperate da assicurati e da terzi
Le voci 33 e 48 accolgono gli importi recuperati a titolo di riscatto del sinistro relativi a partite di danno pagate mediante la procedura di risarcimento diretto e rimborsate dalla Stanza di Compensazione o dalle imprese debitrici, per le partite di danno rientranti nella CARD-CTT regolate al di fuori della Stanza di Compensazione. Le voci comprendono altresi' le spese di resistenza sostenute dall'impresa in qualita' di gestionaria e rimborsate dalla debitrice per erronea interruzione della procedura di risarcimento diretto, gli importi recuperati all'esito della procedura arbitrale prevista dalla CARD e le rivalse di competenza della gestionaria recuperate dagli assicurati o dai terzi.
Le voci 55 e 66 accolgono i forfait gestionaria per importi relativi a sinistri pagati dall'impresa mediante la procedura di risarcimento diretto e recuperati a titolo di riscatto del sinistro o all'esito della procedura arbitrale prevista dalla CARD.

Somme da recuperare da assicurati e da terzi
Le voci 34, 47 e 49 accolgono gli importi da recuperare a titolo di riscatto del sinistro relativi a partite di danno regolate mediante la procedura di risarcimento diretto. Detti importi possono essere iscritti solo ove sia stato pagato il risarcimento relativo al sinistro cui si riferiscono e la Stanza di Compensazione o le imprese debitrici, per le partite di danno rientranti nella CARD-CTT regolate al di fuori della Stanza di Compensazione, abbiano comunicato la richiesta di riscatto. Le voci comprendono altresi' le spese di resistenza sostenute dall'impresa in qualita' di gestionaria e da recuperare dalla debitrice per accertata erronea interruzione della procedura di risarcimento diretto, gli importi da recuperare all'esito della procedura arbitrale prevista dalla CARD, le rivalse di competenza della gestionaria da recuperare da assicurati o da terzi.
Le voci 56, 65 e 67 accolgono i forfait gestionaria, per importi relativi a sinistri pagati dall'impresa mediante la procedura di risarcimento diretto, da recuperare a titolo di riscatto del sinistro o all'esito della procedura arbitrale prevista dalla CARD.

Saldo dei movimenti di portafoglio per la modifica della procedura di regolazione dei sinistri
La voce 39 accoglie il saldo dei movimenti di portafoglio relativi alla modifica della procedura di regolazione dei sinistri a riserva all'inizio dell'esercizio. In particolare la voce accoglie i trasferimenti di riserve relative a sinistri o a partite di danno che alla chiusura dell'esercizio precedente erano regolati mediante la CARD e che sono stati regolati nel corso dell'esercizio o risultano da pagare alla chiusura dello stesso mediante la procedura ordinaria (movimenti in uscita) e viceversa (movimenti in entrata(3)).
La voce 60 accoglie il saldo dei movimenti di portafoglio dei forfait gestionaria relativi ai sinistri a riserva all'inizio dell'esercizio per i quali sia intervenuta la modifica della procedura di regolazione (v. voce 39). --------------------------------------------
(3) La riserva in entrata relativa a sinistri e/o partite
di danno NO CARD deve essere interamente attribuita alla
voce 39; nessun importo deve essere attribuito alla voce 60

Saldo delle variazioni per differenza cambi
La voce 40 accoglie il saldo delle variazioni derivanti dall'allineamento delle riserve in valuta estera all'inizio dell'esercizio relative ai sinistri CARD, come modificate dai movimenti di cui alla voce 39, ai cambi alla chiusura dell'esercizio.
La voce 61 accoglie il saldo delle variazioni per differenza cambi dei forfait gestionaria, come modificati dai movimenti di cui alla voce 60, relativi ai sinistri a riserva all'inizio dell'esercizio espressi in valuta estera per i quali sia intervenuto un allineamento del cambio (v. voce 40).

Saldo dei movimenti di portafoglio
Le voci 35 e 46 accolgono il saldo dei movimenti di portafoglio relativi ai sinistri CARD diversi da quelli di cui alla voce 39.
Le voci 57 e 64 accolgono il saldo dei movimenti di portafoglio dei forfait gestionaria relativi ai sinistri di cui alle voci 35 e 46.

Altre partite tecniche
La voce 52 accoglie i contributi relativi al funzionamento della CARD di cui all'art. 13, comma 7, del DPR n. 254/2006.
La voce 87 accoglie, se positiva, la somma dei seguenti importi:
- il saldo dei diritti di gestione determinato dal gestore della Stanza di Compensazione, con riferimento all'anno di bilancio, per le partite di danno regolate attraverso la Stanza stessa;
- il saldo dei diritti di gestione pagati e riscossi direttamente dalle altre imprese, con riferimento all'anno di bilancio per le partite di danno rientranti nella CARD-CTT regolate al di fuori della Stanza di Compensazione.
La voce accoglie altresi' i rimborsi spese costituiti dalle penalita' che all'esito della procedura arbitrale prevista dalla CARD sono attribuite all'impresa.
La voce 88 accoglie, se negativa, la somma dei diritti di gestione previsti dalla CARD come definita alla voce 87. La voce accoglie altresi' le svalutazioni dei crediti sorti per rimborsi, relativi ai risarcimenti pagati per sinistri regolati dalla procedura di risarcimento diretto, che non sono stati ammessi alla Stanza di Compensazione; le penalita' applicate in caso di soccombenza nella procedura arbitrale prevista dalla CARD; le altre penalita' previste dalla CARD.

C. FORFAIT DEBITRICE

Importi pagati

Le voci 70 e 79 accolgono i forfait debitrice pagati dall'impresa alla Stanza di Compensazione o alle imprese debitrici, per le partite di danno rientranti nella CARD-CTT regolate al di fuori della Stanza di Compensazione.

Riserva sinistri
Le voci 71, 76 e 80 accolgono i forfait debitrice relativi a sinistri che non risultino, alla data di chiusura dell'esercizio, posti senza seguito, secondo quanto comunicato dalle imprese gestionarie, o pagati dall'impresa alla Stanza di Compensazione o alle imprese gestionarie, per le partite di danno rientranti nella CARD-CTT regolate al di fuori della Stanza di Compensazione.

Somme recuperate da assicurati e da terzi
Le voci 72 e 83 accolgono gli importi recuperati a titolo di franchigia, surrogazione e riscatto del sinistro per la quota di risarcimento relativa a partite di danno pagate dalle imprese gestionarie mediante la procedura di risarcimento diretto. Qualora un sinistro presenti contemporaneamente partite di danno regolate attraverso il regime ordinario e partite di danno regolate dalla CARD (forfait debitrice), le voci 72 e 83 accolgono l'importo della franchigia recuperato eccedente il risarcimento pagato per le partite di danno NO CARD.

Somme da recuperare da assicurati e da terzi
Le voci 73, 82 e 84 accolgono gli importi da recuperare a titolo di franchigia, surrogazione e riscatto del sinistro per la quota di risarcimento relativa a partite di danno pagate dalle imprese gestionarie mediante la procedura di risarcimento diretto. Detti importi possono essere iscritti solo ove sia stato pagato dalle gestionarie il risarcimento relativo al sinistro cui si riferiscono e l'impresa abbia proceduto al relativo pagamento del forfait debitrice. Qualora un sinistro presenti contemporaneamente partite di danno regolate attraverso il regime ordinario e partite di danno regolate dalla CARD (forfait debitrice), le voci 73, 82 e 84 accolgono l'importo della franchigia da recuperare eccedente il risarcimento pagato per le partite di danno NO CARD.

Saldo dei movimenti di portafoglio per la modifica della procedura di regolazione dei sinistri
La voce 77 accoglie il saldo dei movimenti di portafoglio dei forfait debitrice relativi ai sinistri a riserva all'inizio dell'esercizio per i quali sia intervenuta la modifica della procedura di regolazione. In particolare la voce accoglie i trasferimenti di riserve di forfait relative a sinistri o a partite di danno che alla chiusura dell'esercizio precedente erano regolati mediante la CARD e che sono stati regolati nel corso dell'esercizio o risultano da pagare alla chiusura dello stesso mediante la procedura ordinaria (movimenti in uscita) e viceversa (movimenti in entrata).

Saldo delle variazioni per differenza cambi
La voce 78 accoglie il saldo delle variazioni per differenza cambi dei forfait debitrice espressi in valuta estera a riserva all'inizio dell'esercizio per i quali sia intervenuto un allineamento del cambio.

Saldo dei movimenti di portafoglio
Le voci 74 e 81 accolgono il saldo dei movimenti di portafoglio delle riserve per forfait debitrice diversi da quelli di cui alla voce 77.

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La voce 89 coincide con la voce 7 del modulo 17 r.c.a.
La voce 90 coincide con la voce 8 del modulo 17 r.c.a.
La voce 91 coincide con la voce 9 del modulo 17 r.c.a.
La voce 92 coincide con la voce 11 del modulo 17 r.c.a.
La voce 93 coincide con la voce 12 del modulo 17 r.c.a.
La voce 94 coincide con la voce 14 del modulo 17 r.c.a.
La voce 95 coincide con la voce 15 del modulo 17 r.c.a.
La voce 96 coincide con la voce 17 del modulo 17 r.c.a.
La voce 98 coincide con la voce 19 del modulo 17 r.c.a.
La voce 99 coincide con la voce 20 del modulo 17 r.c.a.
La voce 100, pari alla somma algebrica delle voci 12, 39, 60 e 77, deve risultare nulla
La voce 101 coincide con la voce 22 del modulo 17 r.c.a.
La voce 102 coincide con la voce 23 del modulo 17 r.c.a.
La voce 103 coincide con la voce 24 del modulo 17 r.c.a.
La voce 104 coincide con la voce 25 del modulo 17 r.c.a.
La voce 105 coincide con la voce 27 del modulo 17 r.c.a.
La voce 106 coincide con la voce 28 del modulo 17 r.c.a.
La voce 107 coincide con la voce 30 del modulo 17 r.c.a.
La voce 108 coincide con la voce 31 del modulo 17 r.c.a.
La voce 109 coincide con la voce 32 del modulo 17 r.c.a.
La voce 110 coincide con la voce 33 del modulo 17 r.c.a.
La voce 113 coincide con la voce 38 del modulo 17 r.c.a.
La voce 114 coincide con la voce 39 del modulo 17 r.c.a.
La voce 115 coincide con la voce 40 del modulo 17 r.c.a.

La somma delle voci 10, 11 dell'allegato 1 al modulo 17 ramo 10 e delle voci 19 e 20 del modulo 17 ramo 12 coincidono con la somma delle colonne RO e R5 del modulo 29A.1-SINISTRI NO CARD.
La voce 12 dell'allegato 1 al modulo 17 ramo 10 coincide con il saldo tra gli importi indicati nella colonna R6 e quelli indicati nella colonna R4 del modulo 29A.1-SINISTRI NO CARD.
La somma delle voci 1, 2, 3, 14, 15 e 16 dell'allegato 1 al modulo 17 10 e delle voci 7, 8, 9, 23, 24 e 25 del modulo 17 12 coincide, sottraendo il contributo al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada incluso nella voce 1 dell'allegato 1 al modulo 17 ramo 10 e nella voce 7 del modulo 17, con la somma della colonna J del modulo 29A.1-SINISTRI NO CARD
La somma delle voci 4, 5, 17 e 18 dell'allegato 1 al modulo 17 ramo 10 e delle voci 11, 12, 27 e 28 del modulo 17 ramo 12 coincidono con la somma delle colonne R14 e R15 del modulo 29A.1-SINISTRI NO CARD

2. Modulo 29A - sviluppo sinistri dei rami r.c. autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali (rami 10+12)

(1) Devono essere compilati quattro moduli distinti, ognuno riferito ad una delle seguenti tipologie di gestione del sinistro:
A.1 SINISTRI NO CARD. Nel modulo sono compresi anche i sinistri relativi al ramo r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali ed al rischio responsabilita' del vettore e le informazioni sui sinistri accaduti entro il 31 gennaio 2007 e rientranti nell'ambito di applicazione della CID. In particolare i numeri e gli importi iscritti devono essere al netto dei CID mandatari con l'eccezione delle colonne (D) ed (E) dove devono essere indicate le sole spese sostenute per tali sinistri, con esclusione delle eventuali penali derivanti dall'applicazione della CID;
A.2 SINISTRI CARD;
A.3 FORFAIT GESTIONARIA;
A.4 FORFAIT DEBITRICE.
Per l'insieme delle partite di danno riferite alla medesima tipologia di gestione del sinistro, come sopra definite, deve essere conteggiato per numero un solo sinistro (pro quota se in coassicurazione) e per importo la somma relativa a tutte le partite di danno (danni al veicolo, alle cose trasportate, al conducente, ai terzi trasportati etc.).
I sinistri relativi a rischi assunti in coassicurazione con delega altrui, possono essere indicati tra i sinistri NO CARD, senza distinzione di tutte le informazioni per tipologia di gestione. In tale caso l'importo del sinistro e' determinato detraendo dalla somma delle partite di danno gestite direttamente dall'impresa (No CARD e CARD) i forfait gestionaria ed aggiungendo i forfait debitrice.
Le partite di danno relative a terzi trasportati, regolate attraverso la procedura del risarcimento diretto, di importo inferiore alla franchigia stabilita dal Comitato tecnico, di cui all'art. 13, comma 4 del D.P.R. n. 254/2006, devono essere riportate nei moduli dei forfait solo come numero mentre l'importo deve essere indicato pari a zero.
I sinistri devono essere iscritti a riserva fino a quando non siano state pagate le spese dirette; sono comprese tra le spese dirette le spese di lite, ovvero le spese sostenute per evitare o contenere i danni arrecati dal sinistro. Pertanto i sinistri che alla chiusura dell'esercizio risultano definiti con riferimento alla componente dell'indennizzo, ma rispetto ai quali rimane aperta la sola componente delle spese legali, devono essere indicati tra i sinistri aperti, riportando le somme pagate a titolo di risarcimento nei pagati parziali, mentre a riserva alla fine dell'esercizio deve essere indicato il costo relativo alle spese legali.
Le informazioni relative ai forfait gestionaria sono riportate tra i sinistri pagati sulla base delle regole previste dalla CARD a prescindere dall'effettivo accredito del rimborso da parte della Stanza di Compensazione o dalle imprese debitrici, per le partite di danno rientranti nella CARD-CTT regolate al di fuori della Stanza di Compensazione. Pertanto il forfait gestionaria deve essere inserito tra i pagati non appena, per la relativa partita di danno, sia pagato un risarcimento, anche se a titolo parziale.
Le informazioni relative ai sinistri riaperti nel corso dell'esercizio in tipologie di gestione diverse da quelle con le quali erano stati chiusi in precedenza, devono essere inserite tra i sinistri denunciati nell'esercizio e non tra i sinistri riaperti.
(2) Per ottenere la corrispondenza con le riserve sinistri di inizio esercizio di cui alla voce 21 del modulo 17 (conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano) del ramo 12 occorre sommare il totale precedenti delle colonne (RO) e (R5) del modulo 29A.1-SINISTRI NO CARD dei soli rischi relativi al ramo 12. Per i sinistri del ramo 10 la somma totale precedenti delle colonne (RO) e (R5) corrisponde, per le rispettive tipologie di gestione, con le voci 10+11, 37+38, 59 e 76 dell'allegato 1 al modulo 17. Per ottenere la corrispondenza con le riserve sinistri di fine esercizio di cui alle voci 13 e 29 del modulo 17 del ramo 12, occorre sommare rispettivamente gli importi indicati alla riga (N) ed a quella totale precedenti delle colonne (R14) ed (R15) del modulo 29A.1-SINISTRI NO CARO relativi ai soli rischi del ramo 12; per il ramo 10 i predetti totali delle colonne (R14) ed (R15) corrispondono, per le rispettive tipologie di gestione, con le voci 4+5, 31+32, 54, 71, 17+18, 44+45, 63, e 80 dell'allegato 1 al modulo 17 del ramo 10.
(3) Dai pagamenti effettuati nell'esercizio possono essere detratti gli storni amministrativi collegati al buon esito del pagamento all'assicurato o al danneggiato (ad es. erronea indicazione del beneficiario dell'assegno) mentre non devono essere detratti gli importi delle somme recuperate e da recuperare da assicurati e da terzi, di cui alle voci 16 e 34 del modulo 17 del ramo 12 ed alle voci 6+7, 33+34, 55+56, 72+73, 20+21+22, 47+48+49, 65+66+67 e 82+83+84 dell'allegato 1 al modulo 17 del ramo 10. Per ottenere la corrispondenza con la somma degli importi di cui alle voci 10 e 26 del modulo 17 del ramo 12, occorre sommare all'importo complessivo dei pagamenti relativi a tutte le generazioni di sinistro, di cui al totale generale della colonna (J) del modulo 29A.1-SINISTRI NO CARD dei soli rischi relativi al ramo 12, il contributo al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada incluso nella voce 7 del modulo 17; per il ramo 10 il totale generale della colonna (J) corrisponde, per le rispettive tipologie di gestione, con le voci 1+2+3+14+15+16, 28+29+30+41+42+43, 53+62 e 70+79 dell'allegato 1 al modulo 17, al netto del contributo al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada incluso nella voce 1 dell'allegato 1 al modulo 17.
Nel modulo 29A.3-FORFAIT GESTIONARIA i sinistri devono essere inseriti nei pagamenti a titolo definitivo quando per tutte le partite di danno non restino forfait a riserva alla chiusura dell'esercizio (N). In caso contrario i sinistri devono essere inseriti tra i pagati parziali, indicando nell'importo l'ammontare dei forfait relativi alle partite di danno per le quali sia stato effettuato un pagamento, anche se a titolo parziale, in conseguenza del quale e' sorto il diritto a ricevere il relativo forfait.
Nel modulo 29A.4-FORFAIT DEBITRICE i sinistri devono essere riportati nei pagati a titolo definitivo quando alla chiusura dell'esercizio non restino partite di danno per le quali devono ancora essere pagati i relativi forfait. In caso contrario devono essere inseriti tra i pagati parziali, indicando nell'importo i forfait rimborsati nell'esercizio.
(4) E' indicato l'importo pagato fino a concorrenza dell'importo a riserva all'inizio dell'esercizio. Pertanto se il pagamento parziale effettuato e' superiore all'importo della riserva iniziale, quest'ultima dovra' essere indicata come riserva caduta. Nei moduli relativi ai forfait la riserva caduta e' pari alla riserva costituita a fronte della relativa partita di danno.
(5) Devono essere riportati i sinistri a riserva al 31.12.(N-1) per i quali nel corso dell'esercizio (N) si sia verificato un passaggio di tipologia di gestione e di conseguenza di modulo, per modifiche nella procedura di regolazione del sinistro e che non siano stati successivamente eliminati, nel corso del medesimo esercizio, a seguito del verificarsi dell'insussistenza degli stessi. In quest'ultimo caso il sinistro deve essere indicato direttamente nel modulo di origine tra gli eliminati come senza seguito, qualora per lo stesso non siano stati corrisposti risarcimenti entro il 31.12.(N-1), o tra i pagati definitivi per un importo nullo. Nella colonna (R4) deve essere indicata la riserva al 31.12.(N-1).
Qualora la modifica di tipologia di gestione del sinistro riguardi solo alcune partite di danno dovranno essere riportate solo le riserve relative alle partite di danno oggetto della modifica.
(6) Deve essere riportata la stima al 31.12.(N-1) della riserva per sinistri tardivi per ciascun anno di accadimento.
(7) Devono essere riportati i sinistri a riserva al 31.12.(N-1) in un modulo relativo ad una diversa tipologia di gestione, entrati nel modulo in esame nel corso dell'esercizio (N) a seguito della modifica della tipologia di gestione, ad esempio da sinistro CARD a sinistro NO CARD, e per i quali non sia stata verificata nel corso dell'esercizio l'insussistenza del sinistro stesso. Lo sviluppo dei predetti sinistri deve essere riportato nelle colonne (h), (H), (i), (I), (r13) ed (R13)
Nella colonna (R6) deve essere indicata la riserva al 31.12.(N-1) corretta al fine di considerare, ove necessario, l'effetto dei forfait e rimborsi di cui alla CARD. Pertanto in caso di movimenti di sinistri da CARD a NO CARD la riserva in entrata sara' pari alla riserva del sinistro CARD al netto dei relativi forfait gestionaria. In caso di movimenti di sinistri da NO CARD a CARD .la riserva in entrata nel modulo 29A.2-sINIsTRI CARD sara' pari all'intera riserva in uscita dal modulo 29A.1-sINIsTRI NO CARD mentre nel modulo 29A.3-FORFAIT GESTIONARIA deve essere riportato tra i movimenti in entrata un sinistro come numero nella colonna (r6) con un importo di riserva nullo nella colonna (R6).
Le informazioni relative a partite di danno che si aprono nell'esercizio relative a sinistri a riserva al 31.12.(N-1) ma in altre tipologie di gestione, devono essere inserite tra i sinistri denunciati nell'anno e non tra i movimenti in entrata per modifica della procedura di regolazione dei sinistri
(8) I pagamenti parziali figurano per importo nella colonna (J), come somma della colonna (B) (per sinistri gia' a riserva), della colonna (E) (per sinistri denunciati nell'esercizio) e della colonna (I) (per sinistri entrati nell'esercizio a seguito di riaperture o movimenti per modifica della tipologia di gestione), mentre non figurano come numero nella colonna (i).
(9) Deve essere indicato il numero effettivo dei sinistri a riserva (arrotondato per eccesso se la parte decimale e' maggiore o uguale a 0,5, per difetto se e' minore di 0,5), anziche' il risultato della somma algebrica indicata nell'intestazione di colonna che puo' divergere per effetto degli arrotondamenti nei singoli elementi che la compongono.
(10) Deve essere riportata la stima al 31.12.(N) della riserva per sinistri tardivi per ciascun anno di accadimento.

3. Modulo 29B - sviluppo sinistri dei rami r.c. autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali (rami 10+12). Sinistri gestiti

(1) Devono essere riportate le informazioni relative ai sinistri gestiti direttamente dall'impresa. In particolare con riferimento al ramo 10 devono essere riportate le informazioni relative a:
- SINISTRI NO CARD. Sono compresi anche i sinistri accaduti entro il 31 gennaio 2007 e rientranti nell'ambito di applicazione della CID. In particolare i numeri e gli importi iscritti devono essere al netto dei CID mandatari con l'eccezione delle colonne (D) ed (E) dove devono essere indicate le sole spese sostenute per tali sinistri con esclusione delle eventuali penali derivanti dall'applicazione della CID. In calce al modulo deve essere indicato il numero dei sinistri CID mandatari denunciati (campo 991);
- SINISTRI CARD. Per tali sinistri gli importi devono essere indicati senza considerare l'effetto dei relativi forfait gestionaria.
I sinistri che presentano contemporaneamente partite di danno regolate dalla CARD e partite di danno regolate attraverso il regime ordinario devono essere conteggiati come un solo sinistro (pro quota se in coassicurazione), indicando negli importi la somma relativa a tutte le partite di danno.
I sinistri relativi a rischi assunti in coassicurazione con delega altrui, possono essere indicati tra i sinistri NO CARD, senza distinzione di tutte le informazioni per tipologia di gestione. In tale caso l'importo del sinistro deve essere determinato detraendo dalla somma delle partite di danno gestite direttamente dall'impresa (NO CARD e CARD) i forfait gestionaria ed aggiungendo i forfait debitrice.
Nel modulo sono compresi anche i sinistri relativi al ramo r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali ed al rischio responsabilita' del vettore.
I sinistri devono essere iscritti a riserva fino a quando non siano state pagate le spese dirette; sono comprese tra le spese dirette le spese di lite, ovvero le spese sostenute per evitare o contenere i danni arrecati dal sinistro. Pertanto i sinistri che alla chiusura dell'esercizio risultano definiti con riferimento alla componente dell'indennizzo, ma rispetto ai quali rimane aperta la sola componente delle spese legali, devono essere indicati tra i sinistri aperti, riportando le somme pagate a titolo di risarcimento nei pagati parziali, mentre a riserva alla fine dell'esercizio deve essere indicato il costo relativo alle spese legali.
(2) Per ottenere la corrispondenza con le riserve sinistri di inizio esercizio di cui alla voce 21 del modulo 17 (conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano) occorre sommare il totale precedenti delle colonne (RO) e (R5) dei rischi relativi ai singoli rami di appartenenza (rami 10 e 12); per i sinistri del ramo 10 occorre inoltre detrarre dal predetto totale i corrispondenti valori riportati nel modulo 29A.3-FORFAIT GESTIONARIA ed aggiungere quelli riportati nel modulo 29A.4-FORFAIT DEBITRICE. Per ottenere la corrispondenza con le riserve sinistri di fine esercizio di cui alle voci 13 e 29 del modulo 17, occorre sommare rispettivamente gli importi indicati alla riga (N) ed a quella totale precedenti delle colonne (R14) ed (R15); per il ramo 10 dai predetti totali delle colonne (R14) ed (R15) occorre inoltre detrarre i corrispondenti valori riportati nel modulo 29A.3-FORFAIT GESTIONARIA ed aggiungere quelli riportati nel modulo 29A.4-FORFAIT DEBITRICE.
(3) Dai pagamenti effettuati nell'esercizio possono essere detratti gli storni amministrativi collegati al buon esito del pagamento all'assicurato (ad es. erronea indicazione del beneficiario dell'assegno) mentre non devono essere detratti gli importi delle somme recuperate e da recuperare da assicurati e da terzi, di cui alle voci 16 e 34 del modulo 17 relativo al ramo 12 ed alle voci 6+7, 33+34, 20+21+22 e 47+48+49 dell'allegato 1 al modulo 17 per il ramo 10. Per ottenere la corrispondenza con la somma degli importi di cui alle voci 10 e 26 del modulo 17, occorre sommare all'importo complessivo dei pagamenti relativi a tutte le generazioni di sinistro, di cui al totale generale della colonna (J), il contributo al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada incluso nella voce 7 del modulo 17; per il ramo 10 occorre, inoltre, detrarre dal totale generale della colonna (J) i corrispondenti valori riportati nel modulo 29A.3-FORFAIT GESTIONARIA ed aggiungere quelli riportati nel modulo 29A.4-FORFAIT DEBITRICE.
(4) E' indicato l'importo pagato fino a concorrenza dell'importo a riserva all'inizio dell'esercizio. Pertanto se il pagamento parziale effettuato e' superiore all'importo della riserva iniziale, quest'ultima dovra' essere indicata come riserva caduta.
(5) Devono essere riportati i sinistri e/o le partite di danno a riserva al 31.12.(N-1) che nel corso dell'esercizio sono eliminati per il totale passaggio della loro gestione ad altra impresa (forfait debitrice).
(6) Deve essere riportata la stima al 31.12.(N-1) della riserva per sinistri tardivi per ciascun anno di accadimento.
(7) Devono essere riportati i sinistri e/o partite di danno a riserva al 31.12.(N-1) nel solo modulo 29A.4-FORFAIT DEBITRICE, cioe' sinistri e/o partite di danno gestiti interamente nell'ambito della CARD da altre imprese, che nel corso dell'esercizio devono essere gestiti nel regime ordinario o in qualita' di impresa gestionaria. La riserva in entrata e' pari a quella in uscita nel modulo 29A.4-FORFAIT DEBITRICE per le relative partite di danno. Qualora la partita di danno che deve essere gestita direttamente dall'impresa non comporti la contemporanea eliminazione del forfait debitrice con il trasferimento della relativa riserva, le informazioni della partita di danno devono essere inserite nel presente modulo tra i sinistri denunciati nell'esercizio e non tra i movimenti in entrata per modifica della procedura di regolazione dei sinistri
Lo sviluppo dei predetti sinistri deve essere riportato nelle colonne (h), (H), (i), (I), (r13) ed (R13).
(8) I pagamenti parziali figurano per importo nella colonna (J), come somma della colonna (B) (per sinistri gia' a riserva), della colonna (E) (per sinistri denunciati nell'esercizio) e della colonna (I) (per sinistri entrati nell'esercizio a seguito di riaperture o movimenti per modifica della tipologia di gestione), mentre non figurano come numero nella colonna (j).
(9) Deve essere indicato il numero effettivo dei sinistri a riserva (arrotondato per eccesso se la parte decimale e' maggiore o uguale a 0,5, per difetto se e' minore di 0,5), anziche' il risultato della somma algebrica indicata nell'intestazione di colonna che puo' divergere per effetto degli arrotondamenti nei singoli elementi che la compongono.
(10) Deve essere riportata la stima al 31.12.(N) della riserva per sinistri tardivi per ciascun anno di accadimento.
(11) La sezione "sinistri in causa" costituisce un dettaglio dei dati gia' ricompresi nelle colonne (j), (J), (r14) e (R14) del presente modulo. Il sinistro si considera in contenzioso dalla data di iscrizione a ruolo. Deve essere inserito il numero e l'importo dei sinistri in causa pagati nel corso dell'esercizio e di quelli riservati alla fine del medesimo esercizio. Nel caso di un sinistro con piu' cause iscritte a ruolo deve essere conteggiato per numero un solo sinistro e per importo il totale degli ammontari pagati o riservati relativi alle sole parti in causa. Devono essere inseriti anche i pagamenti dei sinistri per i quali la causa si e' instaurata nel corso dell'esercizio (N) solo se il pagamento e' avvenuto successivamente all'instaurarsi della causa. I pagamenti parziali non figurano per numero nella colonna (k), ma solo come importo nella colonna (K); essi figurano invece come numero nella colonna (r16).
(12) Deve essere indicato il numero delle unita' di rischio dell'esercizio (N) ed il numero delle unita' di rischio sinistrate almeno una volta nel corso dell'esercizio stesso. Per unita' di rischio si intende la singola polizza nel caso in cui essa preveda la copertura assicurativa di una sola testa/cosa per uno o piu' rischi classificabili in uno solo dei rami di cui all'art. 2, comma 3, del Codice delle Assicurazioni. Qualora la polizza copra per una sola testa/cosa una pluralita' di rischi classificabili in piu' di uno dei rami di cui all'art. 2, comma 3, del Codice delle Assicurazioni, essa va considerata come unita' di rischio in ciascuno dei rami diversi in cui sono classificati i rischi. Nel caso di polizze collettive ed in abbonamento, nonche' in generale di polizze che per uno o piu' rischi classificabili in uno solo dei rami di cui all'art. 2, comma 3, del Codice delle Assicurazioni coprano una pluralita' di teste/cose ed i sinistri vengano rilevati in corrispondenza delle stesse, si deve considerare il numero di teste/cose. Se la polizza copre per una pluralita' di teste/cose una pluralita' di rischi classificabili in piu' di uno dei rami di cui all'art. 2, comma 3, del Codice delle Assicurazioni, per ciascun ramo sono da considerarsi unita' di rischio le teste/cose che la polizza copre dai rischi afferenti al ramo medesimo.
Le unita' di rischio, come sopra individuate, andranno considerate in proporzione al periodo di competenza dell'esercizio (N) in base al pro-rata effettuato sui giorni dell'anno. In particolare nel campo 992 dovra' essere riportato il numero delle unita' di rischio/anno relative a polizze emesse nell'esercizio (N) e nel campo 993 quello delle unita' di rischio/anno relative a polizze emesse negli esercizi precedenti che hanno originato la riserva premi al 31.12.(N-1), con esclusione delle unita' di rischio relative alle rate a scadere, contabilizzate nell'esercizio (N) e relative a polizze emesse nell'esercizio (N-1) e precedenti, che devono essere inserite nel campo 992. Per le polizze in coassicurazione il numero delle unita' di rischio deve essere indicato pro quota/anno. I numeri totalizzati sono arrotondati per eccesso se la parte decimale e' maggiore o uguale a 0,5, per difetto se e' minore di 0,5. Nel campo 994 devono essere riportate le unita' che nel corso dell'esercizio (N) hanno dato luogo a sinistri e/o partite di danno regolate nel regime ordinario o per le quali siano stati addebitati forfait debitrice. Le unita' che nel corso dell'esercizio abbiano dato luogo ad entrambe le tipologie di gestione del sinistro devono essere considerate come 1 unita'. Nel campo 995 devono essere indicate le unita' sinistrate almeno una volta nell'esercizio (N) con sinistri e/o partite di danno gestiti in tutto o in parte per conto di altre imprese (sinistri CARD).
(13) Nel campo 996 e' indicato il numero 1 se le informazioni relative ai sinistri di generazione (N) in coassicurazione con delega altrui sono in ogni caso riportate nei moduli di vigilanza tra i sinistri NO CARD e il numero 2 se sono distinte per tipologia di gestione. Nei campi 997 e 998 sono indicati, per i suddetti sinistri, gli importi pagati nell'esercizio (N) e a riserva alla chiusura del medesimo esercizio, riportati nelle colonne (J) e (R14).

4. Allegato 1 al Modulo 29B - spese di liquidazione dei rami r.c. autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali (rami 10+12)
Il presente allegato deve essere integrato con una nota illustrativa dei criteri di imputazione al ramo ed alle diverse generazioni sinistri delle spese di liquidazione (esterne ed interne) pagate e riservate, distinte tra sinistri NO CARD e sinistri CARD. Per le spese di liquidazione riservate dovranno inoltre essere specificati nella predetta nota i criteri utilizzati e le valutazioni operate per la determinazione della posta.

Spese esterne di liquidazione
Nelle spese esterne di liquidazione sono tra l'altro ricomprese:
- parcelle di professionisti o di lavoratori autonomi per prestazioni a favore dell'impresa ad esclusione dei costi sostenuti per evitare o contenere i danni arrecati dal sinistro, quali, tra l'altro, le spese di lite di cui all'art. 1917, comma 3, del codice civile e le eventuali spese di salvataggio, che devono essere ricompresi tra le spese dirette;
- spese e rimborsi spese per liquidazione sinistri in coassicurazione;

Spese interne di liquidazione
Nelle spese interne di liquidazione rientrano altre spese di liquidazione quali, tra l'altro, il costo del personale addetto alla liquidazione dei sinistri nonche' le quote di ammortamento dei beni mobili afferenti la gestione dei sinistri stessi.

Saldo iniziale per diritti di qestione
Deve essere indicato, il saldo tra i diritti di gestione da ricevere e quelli da corrispondere sulla base del numero delle gestioni (gestionaria - debitrice) in essere al 31.12.(N-1) in base alle regole previste dalla CARD

Saldo finale per diritti di qestione
Deve essere indicato, il saldo tra i diritti di gestione da ricevere e quelli da corrispondere sulla base del numero delle gestioni (gestionaria - debitrice) in essere al 31.12.(N) in base alle regole previste dalla CARD

Riserva iniziale per spese di liquidazione
La somma degli importi delle riserve per spese di liquidazione, relativi alle due tipologie di gestione (NO CARD/CARD), coincide con il valore di cui alla voce 20 dei moduli 17 relativi ai rami 10 e 12. Per il ramo 10 tali importi coincidono, per le rispettive tipologie di gestione dei sinistri, con le voci 11 e 38 dell'allegato 1 al modulo 17;

Spese di liquidazione pagate nell'esercizio
La somma degli importi delle spese di liquidazione pagate nell'esercizio, relativi alle due tipologie di gestione (NO CARD/CARD), indicati alla riga (N) ed a quella totale precedenti coincidono rispettivamente con i valori di cui alle voci 9 e 25 dei moduli 17 relativi ai rami 10 e 12. Per il ramo 10 i predetti importi corrispondono, per le rispettive tipologie di gestione dei sinistri, con le voci 3 e 30, 16 e 43 dell'allegato 1 al modulo 17.

Riserva finale per spese di liquidazione
La somma degli importi delle riserve per spese di liquidazione, relativi alle due tipologie di gestione (NO CARD/CARD), indicati alla riga (N) ed a quella totale precedenti coincidono rispettivamente con i valori di cui alle voci 12 e 28 dei moduli 17 relativi ai rami 10 e 12. Per il ramo 10 i predetti importi corrispondono, per le rispettive tipologie di gestione dei sinistri, con le voci 5 e 32, 18 e 45 dell'allegato 1 al modulo 17 del ramo 10.

5. Allegato 2 al Modulo 29B - sviluppo sinistri con danni misti e solo persone dei rami r.c. autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali (rami 10+12)
(1) L'allegato rappresenta un dettaglio dei sinistri riportati nel modulo 29B e contiene le informazioni relative ai sinistri misti, per i quali e' considerato sia l'importo del danno a cose che del danno a persone, ed ai sinistri con soli danni a persone. I sinistri misti permangono nello sviluppo riportato nel presente allegato fino alla completa estinzione delle diverse tipologie di danni che lo compongono; pertanto anche un sinistro riaperto per soli danni a cose derivante da un sinistro misto deve essere inserito nello sviluppo del presente allegato. I sinistri misti a riserva al 31.12.(N-1) per il solo danno (residuo) a persone, per i quali nel corso dell'esercizio si verifichi l'insussistenza dell'ulteriore risarcimento devono essere inclusi nella riserva iniziale ed eliminati come pagati definitivi con importo dei pagamenti nullo.
Per l'iscrizione dei numeri e degli importi si rimanda alle istruzioni del modulo 29B. A tal fine per le colonne si riporta la medesima numerazione del modulo 29B.
(2) La riserva iniziale e quella alla fine dell'esercizio sono al netto delle rispettive stime per sinistri tardivi.
(3) La sezione "sinistri in causa" costituisce un dettaglio dei dati gia' ricompresi nelle colonne (j), (J), (r14) e (R14) del presente allegato. Il sinistro si considera in contenzioso dalla data di iscrizione a ruolo. Deve essere inserito il numero e l'importo dei sinistri in causa pagati nel corso dell'esercizio e riservati alla fine del medesimo esercizio. Nel caso di un sinistro con piu' cause iscritte a ruolo deve essere conteggiato per numero un solo sinistro e per importo il totale degli ammontari pagati o riservati relativi alle sole parti in causa. Devono essere inseriti anche i pagamenti dei sinistri per i quali la causa si e' instaurata nel corso dell'esercizio (N) solo se il pagamento e' avvenuto successivamente all'instaurarsi della causa. I pagamenti parziali non figurano per numero nella colonna (k), ma solo come importo nella colonna (K); essi figurano invece come numero nella colonna (r16).
(4) Vengono inseriti esclusivamente i sinistri con soli danni alle persone e la parte dei sinistri misti relativa a danni a persone. I pagamenti parziali non figurano come numero nella colonna (I), ma solo per importo nella colonna (L), mentre figurano come numero nella colonna (r17); tuttavia se per un sinistro misto viene risarcito interamente nel corso dell'esercizio (N) il danno a persone, il pagamento, che nelle colonne precedenti del presente allegato figura tra i pagati parziali, deve essere comunque riportato per numero intero (pro quota se in coassicurazione) nella colonna (I) e non nella colonna (r17).

6. Modulo 30 - Distribuzione regionale dei sinistri pagati e riservati dei rami r.c. autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali (rami 10+12)
Il modulo deve essere compilato sulla base dei sinistri gestiti direttamente dall'impresa, sinistri NO CARD e sinistri CARD, come indicato nelle istruzioni del modulo 29B.
La nota (2) e' sostituita dalla seguente:
(2) il totale corrisponde, in termini di numero ed importo, con il rigo (N) delle colonne (j), (J), (r14) e (R14) del modulo 29B per i sinistri dell'esercizio e con il rigo "Tot.prec." delle medesime colonne per i sinistri degli esercizi precedenti.

IV Prospetti di vigilanza allegati alla relazione semestrale

1. Prospetto 5 - Informazioni tecniche relative ai rami danni
La riga relativa al ramo responsabilita' civile autoveicoli terrestri (ramo 10) deve essere compilata, con riferimento ai sinistri pagati e riservati, sulla base dei sinistri gestiti direttamente dall'impresa, sinistri NO CARD e sinistri CARD, come indicato nelle istruzioni del modulo 29B.
In particolare devono essere riportati i numeri e gli importi di cui alle colonne (j), (J), (r14) e (R14) riferiti al primo semestre dell'anno.
Ai fini delle totalizzazioni relative all'importo dei sinistri pagati, di cui alla voce 120, in luogo della voce 111 deve essere considerata la voce 23 del prospetto 5A. Analogamente ai fini delle totalizzazioni relative all'importo dei sinistri a riserva, di cui alla voce 221, in luogo della voce 212 deve essere considerata la voce 46 del prospetto 5A.
Gli importi della riserva sono indicati al netto della stima per sinistri tardivi.

2. Prospetto 5A - Informazioni tecniche relative ai sinistri del ramo 10
Il prospetto deve essere compilato sulla base dei sinistri, distinti per tipologia di gestione, cosi' come indicato nella istruzioni dei moduli 29A.1, 29A.2, 29A.3 e 29A.4 riferiti al solo ramo 10.
In particolare devono essere riportati i numeri e gli importi di cui alle colonne (j), (J), (r14) e (R14) riferiti al primo semestre dell'anno e con riferimento al modulo 29A.1-siNisTRI NO CARD al solo ramo 10.
Gli importi della riserva sono indicati senza considerare la stima per sinistri tardivi.
Per la trasmissione informatica del prospetto si applicano le disposizioni impartite con la Circolare 380 D/1999, con riferimento in particolare al tracciato record del file SEMaaaa6.ccc e alla relativa tabella dei codici schema. Al nuovo prospetto 5A viene attribuito il codice schema 26.

V Anticipazione di alcuni dati di bilancio ed altre lettere circolari a contenuto statistico

1. Anticipazioni di alcuni dati di bilancio, Prospetto 5A - Informazioni tecniche relative ai rami 10 + 12 - di cui alla Circolare ISVAP 29 dicembre 2005 n. 575/D
Il prospetto deve essere compilato sulla base dei sinistri gestiti direttamente dall'impresa, sinistri NO CARD e sinistri CARD, come indicato nelle istruzioni del modulo 29B. Devono essere riportate le informazioni relative al numero ed agli importi dei sinistri pagati e riservati nell'esercizio, questi ultimi al netto della stima per sinistri tardivi.
Al riguardo si precisa che:
- sinistri pagati parzialmente non devono figurare come numero nella colonna (1) mentre dovranno figurare come importo nella colonna (2);
- per quanto attiene ai sinistri in coassicurazione, gli importi ed i numeri dovranno essere rilevati, pro-quota, rispettivamente nelle colonne (2) e (4), (1) e (3). Tuttavia considerato il carattere di stima delle anticipazioni, con riferimento al solo numero dei sinistri, viene lasciata facolta' alle imprese di effettuare o meno tale analisi di dettaglio. Il trattamento di tale informazione verra' comunque reso noto all'Istituto attraverso la compilazione dell'apposita casella in calce al prospetto.

2. Acquisizione di informazioni sulla struttura organizzativa della liquidazione dei sinistri r.c. auto, di cui alla Circolare ISVAP del 3 marzo 2000 n. 401/D
Le informazioni relative ai sinistri r.c. auto (esclusi cid(4)) devono essere riferite ai soli sinistri gestiti direttamente dall'impresa, sinistri NO CARD e sinistri CARD, come indicato nelle istruzioni del modulo 29B. --------------------------------------------
(4) Sinistri gestiti secondo la CID

3. Rilevazione annuale del contenzioso r.c. auto, di cui alla Circolare ISVAP del 15 novembre 2001 n. 458/S
Le informazioni devono essere riferite ai soli sinistri gestiti direttamente dall'impresa, sinistri NO CARD e sinistri CARD , come indicato nelle istruzioni del modulo 29B.

4. Indagine sul fenomeno della criminalita' nel settore assicurativo, di cui alla Circolare ISVAP del 5 febbraio 2002 n. 470/S
Le informazioni relative ai sinistri del ramo responsabilita' civile autoveicoli terrestri (ramo 10) devono essere riferite ai soli sinistri avvenuti nell'esercizio (generazione corrente) gestiti direttamente dall'impresa, sinistri NO CARD e sinistri CARD, come indicato nelle istruzioni del modulo 29B. Nelle informazioni relative al numero ed agli importi dei sinistri pagati e a riserva dovranno essere escluse quelle relative al lavoro svolto in altro Stato dell'Unione Europea tramite sede secondaria e svolto all'estero tramite la casa madre in Italia.

VI Banca dati sinistri (sinistri relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore immatricolati in Italia).
Per i sinistri verificatisi a partire dal 1° febbraio 2007, gestiti sulla base della procedura di risarcimento diretto, le informazioni trasmesse alla banca dati sinistri devono essere comunicate secondo le seguenti modalita':
- le imprese gestionarie inviano i dati gia' forniti, in precedenza, in relazione ai sinistri Cid-lesioni dalle imprese mandatarie (con l'indicazione del veicolo di controparte e della relativa impresa assicuratrice);
- le imprese debitrici inviano i dati gia' forniti, in precedenza, in relazione ai sinistri Cid-lesioni dalle imprese debitrici;
- la comunicazione dei sinistri in concorso di colpa e' analoga a quella dei sinistri gestionari.
In relazione alle posizioni di danno nelle quali sia accertata un'invalidita' permanente superiore all'1% (disposizioni della convenzione CARD di cui agli artt. 20, comma 4, e 36, comma 4), deve essere comunicato l'incarico al medico legale.
La causale di trattazione dei sinistri (label 002) deve essere valorizzata secondo quanto indicato nella tabella seguente. ===================================================================== Codice causale|Tipologia di sinistro =====================================================================
|CID gestionario senza posizioni di danno estranee alla G10 |convenzione CARD ---------------------------------------------------------------------
|CID gestionario con posizioni di danno estranee alla G11 |convenzione CARD ---------------------------------------------------------------------
|CID debitore senza posizioni di danno estranee alla D10 |convenzione CARD ---------------------------------------------------------------------
|CID debitore con posizioni di danno estranee alla D11 |convenzione CARD ---------------------------------------------------------------------
|CID con concorso di colpa senza posizioni di danno C10 |estranee alla convenzione CARD ---------------------------------------------------------------------
|CID con concorso di colpa con posizioni di danno C11 |estranee alla convenzione CARD ---------------------------------------------------------------------
|CTT gestionario con posizioni di danno estranee alla G21 |convenzione CARD ---------------------------------------------------------------------
|CTT debitore con posizioni di danno estranee alla D21 |convenzione CARD ---------------------------------------------------------------------
|CTT con concorso colpa e posizioni di danno estranee C21 |alla convenzione CARD ---------------------------------------------------------------------
|* CID e CTT gestionari senza posizioni di danno G30 |estranee alla convenzione CARD ---------------------------------------------------------------------
|CID e CTT gestionari con posizioni di danno estranee G31 |alla convenzione CARD ---------------------------------------------------------------------
|* CID e CTT debitori senza posizioni di danno estranee D30 |alla convenzione CARD ---------------------------------------------------------------------
|CID e CTT debitori con posizioni di danno estranee D31 |alla convenzione CARD ---------------------------------------------------------------------
|* CID e CTT in concorso di colpa senza posizioni di C30 |danno estranee alla convenzione CARD ---------------------------------------------------------------------
|CID e CTT in concorso colpa con posizioni di danno C31 |estranee alla convenzione CARD --------------------------------------------------------------------- AS |sinistri catastrofali --------------------------------------------------------------------- RC |sinistri gestiti unicamente ex art 148 D.Lgs 209/05 --------------------------------------------------------------------- VNI |Sinistri FGVS - veicoli non identificati --------------------------------------------------------------------- VNA |Sinistri FGVS - veicoli non assicurati ---------------------------------------------------------------------
|Sinistri FGVS - veicoli assicurati con imprese in LCA |liquidazione coatta
* Causali da utilizzare anche in caso di sola CTT ( senza posizioni di danno estranee alla convenzione CARD)

Nel caso in cui durante la gestione del sinistro emergano elementi che determinano la variazione della trattazione, tale variazione deve essere comunicata alla banca dati sinistri con la prima comunicazione utile.
Per i sinistri accaduti entro il 31 gennaio 2007, gestiti in virtu' delle preesistenti convenzioni CID e per quelli denominati CAI, devono essere utilizzate le codifiche gia' in uso: CID (comunicazione della mandataria); CDD (comunicazione della debitrice) e CAI (sinistri fuori convenzione per i quali sia stato sottoscritto da entrambi i conducenti il modulo CAI).
Nelle ipotesi nelle quali vi siano altre posizioni di danno, oltre a quelle gestite sulla base della procedura di risarcimento diretto, gestite ai sensi dell'art. 148 D.Lgs 209/2005, per la comunicazione delle stesse si osservano le regole di trasmissione dei sinistri r.c. auto.
Da ultimo, si comunica che il codice tipologico da utilizzare per i ciclomotori dotati di targatura ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 153/2006 e' il medesimo gia' in uso per i motocicli (31).

----> vedere Prospetti da pag. 32 a pag. 37 DEL S.O. <----
 
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