Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 11 dicembre 2006 |
Ricostituzione della commissione speciale degli agricoltori come lavoratori autonomi, presso il Comitato provinciale INPS di Milano. |
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IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Milano Visto il proprio decreto n. 31 del 3 novembre di ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Milano; Visto l'art. 46, comma 1, lettere b) ed f), della legge 9 marzo 1989, n. 88, riguardante il contenzioso in materia di prestazioni dei lavoratori autonomi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti familiari ed alle prestazioni di maternita'; Vista la circolare ministeriale n. 33/89 del 19 aprile 1989 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Considerato che si deve provvedere alla ricostituzione della speciale commissione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Milano degli agricoltori come lavoratori autonomi di cui all'art. 46, comma 3, legge n. 88 del 9 marzo 1989; Considerato che sono state interpellate, ai fini della costituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Milano, le seguenti organizzazioni degli agricoltori come lavoratori autonomi: Federazione interprovinciale Coldiretti di Milano e Lodi; CIA - Confederazione italiana agricoltori; Confagricoltura Milano e Lodi; Esperiti gli accertamenti previsti dall'art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 ed acquisiti dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dall'Osservatorio del mercato del lavoro di Milano i dati di valutazione atti a dedurre l'importanza ed il grado di sviluppo delle diverse attivita' produttive nel territorio provinciale di riferimento e la consistenza numerica ed il diverso indice annuo di occupazione delle forze lavoro che vi sono impiegate; Tenuto conto degli elementi di valutazione in possesso della scrivente Direzione provinciale del lavoro con riferimento all'attivita' di conciliazione delle controversie di lavoro; Precisato che gli accertamenti effettuati al fine di stabilire il requisito del maggior grado della rappresentativita', anche sulla base della effettiva operativita' delle associazioni interessate, garantendo al contempo il principio del pluralismo partecipativo, hanno riguardato: 1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole associazioni, rilevati sulla base dei dati dalle medesime forniti e correlati anche alla rilevanza ed al livello di sviluppo oltre che all'indice di occupazione delle forze lavoro impiegate nelle diverse attivita' produttive; 2) ampiezza e diffusione territoriale delle strutture organizzative sul piano provinciale di ciascuna organizzazione sindacale; 3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro a livello provinciale; Tenuto conto dei criteri indicati; Viste le designazioni delle associazioni degli agricoltori; Decreta: E' ricostituita la commissione speciale del Comitato provinciale I.N.P.S. di Milano degli agricoltori come lavoratori autonomi di cui all'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88. Tale commissione e' composta nel modo seguente: direttore pro tempore della Direzione provinciale del lavoro di Milano o un proprio delegato; direttore pro tempore della Ragioneria provinciale dello Stato di Milano o un proprio delegato; dirigente pro tempore della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Milano o un proprio delegato; Manzoni Mario in rappresentanza della Federazione interprovinciale Coldiretti di Milano e Lodi; Cislaghi Adriano in rappresentanza della Federazione interprovinciale Coldiretti di Milano e Lodi; Botta Sergio in rappresentanza della Federazione interprovinciale Coldiretti di Milano e Lodi; Magagna Roberto in rappresentanza della Confagricoltura Milano e Lodi. La commissione ricostituita come sopra indicato e' presieduta dal rappresentante degli agricoltori in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Milano. La commissione dura in carica quattro anni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente decreto e' ammessa, ai sensi dell'art. 21, legge n. 1034/1971, ricorso innanzi al tribunale amministrativo regionale della Lombardia, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, o in alternativa, ai sensi dell'art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni dalla medesima pubblicazione. Milano, 11 dicembre 2006 Il direttore provinciale: Weber |
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