Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
DECRETO 16 novembre 2006, n. 302
Regolamento recante norme di integrazione e modifica del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottato con decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 391.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 391, inerente «Regolamento recante norme di integrazione e modifica del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottato con decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994, n. 302, concernente l'individuazione degli Uffici di livello dirigenziale generale del Ministero del commercio con l'estero;
Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1999, e successive modifiche, che individua le unita' dirigenziali di livello non generale del Ministero del commercio con l'estero e le relative competenze;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale, tra gli altri, e' stato istituito il Ministero del commercio internazionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerata la necessita' di procedere alla modifica della tabella allegata al citato decreto ministeriale n. 391 del 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3852, espresso nell'Adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 ottobre 2006;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota del 16 ottobre 2006, prot. 52353;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
1. La tabella allegata al regolamento adottato con decreto 24 ottobre 2000, n. 391, del Ministro del commercio internazionale, relativa ai procedimenti di competenza della Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione degli scambi, limitatamente ai procedimenti di rilascio di autorizzazioni di licenze all'importazione e all'esportazione di specie della flora e della fauna selvatiche soggette, secondo quanto prescritto dalla Convenzione di Washington - CITES, al controllo del loro commercio, e' sostituita dalla tabella allegata al presente regolamento.
2. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' reso pubblico mediante il Bollettino ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 novembre 2006
Il Ministro: Bonino

Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 387



Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni.
«Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica
amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante
l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini
entro i quali i procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano
direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici
nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i
termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di
propria competenza. I termini sono modulati tenendo conto
della loro sostenibilita', sotto il profilo
dell'organizzazione amministrativa, e della natura degli
interessi pubblici tutelati e decorrono dall'inizio di
ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda,
se il procedimento e' ad iniziativa di parte.
3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il
termine e' di novanta giorni.
4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per
l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di
valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini
di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all'acquisizione
delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque
non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2
e 3 possono essere altresi' sospesi, per una sola volta,
per l'acquisizione di informazioni o certificazioni
relative a fatti, stati o qualita' non attestati in
documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o
non direttamente acquisibili presso altre pubbliche
amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14,
comma 2.
5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini
di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio
dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 21-bis della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, puo' essere proposto anche senza
necessita' di diffida all'amministrazione inadempiente,
fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre
un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti
commi 2 o 3. Il giudice amministrativo puo' conoscere della
fondatezza dell'istanza. E' fatta salva la riproponibilita'
dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i
presupposti.».
«Art. 4 (Unita' organizzativa responsabile del
procedimento). - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito
per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni
sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa
responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento
finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono
rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
ordinamenti.».
- Il decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 391,
inerente «Regolamento recante norme di integrazione e
modifica del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4
della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottato con decreto
ministeriale 11 aprile 1994, n. 454», e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2000, n. 302.
- Il decreto del Presidente della Repubblica del
18 aprile 1994, n. 302, concernente l'individuazione degli
uffici di livello dirigenziale generale del Ministero del
commercio con l'estero e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 maggio 1994, n. 118.
- Il decreto ministeriale 23 febbraio 1999, e
successive modifiche, che individua le unita' dirigenziali
di livello non generale del Ministero del commercio con
l'estero e le relative competenze e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 marzo 1999, n. 65.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni ed integrazioni e' stato pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1999, n. 203.
- La legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle
disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con
il quale, tra gli altri, e' stato istituito il Ministero
del commercio internazionale, e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2006, n. 164.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
2001, n. 175, concernente il regolamento di organizzazione
del Ministero delle attivita' produttive e' stato
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 18 maggio 2001, n. 114.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e' stato pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio
2001, n. 106.
- Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) -.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
Note alla tabella:
- Il regolamento (CE) n. 338/1997 del 9 dicembre 1996
e' stato pubblicato nella GUCE L 61 del 3 marzo 1997.
- Il regolamento (CE) n. 1332/2005 del 9 agosto 2005 e'
stato pubblicato nella GUCE L 215 del 19 agosto 2005.
- Il regolamento (CE) n. 605/2006 del 19 aprile 2006 e'
stato pubblicato nella GUCE L 107 del 20 aprile 2006.
- Regolamento (CE) n. 865/2006 del 4 maggio 2006, che
sostituisce il regolamento (CE) n. 1808/2001, e' stato
pubblicato nella GUCE L 166 del 19 giugno 2006.
- La legge n. 150 del 7 febbraio 1992 e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 22 febbraio 1992, n. 44.



 
Allegato
Settore CITES
| |Ufficio |
| |responsabile del | Procedimento |Fonte normativa |procedimento |Termine --------------------------------------------------------------------- Autorizzazioni | | | all'importazione| | | nel quadro della| | | Convenzione di | | | Washington | | | (CITES) | | | concernente il |Regolamento (CE)| | commercio della |n. 338/1997 del | | flora e della |9 dicembre 1996 | | fauna minacciata|(GUCE L 61 del | | di estinzione |3 marzo 1997) | | ---------------------------------------------------------------------
|Regolamento (CE)| |
|n. 1332/2005 del| |
|9 agosto 2005 | |
|(GUCE L 215 del | |
|19 agosto 2005) | | ---------------------------------------------------------------------
|Regolamento (CE)| |
|n. 605/2006 del | |
|19 aprile 2006 | |
|(GUCE L 107 del | |
|20 aprile 2006) | | ---------------------------------------------------------------------
|Regolamento (CE)| |
|n. 865/2006 del | |
|4 maggio 2006, | |
|che sostituisce | |
|il regolamento | |
|(CE) n. | |
|1808/2001 (GUCE | |
|L 166 del | |
|19 giugno 2006) | | ---------------------------------------------------------------------
|Legge n. 150 del| |30 giorni * * in
|7 febbraio 1992 | |caso di
|e successive | |consultazione di
|modificazioni | |terzi, i termini
|(Gazzetta | |si interrompono
|Ufficiale n. 44 | |fino a
|del 22 febbraio | |consultazione
|1992) |Divisione VIII |ultimata
 
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