Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2007 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 2006 |
Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza, determinatasi a seguito delle esplosioni verificatesi nella raffineria «Umbria Olii S.p.A.», sita nel comune di Campello sul Clitunno, in provincia di Perugia. (Ordinanza n. 3558). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2006 con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito delle esplosioni verificatesi nella raffineria «Umbria Olii S.p.A.» sita nel comune di Campello sul Clitunno, in provincia di Perugia; Considerata la grave situazione di emergenza ambientale determinatasi in conseguenza delle diverse esplosioni verificatesi nella raffineria «Umbria Olii S.p.A.» sita nel comune di Campello sul Clitunno in provincia di Perugia; Considerata l'urgenza di provvedere immediatamente a porre in essere tutte le idonee misure di messa in sicurezza, finalizzate al contenimento delle fonti inquinanti; Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa; Vista la nota del 27 dicembre 2006 del Capo di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Acquisita l'intesa della regione Umbria con nota del 27 dicembre 2006; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il Presidente della regione Umbria e' nominato Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza di cui alla presente ordinanza. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario delegato provvede: alla predisposizione di un piano finalizzato alla rimozione e allo smaltimento degli inquinanti; alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del territorio interessato, dei corpi idrici che interessano le aree pubbliche o comunque di competenza della pubblica amministrazione e verifica della progettazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del territorio, dei corpi idrici qualora predisposti da altri soggetti obbligati ai sensi della normativa vigente; all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica che interessano le aree pubbliche o, comunque, di competenza della pubblica amministrazione; alla definizione della tempistica e delle modalita' di esecuzione degli ulteriori interventi di messa in sicurezza e bonifica nelle parti di proprieta' privata dell'area perimetrata; al controllo sull'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica messi in atto dai privati all'interno dell'area perimetrata; all'intimazione e diffida ad adempiere nei confronti dei soggetti responsabili per lo svolgimento degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di loro competenza ed all'eventuale esercizio del potere sostitutivo, in caso di inadempienza e di rivalsa, in danno dei medesimi, per le spese a tal fine sostenute; al monitoraggio dei singoli interventi di messa in sicurezza e bonifica che interessano le aree pubbliche o comunque di competenza della pubblica amministrazione ed alla verifica dell'attivita' di monitoraggio dei singoli interventi e della situazione ambientale da effettuarsi a cura dei soggetti obbligati dalla normativa vigente; all'esercizio delle azioni tecniche e amministrative e di rappresentanza in sede giudiziaria per il risarcimento del danno ambientale di cui alla parte sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006; all'espletamento di tutte le altre attivita' strettamente connesse al superamento del contesto emergenziale. 3. I progetti di bonifica sono predisposti nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sono approvati dal Commissario delegato. 4. Il Commissario delegato, per le attivita' di cui alla presente ordinanza si avvale della collaborazione degli uffici regionali, degli enti pubblici anche locali, dei Centri di competenza dipartimentali ed altri soggetti universitari e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Per particolari esigenze connesse all'attuazione della presente ordinanza il Commissario delegato puo' conferire incarichi professionali per attivita' di collaborazione coordinata e continuativa fino ad un massimo di tre unita', per una durata non superiore alla vigenza dello stato d'emergenza, con oneri a carico dei fondi di cui all'art. 4. 5. Nell'esercizio delle attivita' di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato opera nel rigoroso rispetto delle misure giurisdizionali assunte e delle iniziative giudiziarie in atto, nonche' di quelle eventualmente adottate o da adottarsi successivamente all'entrata in vigore della presente ordinanza, esperendo, nella ricorrenza dei presupposti, le eventuali necessarie iniziative di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti. 6. Il Commissario delegato e' autorizzato a rimborsare al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Perugia le spese sostenute nelle fasi di prima emergenza ivi compresi gli emolumenti per le ore di straordinario effettivamente rese e documentate del personale dei Vigili del fuoco. |
| Art. 2. 1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita', il Commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, puo' affidare la progettazione a liberi professionisti e strutture private, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 5. 2. Il Commissario delegato puo', ove ritenuto necessario, indire conferenze dei servizi, entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente, o non dotato di idoneo potere di rappresentanza, la conferenza e' comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente o della giunta regionale, secondo che il dissenso sia stato espresso dall'amministrazione statale o dall'amministrazione regionale e/o locale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta. 3. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. 4. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale d'immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni. |
| Art. 3. 1. Per la valutazione dei progetti, nonche' per garantire il necessario supporto tecnico alle attivita' che devono essere eseguite per il superamento dell'emergenza, il Commissario delegato si avvale di un Comitato tecnico-scientifico nominato con apposito provvedimento del Commissario delegato medesimo, composto da cinque membri, scelti tra dipendenti pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, di cui uno designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, uno dal Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e tre dal Presidente dalla regione Umbria. Il Presidente del Comitato e' indicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, che provvede altresi' a designare il segretario del Comitato. 2. Al personale di cui al comma 1 e' riconosciuto un compenso da stabilire con separato provvedimento del Commissario delegato, in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e connesse disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale del personale dirigente e sulla base delle vigenti disposizioni in materia di contenimento dei costi della pubblica amministrazione. 3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'espletamento delle attivita' finalizzate all'analisi del rischio igienico sanitario ed ecotossicologico derivanti dallo stato di inquinamento presente nell'area interessata dall'emergenza nonche' per le finalita' connesse all'individuazione all'accertamento ed alla quantificazione del danno ambientale si avvale, nei limiti temporali di vigenza dello stato d'emergenza, di tre esperti nelle materie tecniche giuridiche ed amministrative, ai quali viene corrisposta un'indennita' mensile omnicomprensiva, ad eccezione del trattamento di missione, pari a quella prevista per gli esperti di cui all'art. 1, comma 42 della legge 15 dicembre 2004, n. 308. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico delle risorse finanziarie del Commissario delegato. |
| Art. 4. 1. Per la realizzazione dei primi interventi relativi all'attuazione della presente ordinanza, il Commissario delegato si avvale delle seguenti risorse: quanto a euro 1.500.000,00 a valere sull'U.P.B 1.2.3.1. - capitolo 7082 - residui anno 2005 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; quanto a euro 800.000,00 a carico del Fondo della protezione civile del quale e' stata accertata la relativa disponibilita'; quanto a euro 200.000,00 a carico del bilancio della regione Umbria. 2. Il Commissario delegato e' altresi' autorizzato ad utilizzare le eventuali risorse finanziarie di competenza regionale, fondi comunitari, nazionali, regionali e locali, comunque assegnati o destinati per le finalita' di cui alla presente ordinanza. 3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono trasferite su un'apposita contabilita' speciale intestata al Commissario delegato all'uopo istituita secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. |
| Art. 5. 1. Per il compimento in termini di somma urgenza, delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato, e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 8, 11 e 19; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119; decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130, 132, 141 e 241; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 113, 124, 125, 126, tabella 3 dell'allegato 5 relativamente ai parametrici di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 50, 51 e articoli 191, 208, 212, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 (escluso il comma 7), 253, 269, 270, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 278 e 281; legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 10, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17; decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 21, 22, 30, 34, 37, 48, 49 e 50. |
| Art. 6. 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile resta estranea ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 dicembre 2006 Il Presidente: Prodi |
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