Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 15 dicembre 2006 |
Determinazione delle modalita' e delle condizioni delle importazioni di energia elettrica, per l'anno 2007, e direttive all'Acquirente Unico in materia di contratti pluriennali di importazione, per l'anno 2007. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificato dall'art. 1-quinquies, comma 5, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290, il quale prevede che, con provvedimento del Ministro delle attivita' produttive e sentito il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono individuate modalita' e condizioni delle importazioni nel caso che risultino insufficienti le capacita' di trasporto disponibili, tenuto conto di un'equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero; Visto l'art. 35, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, secondo cui ai contratti di fornitura stipulati dai clienti aventi i requisiti indicati al comma 1 non si applica quanto previsto all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificato dall'art. 1-quinquies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2003, n. 290; Visto il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, ed in particolare l'art. 6, concernente principi generali di gestione della congestione, in base al quale i problemi di congestione della rete sono risolti con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di mercato, e l'art. 9 dello stesso regolamento secondo cui, nell'esercizio delle loro competenze, le autorita' nazionali di regolamentazione garantiscono il rispetto delle norme del regolamento medesimo e degli orientamenti adottati dalla Commissione ai sensi dell'art. 8; Visto il regolamento (CE) n. 1223/2004 del Parlamento e del Consiglio del 28 giugno 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1228/2003 per quanto riguarda la data di applicazione di talune disposizioni alla Slovenia, prevedendo specificatamente che per le interconnessioni tra la Slovenia e gli Stati membri confinanti, le disposizioni dell'art. 6, paragrafo 1, nonche' le norme da 1 a 4 contenute nel capitolo intitolato «Generalita» dell'allegato, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2007; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente riordino del settore energetico nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, in particolare: l'art. 1, comma 7, lettera a), secondo cui rientrano nelle funzioni attribuite allo Stato, che le esercita anche avvalendosi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di energia; l'art. 1, comma 3, lettera f), in base al quale costituisce obiettivo generale di politica energetica, tra gli altri, promuovere la valorizzazione delle importazioni per le finalita' di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitivita' del sistema economico del Paese; l'art. 1, comma 107, in base al quale, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono definite le caratteristiche tecniche e le modalita' di accesso e di connessione fra le reti energetiche nazionali e quelle degli Stati il cui territorio e' interamente compreso nel territorio italiano; Visto l'art. 1, comma 30, della citata legge 23 agosto 2004, n. 239, con cui si dispone che, a decorrere dal 1° luglio 2007, e' cliente idoneo ogni cliente finale e che i clienti che diventano idonei hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura, come clienti vincolati, con modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, e che qualora tale diritto non sia esercitato, la fornitura dei suddetti clienti idonei continua ad essere garantita dall'Acquirente Unico S.p.a.; Viste: la nota ministeriale del 20 ottobre 2000, prot. n. 2913, con cui si e' disposta una riserva a favore della Repubblica di San Marino, per il periodo 2001-2010, di una quota di capacita' di trasporto sull'interconnessione inizialmente pari a 42 MW, incrementabile di anno in anno, rispetto al valore registrato nell'anno precedente, sulla base del tasso di crescita medio dei consumi elettrici comunicato dalla medesima Repubblica e comunque in misura non superiore al 5% annuo; la nota ministeriale del 29 novembre 2001, prot. n. 3766, con cui si e' disposta una riserva a favore dello Stato della Citta' del Vaticano, per il periodo 2002-2011, di una quota della capacita' disponibile nella misura massima di 50 MW; la nota ministeriale del 28 dicembre 2001, prot. n. 227162, con cui si e' riconosciuto alla Edison S.p.a. il diritto di reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, corrispondente al 30% della produzione derivante da uno dei tre salti che costituiscono il bacino stesso, definita di spettanza nazionale ai sensi della legge 9 marzo 1955, n. 317, di ratifica dell'accordo internazionale italo-svizzero del 18 giugno 1949; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 30 dicembre 2003 che, fra l'altro, ha stabilito che dal giorno 8 gennaio 2004 il Gestore del mercato elettrico S.p.a., di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, assuma la responsabilita' delle funzioni relativamente all'organizzazione ed alla gestione del mercato elettrico; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2003 che, fra l'altro, ha stabilito che dal giorno 1° gennaio 2004 la societa' Acquirente Unico S.p.a., di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, assuma la titolarita' delle funzioni di garante della fornitura di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato; Viste le direttive del Ministro delle attivita' produttive 4 giugno 2003 e 26 novembre 2004 al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. nelle quali si fissano i criteri per la ripartizione tra Italia e Svizzera della capacita' di interconnessione aggiuntiva derivante dall'entrata in funzione dell'elettrodotto San Fiorano-Robbia; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 13 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 2005, recante modalita' e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2006 e la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica del 13 dicembre 2005, n. 269/2005 come modificata e integrata dalla deliberazione del 24 maggio 2006, n. 99/2006; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 13 dicembre 2005 recante direttive all'Acquirente Unico S.p.a. in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2006; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, concernente criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, e in particolare l'art. 1, comma 1, secondo il quale sono trasferiti a Terna S.p.a. le attivita', le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ad eccezione di quelli di cui alle lettere a), b), c) del medesimo comma, ivi incluse le attivita' connesse alla gestione delle importazioni; Viste le lettere all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e al Gestore della rete di trasmissione nazionale del 22 ottobre 2004 e del 1° aprile 2005, concernenti richiesta di informazioni e di valutazioni in ordine alla capacita' di importazione di energia elettrica per la Repubblica di San Marino e lo Stato Citta' del Vaticano e all'attuazione dell'art. 1, comma 107, della legge 23 agosto 2004, n. 239; Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 7 giugno 2005, sul caso C-17/03, concernente l'accesso prioritario alla capacita' di trasporto di energia elettrica sulle rete di interconnessione per un operatore che ha sottoscritto contratti di lungo termine prima della liberalizzazione del mercato elettrico; Vista la decisione della Commissione europea C(2006)1364, del 4 aprile 2006, con cui e' stata notificata la procedura di infrazione 2006/2057 per mancato o difforme recepimento della direttiva n. 2003/54CE, e in particolare, con riferimento al mantenimento della riserva di capacita' per l'esecuzione dei contratti pluriennali di importazione di energia elettrica sulla frontiera italo-francese; Vista la nota del 6 aprile 2006, prot. n. 6368, con cui il Ministero delle attivita' produttive ha informato la societa' Enel S.p.a. in merito alla decisione della Commissione europea sulla gestione di contratti pluriennali di importazione di energia elettrica sulla frontiera tra Francia e Italia; Vista la nota del 20 giugno 2006, prot. n. 5581 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle politiche comunitarie alla Commissione europea, in merito alla procedura di infrazione e agli impegni assunti dal Governo sul tema della riserva della capacita' di interconnessione sulla frontiera italo-francese; Vista la decisione della commissione del 9 novembre 2006 recante modifica dell'allegato del regolamento (CE) n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri, con la quale sono stati forniti orientamenti in materia di gestione e assegnazione della capacita' disponibile di trasmissione sulle linee di interconnessione tra i sistemi nazionali; Vista la nota del Ministro dello sviluppo economico del 14 novembre 2006 con la quale sono stati forniti indirizzi alla societa' Acquirente Unico S.p.a. in materia di modalita' di approvvigionamento di energia elettrica per il mercato vincolato e di informativa al Ministero stesso; Viste le lettere della societa' Acquirente Unico S.p.a. del 17 novembre 2006 e del 30 novembre 2006, al Ministero dello sviluppo economico, con cui sono fornite rispettivamente: a) la previsione della domanda da soddisfare nel triennio 2007-2009 per i clienti del mercato vincolato, ai sensi dell'art. 4, comma 4, decreto legislativo n. 79/1999; b) indicazioni concernenti la strategia di approvvigionamento di Acquirente Unico per il 2007, contenente tra l'altro, previsioni dei costi medi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, ivi inclusa l'energia di importazione; Vista la lettera della societa' Edison S.p.a. del 3 agosto 2006, con cui e' stata avanzata una proposta relativa alle modalita' di reingresso in Italia della quota parte di energia italiana prodotta nella centrale KHR di Innerferrera in attuazione all'Accordo e Protocollo Addizionale tra Italia e Svizzera, ratificati in Italia con legge 9 marzo 1955, n. 317; Vista la lettera di Terna S.p.a. dell'11 dicembre 2006 con cui, in ordine alle modalita' proposte per il reingresso dell'energia prodotta nella centrale di KHR di Innerferrera, a seguito di incontri con le societa' e il gestore di rete svizzero interessati, sono individuate le garanzie e le azioni necessarie a consentire in modo efficiente le verifiche della produzione della quota italiana dell'impianto; Vista la lettera di Terna S.p.a. del 21 novembre 2006, prot. TE/P2006013430, con cui si comunicano rispettivamente: a) i valori delle capacita' di trasporto in importazione ed esportazione per l'anno 2007 delle linee di interconnessione sulle frontiere con la Francia, la Svizzera, l'Austria e la Slovenia; b) i valori della capacita' di trasporto, per l'anno 2007, della linea di interconnessione sulla frontiera con la Grecia; Viste le proposte di allocazione della capacita' di trasporto sulle frontiere con Francia, Austria e Grecia, elaborate con i rispettivi gestori di rete esteri, trasmesse con note del 5 dicembre 2006, prot. n. 14127, e del 12 dicembre 2006, prot. n. 14393; Vista la lettera del 12 dicembre 2006, prot. TE/P2006014395, con cui Terna ha reso noto che non e' stato raggiunto un accordo con la Svizzera e la Slovenia per l'allocazione congiunta della capacita' di trasporto sulle frontiere con tali Stati; Vista la lettera di Terna del 13 dicembre 2006 con cui e' stato comunicato che, in relazione alle procedure di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto sulla interconnessione con l'estero sulle frontiere con Francia, Austria e Grecia, Terna sta concludendo le intese con i rispettivi operatori di rete per ripartire in misura paritaria fra il gestore estero e il gestore italiano gli introiti derivanti dalle aste; Considerato che la sopra citata lettera di Terna del 21 novembre 2006, consente di determinare il valore massimo della capacita' di trasporto sulla frontiera con la Grecia in 500 MW e, secondo la tabella seguente, i valori massimi delle capacita' di importazione ed esportazione relativi alle diverse frontiere:
==================================================================== Importazioni (MW) -------------------------------------------------------------------- Francia Svizzera Austria Slovenia Totale -------------------------------------------------------------------- Inverno - diurno 2650 3890 220 430 7190
==================================================================== Importazioni (MW) -------------------------------------------------------------------- Francia Svizzera Austria Slovenia Totale -------------------------------------------------------------------- Inverno - notturno 1160 1560 100 180 3000
Considerato che, a decorrere dal 1° novembre 2005, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, la societa' Terna rete nazionale elettrica S.p.a. (di seguito: Terna) e' il soggetto derivante dalla unificazione fra proprieta' e gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione e che il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ha cambiato denominazione sociale dapprima in Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.a. e successivamente, in data 1° ottobre 2006, in Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a. (di seguito: Gestore dei sevizi elettrici); Considerato che il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e' divenuto pienamente operativo e consente, anche agli operatori esteri, di effettuare offerte di vendita e offerte di acquisto di energia elettrica in condizioni di concorrenza e trasparenza delle transazioni; Considerato che gli orientamenti per la gestione e l'assegnazione della capacita' disponibile di interconnessione tra i paesi membri, elaborate nell'ambito della Commissione europea, prevedono che la gestione delle congestioni sulle interconnessioni deve essere effettuata sulla base di meccanismi di mercato e in modo coordinato tra i gestori di Stati interconnessi e, in particolare, che i suddetti orientamenti prevedono che, entro il 1° gennaio 2007, sono applicati metodi comuni di gestione coordinata delle congestioni e una procedura comune per l'assegnazione della capacita' di trasporto sulle frontiere tra i paesi che appartengono a determinate regioni e, nel caso dell'Italia, alla regione centro-meridionale cui fanno parte Italia, Francia, Germania, Austria, Slovenia, Grecia; Considerato che, nell'ambito dei gruppi di lavoro dei Regolatori europei (ERGEG), sono stati raggiunti gli accordi per la gestione coordinata delle congestioni e per le procedure di assegnazione della capacita' di trasporto sulle interconnessioni, ai sensi degli orientamenti richiamati ai punti precedenti; Considerata l'assenza di un accordo tra Terna ed i gestori della rete della Svizzera e, di conseguenza, la necessita' che la medesima Terna proceda autonomamente all'assegnazione dei diritti di importazione sulla capacita' di interconnessione per il 50% della medesima capacita' disponibile sulla frontiera elettrica con la Svizzera, al netto della capacita' gia' impegnata per l'esecuzione dei contratti pluriennali esistenti, stipulati anteriormente alla data del 19 febbraio 1997; Considerata la necessita' che, per effetto delle disposizioni di deroga, al 1° luglio 2007, dall'applicazione del regolamento n. 1228/2003 sulla interconnessione tra la Slovenia e i paesi confinanti, e in assenza di un accordo specifico tra Terna e il gestore della rete della Slovenia, Terna proceda autonomamente all'assegnazione della capacita' di importazione sulla interconnessione con la Slovenia per il 50% della capacita' disponibile, rimandando alla eventuale stipula di un successivo accordo tra i gestori di rete l'assegnazione, a decorrere dal 1° luglio 2007, della quota parte di capacita' di trasporto eventualmente non assegnata da Terna alla medesima data; Considerato che : a) il citato decreto del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2003, ha destinato all'Acquirente Unico S.p.a. l'energia elettrica derivante dai contratti pluriennali di importazione in essere stipulati dall'Enel S.p.a. anteriormente alla data del 19 febbraio 1997, per l'approvvigionamento del mercato vincolato; b) i suddetti contratti pluriennali di importazione insistono in parte su frontiere con paesi non appartenenti alla Comunita' europea; c) in conformita' alla decisione della Commissione europea C(2006)1364, del 4 aprile 2006, e agli impegni assunti dal Governo italiano, non e' piu' possibile riservare la capacita' di trasporto in importazione dell'energia elettrica per l'esecuzione dei contratti pluriennali sulla frontiera italo-francese; d) a partire dal 1° luglio 2007, la qualifica di cliente idoneo e' estesa a tutti i clienti finali; e) per l'anno 2007, le previsioni sul fabbisogno del mercato vincolato formulate dall'Acquirente unico S.p.a., ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e trasmesse al Ministero dello sviluppo economico con la citata nota del 30 novembre 2006, indicano valori in diminuzione rispetto a quelli registrati nel 2006; f) sia necessario attribuire ad Acquirente Unico, nel rispetto del principio dell'equa ripartizione tra mercato vincolato e mercato libero, una quota dei proventi delle assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacita' di importazione, tenuto conto del tasso di riduzione del mercato vincolato nell'anno 2006 e delle modifiche attese del perimetro del mercato vincolato nell'anno 2007; Considerato che le attuali previsioni sull'andamento, nell'anno 2007, dei prezzi dei combustibili utilizzati per la produzione di energia elettrica indicano una generale tendenza alla riduzione rispetto ai valori registrati nell'anno 2006; Ritenuto di adeguare le modalita' di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto sulle interconnessioni con i paesi della Comunita' europea alle disposizioni introdotte con il regolamento n. 1228/2003, come modificato con la decisione della Commissione del 9 novembre 2006, attraverso l'adozione di meccanismi di mercato, analogamente a quanto avvenuto negli anni precedenti, e metodi di allocazione congiunta della capacita' di trasporto; Ritenuto opportuno che si pervenga da parte dei gestori di rete a definire programmi comuni di investimenti in infrastrutture per il superamento delle attuali congestioni di rete attraverso un aumento della capacita' di interconnessione e che, in assenza di tali programmi, i proventi derivanti dall'attuazione dei meccanismi di mercato siano destinati alla salvaguardia dell'economicita' degli approvvigionamenti di energia elettrica per i clienti finali; Ritenuto opportuno prevedere per l'allocazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto sulla frontiera italo-svizzera, modalita' omogenee con quelle adottate per i paesi comunitari, fatta salva la possibilita' di disporre riserve sulla capacita' in importazione; Ritenuto opportuno aggiornare le modalita' per il reingresso in Italia dell'energia elettrica di spettanza italiana prodotta presso l'impianto di Innerferrera, di cui alla citata nota ministeriale del 28 dicembre 2001, in maniera da contemperare il reingresso di tale energia con le necessita' del mercato nazionale, riservando alla Edison S.p.a. la capacita' di trasporto sulla frontiera Svizzera nella misura non superiore a 60 MW e riassegnando al mercato libero la quota parte di detta capacita' di trasporto giornaliera non utilizzata per il reingresso dell'energia elettrica italiana, a condizione che la societa' Edison S.p.a. consenta l'accesso per Terna ad idonei sistemi di misura dell'energia elettrica effettivamente immessa in rete dall'impianto KHR, per permettere in modo efficiente le opportune verifiche della produzione della quota italiana dell'impianto; Ritenuto necessario, in attesa dell'attuazione delle disposizioni dell'art. 1, comma 107, della legge 23 agosto 2003, n. 239, confermare temporaneamente i valori della capacita' di interconnessione riservati nell'anno passato per il transito dell'energia elettrica destinata alla Repubblica di San Marino e allo Stato Citta' del Vaticano; Ritenuto necessario ottemperare gli accordi assunti con lo Stato Citta' del Vaticano e la Repubblica di San Marino, in ragione della provenienza dell'energia elettrica in importazione, attraverso la ripartizione dei proventi delle assegnazioni dei diritti sulla capacita' di trasporto sulle interconnessioni con i paesi della Comunita' europea, garantendo l'equivalenza economica rispetto all'assegnazione di riserva di capacita' di trasporto, ovvero assegnare una riserva sulla capacita' di trasporto sulla frontiera italo-svizzera; Ritenuto adeguato destinare per l'anno 2007 all'Acquirente Unico, in aggiunta alla riserva per l'importazione relativa ai contratti pluriennali sulla frontiera con la Svizzera, una quota dei proventi delle assegnazioni della capacita' di importazione pari al 30%, al netto delle quote riconosciute allo Stato Citta' del Vaticano e alla Repubblica di San Marino, tenuto conto del tasso di riduzione del mercato vincolato registrato nell'anno 2006 e delle variazioni attese del perimetro del mercato vincolato per l'anno 2007, nonche' del venir meno dell'apporto dell'energia elettrica derivante dai contratti pluriennali di importazione dalla Francia; Ritenuto opportuno mantenere la riserva di transito per l'energia elettrica sottesa ai contratti di lungo termine nelle forme e per la quota fin qui garantita dalle autorita' italiane sulla frontiera svizzera, in coerenza con il principio di equa ripartizione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto sulle frontiere tra mercato libero e mercato vincolato, e mantenere altresi' il prezzo di cessione dell'energia elettrica sottesa a tali contratti fissato per il 2006, in modo tale da riflettere i valori economici del mercato vigente per forniture a termine con profilo costante e la maggiore economicita' dell'energia elettrica di importazione rispetto all'energia elettrica di produzione nazionale; Ritenuto che, in relazione alle attuali previsioni circa la disponibilita' di gas naturale durante il periodo di emergenza climatica, non si rende necessaria l'adozione di misure specifiche che intervengano sulle modalita' di importazione ed esportazione di energia elettrica; Visto il parere sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico espresso dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con deliberazione 15 dicembre 2006, n. 287/2006; Ritenuto di dover definire con il presente decreto le modalita' ed i criteri generali di assegnazione di diritti di utilizzo della capacita' di trasporto sulle interconnessioni a garanzia della sicurezza e dell'economicita' del sistema e delle forniture per i clienti del mercato libero e del mercato vincolato, stabilendo che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provveda all'attuazione dei criteri di cui al presente decreto; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni: assegnazione: e' l'attribuzione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto, ovvero di riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica su una frontiera elettrica, al fine dell'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica; assegnatario: e' il soggetto titolare di un'assegnazione; assegnazione congiunta: e', per ciascuna frontiera elettrica, l'assegnazione effettuata congiuntamente dei gestori competenti; Autorita': e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas; capacita' di trasporto: e' la massima potenza oraria destinabile, con garanzia di continuita' di utilizzo, all'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica tra uno o piu' Stati confinanti e l'Italia. La capacita' di trasporto viene univocamente definita con riferimento ai singoli Stati confinanti, al flusso di energia elettrica in ingresso (importazione) o in uscita (esportazione) nel/dal sistema elettrico nazionale, nonche' ad un predefinito orizzonte temporale; clienti del mercato libero: sono i clienti idonei finali di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che esercitano il diritto di cui al medesimo art. 2, comma 6, direttamente o conferendo mandato esclusivo ai grossisti; contratti pluriennali: sono i contratti di fornitura pluriennali vigenti al 19 febbraio 1997; diritti di utilizzo della capacita' di trasporto (DCT): sono i diritti di utilizzo della capacita' di trasporto annuale, mensile e giornaliera per l'importazione o l'esportazione di energia elettrica; frontiera elettrica: e' l'insieme delle linee elettriche di trasporto che connettono la rete di trasmissione nazionale ad una o piu' reti di trasmissione appartenenti ad un singolo Stato confinante; frontiera meridionale: e' la frontiera elettrica con la Grecia; frontiera nord-ovest: e' l'insieme delle frontiere elettriche con la Francia e con la Svizzera; frontiere settentrionali: sono la frontiera nord-ovest e la frontiera nord-est; gestore di rete: e' un ente o una societa' incaricata della gestione unificata delle reti di trasmissione in un determinato Stato; Terna: e' la societa' Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a.; mercato elettrico: e' il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; proventi delle assegnazioni: sono i proventi derivanti dalle assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto sulla interconnessione; quote di capacita' di trasporto allocate autonomamente: sono le quote di capacita' di trasporto allocate tramite assegnazione autonoma da parte dei gestori di rete esteri e pari, complessivamente, alla misura massima del 50% della capacita' di trasporto giornaliera, al netto della capacita' riservata all'esecuzione dei contratti pluriennali; quote di capacita' di trasporto pre-assegnate: sono le quote di capacita' di trasporto corrispondenti alle riserve per l'importazione, per il transito e per il reingresso di energia elettrica; Stato confinante: e' un qualunque Stato la cui rete di trasmissione e' interconnessa alla rete di trasmissione nazionale; zona di mercato: e' l'aggregato di zone geografiche e/o virtuali caratterizzato da uno stesso prezzo dell'energia elettrica. |
| Art. 2. Oggetto e finalita' 1. Il presente decreto fissa le modalita' e le condizioni per l'importazione di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale sulle frontiere settentrionali e sulla frontiera meridionale per l'anno 2007, al fine di: a) consentire l'accesso ad operatori nazionali, ivi compreso l'Acquirente Unico S.p.a., ed esteri alla rete di interconnessione per l'importazione di energia elettrica disponibile al minimo costo per il sistema elettrico italiano; b) garantire l'uso efficiente della rete di trasmissione nazionale mediante l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione con metodi di mercato; c) assicurare l'accesso a parita' di condizioni, di imparzialita', e la neutralita' del servizio di trasmissione sulla rete di interconnessione; d) garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. 2. Nel perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, il presente provvedimento disciplina: a) la definizione delle quote di capacita' di trasporto per l'importazione dell'energia elettrica riservate ad altri Stati in ottemperanza ad accordi internazionali; b) i criteri per consentire l'importazione dell'energia elettrica per i clienti del mercato libero stabiliti sul territorio nazionale e per l'Acquirente Unico S.p.a. ai fini della destinazione ai clienti del mercato vincolato; c) i criteri per l'utilizzo dei proventi delle assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto, di cui al comma 3. 3. Fatto salvo quanto disposto nei successivi articoli in ottemperanza ad accordi internazionali, ovvero per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, l'Autorita' adotta, sulla base delle finalita' di cui al comma 1, le disposizioni necessarie all'attuazione di quanto previsto al comma 2 concludendo, ove possibile, i necessari accordi con le competenti autorita' di regolazione degli Stati confinanti e garantendo il rispetto delle norme comunitarie in materia, in applicazione dei seguenti criteri generali: a) l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto sulle frontiere con Francia, Austria e Grecia e' effettuata nell'ambito di procedure concorsuali condotte secondo modalita' definite negli accordi stipulati tra Terna e i gestori di rete dei paesi interconnessi per l'allocazione congiunta della capacita' assegnabile; b) l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto sulle frontiere con Svizzera e Slovenia e' effettuata nell'ambito di procedure concorsuali condotte da Terna per l'allocazione della capacita' assegnabile; c) i proventi delle procedure di cui alle lettere a) e b), per la quota parte spettante a Terna, sono utilizzati a salvaguardia dell'economicita' delle forniture per i clienti finali, in misura corrispondente ai consumi medi degli stessi; d) ai fini delle ripartizioni di cui alla lettera c), fanno fede i consumi di energia elettrica, con modalita' coerenti a quelle di cui alla deliberazione dell'Autorita' del 13 dicembre 2005, n. 269/2005, come certificati dal gestore di rete in cui ha sede il punto di prelievo dell'utente di dispacciamento; e) e' disponibile all'Acquirente Unico S.p.a., per garantire una fornitura competitiva di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato, una quota dei proventi di cui alla lettera c) in misura non superiore al 30%, al netto delle quote dei proventi riconosciute ai sensi dell'art. 4, comma 1, e fermo restando quanto previsto all'art. 5; la restante quota e' destinata ai clienti del mercato libero; f) l'Autorita' provvede a disciplinare le modalita' di ripartizione dei proventi tenendo conto anche del passaggio dei clienti finali dal mercato vincolato al mercato libero. 4. Terna promuove accordi con i gestori di rete esteri per programmi di investimento comuni in grado, nel medio termine, di superare le attuali congestioni sulle frontiere e, in assenza di tali programmi, provvede a concludere gli accordi attualmente in corso con i gestori di rete esteri, per ripartire almeno in eguale misura, tra i medesimi gestori, i proventi derivanti dalle assegnazioni di cui al comma 3, e li trasmette al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorita'. 5. A valere dal 1° luglio 2007, l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto sulla frontiera italo-slovena, per la quota parte di capacita' non ancora attribuita da Terna alla medesima data ai sensi del comma 3, puo' essere effettuata sulla base di accordi stipulati con il gestore di rete della Slovenia, adottando meccanismi di mercato per l'assegnazione congiunta. I proventi delle assegnazioni sono ripartiti secondo i criteri di cui al presente articolo. 6. Terna stipula accordi con i gestori di rete dei paesi interconnessi per l'utilizzo della capacita' di trasporto nel breve periodo attraverso meccanismi di mercato, che tengono conto delle risultanze dei mercati, in modo tale da garantire l'uso efficiente della rete di interconnessione. |
| Art. 3. Capacita' di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione 1. La capacita' di trasporto assegnabile ed utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2007 ai fini delle disposizioni di cui al presente decreto su ciascuna delle frontiere elettriche con la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia e' pari alla corrispondente capacita' di trasporto garantita da Terna, al netto: a) limitatamente alla frontiera con la Slovenia, di una quota assegnata autonomamente dal relativo operatore di sistema pari, al massimo, al 50% della capacita' di trasporto disponibile; b) limitatamente alla frontiera con la Svizzera, della capacita' relativa alla esecuzione dei contratti pluriennali di cui all'art. 5; c) limitatamente alla frontiera con la Svizzera, di una quota assegnata autonomamente dai rispettivi operatori di sistema pari, al massimo, al 50% della capacita' di trasporto risultante dall'attuazione di quanto previsto al punto a), nonche' di una quota pari a 150 MW, costante durante tutto l'anno e per un periodo di 6 anni a partire dal 2005, riservata alla societa' Raetia Energie, ai sensi delle direttive del Ministro delle attivita' produttive al Gestore della rete di trasmissione nazionale del 4 giugno 2003 e del 26 novembre 2004; d) limitatamente alla frontiera con la Svizzera, delle riserve di cui all'art. 4, sulla quota parte assegnabile da Terna. |
| Art. 4. Assegnazione di capacita' di trasporto in ottemperanza ad accordi internazionali 1. L'Autorita' disciplina le modalita' con cui Terna, distinguendo per operatore di sistema in ragione della provenienza dell'energia elettrica sulla frontiera nord-ovest, e sulla base delle richieste della Repubblica di San Marino e dello Stato della Citta' del Vaticano e, comunque, nella misura strettamente necessaria a soddisfare esclusivamente i consumi di ciascuno Stato, assegna per l'anno 2007 una riserva sulla capacita' di interconnessione assegnabile sulla frontiera svizzera, ovvero riconosce ai medesimi Stati quote di ripartizione dei proventi delle assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto in modo da garantire effetti economici equivalenti all'assegnazione di una riserva sulla capacita' di trasporto. I diritti complessivi, sia in termini di riserva di capacita' che di quote di ripartizione, sono riconosciuti a ciascuno Stato nella misura massima di cui alle note ministeriali 20 ottobre 2000 e 29 novembre 2001 citate in premessa e salvo l'esito delle verifiche che si svolgeranno ai sensi del comma 2. 2. L'energia immessa nel sistema elettrico italiano in utilizzo della capacita' di trasporto di cui al comma 1 puo' essere utilizzata, pena la decadenza del diritto, esclusivamente all'interno degli Stati cui e' stata assegnata la predetta capacita' di trasporto. Terna verifica, con cadenza trimestrale, il rispetto di detta condizione, anche avvalendosi delle imprese distributrici stabilite sul territorio nazionale, e comunica al Ministro dello sviluppo economico e all'Autorita' le eventuali violazioni anche ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni. 3. Terna assegna per l'anno 2007 alla Edison S.p.a. la capacita' di trasporto sulla frontiera elettrica con la Svizzera in misura strettamente necessaria a garantire il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, corrispondente al 30% della produzione derivante da uno dei tre salti che costituiscono il bacino stesso e, comunque, nella misura non superiore a 60 MW, rendendo disponibile al mercato libero la quota parte di detta capacita' di trasporto giornaliera non utilizzata per il reingresso dell'energia elettrica italiana. Per permettere le opportune verifiche della produzione della quota italiana del citato impianto, la societa' Edison S.p.a. consente accesso per Terna ad idonei sistemi di misura e verifica dell'energia elettrica effettivamente immessa in rete dall'impianto KHR. |
| Art. 5. Capacita' di trasporto relativa a contratti pluriennali per l'importazione di energia 1. La quota di capacita' di trasporto su base annuale strettamente necessaria all'esecuzione del contratto pluriennale sulla frontiera svizzera in cui ha sede la controparte estera titolare del contratto pluriennale, nella misura comunque non superiore a 600 MW, e' riservata al titolare italiano dei contratti medesimi. 2. L'energia elettrica importata dal titolare italiano del contratto pluriennale, come derivante dall'utilizzo della quota di capacita' di cui al comma 1, e' interamente ceduta dallo stesso titolare all'Acquirente Unico S.p.a., alle medesime condizioni di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 13 dicembre 2005 e al prezzo di 66 euro/MWh, salvo quanto previsto al comma 3, ed una volta adempiuti dallo stesso titolare, tutti gli obblighi relativi alla regolazione dei corrispettivi per l'assegnazione dei diritti sulla capacita' di trasporto sul territorio nazionale. 3. Il prezzo di cessione di cui al comma 2 e' adeguato in corso d'anno, con modalita' indicate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, in funzione dell'andamento, calcolato su base trimestrale, dell'indice dei prezzi, di cui all'art. 5 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003. |
| Art. 6. Disposizioni finali ed entrata in vigore 1. Terna comunica periodicamente e tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico ed all'Autorita' lo stato di avanzamento delle attivita' relative alla definizione e realizzazione delle misure volte all'incremento della sicurezza della rete di interconnessione sulla frontiera settentrionale in modo da consentire, quanto prima, l'utilizzazione di ulteriore capacita' di trasporto. 2. Il presente decreto e' inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico. Roma, 15 dicembre 2006 Il Ministro: Bersani |
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