Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 16 ottobre 2006 |
Recepimento della direttiva n. 2004/103/CE della Commissione del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identita' e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci, elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunita' o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Vista la direttiva n. 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identita' e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunita' o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli; Considerata la necessita' di recepire la direttiva n. 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo n. 214 anzidetto; Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale espresso nella seduta del 21 aprile 2006; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 12 luglio 2006; Decreta: Art. 1. 1. Il presente decreto si applica ai vegetali, prodotti vegetali e altre voci provenienti da paesi terzi, elencati nell'allegato V, parte B, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, (denominati in appresso «prodotti in questione»). 2. Nei casi e nelle circostanze definiti dal presente decreto, il Servizio fitosanitario centrale, sentito il Comitato fitosanitario nazionale, puo' stabilire che le ispezioni di cui all'art. 37, paragrafo 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sui prodotti in questione possono essere svolte in un luogo diverso dal primo punto di entrata. Nel caso del transito di merci non comunitarie il controllo d'identita' ed il controllo fitosanitario possono svolgersi presso la sede dell'organismo ufficiale di destinazione, o in qualsiasi luogo vicino, nonche' nel luogo di destinazione, compreso il sito di produzione, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 2. |
| Art. 2. 1. Le condizioni di cui all'art. 1 sono le seguenti: a) accordo tra il Servizio fitosanitario centrale e gli Organismi ufficiali responsabili degli Stati membri dei punti di destinazione, che i controlli d'identita' e fitosanitari (denominati in appresso «controlli») possono essere svolti in modo piu' accurato in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunita' o in un luogo vicino, e b) l'importatore o altro responsabile dei luoghi o delle sedi in cui si svolgeranno i controlli (denominato in appresso «richiedente») ha ottenuto l'autorizzazione, in esito alla procedura di cui all'art. 3, affinche' i controlli su una spedizione costituita dai prodotti in questione siano svolti presso un «luogo di ispezione riconosciuto» che puo' essere: la sede dell'organismo ufficiale di destinazione, oppure un luogo vicino a tale sede, scelto o riconosciuto dalle autorita' doganali e dall'organismo ufficiale responsabile, oppure un luogo di destinazione riconosciuto dall'organismo ufficiale e dalle autorita' doganali responsabili della zona in cui e' situato il luogo di destinazione, e c) sono fornite le garanzie specifiche e i documenti richiesti per il trasporto di una spedizione costituita dai prodotti in questione (denominata in appresso «spedizione») verso il luogo di ispezione riconosciuto, nonche', se del caso, sono soddisfatte condizioni minime relative all'immagazzinamento di tali prodotti nei luoghi di ispezione in questione. 2. Le garanzie specifiche, i documenti e le condizioni minime di cui al paragrafo 1, lettera c), sono: a) l'imballaggio della spedizione o il mezzo di trasporto utilizzato per tale spedizione sono chiusi e sigillati in modo tale che i prodotti in questione non possano provocare infestazione o infezione durante il loro trasporto verso il luogo di ispezione riconosciuto e sono tali da non modificare l'identita' dei prodotti. In casi debitamente motivati i Servizi fitosanitari regionali competenti possono ammettere spedizioni che non sono chiuse o sigillate, purche' i prodotti in questione non possano provocare infestazione o infezione durante il loro trasporto verso il luogo di ispezione riconosciuto; b) la spedizione e' inviata al luogo di ispezione riconosciuto. Non sono consentite variazioni del luogo di ispezione, tranne a seguito di autorizzazione da parte dei competenti organismi ufficiali del punto di entrata e della destinazione richiesta, nonche' delle autorita' doganali responsabili della zona in cui e' situato il luogo di ispezione richiesto; c) fatti salvi i certificati di cui all'art. 37 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, la spedizione e' scortata da un «documento fitosanitario di circolazione» contenente le informazioni richieste conformemente al modello che figura all'allegato I del presente decreto; il documento e' compilato a macchina o a mano in stampatello leggibile oppure elettronicamente, d'intesa con i competenti organismi ufficiali del punto di entrata e di destinazione, ed e' redatto in almeno una delle lingue ufficiali della Comunita'; d) le pertinenti voci del documento di cui alla lettera c), sono compilate e firmate dall'importatore della spedizione o da suoi rappresentanti in dogana e vidimata dal competente organismo ufficiale del punto di entrata; e) nei casi di cui al comma 1, lettera b) terzo trattino, l'immagazzinamento della spedizione nel luogo di ispezione riconosciuto e' tale da separare la spedizione sia dalle merci comunitarie sia dalle spedizioni infestate o sospettate di infestazione da organismi nocivi. |
| Art. 3. 1. L'importatore o altro responsabile dei luoghi o delle sedi in cui si svolgeranno i controlli, ai sensi dell'art. 2, lettera b), presenta una domanda al Servizio fitosanitario centrale, tramite il Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di controllo proposto, per la valutazione e se del caso il riconoscimento dell'idoneita', sotto il profilo fitosanitario, dei luoghi proposti all'esecuzione dei controlli come luoghi di ispezione riconosciuti. 2. La domanda comprende un fascicolo tecnico contenente le informazioni necessarie per valutare l'idoneita' dei luoghi proposti come luoghi di ispezione riconosciuti, in particolare: a) informazioni relative ai prodotti in questione che si intende importare e ai luoghi in cui i prodotti importati in questione verranno immagazzinati o detenuti in attesa dei risultati definitivi dei controlli, segnatamente le modalita' di separazione di cui all'art. 2, comma 2, lettera e); nonche' b) se del caso, pertinenti elementi di prova qualora i prodotti in questione siano destinati ad un soggetto cui e' stata riconosciuta la qualifica di «destinatario autorizzato» e soddisfino le condizioni di cui all'art. 406 del regolamento (CEE) n. 2454/1993 della Commissione (1) oppure qualora i luoghi in questione siano soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 497 del medesimo regolamento. 3. Il Servizio fitosanitario centrale iscrive gli estremi della domanda, di cui al paragrafo 1, in un registro e comunica al richiedente che la domanda e' stata accolta e che i luoghi in questione sono designati luoghi di ispezione riconosciuti, oppure che la domanda non e' stata accolta con decisione motivata, sentito il Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, che esamina le informazioni contenute nella domanda e valuta l'idoneita' all'esecuzione dei controlli presso i luoghi di ispezione proposti, i quali devono soddisfare almeno i requisiti minimi stabiliti al punto 3, lettere b) e c), dell'allegato della direttiva 98/22/CE della Commissione, oppure ulteriori requisiti che il Servizio fitosanitario centrale sentito il Comitato fitosanitario nazionale puo' imporre in modo non discriminatorio e giustificati dall'esigenza di permettere ispezioni efficaci, nonche' le procedure a cui attenersi. 4. Il Servizio fitosanitario centrale conserva e, su richiesta, mette a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri l'elenco aggiornato dei luoghi di ispezione riconosciuti. |
| Art. 4. 1. Fatti salvi gli obblighi gia' stabiliti dagli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, l'importatore delle spedizioni per le quali e' stato deciso che i relativi controlli possono essere svolti in un luogo di ispezione riconosciuto e' assoggettato ai seguenti obblighi: a) notifica l'introduzione dei prodotti in questione con sufficiente anticipo al competente organismo ufficiale di destinazione; nella comunicazione figurano in particolare: i) il nome, l'indirizzo e l'ubicazione del luogo di ispezione riconosciuto; ii) la data e l'ora prevista di arrivo dei prodotti in questione sul luogo di ispezione riconosciuto; iii) se noto, il numero di serie che contraddistingue il documento fitosanitario di circolazione di cui all'art. 2, comma 2, lettera c); iv) se noti, la data e il luogo di compilazione del documento fitosanitario di circolazione di cui all'art. 2, comma 2, lettera c); v) il nome, l'indirizzo e il numero di registrazione ufficiale dell'importatore; vi) il numero di riferimento del certificato fitosanitario e/o del certificato fitosanitario di riesportazione, o qualsiasi altro documento fitosanitario richiesto; b) comunica al competente organismo ufficiale di destinazione eventuali variazioni relative alle informazioni fornite conformemente alla lettera a). |
| Art. 5. 1. I Servizi fitosanitari regionali assicurano che i controlli sui prodotti in questione svolti sul luogo di ispezione riconosciuto soddisfino almeno le condizioni minime stabilite ai punti 1 e 2 e al punto 3, lettera a), dell'allegato della direttiva 98/22/CE della Commissione, oppure ulteriori requisiti che il Servizio fitosanitario centrale su proposta del Comitato fitosanitario nazionale puo' imporre in modo non discriminatorio e giustificati dall'esigenza di consentire ispezioni efficaci. |
| Art. 6. 1. Se del caso, i Servizi fitosanitari regionali assicurano la cooperazione tra: a) l'organismo ufficiale del punto di entrata e l'organismo ufficiale di destinazione; e b) l'organismo ufficiale del punto di entrata e l'ufficio doganale del punto di entrata; e c) l'organismo ufficiale di destinazione e l'ufficio doganale di destinazione; e d) l'organismo ufficiale del punto di entrata e l'ufficio doganale di destinazione mediante lo scambio di pertinenti informazioni sui vegetali, prodotti vegetali o altre voci destinati all'importazione, nonche' sugli imballaggi e i mezzi di trasporto, per iscritto o in via elettronica e utilizzando il documento fitosanitario di circolazione di cui all'art. 1, paragrafo 3, lettera c). 2. Se il punto di entrata dei prodotti in questione nella Comunita' e il luogo di ispezione riconosciuto sono situati in Stati membri diversi, la spedizione puo' essere inviata e i controlli possono essere eseguiti in un luogo di ispezione riconosciuto sulla base di un accordo tra gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri interessati. L'esistenza di tale accordo e' indicata sul documento fitosanitario di circolazione. 3. Dopo l'ispezione dei prodotti sul luogo di ispezione riconosciuto, l'organismo ufficiale di destinazione certifica sul documento fitosanitario di circolazione, apponendovi il timbro di servizio e la data, che sono stati svolti i pertinenti controlli di identita' e fitosanitari di cui all'art. 37, paragrafo 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. L'esito definitivo di tali controlli e' indicato nella casella «Decisione». Tale disposizione si applica, mutatis mutandis, se sono stati inoltre eseguiti i controlli documentali di cui all'art. 37 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. 4. Se l'esito dei controlli di cui al paragrafo 3 e' «Immissione», la spedizione, corredata del documento fitosanitario di circolazione, e' presentata alle autorita' doganali responsabili della zona del «luogo di ispezione riconosciuto», consentendo l'assoggettamento della spedizione alla pertinente procedura doganale . Non e' piu' richiesto che il documento fitosanitario di circolazione scorti la partita; tale documento o una sua copia sono conservati per almeno un anno dall'organismo ufficiale del luogo di destinazione. 5. Se l'esito dei controlli di cui al paragrafo 3 determina l'obbligo di trasportare i prodotti in questione nella Comunita' verso una destinazione al di fuori della Comunita', questi rimangono in regime di sorveglianza doganale fino alla loro riesportazione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 ottobre 2006 Il Ministro: De Castro
Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 243 |
| ----> Vedere Allegato a pag. 72 della G.U. <---- |
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