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| Gazzetta n. 302 del 30 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 29 dicembre 2006 |  | Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, conseguenti   a   violazioni   del  codice  della  strada,  ai  sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto   l'art.  195,  commi 3  e  3-bis,  del  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada;
 Ritenuto   di   dover   provvedere,   in  conformita'  alla  citata disposizione,   all'aggiornamento   delle   sanzioni   amministrative pecuniarie  previste  dal  citato nuovo codice della strada in misura pari  all'intera  variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie  di  operai  ed impiegati (media nazionale) verificatasi nel biennio dal 1° dicembre 2004 al 1° dicembre 2006;
 Ritenuto  di  dover  operare  il predetto aggiornamento anche sulle sanzioni  amministrative pecuniarie introdotte nel nuovo codice della strada   per  effetto  delle  disposizioni  del  decreto  legislativo 15 gennaio  2002,  n.  9,  della  legge  7 aprile  2003,  n.  72, del decreto-legge  27 giugno 2003, n. 151, convertito con legge 1° agosto 2003,  n.  214,  e  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n.  269, convertito  con  legge  24 novembre  2003, n. 326, non ricomprese nel precedente  aggiornamento  attuato  con  decreto  del  Ministro della giustizia  del  22 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  30 dicembre  2004,  n.  305,  non  essendo  a quella data ancora decorso un biennio dalla loro entrata in vigore;
 Ritenuto  di  dovere includere nell'aggiornamento anche le sanzioni previste  dall'art.  172  del  nuovo  codice della strada, cosi' come modificato dal decreto legislativo 13 marzo 2006, n. 150, trattandosi di  sanzioni  pecuniarie preesistenti, con i medesimi importi, sempre riguardanti  infrazioni relative all'uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta;
 Ritenuto  che  anche  sulle sanzioni che per la prima volta vengono ora   aggiornate  debba  operare  l'adeguamento  solo  in  base  alla variazione  biennale verificatasi nel periodo indicato dall'art. 195, comma 3, del nuovo codice della strada;
 Ritenuto  di  dover  escludere dal predetto aggiornamento l'importo della  sanzione  di  cui  all'art.  116, comma 13 bis, introdotto dal decreto   legislativo   15 gennaio   2002,   n.   9,  modificato  dal decreto-legge  27 giugno  2003,  n.  151,  convertito  in  legge, con modificazioni,  dalla  legge  1° agosto 2003, n. 214, e quindi ancora modificato  dal  decreto-legge  30 giugno 2005, n. 115, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, perche' entrata in vigore il 1° luglio 2005, e della sanzione di cui all'art. 126  bis,  comma 2, sesto periodo, cosi' come modificato dall'art. 44 del   decreto-legge   3 ottobre   2006,   n.   262,  convertito,  con modificazioni, con legge 24 novembre 2006, n. 286, perche' entrata in vigore il 3 ottobre 2006;
 Considerato  che  l'indice  di variazione percentuale dei prezzi al consumo  per  le  famiglie  di  operai ed impiegati, verificatosi nel periodo  intercorrente  tra  il  mese  di novembre  2004  ed  il mese di novembre  2006 e comunicato dall'Istituto nazionale di statistica, e' pari a 3,6%;
 Di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei trasporti;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della  strada,  e  successive modifiche e integrazioni, e' aggiornata secondo la tabella I figurante in allegato al presente decreto.
 2.  Dall'adeguamento  di  cui  al  comma precedente sono escluse le sanzioni pecuniarie amministrative previste dagli articoli 116, comma 13  bis,  e  126 bis, comma 2, sesto periodo, del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  recante  il  nuovo codice della strada, e successive modifiche e integrazioni.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avra' effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007.
 Roma, 29 dicembre 2006
 Il Ministro della giustizia
 Mastella
 Il Ministro dell'economia e delle finanze
 Padoa Schioppa
 Il Ministro dei trasporti
 Bianchi
 |  |  |  | Allegato I Gli  importi  delle  sanzioni amministrative del pagamento di una somma  previste  dal codice della strada devono intendersi sostituiti
 come segue:
 Ove  era  prevista  la  sanzione da Euro 21 a Euro 85 la stessa
 deve intendersi sostituita con quella da Euro 22 a Euro 88;
 Ove  era  prevista  la sanzione da Euro 34 a Euro 138 la stessa
 deve intendersi sostituita con quella da Euro 35 a Euro 143;
 Ove  era  prevista  la sanzione da Euro 35 a Euro 143 la stessa
 deve intendersi sostituita con quella da Euro 36 a Euro 148;
 Ove  era  prevista  la  sanzione da Euro 43 a Euro 85 la stessa
 deve intendersi sostituita con quella da Euro 45 a Euro 88;
 Ove  era  prevista  la sanzione da Euro 65 a Euro 262 la stessa
 deve intendersi sostituita con quella da Euro 67 a Euro 271;
 Ove  era  prevista  la sanzione da Euro 68 a Euro 275 la stessa
 deve intendersi sostituita con quella da Euro 70 a Euro 285;
 Ove  era  prevista  la sanzione da Euro 70 a Euro 280 la stessa
 deve intendersi sostituita con quella da Euro 73 a Euro 290;
 Ove  era  prevista  la sanzione da Euro 71 a Euro 286 la stessa
 deve intendersi sostituita con quella da Euro 74 a Euro 296;
 Ove  era  prevista  la sanzione da Euro 85 a Euro 172 la stessa
 deve intendersi sostituita con quella da Euro 88 a Euro 178;
 Ove  era  prevista la sanzione da Euro 107 a Euro 214 la stessa
 deve intendersi sostituita con quella da Euro 111 a Euro 222;
 Ove  era  prevista la sanzione da Euro 131 a Euro 524 la stessa
 deve intendersi sostituita con quella da Euro 136 a Euro 543;
 Ove  era  prevista la sanzione da Euro 132 a Euro 530 la stessa
 deve intendersi sostituita con quella da Euro 137 a Euro 549;
 Ove  era  prevista la sanzione da Euro 138 a Euro 550 la stessa
 deve intendersi sostituita con quella da Euro 143 a Euro 570;
 Ove era prevista la sanzione Euro 143 a Euro 573 la stessa deve
 intendersi sostituita con quella da Euro 148 a Euro 594;
 Ove era prevista la sanzione da Euro 250 a Euro 1.000 la stessa
 deve intendersi sostituita con quella da Euro 259 a Euro 1.036;
 Ove era prevista la sanzione da Euro 271 a Euro 1.084 la stessa
 deve intendersi sostituita con quella da Euro 281 a Euro 1.123;
 Ove era prevista la sanzione da Euro 282 a Euro 1.128 la stessa
 deve intendersi sostituita con quella da Euro 292 a Euro 1.169;
 Ove era prevista la sanzione da Euro 300 a Euro 1.501 la stessa
 deve intendersi sostituita con quella da Euro 311 a Euro 1.555;
 Ove era prevista la sanzione da Euro 327 a Euro 1.311 la stessa
 deve intendersi sostituita con quella da Euro 339 a Euro 1.358;
 Ove era prevista la sanzione da Euro 343 a Euro 1.377 la stessa
 deve intendersi sostituita con quella da Euro 355 a Euro 1.427;
 Ove era prevista la sanzione da Euro 357 a Euro 1.433 la stessa
 deve intendersi sostituita con quella da Euro 370 a Euro 1.485;
 Ove era prevista la sanzione da Euro 564 a Euro 2.257 la stessa
 deve intendersi sostituita con quella da Euro 584 a Euro 2.338;
 Ove era prevista la sanzione da Euro 600 a Euro 3.003 la stessa
 deve intendersi sostituita con quella da Euro 622 a Euro 3.111;
 Ove era prevista la sanzione da Euro 652 a Euro 2.620 la stessa
 deve intendersi sostituita con quella da Euro 675 a Euro 2.714;
 Ove era prevista la sanzione da Euro 656 a Euro 2.628 la stessa
 deve intendersi sostituita con quella da Euro 680 a Euro 2.723;
 Ove era prevista la sanzione da Euro 657 a Euro 2.653 la stessa
 deve intendersi sostituita con quella da Euro 681 a Euro 2.749;
 Ove era prevista la sanzione da Euro 683 a Euro 2.736 la stessa
 deve intendersi sostituita con quella da Euro 708 a Euro 2.834;
 Ove era prevista la sanzione da Euro 688 a Euro 2.754 la stessa
 deve intendersi sostituita con quella da Euro 713 a Euro 2.853;
 Ove era prevista la sanzione da Euro 716 a Euro 2.867 la stessa
 deve intendersi sostituita con quella da Euro 742 a Euro 2.970;
 Ove era prevista la sanzione da Euro 800 a Euro 3.200 la stessa
 deve intendersi sostituita con quella da Euro 829 a Euro 3.315;
 Ove  era  prevista  la  sanzione da Euro 1.000 a Euro 10.000 la stessa  deve  intendersi  sostituita  con quella da Euro 1.036 a Euro
 10.360;
 Ove  era  prevista  la  sanzione  da Euro 1.128 a Euro 4.515 la stessa  deve  intendersi  sostituita  con quella da Euro 1.169 a Euro
 4.678;
 Ove  era  prevista  la  sanzione  da Euro 1.500 a Euro 6.000 la stessa  deve  intendersi  sostituita  con quella da Euro 1.554 a Euro
 6.216;
 Ove  era  prevista  la  sanzione  da Euro 1.549 a Euro 6.197 la stessa  deve  intendersi  sostituita  con quella da Euro 1.605 a Euro
 6.420;
 Ove  era  prevista  la  sanzione  da Euro 1.626 a Euro 6.507 la stessa  deve  intendersi  sostituita  con quella da Euro 1.685 a Euro
 6.741;
 Ove  era  prevista  la  sanzione  da Euro 1.693 a Euro 6.774 la stessa  deve  intendersi  sostituita  con quella da Euro 1.754 a Euro
 7.018;
 Ove  era  prevista  la  sanzione  da Euro 2.257 a Euro 9.032 la stessa  deve  intendersi  sostituita  con quella da Euro 2.338 a Euro
 9.357;
 Ove  era  prevista  la  sanzione da Euro 4.000 a Euro 16.000 la stessa  deve  intendersi  sostituita  con  quella  da  Euro  4.144  a
 Euro 16.576.
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