Gazzetta n. 302 del 30 dicembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 29 dicembre 2006
Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, conseguenti a violazioni del codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'art. 195, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada;
Ritenuto di dover provvedere, in conformita' alla citata disposizione, all'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato nuovo codice della strada in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nel biennio dal 1° dicembre 2004 al 1° dicembre 2006;
Ritenuto di dover operare il predetto aggiornamento anche sulle sanzioni amministrative pecuniarie introdotte nel nuovo codice della strada per effetto delle disposizioni del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, della legge 7 aprile 2003, n. 72, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con legge 1° agosto 2003, n. 214, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, non ricomprese nel precedente aggiornamento attuato con decreto del Ministro della giustizia del 22 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2004, n. 305, non essendo a quella data ancora decorso un biennio dalla loro entrata in vigore;
Ritenuto di dovere includere nell'aggiornamento anche le sanzioni previste dall'art. 172 del nuovo codice della strada, cosi' come modificato dal decreto legislativo 13 marzo 2006, n. 150, trattandosi di sanzioni pecuniarie preesistenti, con i medesimi importi, sempre riguardanti infrazioni relative all'uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta;
Ritenuto che anche sulle sanzioni che per la prima volta vengono ora aggiornate debba operare l'adeguamento solo in base alla variazione biennale verificatasi nel periodo indicato dall'art. 195, comma 3, del nuovo codice della strada;
Ritenuto di dover escludere dal predetto aggiornamento l'importo della sanzione di cui all'art. 116, comma 13 bis, introdotto dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e quindi ancora modificato dal decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, perche' entrata in vigore il 1° luglio 2005, e della sanzione di cui all'art. 126 bis, comma 2, sesto periodo, cosi' come modificato dall'art. 44 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, con legge 24 novembre 2006, n. 286, perche' entrata in vigore il 3 ottobre 2006;
Considerato che l'indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatosi nel periodo intercorrente tra il mese di novembre 2004 ed il mese di novembre 2006 e comunicato dall'Istituto nazionale di statistica, e' pari a 3,6%;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei trasporti;
Decreta:
Art. 1.
1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada, e successive modifiche e integrazioni, e' aggiornata secondo la tabella I figurante in allegato al presente decreto.
2. Dall'adeguamento di cui al comma precedente sono escluse le sanzioni pecuniarie amministrative previste dagli articoli 116, comma 13 bis, e 126 bis, comma 2, sesto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e successive modifiche e integrazioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avra' effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Roma, 29 dicembre 2006
Il Ministro della giustizia
Mastella
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa
Il Ministro dei trasporti
Bianchi
 
Allegato I
Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma previste dal codice della strada devono intendersi sostituiti
come segue:
Ove era prevista la sanzione da Euro 21 a Euro 85 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da Euro 22 a Euro 88;
Ove era prevista la sanzione da Euro 34 a Euro 138 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da Euro 35 a Euro 143;
Ove era prevista la sanzione da Euro 35 a Euro 143 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da Euro 36 a Euro 148;
Ove era prevista la sanzione da Euro 43 a Euro 85 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da Euro 45 a Euro 88;
Ove era prevista la sanzione da Euro 65 a Euro 262 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da Euro 67 a Euro 271;
Ove era prevista la sanzione da Euro 68 a Euro 275 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da Euro 70 a Euro 285;
Ove era prevista la sanzione da Euro 70 a Euro 280 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da Euro 73 a Euro 290;
Ove era prevista la sanzione da Euro 71 a Euro 286 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da Euro 74 a Euro 296;
Ove era prevista la sanzione da Euro 85 a Euro 172 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da Euro 88 a Euro 178;
Ove era prevista la sanzione da Euro 107 a Euro 214 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da Euro 111 a Euro 222;
Ove era prevista la sanzione da Euro 131 a Euro 524 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da Euro 136 a Euro 543;
Ove era prevista la sanzione da Euro 132 a Euro 530 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da Euro 137 a Euro 549;
Ove era prevista la sanzione da Euro 138 a Euro 550 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da Euro 143 a Euro 570;
Ove era prevista la sanzione Euro 143 a Euro 573 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da Euro 148 a Euro 594;
Ove era prevista la sanzione da Euro 250 a Euro 1.000 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da Euro 259 a Euro 1.036;
Ove era prevista la sanzione da Euro 271 a Euro 1.084 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da Euro 281 a Euro 1.123;
Ove era prevista la sanzione da Euro 282 a Euro 1.128 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da Euro 292 a Euro 1.169;
Ove era prevista la sanzione da Euro 300 a Euro 1.501 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da Euro 311 a Euro 1.555;
Ove era prevista la sanzione da Euro 327 a Euro 1.311 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da Euro 339 a Euro 1.358;
Ove era prevista la sanzione da Euro 343 a Euro 1.377 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da Euro 355 a Euro 1.427;
Ove era prevista la sanzione da Euro 357 a Euro 1.433 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da Euro 370 a Euro 1.485;
Ove era prevista la sanzione da Euro 564 a Euro 2.257 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da Euro 584 a Euro 2.338;
Ove era prevista la sanzione da Euro 600 a Euro 3.003 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da Euro 622 a Euro 3.111;
Ove era prevista la sanzione da Euro 652 a Euro 2.620 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da Euro 675 a Euro 2.714;
Ove era prevista la sanzione da Euro 656 a Euro 2.628 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da Euro 680 a Euro 2.723;
Ove era prevista la sanzione da Euro 657 a Euro 2.653 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da Euro 681 a Euro 2.749;
Ove era prevista la sanzione da Euro 683 a Euro 2.736 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da Euro 708 a Euro 2.834;
Ove era prevista la sanzione da Euro 688 a Euro 2.754 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da Euro 713 a Euro 2.853;
Ove era prevista la sanzione da Euro 716 a Euro 2.867 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da Euro 742 a Euro 2.970;
Ove era prevista la sanzione da Euro 800 a Euro 3.200 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da Euro 829 a Euro 3.315;
Ove era prevista la sanzione da Euro 1.000 a Euro 10.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 1.036 a Euro
10.360;
Ove era prevista la sanzione da Euro 1.128 a Euro 4.515 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 1.169 a Euro
4.678;
Ove era prevista la sanzione da Euro 1.500 a Euro 6.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 1.554 a Euro
6.216;
Ove era prevista la sanzione da Euro 1.549 a Euro 6.197 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 1.605 a Euro
6.420;
Ove era prevista la sanzione da Euro 1.626 a Euro 6.507 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 1.685 a Euro
6.741;
Ove era prevista la sanzione da Euro 1.693 a Euro 6.774 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 1.754 a Euro
7.018;
Ove era prevista la sanzione da Euro 2.257 a Euro 9.032 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 2.338 a Euro
9.357;
Ove era prevista la sanzione da Euro 4.000 a Euro 16.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 4.144 a
Euro 16.576.
 
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