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| Gazzetta n. 302 del 30 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | REGIONE MOLISE |  | COMUNICATO |  | Legge  regionale  del  28 dicembre  2006,  n. 42, recante: «Misure di contenimento  della spesa pubblica regionale ed interventi in materia di tributi regionali». |  | 
 |  |  |  | IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 Misure di contenimento dei costi della politica
 1.  Al fine del contenimento della spesa pubblica da raggiungersi anche  attraverso  riduzione  dei  costi  degli  organi  politici  ed amministrativi  della  Giunta  e  del  consiglio regionale, la Giunta regionale  predispone entro novanta giorni linee di indirizzo, misure e proposte al consiglio regionale idonee allo scopo.
 |  |  |  | Art. 2. Patto di stabilita' interno
 1.  Per  l'esercizio  finanziario  2007  la  regione  concorre al raggiungimento  degli  obbiettivi  di finanza pubblica, attraverso il rispetto delle disposizioni concernenti il patto di stabilita'.
 2.  Nell'esercizio  delle  funzioni  dirigenziali il rispetto del patto  di stabilita' va garantito con la massima diligenza e perizia, costituendo  lo stesso, obbiettivo primario ai fini della valutazione di risultato.
 |  |  |  | Art. 3. Estensione  del  patto  di  stabilita' interno agli enti dipendenti o controllati dalla Regione
 1.  Gli  enti  dipendenti o controllati dalla regione sono tenuti nell'esercizio  finanziario 2007 al rispetto degli obblighi del patto di  stabilita'  interno  secondo  i  limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia nei confronti della regione.
 2.  Al  fine  di  consentire  il  monitoraggio  degli adempimenti relativi  al  patto  di  stabilita'  interno gli Enti di cui al primo punto  del  presente articolo, trasmettono alla regione, entro trenta giorni  dalla  fine  del  periodo  di  riferimento,  le  informazioni riguardanti la gestione di competenza e quella di cassa attraverso un prospetto  e con le modalita' definite con deliberazione della Giunta regionale.
 |  |  |  | Art. 4. Interventi in materia di tributi regionali
 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007:
 l'aliquota  dell'Addizionale  regionale all'imposta sul reddito delle  persone fisiche di cui al comma terzo dell'art. 50 del decreto legislativo  n.  446  del  15 dicembre  1997  e' fissata nella misura massima dell'1,4%;
 l'aliquota  dell'imposta  regionale  sulle attivita' produttive (Irap)  e'  fissata,  ai  sensi dell'art. 16, comma terzo del decreto legislativo  15 dicembre  1997,  n.  446,  nella misura del 5,25% con riferimento al valore della produzione netta derivante dall'attivita' esercitata  nel  territorio  della  regione  Molise;  e'  fatta salva l'esenzione disposta con art. 14, comma quarto, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 5;
 l'aliquota    dell'imposta    regionale   della   benzina   per autotrazione  di  cui  all'art.  2  della legge regionale 31 dicembre 2004,  n.  38  e'  fissata nella misura massima di euro 0,0258227 per litro di benzina erogato;
 l'aliquota  dell'addizionale  regionale  all'imposta di consumo sul  gas  metano  di cui all'art. 3 della legge regionale 31 dicembre 2004,  n.  39,  cosi' come modificata dalla legge regionale 12 aprile 2006, n. 3, e' fissata:
 per  gli  usi  civili,  di cui al comma 3, dell'art. 3, nella misura unica di euro 0,030987;
 per  gli  usi  industriali,  di  cui al comma 4, dell'art. 3, nella misura unica di euro 0,0062.
 |  |  |  | Art. 5. Entrata in vigore
 1.  La  presente  legge  entra  in  vigore  il  giorno  della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
 La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
 E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla osservare come legge della regione Molise.
 Data a Campobasso, addi' 28 dicembre 2006
 Il Presidente: Iorio
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