Gazzetta n. 302 del 30 dicembre 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2006
Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado. (Ordinanza n. 3556).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 2006, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano-Grado e' stato prorogato, da ultimo, fino al 30 novembre 2007;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3217 del 3 giugno 2002, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado»;
Visto l'art. 7, comma 1, lettera d) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3382 del 18 novembre 2004, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3552 del 17 novembre 2006, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
Visto in particolare l'art. 17 della predetta ordinanza di protezione civile n. 3552/2006, con il quale il vice presidente della regione Friuli Venezia Giulia - Assessore all'ambiente, ai lavori pubblici e protezione civile - e' stato nominato, fino alla cessazione dello stato di emergenza, commissario delegato per la realizzazione degli interventi necessari per il superamento della situazione di emergenza determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado, nell'area indicata nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 2002;
Considerato che appare necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni alle ordinanze di protezione civile sopra menzionate, al fine di accelerare l'espletamento di tutte le iniziative necessarie al definitivo superamento del contesto emergenziale in rassegna;
Acquisita l'intesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Acquisita l'intesa della regione autonoma Friuli Venezia Giulia con nota del 12 dicembre 2006;
Dispone:
Art. 1.
1. All'art. 17 dell'ordinanza n. 3552 del 17 novembre 2006 la parola «Giancarlo» e' sostituita dalla parola «Gianfranco».
2. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza il commissario delegato ex ordinanza di protezione civile n. 3217 del 2002 provvede a relazionare compiutamente il commissario delegato in ordine alle attivita' espletate nella vigenza dello stato di emergenza, trasmettendo tutta la pertinente documentazione.
 
Art. 2.
1. Il dott. Gianfranco Moretton - Vice presidente della Giunta della regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Assessore all'ambiente, lavori pubblici e protezione civile, commissario delegato ai sensi dell'art. 17 dell'ordinanza n. 3552 del 17 novembre 2006, provvede alla prosecuzione ed al completamento delle iniziative previste all'art. 2, comma 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3217/2002, nonche':
a) alla realizzazione degli interventi di recupero e risanamento ambientale, ove necessari, al fine di consentire il legittimo svolgimento delle attivita' di pesca, molluschicoltura e vallicoltura, anche mediante la stipula di accordi di programma con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la regione ed i comuni interessati;
b) all'individuazione e realizzazione dei siti di recapito finale dei sedimenti aventi caratteristiche chimico - fisiche contenute entro i limiti della Tabella 1 colonna (B) dell'allegato 5 al Titolo V della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) all'individuazione e successiva realizzazione dei siti di stoccaggio provvisorio, anche all'interno della conterminazione lagunare, dei sedimenti aventi caratteristiche chimico - fisiche superiori ai limiti della Tabella 1 colonna (B) dell'allegato 5 al Titolo V della Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006;
d) all'individuazione e successiva realizzazione dei siti di recapito finale, al di fuori della conterminazione lagunare, dei sedimenti aventi caratteristiche chimico - fisiche superiori ai limiti della Tabella 1 colonna [B] dell'allegato 5 al Titolo V della Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006;
e) all'individuazione delle modalita' di trattamento dei sedimenti con l'obiettivo di realizzarne la massima restituzione per il loro riutilizzo in laguna, perseguendo altresi' la maggiore economicita' delle soluzioni.
2. All'art. 2, comma 1, la lettera d) e' cosi' sostituita «d) adozione delle misure atte ad assicurare la circolazione lagunare delle acque e gli scambi laguna-mare, favorendo l'inversione dei fattori di degrado lagunare;»;
3. All'art. 2, comma 1, la lettera f) e' cosi' sostituita «f) tutela e sviluppo delle fanerogame acquatiche che svolgono un positivo ruolo negli equilibri ecologici della laguna;».
 
Art. 3.
1. All'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 3217/2002, le parole «dall'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dal decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, fatta salva l'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni di cui all'art. 15 del medesimo decreto ministeriale», sono cosi' sostituite «dal Titolo V Parte IV - del decreto legislativo 152/2006, fatta salva l'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni di cui all'art. 252 del medesimo decreto legislativo».
2. All'art. 3, comma 1, lettera c), dopo la parola «obbligati», sono aggiunte le seguenti «ed in danno dei medesimi per le spese a tal fine sostenute»;
3. All'art. 3, comma 1, lettera d, dell'ordinanza n. 3217/2002 le parole «all'art. 15, comma 2, del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471» sono cosi' sostituite «all'art. 252, comma 5, Titolo V - Parte IV - del decreto legislativo n. 152/2006».
4. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 3217/2002, le parole «dall'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dal decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471», sono cosi' sostituite «dal Titolo V - Parte IV - del decreto legislativo n. 152/2006».
 
Art. 4.
1. All'art. 4, comma 1 dell'ordinanza n. 3217/2002, e' aggiunta la seguente lettera «g) interventi di monitoraggio, in linea con quanto previsto dal piano di caratterizzazione, degli effetti derivanti dallo svolgimento delle attivita' di pesca, molluschioltura e vallicoltura esercitate in laguna in base a programmi sperimentali;»;
2. All'art. 4, comma 2, lettera b), secondo alinea, dell'ordinanza di protezione civile n. 3217/2002, le parole «dalla colonna A) della tabella 1 del decreto interministeriale 25 ottobre 1999, n. 471», e' cosi' sostituito «dalla colonna «A» della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152/2006».
3. All'art. 4, comma 2, lettera b), terzo alinea, dell'ordinanza n. 3217/2002, le parole «dalla colonna «B» della tabella 1 del decreto interministeriale 25 ottobre 1999, n. 471» sono cosi' sostituite «dalla colonna B) della Tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.lg. 152/2006».
4. All'art. 4, comma 2, lettera c), dell'ordinanza n. 3217/2002, le parole «alla colonna «B» della tabella 1 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471» sono cosi' sostituite «alla colonna «B» della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della Parte IV del decreto legislativo 152/2006».
5. All'art. 4, comma 3, dell'ordinanza n. 3217/2002, le parole «con spessore maggiore o uguale a 50 centimetri» sono sostituite dalle seguenti «qualora il sistema di impermeabilizzazione non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, puo' essere completato artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente realizzato che fornisca una protezione equivalente».
6. All'art. 4, comma 4, dell'ordinanza n. 3217/2002, le parole «con spessore maggiore o uguale a 100 centimetri» sono sostituite dalle seguenti «qualora il sistema di impermeabilizzazione non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, puo' essere completato artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente realizzato che fornisca una protezione equivalente».
7. All'art. 4 dell'ordinanza n. 3217/2002, sono aggiunti i seguenti commi:
«5. La gestione dei sedimenti, di cui al comma 2, dovra' avvenire nel rispetto della legislazione vigente in materia di dragaggi e dovra' valere in tutta l'area indicata nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 2002 secondo le modalita' e le precauzioni previste all'interno del sito di interesse nazionale della Laguna di Marano Lagunare e Grado.
6. La realizzazione dei siti di recapito finale, al di fuori della conterminazione lagunare, dei sedimenti aventi caratteristiche chimico - fisiche superiori ai limiti della Tabella 1 colonna B) dell'allegato 5 al Titolo V della Parte IV deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di rifiuti».
 
Art. 5.
1. Gli articoli 5 e 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3217/2002 sono soppressi.
 
Art. 6.
1. Il Commissario delegato, nell'espletamento dell'incarico allo stesso affidato, puo' provvedere nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative in aggiunta alle disposizioni di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 3217/2002, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni ed integrazioni;
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni;
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni;
legge 5 marzo 1963, n. 366;
legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, e successive modifiche ed integrazioni;
legge 3 gennaio 1978, n. 1;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 22 bis, 23 e 49;
legge 27 dicembre 1985, n. 816;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli da 77 a 96;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 1991, n. 55 in combinato disposto con gli articoli 256 e 257 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
legge 23 dicembre 2000, n. 388 art. 145, comma 88;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, articoli 7, 24, 35, 36 e 53;
legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 21;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, art. 101, 105, 106 e 107 Titolo I - Sezione II - Parte III; articoli 118, 120, 121, 124, 125 e 126 Titolo IV - Sezione II - Parte III; articoli 199, 208, 210 e 211 Titolo I - parte IV; articoli 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 Titolo V - parte IV;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), articoli 6, 7, 10, 11, 12, 29, 40, 41, 45, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 240, 241, 242, 243;
legge regione autonoma Friuli Venezia Giulia 31 agosto 1981, n. 53, art. 132;
legge regione autonoma Friuli Venezia Giulia 8 aprile 1982, n. 22;
legge regione autonoma Friuli Venezia Giulia 8 giugno 1993, n. 35, art. 6;
legge regione autonoma Friuli Venezia Giulia 20 maggio 1997, n. 21;
legge regionale 18 agosto 1986, n. 35;
legge regionale 3 marzo 1998, n. 6;
legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;
legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
legge regione autonoma Friuli Venezia Giulia 3 luglio 2000, n. 13, art. 6;
legge regione autonoma Friuli Venezia Giulia 13 novembre 2000, n. 20;
deliberazione della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia 28 agosto 2001, n. 2780;
legge regionale 18 dicembre 2001, n. 30;
legge regione autonoma Friuli Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14, come modificata dalla legge regione autonoma Friuli Venezia Giulia 26 maggio 2006, n. 09, e relative disposizioni regolamentari attuative;
legge regione autonoma Friuli Venezia Giulia 3 luglio 2002, n. 16;
legge regione autonoma Friuli Venezia Giulia 29 ottobre 2004, n. 26;
 
Art. 7.
1. All'art. 8 dell'ordinanza n. 3217/2002, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Il commissario delegato, in deroga ai termini, alle modalita' di svolgimento ed al regime di competenze, fatta salva l'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni di cui all'art. 252 del decreto legislativo n. 152/2006, come previsto all'art. 3, comma 1, della presente ordinanza, provvede all'eventuale approvazione dei progetti delle opere e degli impianti, la cui realizzazione dovesse ritenersi necessaria, nonche' ad autorizzarne l'esercizio. In particolare, l'approvazione e l'autorizzazione del Commissario delegato sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere per la realizzazione degli interventi previsti all'art. 2, comma 1, all'imposizione dell'area di rispetto e comporta la dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e di urgenza ed indifferibilita' dei relativi lavori.»
2. Il commissario delegato, per l'espletamento delle indagini e delle ricerche preordinate all'attivita' di progettazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, dispone, ove necessario l'accesso urgente alle aree interessate in deroga all'art. 93, comma 9, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni; per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere, e degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, emette il decreto di occupazione provvedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni».
 
Art. 8.
1. All'art. 9, comma 1, dell'ordinanza n. 3217/2002 la parola «A.N.P.A.» e' cosi' sostituita: «A.P.A.T.» e dopo la parola «A.R.P.A.» sono aggiunte le seguenti «dell'Autorita' di bacino regionale del Friuli Venezia Giulia».
2. L'art. 9, comma 2, dell'ordinanza n. 3217/2002 e' cosi' sostituito «Per le finalita' di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato si avvale dell'opera di uno o piu' soggetti attuatori, fino ad un massimo di quattro, nominati dal Commissario delegato d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite dal Commissario medesimo».
3. L'art. 9, comma 3 e' cosi' sostituito: «Per l'espletamento dell'incarico conferito ai sensi dell'art. 17 dell'ordinanza n. 3552/2006 il Commissario delegato si avvale di un'apposita struttura appositamente costituita, composta da non piu' di dieci unita' di personale:
assunto in deroga alla normativa vigente e nei limiti temporali dello stato di emergenza, con contratto a tempo determinato ovvero con ricorso al lavoro temporaneo, a cui corrispondere il trattamento giuridico ed economico del corrispondente personale del ruolo regionale;
ovvero appartenenti alla pubblica amministrazione o a societa' con prevalente capitale pubblico, poste in posizione di comando o distacco, anche part-time, previo assenso degli interessati. L'assegnazione di detto personale avviene in deroga alla normativa vigente in materia di mobilita', e nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127».
4. Il compenso spettante al Commissario delegato ed ai soggetti attuatori e' determinato con provvedimento del medesimo Commissario, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile.
5. All'art. 9, comma 5, dell'ordinanza n. 3217/2002, le parole «di cui al comma 2» sono sostituite dalle parole «di cui al comma 3»;
6. All'art. 9, comma 8, dell'ordinanza n. 3217/2002, le parole «e del laboratorio di biologia marina di Trieste», sono sostituite dalle parole «e dall'I.C.R.A.M.»;
7. All'art. 9, comma 9, dell'ordinanza n. 3217/2002, la parola «A.N.P.A.» e' cosi' sostituita «A.P.A.T.», e dopo la parola «I.S.P.E.S.L.» e' aggiunta la seguente «I.C.R.A.M.».
8. All'art. 9 dell'ordinanza n. 3217/2002, e' soppresso il comma 7, e dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
«11. Il Commissario delegato si puo' avvalere della collaborazione specialistica del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, con modalita' da concordare tra le parti».
 
Art. 9.
1. L'articolo 10 dell'ordinanza di protezione civile n. 3217/2002 e' cosi' sostituito:
«1. Il Commissario delegato provvede con apposito provvedimento alla costituzione di una Commissione tecnico-consultiva per garantire il necessario supporto giuridico ed amministrativo nelle attivita' da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, composta da cinque membri, scelti tra dipendenti pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica Amministrazione, di cui tre designati dal Commissario delegato e due rispettivamente dal Dipartimento della protezione civile e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Il Commissario delegato provvede, con proprio provvedimento alla costituzione di un Comitato tecnico-scientifico, per la valutazione dei progetti nonche' per garantire il necessario supporto tecnico alle attivita' che devono essere eseguite per il superamento dell'emergenza, composto da otto membri, appartenenti alle Amministrazioni statali ed Enti pubblici territoriali e non territoriali nonche' a societa' con prevalente capitale pubblico ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, coordinata da un Presidente designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e composta da un membro designato dal Commissario delegato, uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, uno dal Magistrato alle Acque, uno dalla regione Friuli Venezia Giulia, uno dall'A.R.P.A., uno in rappresentanza dei Comuni ed uno in rappresentanza delle Province che abbiano porzioni di territorio comprese nell'area indicata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 3 maggio 2002.
3. Con il medesimo provvedimento istitutivo, e' altresi' stabilita la durata dell'attivita' della Commissione e del Comitato di cui ai commi 1 e 2, nonche' le rispettive modalita' di funzionamento, nonche' il compenso spettante ai relativi componenti, che viene corrisposto in deroga al regime giuridico della onnicomprensivita' della retribuzione di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dei rispettivi contratti collettivi di lavoro.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le finalita' connesse all'individuazione, all'accertamento ed alla quantificazione del danno ambientale, nonche' alla realizzazione degli interventi di recupero e risanamento ambientale, in particolare nelle aree lagunari in cui ricadono attivita' di pesca, venericoltura e vallicoltura, anche mediante accertamenti in campo delle prescrizioni impartite dalle Conferenze di servizi, di cui all'art. 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, convocate per il sito di bonifica di interesse nazionale della laguna di Marano lagunare e Grado, si avvale, nei limiti temporali dello stato di emergenza, di tre unita' di personale estraneo alla pubblica amministrazione, con contratto a tempo determinato, da retribuire nel limite massimo della retribuzione spettante al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare corrispondente alla fascia «C» e di cinque unita' di personale, comunque in servizio presso il medesimo Dicastero ovvero presso istituti ed agenzie dallo stesso controllate, cui e' autorizzata l'effettuazione di lavoro straordinario sino ad un massimo di settanta ore mensili. Per le medesime finalita' il Ministero dell'ambiente, e della tutela del territorio e del mare si avvale inoltre di cinque esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative, ai quali viene corrisposta un'indennita' mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione cosi' come quantificata per gli esperti di cui all'art. 1, comma 42, della legge 15 dicembre 2004, n. 308.
5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse assegnate al Commissario delegato».
 
Art. 10.
1. Per la realizzazione degli interventi relativi all'attuazione della presente ordinanza al Commissario delegato, in aggiunta alle risorse finanziarie di cui all'ordinanza n. 3217 del 3 giugno 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, sono assegnate le seguenti ulteriori risorse finanziarie:
quanto a euro 5.000.000,00 a carico delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.3.1. capitolo 7082 - residui anno 2005;
quanto a euro 9.500.000,00 a valere sulle risorse del bilancio regionale.
2. Il Commissario delegato e' autorizzato a richiedere l'apertura di un'apposita contabilita' speciale all'uopo istituita con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Nella predetta contabilita' speciale dovranno confluire le risorse finanziarie, assegnate o acquisite ai sensi delle ordinanze indicate in premessa, ed ancora disponibili sulla contabilita' speciale Commissario delegato ex ordinanza di protezione civile n. 3217 del 2002.
 
Art. 11.
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' estraneo a tutti gli effetti prodotti dalle iniziative assunte dal Commissario delegato, e ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza, e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, non gravano sulle disponibilita' finanziare del medesimo Dipartimento della protezione civile.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2006
Il Presidente: Prodi
 
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