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| Gazzetta n. 302 del 30 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2006 |  | Ulteriori   disposizioni   di   protezione  civile  per  fronteggiare l'emergenza  socio-ambientale  determinatasi  nella  laguna di Marano Lagunare e Grado. (Ordinanza n. 3556). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto  l'art.  107,  comma 1,  lettera c),  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre  2006,  con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione  socio-economico  ambientale determinatasi nella laguna di Marano-Grado e' stato prorogato, da ultimo, fino al 30 novembre 2007;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3217 del  3 giugno  2002,  recante  «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza  socio-ambientale  determinatasi  nella  laguna di Marano Lagunare e Grado»;
 Visto  l'art.  7, comma 1, lettera d) dell'ordinanza del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n. 3382 del 18 novembre 2004, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3552 del  17 novembre  2006,  recante  «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
 Visto   in  particolare  l'art.  17  della  predetta  ordinanza  di protezione civile n. 3552/2006, con il quale il vice presidente della regione  Friuli  Venezia  Giulia  - Assessore all'ambiente, ai lavori pubblici   e  protezione  civile  -  e'  stato  nominato,  fino  alla cessazione  dello  stato  di  emergenza,  commissario delegato per la realizzazione  degli  interventi  necessari  per il superamento della situazione di emergenza determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e  Grado, nell'area indicata nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 2002;
 Considerato  che  appare  necessario  apportare alcune modifiche ed integrazioni alle ordinanze di protezione civile sopra menzionate, al fine  di  accelerare l'espletamento di tutte le iniziative necessarie al definitivo superamento del contesto emergenziale in rassegna;
 Acquisita  l'intesa  del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
 Acquisita l'intesa della regione autonoma Friuli Venezia Giulia con nota del 12 dicembre 2006;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.  All'art.  17  dell'ordinanza  n.  3552  del 17 novembre 2006 la parola «Giancarlo» e' sostituita dalla parola «Gianfranco».
 2.  Entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza il commissario delegato ex ordinanza di protezione civile n. 3217 del 2002  provvede a relazionare compiutamente il commissario delegato in ordine   alle  attivita'  espletate  nella  vigenza  dello  stato  di emergenza, trasmettendo tutta la pertinente documentazione.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Il  dott.  Gianfranco  Moretton  - Vice presidente della Giunta della   regione   autonoma   Friuli   Venezia   Giulia   -  Assessore all'ambiente,   lavori  pubblici  e  protezione  civile,  commissario delegato ai sensi dell'art. 17 dell'ordinanza n. 3552 del 17 novembre 2006, provvede alla prosecuzione ed al completamento delle iniziative previste  all'art.  2, comma 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3217/2002, nonche':
 a) alla  realizzazione degli interventi di recupero e risanamento ambientale,  ove  necessari,  al  fine  di  consentire  il  legittimo svolgimento    delle   attivita'   di   pesca,   molluschicoltura   e vallicoltura,  anche  mediante la stipula di accordi di programma con il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la regione ed i comuni interessati;
 b) all'individuazione e realizzazione dei siti di recapito finale dei  sedimenti  aventi  caratteristiche  chimico  - fisiche contenute entro  i limiti della Tabella 1 colonna (B) dell'allegato 5 al Titolo V della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 c) all'individuazione  e  successiva  realizzazione  dei  siti di stoccaggio   provvisorio,  anche  all'interno  della  conterminazione lagunare,  dei  sedimenti  aventi  caratteristiche  chimico - fisiche superiori  ai  limiti  della Tabella 1 colonna (B) dell'allegato 5 al Titolo V della Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006;
 d) all'individuazione  e  successiva  realizzazione  dei  siti di recapito  finale,  al  di  fuori  della conterminazione lagunare, dei sedimenti  aventi  caratteristiche  chimico  -  fisiche  superiori ai limiti  della Tabella 1 colonna [B] dell'allegato 5 al Titolo V della Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006;
 e) all'individuazione   delle   modalita'   di   trattamento  dei sedimenti  con l'obiettivo di realizzarne la massima restituzione per il  loro  riutilizzo  in  laguna,  perseguendo  altresi'  la maggiore economicita' delle soluzioni.
 2.  All'art.  2,  comma 1,  la  lettera d)  e' cosi' sostituita «d) adozione  delle  misure  atte  ad assicurare la circolazione lagunare delle  acque  e  gli  scambi  laguna-mare, favorendo l'inversione dei fattori di degrado lagunare;»;
 3. All'art.  2,  comma 1,  la  lettera f) e' cosi' sostituita «f) tutela  e  sviluppo  delle  fanerogame  acquatiche  che  svolgono  un positivo ruolo negli equilibri ecologici della laguna;».
 |  |  |  | Art. 3. 1.  All'art.  3,  comma 1  dell'ordinanza  n.  3217/2002, le parole «dall'art.  17  del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dal decreto   ministeriale   25 ottobre   1999,   n.   471,  fatta  salva l'approvazione  dei  progetti  da  parte delle amministrazioni di cui all'art. 15 del medesimo decreto ministeriale», sono cosi' sostituite «dal  Titolo  V  Parte  IV  - del decreto legislativo 152/2006, fatta salva  l'approvazione  dei progetti da parte delle amministrazioni di cui all'art. 252 del medesimo decreto legislativo».
 2.  All'art.  3,  comma 1,  lettera c), dopo la parola «obbligati», sono  aggiunte  le  seguenti «ed in danno dei medesimi per le spese a tal fine sostenute»;
 3. All'art. 3, comma 1, lettera d, dell'ordinanza n. 3217/2002 le parole  «all'art.  15,  comma 2,  del decreto ministeriale 25 ottobre 1999,  n. 471» sono cosi' sostituite «all'art. 252, comma 5, Titolo V - Parte IV - del decreto legislativo n. 152/2006».
 4.  All'art.  3,  comma 2,  dell'ordinanza  n. 3217/2002, le parole «dall'art.  17  del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dal decreto  ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471», sono cosi' sostituite «dal Titolo V - Parte IV - del decreto legislativo n. 152/2006».
 |  |  |  | Art. 4. 1.  All'art. 4, comma 1 dell'ordinanza n. 3217/2002, e' aggiunta la seguente  lettera «g) interventi di monitoraggio, in linea con quanto previsto  dal  piano  di  caratterizzazione,  degli effetti derivanti dallo   svolgimento  delle  attivita'  di  pesca,  molluschioltura  e vallicoltura esercitate in laguna in base a programmi sperimentali;»;
 2. All'art.    4,    comma 2,    lettera b),    secondo   alinea, dell'ordinanza  di  protezione  civile n. 3217/2002, le parole «dalla colonna  A)  della tabella 1 del decreto interministeriale 25 ottobre 1999, n. 471», e' cosi' sostituito «dalla colonna «A» della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152/2006».
 3. All'art. 4, comma 2, lettera b), terzo alinea, dell'ordinanza n. 3217/2002,  le  parole «dalla colonna «B» della tabella 1 del decreto interministeriale  25 ottobre  1999,  n.  471»  sono cosi' sostituite «dalla  colonna  B) della Tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.lg. 152/2006».
 4. All'art. 4, comma 2, lettera c), dell'ordinanza n. 3217/2002, le parole  «alla  colonna  «B»  della tabella 1 del decreto ministeriale 25 ottobre  1999,  n.  471»  sono  cosi' sostituite «alla colonna «B» della  tabella  1  dell'allegato  5  al  Titolo  V della Parte IV del decreto legislativo 152/2006».
 5. All'art. 4, comma 3, dell'ordinanza n. 3217/2002, le parole «con spessore  maggiore  o  uguale  a 50 centimetri» sono sostituite dalle seguenti  «qualora  il  sistema  di impermeabilizzazione non soddisfi naturalmente  le  condizioni  di  cui  sopra,  puo' essere completato artificialmente   attraverso  un  sistema  barriera  di  confinamento opportunamente realizzato che fornisca una protezione equivalente».
 6. All'art. 4, comma 4, dell'ordinanza n. 3217/2002, le parole «con spessore  maggiore  o  uguale a 100 centimetri» sono sostituite dalle seguenti  «qualora  il  sistema  di impermeabilizzazione non soddisfi naturalmente  le  condizioni  di  cui  sopra,  puo' essere completato artificialmente   attraverso  un  sistema  barriera  di  confinamento opportunamente realizzato che fornisca una protezione equivalente».
 7. All'art. 4 dell'ordinanza n. 3217/2002, sono aggiunti i seguenti commi:
 «5. La gestione dei sedimenti, di cui al comma 2, dovra' avvenire nel  rispetto  della  legislazione  vigente  in materia di dragaggi e dovra' valere in tutta l'area indicata nel decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri in data 3 maggio 2002 secondo le modalita' e le  precauzioni  previste all'interno del sito di interesse nazionale della Laguna di Marano Lagunare e Grado.
 6.  La  realizzazione  dei  siti  di recapito finale, al di fuori della  conterminazione lagunare, dei sedimenti aventi caratteristiche chimico  -  fisiche  superiori  ai  limiti della Tabella 1 colonna B) dell'allegato 5 al Titolo V della Parte IV deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di rifiuti».
 |  |  |  | Art. 5. 1.  Gli  articoli 5  e  6  dell'ordinanza  di  protezione civile n. 3217/2002 sono soppressi.
 |  |  |  | Art. 6. 1.  Il  Commissario  delegato, nell'espletamento dell'incarico allo stesso   affidato,  puo'  provvedere  nei  limiti  necessari  per  la realizzazione  degli  interventi  d'emergenza  di  cui  alla presente ordinanza,   nel  rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento giuridico,   delle   direttive  comunitarie  e  della  direttiva  del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  22 ottobre 2004, alle seguenti  disposizioni normative in aggiunta alle disposizioni di cui all'art.  7  dell'ordinanza  n.  3217/2002,  in  deroga alle seguenti disposizioni normative:
 regio  decreto  25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni ed integrazioni;
 regio   decreto   30 dicembre   1923,   n.   3267   e  successive modificazioni ed integrazioni;
 regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni;
 legge 5 marzo 1963, n. 366;
 legge  22 ottobre  1971, n. 865, articoli 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, e successive modifiche ed integrazioni;
 legge 3 gennaio 1978, n. 1;
 decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 22 bis, 23 e 49;
 legge 27 dicembre 1985, n. 816;
 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli da 77 a 96;
 decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 1991,  n.  55  in  combinato  disposto con gli articoli 256 e 257 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 legge 23 dicembre 2000, n. 388 art. 145, comma 88;
 decreto   legislativo   30 marzo   2001,  n.  165,  e  successive modifiche, articoli 7, 24, 35, 36 e 53;
 legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 21;
 decreto  legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed  integrazioni,  art.  101,  105, 106 e 107 Titolo I - Sezione II - Parte III; articoli 118, 120, 121, 124, 125 e 126 Titolo IV - Sezione II  -  Parte  III;  articoli 199, 208, 210 e 211 Titolo I - parte IV; articoli 239,  240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 Titolo V - parte IV;
 decreto  legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici  relativi  a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE), articoli 6, 7, 10, 11, 12, 29, 40,  41,  45, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71,  72,  75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91,  92,  93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 240, 241, 242, 243;
 legge  regione  autonoma Friuli Venezia Giulia 31 agosto 1981, n. 53, art. 132;
 legge  regione  autonoma  Friuli Venezia Giulia 8 aprile 1982, n. 22;
 legge  regione  autonoma  Friuli Venezia Giulia 8 giugno 1993, n. 35, art. 6;
 legge  regione  autonoma Friuli Venezia Giulia 20 maggio 1997, n. 21;
 legge regionale 18 agosto 1986, n. 35;
 legge regionale 3 marzo 1998, n. 6;
 legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;
 legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
 legge  regione  autonoma  Friuli Venezia Giulia 3 luglio 2000, n. 13, art. 6;
 legge regione autonoma Friuli Venezia Giulia 13 novembre 2000, n. 20;
 deliberazione  della  Giunta  regionale del Friuli Venezia Giulia 28 agosto 2001, n. 2780;
 legge regionale 18 dicembre 2001, n. 30;
 legge  regione  autonoma Friuli Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14,  come  modificata  dalla  legge  regione  autonoma Friuli Venezia Giulia  26 maggio  2006, n. 09, e relative disposizioni regolamentari attuative;
 legge  regione  autonoma  Friuli Venezia Giulia 3 luglio 2002, n. 16;
 legge  regione autonoma Friuli Venezia Giulia 29 ottobre 2004, n. 26;
 |  |  |  | Art. 7. 1.  All'art.  8  dell'ordinanza  n.  3217/2002,  i commi 1 e 2 sono sostituiti  dai  seguenti:  «1. Il commissario delegato, in deroga ai termini,  alle  modalita'  di svolgimento ed al regime di competenze, fatta    salva   l'approvazione   dei   progetti   da   parte   delle amministrazioni  di  cui  all'art.  252  del  decreto  legislativo n. 152/2006,   come   previsto   all'art.  3,  comma 1,  della  presente ordinanza,  provvede  all'eventuale  approvazione  dei progetti delle opere  e  degli  impianti,  la  cui  realizzazione  dovesse ritenersi necessaria,  nonche'  ad  autorizzarne  l'esercizio.  In particolare, l'approvazione    e   l'autorizzazione   del   Commissario   delegato sostituisce   ad   ogni  effetto,  visti,  pareri,  autorizzazioni  e concessioni   di   organi   regionali,   provinciali   e  comunali  e costituisce,  ove  occorra  variante  agli  strumenti urbanistici del comune   interessato   alla   realizzazione   delle   opere   per  la realizzazione   degli   interventi   previsti  all'art.  2,  comma 1, all'imposizione  dell'area di rispetto e comporta la dichiarazione di pubblica  utilita'  delle  opere e di urgenza ed indifferibilita' dei relativi lavori.»
 2.  Il  commissario  delegato,  per l'espletamento delle indagini e delle  ricerche  preordinate  all'attivita'  di  progettazione  degli interventi  di  cui  all'art.  2,  comma 1,  dispone,  ove necessario l'accesso  urgente  alle  aree  interessate  in  deroga  all'art. 93, comma 9,  del  decreto  legislativo  n.  163  del  2006, e successive modifiche  ed  integrazioni;  per  le  occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere,  e  degli  interventi  di  cui  all'art. 2, comma 1, emette il decreto  di  occupazione  provvedendo  alla  redazione dello stato di consistenza  e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni».
 |  |  |  | Art. 8. 1.  All'art.  9,  comma 1,  dell'ordinanza  n.  3217/2002 la parola «A.N.P.A.»   e'   cosi'  sostituita:  «A.P.A.T.»  e  dopo  la  parola «A.R.P.A.»  sono  aggiunte  le  seguenti  «dell'Autorita'  di  bacino regionale del Friuli Venezia Giulia».
 2.   L'art.  9,  comma 2,  dell'ordinanza  n.  3217/2002  e'  cosi' sostituito  «Per  le  finalita'  di  cui  alla  presente ordinanza il Commissario  delegato  si  avvale  dell'opera  di uno o piu' soggetti attuatori,  fino  ad  un massimo di quattro, nominati dal Commissario delegato  d'intesa  con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite dal Commissario medesimo».
 3.  L'art.  9,  comma 3  e'  cosi'  sostituito: «Per l'espletamento dell'incarico  conferito  ai  sensi  dell'art.  17  dell'ordinanza n. 3552/2006  il Commissario delegato si avvale di un'apposita struttura appositamente  costituita,  composta  da  non piu' di dieci unita' di personale:
 assunto  in  deroga alla normativa vigente e nei limiti temporali dello  stato  di  emergenza, con contratto a tempo determinato ovvero con  ricorso al lavoro temporaneo, a cui corrispondere il trattamento giuridico   ed  economico  del  corrispondente  personale  del  ruolo regionale;
 ovvero  appartenenti  alla  pubblica amministrazione o a societa' con  prevalente  capitale  pubblico,  poste in posizione di comando o distacco,   anche   part-time,   previo  assenso  degli  interessati. L'assegnazione  di  detto  personale avviene in deroga alla normativa vigente in materia di mobilita', e nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127».
 4.  Il  compenso  spettante  al Commissario delegato ed ai soggetti attuatori  e' determinato con provvedimento del medesimo Commissario, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile.
 5.  All'art. 9, comma 5, dell'ordinanza n. 3217/2002, le parole «di cui al comma 2» sono sostituite dalle parole «di cui al comma 3»;
 6. All'art.  9,  comma 8, dell'ordinanza n. 3217/2002, le parole «e del laboratorio di biologia marina di Trieste», sono sostituite dalle parole «e dall'I.C.R.A.M.»;
 7. All'art.  9,  comma 9,  dell'ordinanza  n.  3217/2002, la parola «A.N.P.A.»   e'   cosi'  sostituita  «A.P.A.T.»,  e  dopo  la  parola «I.S.P.E.S.L.» e' aggiunta la seguente «I.C.R.A.M.».
 8. All'art. 9 dell'ordinanza n. 3217/2002, e' soppresso il comma 7, e dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
 «11.   Il   Commissario   delegato   si   puo'   avvalere   della collaborazione  specialistica  del  Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, con modalita' da concordare tra le parti».
 |  |  |  | Art. 9. 1.  L'articolo  10 dell'ordinanza di protezione civile n. 3217/2002 e' cosi' sostituito:
 «1.  Il  Commissario delegato provvede con apposito provvedimento alla costituzione di una Commissione tecnico-consultiva per garantire il necessario supporto giuridico ed amministrativo nelle attivita' da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, composta da cinque membri, scelti tra dipendenti pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica  Amministrazione,  di  cui  tre  designati  dal  Commissario delegato  e  due  rispettivamente  dal  Dipartimento della protezione civile  e  dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
 2. Il Commissario delegato provvede, con proprio provvedimento alla costituzione  di  un Comitato tecnico-scientifico, per la valutazione dei  progetti  nonche'  per  garantire il necessario supporto tecnico alle   attivita'  che  devono  essere  eseguite  per  il  superamento dell'emergenza,   composto   da   otto   membri,   appartenenti  alle Amministrazioni   statali   ed   Enti  pubblici  territoriali  e  non territoriali  nonche'  a societa' con prevalente capitale pubblico ed esperti  anche  estranei alla pubblica amministrazione, coordinata da un Presidente designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare,  e  composta  da  un  membro  designato dal Commissario delegato, uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento  della  protezione  civile,  uno  dal Magistrato alle Acque,  uno  dalla  regione Friuli Venezia Giulia, uno dall'A.R.P.A., uno  in  rappresentanza  dei  Comuni  ed  uno in rappresentanza delle Province  che  abbiano  porzioni  di  territorio  comprese  nell'area indicata  nel  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri in data 3 maggio 2002.
 3.  Con il medesimo provvedimento istitutivo, e' altresi' stabilita la  durata  dell'attivita' della Commissione e del Comitato di cui ai commi 1  e  2,  nonche'  le  rispettive  modalita'  di funzionamento, nonche'  il  compenso  spettante  ai  relativi  componenti, che viene corrisposto  in  deroga  al regime giuridico della onnicomprensivita' della  retribuzione di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dei rispettivi contratti collettivi di lavoro.
 4.  Il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  per le finalita' connesse all'individuazione, all'accertamento ed   alla   quantificazione   del   danno  ambientale,  nonche'  alla realizzazione  degli interventi di recupero e risanamento ambientale, in  particolare  nelle  aree  lagunari  in  cui ricadono attivita' di pesca,  venericoltura  e vallicoltura, anche mediante accertamenti in campo  delle  prescrizioni  impartite dalle Conferenze di servizi, di cui  all'art.  14,  comma 2,  della  legge  7 agosto  1990, n. 241, e successive  modifiche  ed  integrazioni,  convocate  per  il  sito di bonifica  di  interesse  nazionale  della laguna di Marano lagunare e Grado,  si  avvale, nei limiti temporali dello stato di emergenza, di tre  unita'  di personale estraneo alla pubblica amministrazione, con contratto a tempo determinato, da retribuire nel limite massimo della retribuzione  spettante  al  personale  del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare corrispondente alla fascia «C» e  di  cinque  unita'  di  personale,  comunque in servizio presso il medesimo  Dicastero  ovvero  presso  istituti ed agenzie dallo stesso controllate,   cui   e'   autorizzata   l'effettuazione   di   lavoro straordinario  sino  ad  un  massimo  di settanta ore mensili. Per le medesime  finalita'  il  Ministero  dell'ambiente, e della tutela del territorio  e  del  mare  si  avvale  inoltre di cinque esperti nelle materie  tecniche,  giuridiche  ed  amministrative,  ai  quali  viene corrisposta  un'indennita'  mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo  trattamento di missione cosi' come quantificata per gli esperti di cui all'art. 1, comma 42, della legge 15 dicembre 2004, n. 308.
 5.  Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse assegnate al Commissario delegato».
 |  |  |  | Art. 10. 1.  Per  la  realizzazione degli interventi relativi all'attuazione della  presente  ordinanza  al Commissario delegato, in aggiunta alle risorse  finanziarie di cui all'ordinanza n. 3217 del 3 giugno 2002 e successive  modificazioni ed integrazioni, sono assegnate le seguenti ulteriori risorse finanziarie:
 quanto  a  euro  5.000.000,00  a carico delle risorse finanziarie iscritte  nello  stato  di  previsione  del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.3.1. capitolo 7082 - residui anno 2005;
 quanto  a  euro  9.500.000,00 a valere sulle risorse del bilancio regionale.
 2.  Il  Commissario delegato e' autorizzato a richiedere l'apertura di  un'apposita  contabilita'  speciale  all'uopo  istituita  con  le modalita'  previste  dall'art.  10  del  decreto del Presidente della Repubblica  20 aprile  1994,  n.  367.  Nella  predetta  contabilita' speciale  dovranno  confluire  le  risorse  finanziarie,  assegnate o acquisite  ai  sensi  delle ordinanze indicate in premessa, ed ancora disponibili  sulla  contabilita'  speciale  Commissario  delegato  ex ordinanza di protezione civile n. 3217 del 2002.
 |  |  |  | Art. 11. 1.  Il  Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' estraneo a tutti gli effetti prodotti dalle iniziative  assunte  dal  Commissario  delegato,  e  ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza, e, pertanto,  eventuali  oneri  derivanti  da  ritardi,  inadempienze  o contenzioso,   a  qualsiasi  titolo  insorgente,  non  gravano  sulle disponibilita'  finanziare del medesimo Dipartimento della protezione civile.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 21 dicembre 2006
 Il Presidente: Prodi
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