Gazzetta n. 302 del 30 dicembre 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 20 dicembre 2006 |
Elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, ai sensi del decreto di recepimento dei regolamenti (CE) n. 638/2004 e n. 1982/2004. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per le politiche fiscali Visto il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio; Visto il regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione del 18 novembre 2004, attuativo del regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga i regolamenti (CE) n. 1901/2000 e (CEE) n. 3590/92 della Commissione; Considerato che i predetti regolamenti adeguano le disposizioni statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri alle attuali esigenze in tema di informazioni, favorendo l'applicazione omogenea e precisa del sistema e la definizione delle soglie al fine di rispondere in modo soddisfacente alle esigenze degli utenti, anche limitando l'onere di fornire le informazioni statistiche, in particolare per le piccole e medie imprese; Vista la direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni; Visto il regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/1992 del Consiglio del 27 gennaio 1992; Visto l'art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che prevede l'obbligo, per i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto, di presentare ai competenti uffici doganali gli elenchi riepilogativi periodici degli scambi di beni effettuati con i soggetti IVA residenti nei territori degli altri Stati membri dell'Unione europea e che prevede la compilazione di detti elenchi su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze; Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, fra l'altro, armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto con quelle contenute nella direttiva CEE predetta; Visti il decreto del Ministro delle finanze 21 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992, con il quale sono stati approvati i suddetti modelli degli elenchi riepilogativi e le relative istruzioni per l'uso e la compilazione, e il decreto 4 febbraio 1998 del direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 1998, recante modificazione al decreto ministeriale 21 ottobre 1992; Visto il decreto 27 ottobre 2000 del direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 dell'8 novembre 2000, concernente l'approvazione dei modelli dei predetti elenchi riepilogativi in euro, da ultimo modificato con decreto del direttore del Dipartimento per le politiche fiscali del 3 agosto 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2005; Visto il Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, pubblicato nella G.U.C.E. del 21 giugno 2005, Serie L 157; Ritenuto opportuno, allo scopo di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico degli operatori interessati, rimodulare ed armonizzare le soglie concernenti la fornitura dei dati relativi il valore statistico, alle condizioni di consegna e alle modalita' di trasporto negli elenchi riepilogativi mensili delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, prevedere un'autorizzazione preventiva per l'applicazione, in materia statistica, dei benefici applicabili agli impianti industriali nonche' una proroga dei termini di presentazione degli elenchi riepilogativi inviati tramite il servizio telematico doganale; Ritenuto altresi' opportuno, al fine di contrastare con efficacia fenomeni di frode, ridefinire i criteri di presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari; Visto il parere formulato dall'Istituto nazionale di statistica con fax del 22 novembre 2006, dall'Agenzia delle entrate con nota n. 184247 del 6 dicembre 2006, dall'Agenzia delle dogane con nota n. 4048 del 13 dicembre 2006 e dalla Guardia di finanza n. 0282805 con fax del 12 dicembre 2006;
E m a n a il seguente decreto:
Art. 1. Periodicita', presentazione e contenuto degli elenchi 1. Al decreto 27 ottobre 2000 del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 3, comma 1: 1) alla lettera a), le parole «200.000,00 euro;» sono sostituite dalle seguenti: «250.000,00 euro;»; 2) alla lettera b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «in caso di superamento della soglia di 250.000,00 euro nel corso dell'anno, il soggetto obbligato e' tenuto a presentare gli elenchi con cadenza mensile a decorrere dal mese successivo al trimestre nel corso del quale la soglia e' stata superata;»; 3) alla lettera c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora nel corso dell'anno siano superate le soglie di 40.000,00 euro o di 250.000,00 euro, il soggetto obbligato e' tenuto a presentare gli elenchi con cadenza, rispettivamente, trimestrale o mensile a decorrere dal periodo successivo al trimestre nel corso del quale la soglia e' stata superata. In questa evenienza il soggetto obbligato e' tenuto, contestualmente al primo elenco presentato con la nuova cadenza, alla presentazione di un elenco contenente le cessioni effettuate nei mesi precedenti.»; b) all'art. 3, comma 2: 1) alla lettera a), le parole «150.000,00 euro;» sono sostituite dalle seguenti: «180.000,00 euro;»; 2) alla lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di superamento della soglia di 180.000,00 euro nel corso dell'anno, il soggetto obbligato e' tenuto a presentare gli elenchi con cadenza mensile a decorrere dal mese successivo al trimestre nel corso del quale la soglia e' stata superata. In questa evenienza il soggetto obbligato e' tenuto contestualmente al primo elenco presentato con la nuova cadenza, alla presentazione di un elenco contenente gli acquisti effettuati nei mesi precedenti.»; c) all'art. 4, comma 5, lettere a) e b), le parole «euro 10.000.000,00;» sono sostituite dalle seguenti: «euro 20.000.000,00;»; d) dopo l'art. 4, e' inserito il seguente: «Art. 4-bis (Impianti industriali). - 1. In applicazione dell'art. 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione del 18 novembre 2004, e previa autorizzazione da richiedere all'Istituto nazionale di statistica, gli operatori possono usufruire delle semplificazioni ivi previste per gli impianti industriali di valore superiore a euro 3.000.000,00.»; e) all'art. 6, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le suddette scadenze sono prorogate di giorni cinque in caso di utilizzazione dell'EDI (Electronic Data Interchange) per la presentazione degli elenchi riepilogativi.». |
| Art. 2. Modifiche alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi, in euro delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni 1. Alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi, in euro, delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, contenute nell'allegato VII del decreto direttoriale del 27 ottobre 2000 del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, sono apportate le modificazioni riportate nell'allegato I al presente decreto. |
| Art. 3. Decorrenza 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dall'anno 2007. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 dicembre 2006 Il capo del Dipartimento: Ciocca |
| Allegato I
----> vedere allegato a pag. 14 della G.U. <---- |
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