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| Gazzetta n. 302 del 30 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 20 dicembre 2006 |  | Elenchi    riepilogativi    delle    cessioni    e   degli   acquisti intracomunitari,  ai sensi del decreto di recepimento dei regolamenti (CE) n. 638/2004 e n. 1982/2004. |  | 
 |  |  |  | IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per le politiche fiscali
 Visto  il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio  del  31 marzo  2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1982/2004  della  Commissione del 18 novembre  2004,  attuativo  del  regolamento  (CE) n. 638/2004 del Parlamento  europeo  e del Consiglio che abroga i regolamenti (CE) n. 1901/2000 e (CEE) n. 3590/92 della Commissione;
 Considerato  che  i  predetti  regolamenti adeguano le disposizioni statistiche  sugli  scambi  di  beni  tra  Stati  membri alle attuali esigenze in tema di informazioni, favorendo l'applicazione omogenea e precisa  del  sistema  e  la  definizione  delle  soglie  al  fine di rispondere  in  modo  soddisfacente alle esigenze degli utenti, anche limitando   l'onere   di  fornire  le  informazioni  statistiche,  in particolare per le piccole e medie imprese;
 Vista  la direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, sul  sistema  comune  di  imposta  sul  valore aggiunto, e successive modificazioni;
 Visto  il regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/1992 del Consiglio del 27 gennaio 1992;
 Visto   l'art.   6   del  decreto-legge  23 gennaio  1993,  n.  16, convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che prevede  l'obbligo,  per  i  soggetti  passivi all'imposta sul valore aggiunto,  di  presentare  ai  competenti uffici doganali gli elenchi riepilogativi  periodici  degli  scambi  di  beni  effettuati  con  i soggetti  IVA  residenti  nei  territori  degli  altri  Stati  membri dell'Unione europea e che prevede la compilazione di detti elenchi su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;
 Visto  il  decreto-legge  30 agosto  1993,  n. 331, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre  1993,  n. 427, recante, fra l'altro,  armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto con quelle contenute nella direttiva CEE predetta;
 Visti  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  21 ottobre 1992, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992, con il  quale  sono  stati  approvati  i  suddetti  modelli degli elenchi riepilogativi e le relative istruzioni per l'uso e la compilazione, e il  decreto  4 febbraio  1998 del direttore generale del Dipartimento delle  dogane  e delle imposte indirette del Ministero delle finanze, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  32  del  9 febbraio 1998, recante modificazione al decreto ministeriale 21 ottobre 1992;
 Visto  il  decreto  27 ottobre  2000  del  direttore  generale  del Dipartimento  delle  dogane  e  delle imposte indirette del Ministero delle   finanze,   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale  n.  261 dell'8 novembre  2000,  concernente  l'approvazione  dei  modelli dei predetti  elenchi  riepilogativi  in  euro,  da ultimo modificato con decreto  del  direttore del Dipartimento per le politiche fiscali del 3 agosto 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2005;
 Visto   il  Trattato  relativo  all'adesione  della  Repubblica  di Bulgaria   e  della  Romania  all'Unione  europea,  pubblicato  nella G.U.C.E. del 21 giugno 2005, Serie L 157;
 Ritenuto  opportuno,  allo  scopo  di  semplificare gli adempimenti amministrativi  a  carico  degli operatori interessati, rimodulare ed armonizzare  le  soglie concernenti la fornitura dei dati relativi il valore  statistico,  alle  condizioni di consegna e alle modalita' di trasporto  negli elenchi riepilogativi mensili delle cessioni e degli acquisti  intracomunitari, prevedere un'autorizzazione preventiva per l'applicazione,  in materia statistica, dei benefici applicabili agli impianti industriali nonche' una proroga dei termini di presentazione degli  elenchi  riepilogativi  inviati tramite il servizio telematico doganale;
 Ritenuto  altresi'  opportuno, al fine di contrastare con efficacia fenomeni  di  frode,  ridefinire  i  criteri  di  presentazione degli elenchi    riepilogativi    delle    cessioni    e   degli   acquisti intracomunitari;
 Visto il parere formulato dall'Istituto nazionale di statistica con fax  del  22 novembre  2006,  dall'Agenzia  delle entrate con nota n. 184247  del  6 dicembre  2006,  dall'Agenzia delle dogane con nota n. 4048  del  13 dicembre 2006 e dalla Guardia di finanza n. 0282805 con fax del 12 dicembre 2006;
 
 E m a n a
 il seguente decreto:
 
 Art. 1.
 Periodicita', presentazione e contenuto degli elenchi
 1. Al decreto 27 ottobre 2000 del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) all'art. 3, comma 1:
 1)   alla   lettera a),   le  parole  «200.000,00  euro;»  sono sostituite dalle seguenti: «250.000,00 euro;»;
 2)  alla  lettera b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «in  caso  di  superamento  della soglia di 250.000,00 euro nel corso dell'anno,  il  soggetto obbligato e' tenuto a presentare gli elenchi con  cadenza mensile a decorrere dal mese successivo al trimestre nel corso del quale la soglia e' stata superata;»;
 3)  alla  lettera c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora  nel  corso  dell'anno siano superate le soglie di 40.000,00 euro  o  di  250.000,00  euro,  il  soggetto  obbligato  e'  tenuto a presentare  gli  elenchi  con cadenza, rispettivamente, trimestrale o mensile a decorrere dal periodo successivo al trimestre nel corso del quale  la  soglia  e' stata superata. In questa evenienza il soggetto obbligato  e'  tenuto, contestualmente al primo elenco presentato con la  nuova  cadenza,  alla  presentazione  di  un elenco contenente le cessioni effettuate nei mesi precedenti.»;
 b) all'art. 3, comma 2:
 1)   alla   lettera a),   le  parole  «150.000,00  euro;»  sono sostituite dalle seguenti: «180.000,00 euro;»;
 2)  alla lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In  caso  di  superamento  della soglia di 180.000,00 euro nel corso dell'anno,  il  soggetto obbligato e' tenuto a presentare gli elenchi con  cadenza mensile a decorrere dal mese successivo al trimestre nel corso  del  quale la soglia e' stata superata. In questa evenienza il soggetto   obbligato   e'  tenuto  contestualmente  al  primo  elenco presentato  con  la  nuova  cadenza,  alla presentazione di un elenco contenente gli acquisti effettuati nei mesi precedenti.»;
 c) all'art.   4,  comma 5,  lettere a)  e  b),  le  parole  «euro 10.000.000,00;»     sono    sostituite    dalle    seguenti:    «euro 20.000.000,00;»;
 d) dopo l'art. 4, e' inserito il seguente:
 «Art.  4-bis (Impianti industriali). - 1. In applicazione dell'art. 15,  paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione del   18 novembre   2004,   e  previa  autorizzazione  da  richiedere all'Istituto nazionale di statistica, gli operatori possono usufruire delle  semplificazioni  ivi  previste per gli impianti industriali di valore superiore a euro 3.000.000,00.»;
 e) all'art.  6,  comma 1,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo:  «Le  suddette  scadenze  sono prorogate di giorni cinque in caso  di  utilizzazione dell'EDI (Electronic Data Interchange) per la presentazione degli elenchi riepilogativi.».
 |  |  |  | Art. 2. Modifiche  alle  istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi,    in   euro   delle   cessioni   e   degli   acquisti intracomunitari di beni
 1.  Alle  istruzioni  per  l'uso  e la compilazione degli elenchi riepilogativi,   in   euro,   delle   cessioni   e   degli   acquisti intracomunitari  di  beni,  contenute  nell'allegato  VII del decreto direttoriale  del  27 ottobre  2000  del  Dipartimento delle dogane e delle  imposte  indirette,  sono apportate le modificazioni riportate nell'allegato I al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. Decorrenza
 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli elenchi riepilogativi  aventi  periodi  di  riferimento  decorrenti dall'anno 2007.
 Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 20 dicembre 2006
 Il capo del Dipartimento: Ciocca
 |  |  |  | Allegato I 
 ----> vedere allegato a pag. 14 della G.U. <----
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